Italian Supreme Court annuls appellate order for failing to verify sentence exhaustion before re-determination.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore Generale appealed an Ancona appellate court order re-determining Ursino Natale's sentence based on new Constitutional Court limits. The court found the lower court erred by failing to specifically verify whether the original sentence had already been fully served before allowing the re-determination request. Consequently, the Supreme Court annulled the order and remanded the case for a new trial where the exhaustion of the execution relationship must be rigorously checked.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 30, ultimo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87; Art. 666, comma 2; Art. 670 cod. proc. pen.: The execution judge must verify the prior exhaustion of the sentence before granting a re-determination request, requiring specific factual verification rather than generic assertions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: URSINO NATALE nato a LOCRI il 29/09/1968 avverso l'ordinanza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; lette/sentite le conclusioni del PG FULVIO BALDI che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha rideterminato la pena inflitta ad Ursino Natale per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 con la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, in data 26 novembre 2002, così da adeguarla a nuovi limiti edittali fissati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 23 gennaio 2019.
2. Ricorre il Procuratore generale della Corte di appello di Ancona chiedendo l'annullamento dell'illustrato provvedimento per violazione di legge in riferimento agli artt. 30, ultimo comma, legge, 11 marzo 1953, n. 87, 666, comma 2, e 670 cod. proc. pen. Lamenta, in particolare che la istanza non sia stata dichiarata inammissibile nonostante avesse ad oggetto la richiesta di rideterminazione di una pena detentiva che, come si evince dai provvedimenti di cumulo del 2.9.2015 e n. 249 del 2018, era già stata interamente espiata in data 4 dicembre 2015, quindi in data anteriore alla pronuncia delha Corte costituzionale n 40 del 2019, a nulla rievandoche debba ancora essere risocssa la pena pecniaria. CONSIDERATO IN DIRMO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
2. È pacifico che il giudice dell'esecuzione investito, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, della richiesta del condannato di rideterminazione della pena irrevocabilmente inflittagli per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 deve preliminarmente verificare la già avvenuta espiazione della pena atteso che per il suo accoglimento trova il suo limite invalicabile nell'esaurimento del rapporto esecutivo. L'accertamento di siffatto presupposto, che non soggiace ad interpretazioni univoche, richiede una specifica verifica dei dati storici relativi alla posizione giuridica del condannato 3.
Nel caso in verifica la Corte di appello non ha effettuato tale verifica, limitandosi genericamente ad evocare l'avvenuta espiazione della pena senza confrontarsi con gli elementi di segno contrario risultanti dagli atti ed indicati dal Procuratore ricorrente ed in particolare il provvedimento di cumulo del 2 settembre 2015 che, nel rideterminare la pena peneffetto di ordinanza emessa dal Tribunale di Ancona ai sensi dell'art. 671 cod.. proc. pen., dava atto che la pena inflitta dalla Corte di appello di Catanzaro in data 26 novembre 2002 era stata interamente espiata dal 23 febbraio 2012 al dicembre 2015, retroagendo la liberazione alla data del 15 maggio 2014.
4. L'ordinanza impugnata, di conseguenza, va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Ancona che - in applicazione dei superiori principi - dovrà procedere al riesame dell'istanza dell'Ursino preliminarmente compiendo la omessa verifica sull'esaurimento del rapporto esecutivo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Ancona pel- nuovo giudizio. Così deciso, in Roma il 6 maggio 2021. Il Consigl