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Sentenza — n. 28128/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28128/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28128/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'istanza del condannato De Caprio Giovanni di rideterminazione del trattamento sanzionatorio attraverso l'esclusione della porzione di pena correlata alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991, oggi art. 416-bis.1 cod. pen., che, pur esclusa dal computo dal giudice di primo grado, era stata nuovamente introdotta nel calcolo finale dal giudice di appello. A ragione osserva che l'operazione richiesta non rientrava nel potere del giudice dell'esecuzione in quanto "comportante una modifica sostanziale del giudicato attraverso un rinnovato apprezzamento della valenza degli elementi accidentali".

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 666 cod. proc. pen, art. 1 cod. pen; Sentenza — n. 28128/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Di .conseguenza, il giudice adito, anziché addivenire ad una pronuncia d'inammissibilità, che implica la manifesta evidenza dell'infondatezza della quesitone posta con l'incidente ex art. 666 cod. proc. pen., avrebbe dovuto limitarsi ad espungere dal calcolo l'aumento relativo a detta aggravante, già espressamente individuato in sede cognitiva, senza necessità di nuovi apprezzamenti.

Parole chiave

Generato dall'IA
revisione della sentenza penale aggravamento della pena modificazione delle conclusioni motivi di cassazione altri capi d'accusa rettificazione della decisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 666 cod. proc. pen
Come correttamente osservato nell'ordinanza impugnata, davanti al giudice dell'esecuzione, adito ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen.
art. 1 cod. pen
7 CED quali escludono la possibilità d'infliggere una pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso, solo nel caso in cui detto intervento sia imposto dalla necessità di far rispettare il principio di legalità della pena, enunciato dall'art. 1 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE CAPRIO GIOVANNI nato a CAPUA il 02/06/1962 avverso l'ordinanza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; lette sentite le conclusioni del PG LUIGI BIRRITTERI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'istanza del condannato De Caprio Giovanni di rideterminazione del trattamento sanzionatorio attraverso l'esclusione della porzione di pena correlata alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991, oggi art. 416-bis.1 cod. pen., che, pur esclusa dal computo dal giudice di primo grado, era stata nuovamente introdotta nel calcolo finale dal giudice di appello. A ragione osserva che l'operazione richiesta non rientrava nel potere del giudice dell'esecuzione in quanto "comportante una modifica sostanziale del giudicato attraverso un rinnovato apprezzamento della valenza degli elementi accidentali".

2. Avverso l'illustrata ordinanza ricorre il De Caprio, per mezzo dell'avv. Bernardo Brancaccio, articolando un unico motivo per violazione di legge e segnatamente degli artt. 666 e 597, commi 1 e 3, cod. proc. pen. di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Il giudice dell'esecuzione non ha considerato che nel caso sottoposto alla sua attenzione la pena è stata determinata illegittimamente non a seguito di un erroneo calcolo algebrico, ma in macroscopica violazione nel giudizio di appello del principio del "quantum devolutum tantum appellatum".La Corte di appello, infatti, aveva reintrodotto tra le componenti della pena quella legata al riconoscimento dell'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991 che, invece, il giudice del primo grado del giudizio, con statuizione non impugnata, aveva escluso.

Di .conseguenza, il giudice adito, anziché addivenire ad una pronuncia d'inammissibilità, che implica la manifesta evidenza dell'infondatezza della quesitone posta con l'incidente ex art. 666 cod. proc. pen., avrebbe dovuto limitarsi ad espungere dal calcolo l'aumento relativo a detta aggravante, già espressamente individuato in sede cognitiva, senza necessità di nuovi apprezzamenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché ripropone pedissequamente la questione già dichiarata manifestamente infondata dal giudice del merito perché costantemente decisa dalla Corte di cassazione in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente.

2. Come correttamente osservato nell'ordinanza impugnata, davanti al giudice dell'esecuzione, adito ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. è deducibile l'illegalità della pena purché derivante da palese errore giuridico o materiale da parte del giudice della cognizione (Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera Rv. 265108). Va qualificata come illegale la sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, al limite legale. Non è tale, invece, quella che costituisce il frutto di un errore di calcolo, trattandosi in questo caso di errore censurabile solo attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione della sentenza, salvo che l'errore abbia carattere macroscopico nel senso che non sia in alcun modo giustificabile ma frutto di un'argomentata, pur discutibile, valutazione.

In altri termini, si impone la rettifica o la correzione da parte del giudice dell'esecuzione, adito ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 25, secondo comma, Cost. e nell'art. 7 CED quali escludono la possibilità d'infliggere una pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso, solo nel caso in cui detto intervento sia imposto dalla necessità di far rispettare il principio di legalità della pena, enunciato dall'art. 1 cod. pen. ed implicitamente dall'art. 25, secondo comma, Cost., che informa di sé tutto il sistema penale e non può ritenersi operante solo in sede di cognizione.

Tale principio, che vale sia per le pene detentive sia per le pene pecuniarie, vieta che una pena che non trovi fondamento in una norma di legge, anche se inflitta con sentenza non più soggetta ad impugnazione ordinaria, possa avere esecuzione, essendo avulsa da una pretesa punitiva dello Stato (Sez. 1, n. 12453 del 03/03/2009, Alfieri, Rv 243742; Sez. 1, n. 38712 del 23/01/2013, Villirillo, Rv 256879; Sez. 4, n. 26117 del 16/05/2012, Tonna, Rv 253562; Sez. 1, n. 14677 del 20/01/2014, Medulla, Rv 259733).).

3. Detti principi, anche per la evidente connessione con le regole che disciplinano i giudizi di impugnazione, non hanno subito modifiche a seguito del definitivo consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale che ha disegnato un nuovo ruolo del giudice dell'esecuzione reinterpretando la portata del principio della intangibilità del giudicato (Sez. U Ercolano e Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv 260695 e 260700). Infatti, anche nella nuova cornice interpretativa, avallata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 210 del 2013, che ha sottolineato che tale organo non si limita a conoscere delle questioni sulla validità e sull'efficacia del titolo esecutivo ma è anche abilitato, in vari casi, ad incidere su di esso, la regola generale dell'immodificabilità in assoluto del trattamento sanzionatorio stabilito con la sentenza irrevocabile di condanna subisce deroghe solo nei casi in cui la pena debba subire modificazioni necessariamente 'imposte dal sistema a tutela dei diritti primari della persona, come la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio e non quando si tratta di errore che ben poteva essere censurato attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione della sentenza (Sez. 1, n. 43268 del 04/07/2018, Nappa, Rv. 274532).

4. Nel caso in verifica, la Corte di appello, una volta riscontrato che, - secondo la stessa prospettazione del proponente l'incidente di esecuzione, la denunciata maggiore misura della pena, pur sempre rientrante nel limite massimo edittale, non derivava da un errore macroscopico né da cause assimilàbili alla efficacia retroattiva delle pronunce di incostituzionalità bensì dall'erroneo riconoscimento di un elemento circostanziale da parte del giudice della cognizione,, ha correttamente escluso la sindacabilità in sede esecutiva di tale ultima valutazione, riservata al giudice della cognizione nell'osservanza dei limiti e nel rispetto delle modalità dei mezzi di impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, in Roma