Cassation annuls appellate order for new sentencing review after constitutional penalty reduction. Court mandates proportional reduction of unified crime penalties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court annulled the appellate court's order regarding the recalculation of the defendant's sentence following a constitutional penalty reduction. The appellant argued that the judge failed to proportionally reduce the penalty for each unified crime, violating the principle against aggravation. The court held that the execution judge must conduct a new proportional assessment rather than merely applying the new statutory minimum, ordering a retrial for a reduced sentence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; Art. 597, 671 cod. proc. pen.: Upon a constitutional reduction of the statutory minimum, the execution judge must conduct a new proportional sentencing assessment rather than simply applying the new minimum, ensuring the penalty remains adequate to the gravity of the crime.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PRENDI FLORIAN nato il 21/06/1987 avverso l'ordinanza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; lette le conclusioni del PG. Elisabetta Cennicola ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Roma, in accoglimento v- t sJ parziale dell'istanza di Prendi Florian, ha unificato sotto il e:Cts della continùazione i delitti oggetto delle sentenze emesse: - 1) dalla Corte di appello di Roma in data 16 luglio 2019 (condanna alla pena di anni 8 e mesi 4 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 73, comma 1, 73, comma 1, e 80, comma 2, e 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990) - 2) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 18 aprile 2016 (condanna ad anni 4 e mesi 8 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per il reato di cui algi artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990) Per l'effetto, ritenuto più grave il reato di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 contestato al n. 13 dell'imputazione di cui alla sentenza sub 1) ha rideterminato la pena unica complessiva in anni 10 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa (pena base anni 10 di reclusione ed euro 30.000.00 di multa, aumentata di mesi 2 di recisone per ciascuno dei reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 di cui ai capi 11), 14), 16), 17), 18), 19), 20) e 21) di cui alla sentenza sub 1), ulteriormente aumentata di anni 2 e mesi 6 di recisione per il reato di cui alla sentenza sub 2), così da pervenire alla pena di anni 15 di reclusione ed euro 30.000.00 di multa, infine ridotta per il rito abbreviato ad anni 10 di reclusione ed euro 20,000,00 di multa) La Corte ha, inoltre, rigettato l'istanza di rideterminazione della pena inflitta con la sentenza sub 1) ai sensi della sentenza n. 40 della Corte Costituzionale ritenendo la pena infitta nei limiti legali 2.
Avverso l'ordinanza ricorre Prendi Florian, per il tramite del difensore di fiducia avv. Giuseppe Squitieri, articolando due motivi di ricorso di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. peri. 2.1. Con il primo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 597 e 671 cod. proc. pen., evidenziando che il giudice dell'esecuzione, una volta riconosciuta la continuazione, non ha proceduto, come imposto dal divieto di reformatio in peius, alla riduzione della pena correlata a ciascun reato unificato, limitandosi a ridurre il trattamento sanzionatorio finale; in tal modo ha alterato il rapporto proporzionale tra le pene come quantificate in sede cognitiva.
Ha, inoltre, erroneamente individuato quale violazione più grave, su cui commisurare la pena base, il reato di detenzione di cocaina cui al capo 13) della sentenza sub 1), già in astratto meno grave di quello associativo di cui al capo successivo, nonostante l'analoga violazione oggetto della sentenza sub 2) sia oggettivamente e soggettivamente più grave perché avente ad oggetto un quantitativo di sostanza stupefacente da cui era ricavabile un numero maggiore di dosi. Infine, ha commisurato la pena detentiva per la violazione più grave in anni dieci di reclusione anziché in quella di anni 8 e mesi 4 quantificata dal giudice della cognizione. 2.2.
Con il secondo motivo eccepisce la nullità dell'ordinanza, a mente dell'art. 606 lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla denegata rideterminazione della pena a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 2019. La Corte di appello non ha accolto la richiesta difensiva nonostante il giudice della cognizione avesse determinato la pena detentiva per la violazione ritenuta, anche in sede esecutiva, più grave in prossimità della pena base di anni 8 di reclusione, divenuti anni 6 a seguito della dichiarazione , di illegittimità costituzionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
1. Il primo motivo, relativo alla determinazione della pena unica complessiva per il reato continuato, è manifestamente infondato La Corte territoriale, in puntuale applicazione dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., ha individuato la violazione più grave in quella più severamente punita in sede cognitiva (anni dieci di reclusione) e attraverso idonea giustificazione ha applicato aumenti per la continuazione identici a quelli stabiliti dalla sentenza sub 1) per i reati già avvinti da continuazione interna e riducendo della metà quella inflitta per l'unico reato giudicato dalla sentenza sub 2) per poi procedere alla riduzione della pena finale così individuata per il rito abbreviato, in considerazione del dato pacifico che tutte le violazioni unificate sono state giudicate con tale rito speciale (Sez. 1, 20007 del 05/05/2010, Serafino, Rv. 247616;
Sez. 1, n. 37168 del 19/07/2019, Ben Salam, Rv. 276838). Conseguentemente la pena detentiva base è. stata individuata in anni dieci di reclusione ridotti per il rito in anni 6 mesi otto. In sede di applicazione della disciplina della continuazione in fase esecutiva non hanno alcuna 'rilevanza né il divieto di reformatio in peius, che opera nel giudizio di impugnazione, né il principio di necessaria proporzionalità tra le pene quantificate in sede cognitiva. Il giudice investito della richiesta ex art. 671 cod. proc. pen., titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen, deve, dapprima, individuare, la pena-base nei termini fissati dall'art. 187 cit., che lo vincola inderogabilmente a fare riferimento a quella punita con la pena più grave inflitta in concreto dal giudice della cognizione, la cui specie o misura non possono essere in nessun caso modificate, in senso peggiorativo o migliorativo, potendo egli operare soltanto una diminuzione delle pene irrogate per i reati satellite (Sez 1, n. 38331 del 05/06/2014, Fall, Rv. 260903); deve, poi, determinare l'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., avendo cura di motivare le sue scelte in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, osservando sia il limite fissato dall'art. 671, comma 2, cod. proc. pen. ("Il giudice dell'esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto") sia quello del triplo della pena base di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e non potendo, comunque, quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316;
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270073; Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735). L'ordinanza impugnata non si è discostata dai ricordati principi e non ha violato alcuno dei richiamati limiti.
2. Il secondo motivo relativo alla determinazione della pena per effetto della dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 2019, è fondato. Nel calcolare la pena per il reato continuato, il giudice dell'esecuzione, nonostante l'espressa sollecitazione della difesa che aveva chiesto rideterminarsi la pena in applicazione dei nuovo limiti edittali quanto meno con riferimento alla sentenza sub 1), ha ritenuto congrua rispetto alla gravità del fatto e alla personalità del soggetto che lo ha commesso le pene per le violazioni dell'art. 73, comma 1, d.P.R.n. 309 del 1990 determinate dal giudice della cognizione in applicazione della cornice edittale dichiarata incostituzionale con la citata sentenza.
L'assunto è erroneo. E' ormi pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che gli effetti, favorevoli all'imputato, prodotti dalla sentenza della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 - nel testo ante legge n. 49/2006 - nella parte in cui prevede un minimo edittale pari a otto anziché a sei anni di reclusione devono essere determinati dal giudice dell'esecuzione. La dichiarazione di incostituzionalità della norma, attinente il trattamento sanzionatorio, applicata dalla sentenza di condanna divenuta irrevocabile produce i suoi effetti anche sul giudicato: il giudice dell'esecuzione, nel caso in cui la pena inflitta non sia stata interamente espiata, in applicazione del disposto di cui all'art. 30 legge n. 87/1953 ha l'obbligo di non applicare le norme dichiarate incostituzionali e, per converso, di procedere, attraverso la procedura del così detto incidente di esecuzione, alla rideterminazione della pena secondo la più favorevole normativa risultante dalla declaratoria di incostituzionalità così da rimuovere dall'universo giuridico tutti gli effetti pregiudizievoli derivanti da una sentenza penale di condanna fondata, sia pure in parte, sulla norma dichiarata incostituzionale salvo quelli irreversibili perché già compiuti e del tutto consumati. (Sez.
U., n. 18821 del 18.10.2013, dep. 2014, Ercolano; Sez. U. 29.5.2014, Gatto). Coerentemente con gli esposti principi anche a seguito della pronuncia della sentenza n. 40/2019 della Corte costituzionale - che ha indicato come conforme ai principi costituzionali il minimo edittale della fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 73 d.P.R. n. 309/90 riguardanti le droghe così dette pesanti di anni sei di reclusione anziché di anni otto - è divenuta necessaria la rideterminazione della pena inflitta, e non ancora interamente espiata, con sentenze, divenute irrevocabili, che avevano applicato la norma dichiarata incostituzionale.
D'altra parte, la giurisprudenza di legittimità, occupandosi degli effetti prodotti dalla sentenza n. 32 del 2014 con cui la Corte costituzionale, dichiarando l'illegittimità costituzionale di alcune norme di legge, aveva modificato in melius il trattamento sanzionatorio dei reati concernenti le così dette droghe leggere, il cui minimo edittale da anni sei di reclusione era «tornato» ad anni due, ha affermato il principio generale della illegalità della pena commisurata sulla base di una cornice edittale incostituzionale, a prescindere dal fatto che la pena sia stata determinata in termini conformi alla cornice edittale costituzionale (Sez.
Un. 26.2.2015, Marcon; Sez. Un. 26.2.2015, Jazouli; Sez. Un. 26.2.2015, Sebbar). La commisurazione della pena è, infatti, finalizzata ad individuare, nell'ambito che il legislatore ha rimesso alla discrezionalità del giudice, la pena giusta in relazione ai parametri di cui all'art. 133 cod. peri., condizione necessaria per assicurare il rispetto del principio della personalità della responsabilità penale. La più recente pronuncia costituzionale, pur lascando inalterato il massimo edittale (anni venti di reclusione), ha operato un intervento innovativo sul minimo edittale, che è stato ritenuto costituzionale in misura ridotta di' quasi un terzo (sei anni invece di otto) ed in tal modo ha dichiarato la incostituzionalità di un parametro legale (il minimo edittale di anni otto di reclusione), individuandone un altro (anni sei di reclusione), diverso e più favorevole, conforme ai principi costituzionali.
Tanto basta per rendere necessaria la rideterminazione in melíus della pena inflitta, da parte del giudice dell'esecuzione, tutte le volte in cui il giudice della cognizione ha commisurato la pena in misura prossima a quel minimo edittale, poi dichiarato incostituzionale. In tali casi è evidente che il giudizio compiuto in sede di cognizione, parametrato su un dato normativo incostituzionale, non assicura la necessaria proporzione tra gravità del fatto e profilo soggettivo del reo, da una parte, e misura della pena, dall'altra.
3. Quanto alla natura del giudizio riservato al giudice dell'esecuzione chiamato alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per adeguarlo alla cornice editale risultante dalla pronuncia di incostituzionalità, va precisato che non si tratta di una operazione di mera trasposizione matematica di quel giudizio (formulato in sede di cognizione) entro la nuova cornice edittale, bensì di un nuovo giudizio commisurativo, da operare alla stregua dei principi di cui agli artt.132 e 133 cod. pen.Il giudice dell'esecuzione non può esaurire il proprio compito delibativo confermando la pena già inflitta, perché rientrante nell'ambito sia della forbice punitiva della norma precedente sia di quella attualmente vigente, ma deve, al contrario, procedere ad una vera e propria rinnovazione in concreto della valutazione sanzionatoria secondo i criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. con necessaria riduzione della pena, anche se non in misura predeterminata (ex plurimis Sez. 1, n. 3280 del 12/11/2019, dep. 2020, Porcellini, Rv. 277857;
Sez. 1, n. 2036 del 11/12/2019, dep. 2020, Selistha Bledar, Rv. 278198; Sez. 1, n. 51959 del 30/10/2019, Haziraj Armend, Rv. 277735). Nel rideterminare la pena inflitta non ha, comunque, il potere di modificare statuizioni coperte dal giudicato quali quelle afferenti al riconoscimento di elementi circostanziali attenuanti non attinti dalla decisione di legittimità, all'eventuale giudizio di bilanciamento ed alla misura delle relative diminuzioni di pena eseguite in fase di cognizione (Sez. 1, n. 49106 del 08/11/2019, Cuomo, Rv. 278076). Può invece, in esito al nuovo giudizio sanzionatorio, confermare la pena già irrogata senza ridurla solo se la sentenza definitiva l'aveva quantificata in misura superiore al valore medio e prossimo al massimo rispetto alla cornice edittale previgente, giacché, in tal caso, tenuto conto del mantenimento inalterato del massimo edittale, non sussiste quella condizione di sproporzione e di inadeguatezza della pena, rilevabile nei casi puniti con la reclusione nel minimo edittale pari ad otto anni, che ne impone un adeguamento al nuovo limite.
6. L'ordinanza impugnata, di conseguenza, va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma che - in applicazione dei superiori principi - dovrà procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio relativo al riconosciuto reato continuato, tenendo conto che la pena correlata a tutte le violazioni dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 - non solo quindi la pena più grave individuata a mente dell'art. 187 disp. att. Cod. proc. pen. ma anche quella inflitta per i reati satellite — dovrà essere ridotta in favore del condannato a fronte del "nuovo" minimo edittale, ferma, comunque, restando la sua piena libertà di quantificare la pena, secondo i criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. nell'osservanza dei limiti previsti in materia di continuazione (Sez. 1, n. 23588 del 09/07/2020, PMT C/ Carniti Rv. 279522).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla rideterminazione della pena ex sentenza torte Costituzionale n. 40 del 2019 e conseguentemente al trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte di appello di Roma per nuovo gi