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Sentenza — n. 28122/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal rejecting criminal continuation claim due to lack of pre-planning evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 28122/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Ferdinando Silenti against the Rome Court of Appeal's refusal to recognize criminal continuation. Silenti argued that his later drug trafficking activities were merely the development of an existing mafia association, but the court found the lower court's reasoning sufficient. The decision relied on established jurisprudence requiring concrete proof that subsequent crimes were programmed at the time of joining the criminal group, which was absent in this case.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; Art. 416-bis c.p.: Criminal continuation in execution proceedings requires proof that subsequent crimes were programmed in their essential lines at the time of the first offense, not merely a common pursuit of typical association goals.

Parole chiave

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criminal continuation mafia association drug trafficking execution proceedings planning requirement Cassazione continuità del reato traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Con il provvedimento indicato in epigrafe la Corte di appello di Roma, rigettava l'istanza ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. nell'interesse di Ferdinando Silenti, volta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione alle pene irrogategli per il reato di cui all'art.
Art. 416-bis cod. pen.
nell'interesse di Ferdinando Silenti, volta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione alle pene irrogategli per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. giudicati, insieme ad altri fine aggravati ex art.
Art. 7 legge n. 152 del 1991
giudicati, insieme ad altri fine aggravati ex art. 7 di.
Art. 7 legge n. 203 del 1991
Ha dato conto della comune sussistenza delle condizioni di stampo camorristico, quelle cioè previste dall'art. 7 legge n. 203 del 1991 che in sé, come sopra chiarito, non sono sufficienti ai fini di cui trattasi.
D.P.R. n. 309 del 1990
73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, aggravati ai sensi del succitato art.
art. 671 cod. proc. pen
Con il provvedimento indicato in epigrafe la Corte di appello di Roma, rigettava l'istanza ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.
art. 416-bis cod. pen
nell'interesse di Ferdinando Silenti, volta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione alle pene irrogategli per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017
Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017
Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013
Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep.
Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011
259481; Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SILENTI FERDINANDO nato a ERCOLANO il 05/02/1970 avverso l'ordinanza del 25/02/2020 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe la Corte di appello di Roma, rigettava l'istanza ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. nell'interesse di Ferdinando Silenti, volta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione alle pene irrogategli per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. giudicati, insieme ad altri fine aggravati ex art. 7 di. 152 del 1991 giudicati (già fra loro in continuazione) con sentenza irrevocabile il 26 aprile 2018, e quelli di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, aggravati ai sensi del succitato art. 7 (e fra loro già in continuazione) con sentenza irrevocabile il 19 luglio 2018.

2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione Ferdinando Silenti, tramite il proprio difensore, svolgendo doglianze, affidate a un solo motivo, con le quali lamenta violazione di legge e vizi della motivazione. Deduce che la decisione di rigetto omettendo di considerare le deduzioni esposte nell'istanza, ha trascurato il dovuto esame del contenuto delle motivazioni in cognizione che rappresentava come l'associazione finalizzata al narcotraffico, giudicata con la seconda di due indicate sentenze, costituisse lo sviluppo della stessa associazione camorristica (clan Pagnozzi) giudicata con la prima ditali sentenze, così avendosi contestualità temporale dei fatti riferibili a un più vasto e unitario disegno criminoso iniziale proprio della continuazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. Come ricordato dal giudice dell'esecuzione, il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, non diversamente da quanto richiesto in sede di cognizione, presuppone un approfondito accertamento dell'esistenza di concreti elementi indicatori che possano fare ritenere che all'atto della commissione del primo reato, gli altri fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali (in tal senso fra le altre, Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074). Ciò comporta che la continuazione fra il reato di associazione mafiosa e quelli fine, può essere riconosciuta solo quando questi ultimi siano stati già programmati, pur nelle linee essenziali, prima o al momento stesso dell'adesione al sodalizio criminale, non essendo sufficiente al riguardo l'accertamento dei comune perseguimento delle tipiche finalità di tale sodalizio (Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Rv. 271984;

Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Rv. 259481; Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, Rv. 249930). La motivazione del provvedimento impugnato ha escluso queste condizioni. Ha posto in evidenza indicatori desunti da elementi di diversità delle due associazioni separatamente giudicate, quanto al tipo dei reati fine e, pertanto, ai tratti volitivi della stessa partecipazione associativa. Ha dato conto della comune sussistenza delle condizioni di stampo camorristico, quelle cioè previste dall'art. 7 legge n. 203 del 1991 che in sé, come sopra chiarito, non sono sufficienti ai fini di cui trattasi.

Ha tuttavia chiarito che le condotte si erano estrinsecate in tempi e luoghi diversi e con compartecipi in parte diversi e che il sodalizio volto al narcotraffico aveva visto operare il ricorrente piuttosto come promotore. Da ciò si coglie la chiara rappresentazione del mancato riconoscimento della continuazione, supportata da una ragionata verifica e da coerenti conclusioni di merito in linea con i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia.

3. Le doglianze mosse con il ricorso svolgono equivoche considerazioni in ordine ai concetti di identità e di diversità delle due associazioni oggetto dei separati giudizi, che comunque non possono smentire il dato che è intervenuta la condanna per due diverse fattispecie associative, comportando ciò in ogni caso la costituzione di un ulteriore sodalizio criminoso dedito al narcotraffico il quale si è aggiunto a quello mafioso, pur perseguendo finalità che potevano agevolarlo. L'intero percorso per il resto seguito dai rilievi mostra di evidenziare una condotta organizzata nel settore del narcotraffico sviluppata in una certa zona fuori dalla Campania e innestatasi a un certo punto (nel 2011) in quella tipicamente camorristica svolta a partire dagli anni '90 dal clan Pagnozzi.

Tali letture, come le altre considerazioni difensive che l'accompagnano, a cominciare da quelle che si soffermano sui rapporti intrattenuti dal ricorrente con i capi del clan Pagnozzi ai fini delle attività delittuose giudicate, non valgono in alcun modo a rappresentare le condizioni per il riconoscimento della continuazione, che nella specie, secondo i principi sopra indicati, richiedono invece il chiaro riscontro di precisi e pertinenti indicatori, a dimostrazione dell'imprescindibile presupposto che Silenti, fin dal momento di aderire all'associazione camorristica si fosse rappresentato e avesse inteso perseguire non già semplicemente qualsiasi interesse di tale sodalizio nel settore degli stupefacenti per come riferibile al generico programma associativo iniziale, ma proprio la condotta di partecipazione al sodalizio finalizzato al narcotraffico sopraggiunta in tempi successivi secondo una evoluzione di vicende criminali che i medesimi rilievi paiono anzi indicare come solo molto tempo dopo presentatesi. 541 Sicché, si tratta di rilievi che non hanno l'attitudine a porre in discussione la correttezza della decisione che ha negato il riconoscimento della continuazione.

4. Il ricorso va, dunque, rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 7 aprile 2021. Il Consig il..1 ..r e este