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Sentenza — n. 28121/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28121/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28121/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento indicato in epigrafe la Corte di appello di Salerno rigettava l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato avanzata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. nell'interesse di Fiorita Puzone, in relazione alle pene irrogatele per il reato di peculato continuato commesso in Torino tra dicembre 2010 e aprile 2011 (giudicato con sentenza irrevocabile il 8 marzo 2012), per quello di infedele dichiarazione annuale di imposte commesso in Campobasso nel 2005 (giudicato con sentenza irrevocabile il 21 marzo 2013) e di nuovo per quello di peculato continuato commesso tra luglio 2008 e dicembre 2009 in Campobasso (giudicato con sentenza irrevocabile il 4 ottobre 2019).

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28121/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, non diversamente che nel giudizio di cognizione, presuppone un approfondito accertamento in ordine alla sussistenza di concreti elementi, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio - temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate; di modo che, all'esito di tale verifica complessiva, possa ritenersi che, al momento della commissione del primo reato, gli altri fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali; fermo restando che non è sufficiente a tal fine valorizzare la presenza di uno o più indicatori di cui sopra se i fatti successivi risultino tuttavia frutto di determinazioni estemporanee (Sez.

Parole chiave

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criminalità persistente continuazione dell'esecuzione sospensione di pena abbandono del procedimento penale recidiva nell'infrazione remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Con il provvedimento indicato in epigrafe la Corte di appello di Salerno rigettava l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato avanzata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PUZONE FIORITA nata ad ACERRA il 10/11/1952 avverso l'ordinanza del 16/09/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe la Corte di appello di Salerno rigettava l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato avanzata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. nell'interesse di Fiorita Puzone, in relazione alle pene irrogatele per il reato di peculato continuato commesso in Torino tra dicembre 2010 e aprile 2011 (giudicato con sentenza irrevocabile il 8 marzo 2012), per quello di infedele dichiarazione annuale di imposte commesso in Campobasso nel 2005 (giudicato con sentenza irrevocabile il 21 marzo 2013) e di nuovo per quello di peculato continuato commesso tra luglio 2008 e dicembre 2009 in Campobasso (giudicato con sentenza irrevocabile il 4 ottobre 2019).

2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione Fiorita Puzone, tramite il proprio difensore, svolgendo doglianze, esposte in un solo motivo, con le quali lamenta violazioni dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. Deduce che avrebbe dovuto riconoscersi la continuazione fra i reati di cui sopra poiché tutti originati dal medesimo disegno criminoso, ossia dalla volontà o dalla necessità di appropriarsi di somme non spettanti nell'esercizio della professione di notaio svolta dalla ricorrente, a fronte della disastrosa situazione familiare che la stessa aveva vissuto e riscontrandosi, peraltro, fra i reati una contiguità temporale interrotta solo dal breve periodo del trasferimento dello studio notarile a Torino laddove era proseguita la condotta in danno dei clienti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, non diversamente che nel giudizio di cognizione, presuppone un approfondito accertamento in ordine alla sussistenza di concreti elementi, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio - temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate; di modo che, all'esito di tale verifica complessiva, possa ritenersi che, al momento della commissione del primo reato, gli altri fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali; fermo restando che non è sufficiente a tal fine valorizzare la presenza di uno o più indicatori di cui sopra se i fatti successivi risultino tuttavia frutto di determinazioni estemporanee (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074).3. La motivazione del provvedimento impugnato dà conto della corretta applicazione dei criteri dì verifica di cui sopra, svolgendo considerazioni e apprezzamenti riferiti alla tipologia dei fatti con particolare riferimento alla violazione finanziaria risalente addirittura al 2005, nonché alle modalità del ripetersi delle condotte di peculato a distanza di un ampio lasso di tempo e dopo alcune contestazioni, cui seguiva il trasferimento dello studio notarne 3 Torino ove si sfruttavano soltanto nuove occasioni per delinquere nella stessa attività, in ragione di dinamiche riconducibili solo alle medesime spinte economiche.

4. Le censure mosse nel ricorso, oltre a non confrontarsi con la motivazione avuto riguardo all'interezza delle argomentazioni di merito che la sorreggono, non fanno altro che proporre alternativi apprezzamenti non consentiti in questa sede o semplicemente asserire il ripetersi degli stessi stimoli verso le azioni criminose, finendo così per rappresentare unicamente una reiterazione delle manifestazioni ideative e volitive sempre rivolte a singole condotte delittuose. Condizioni, queste, estranee alle connotazioni proprie della continuazione.

5. Pertanto, stante la manifesta infondatezza di tutte le doglianze mosse, il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile in ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 aprile