Cassation court dismisses appeal on drug trafficking continuation, citing lack of criminal plan unity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the appellate court's rejection of the request to apply the rule of continued offense to drug trafficking violations. The appellant argued that multiple convictions should be treated as a single criminal plan due to their connection to an association, but the court found the temporal distance and distinct criminal initiatives insufficient. The decision rests on the principle that continued offenses require a unified criminal design present at the time of the first crime, which was absent here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 c.p.p.; Art. 74 D.P.R. n. 309/1990: The recognition of continued offenses in execution proceedings requires a comprehensive verification of homogeneity, temporal contiguity, and a pre-existing criminal plan, which is absent if subsequent acts stem from new, independent decisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PERRONE PATRIZIO nato a TORCHIAROLO il 08/12/1960 avverso l'ordinanza del 06/07/2020 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Filippi, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe la Corte di appello di Lecce rigettava l'istanza proposta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. nell'interesse di Patrizio Perrone, volta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione alle violazioni della disciplina degli stupefacenti, per le quali lo stesso aveva riportato condanna con quattro sentenze irrevocabili.
2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione Patrizio Perrone, tramite il proprio difensore, svolgendo doglianze affidate a un solo motivo, con le quali lamenta violazione di legge e vizi della motivazione. Deduce che la decisione di rigetto ha attribuito rilevanza in senso ostativo al dato temporale, omettendo di considerarlo correttamente unitamente agli altri, in modo rilevare che, come rappresentato, le condanne per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 riguardavano l'associazione dedita al traffico di stupefacenti al cui programma erano riconducibili, secondo le stesse valutazioni svolte nei giudizi di cognizione, i restanti reati di cui all'art. 73 del citato decreto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.
2. Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, non diversamente che nel giudizio di cognizione, presuppone un approfondito accertamento in ordine alla sussistenza di concreti elementi, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio - temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate; di modo che, all'esito di tale verifica complessiva, possa ritenersi che, al momento della commissione del primo reato, gli altri fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali; fermo restando che non è sufficiente a tal fine valorizzare la presenza di uno o più indicatori di cui sopra se i fatti successivi risultino tuttavia frutto di determinazioni estemporanee (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074).
3. La motivazione del provvedimento impugnato dà conto della corretta applicazione dei criteri di verifica di cui sopra, svolgendo considerazioni e apprezzamenti riferiti non solo alla distanza temporale, ma anche ad altri indicatori, del pari nel senso dell'esclusione del medesimo disegno criminoso, quali quelli tratti dalle modalità delle condotte e dalla loro ideazione in concorso.In forza di ciò è intervenuta la motivata confutazione delle prospettazioni difensive che vengono ancora riproposte nel ricorso, facendosi riferimento ad alcune dichiarazioni e affermazioni riportate nelle pronunce di cognizione.
Le censure in queste sede, oltre a non confrontarsi con le motivate risposte di merito nella loro reale interezza, prospettano ulteriori ricostruzioni che continuano ad asserire l'esistenza di un unico disegno criminoso iniziale, senza neppure considerare che la tesi così proposta dovrebbe riconoscere che ancora prima del momento in cui il ricorrente avesse aderito al primo sodalizio criminoso avrebbe concepito la consumazione di reati sopraggiunti molto tempo dopo, quando con altri soggetti ancora costituiva un'altra autonoma associazione. Condizioni, questa, che le prospettazioni difensive neppure rappresentano.
In questo contesto tutte le considerazioni svolte nel ricorso circa l'espansione e la sempre più ampia organizzazione dell'attività del ricorrente nel settore degli stupefacenti in una certa zona indicano solamente un radicato e crescente interesse criminoso, che si è giovato di pregresse esperienze e disponibilità, per commettere, con le stesse o con altre persone, altri reati oggetto di nuove ideazioni estranee alle connotazioni proprie della continuazione.
4. Pertanto, stante la manifesta infondatezza delle doglianze mosse, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della cassa della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile in ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 aprile 2021. Il Consigliere estensore Il Pre