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Sentenza — n. 28118/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible, ruling execution judge's sentence within cumulative penalty limits.

Numero d'incarto Sentenza — n. 28118/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the convicted man's challenge to the execution judge's sentence. The lower court had set a six-month day isolation period for the cumulative sentence, which the appellant argued duplicated the isolation already fixed in a prior cumulative order. The court held that the new sentence was legally absorbed by the existing cumulative penalty and did not constitute a valid ground for appeal.

Regesto Legislator

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Art. 663 c.p.p.; Art. 72 c.p.: Execution judge's orders regarding cumulative sentences remain administrative and revocable until final judgment, but a new sentence must not exceed the total penalty already established in the cumulative order to avoid duplicative sanctions.

Parole chiave

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execution judge powers cumulative sentence day isolation period inadmissible appeal pena complessiva sanzione internazionale sanzione disciplinare dell'avvocato revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 663 cod. proc. pen.
Art. 72 cod. pen.
La Corte di assise di appello, nell'ordinanza oggetto dell'attuale vaglio, ha considerato che la misura dell'aumento di pena costituito dalla sanzione dell'isolamento diurno andava fissata nel rispetto dell'art. 72, secondo comma, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost., sent.
art. 133 cod. pen
pen., in quanto alla pena base dell'ergastolo si coniugavano pene detentive temporanee; valutando i reati sanzionati con tali pene, alla luce degli indici di cui all'art. 133 cod.
art. 72 cod. pen
Così decidendo, il giudice dell'esecuzione dell'ultimo rescissorio ha applicato in modo retto il principio di diritto fissato nella sentenza rescindente, per il quale l'isolamento diurno previsto nell'art. 72 cod. pen.
art. 663 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 26321 del 27/05/2019, Pantellaro
Sez. 1, n. 26321 del 27/05/2019, Pantellaro, Rv.
Corte cost., sent. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost., sent. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TORRE SALVATORE nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 04/01/1971 avverso l'ordinanza del 21/07/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI; lette/ge~e le conclusioni del PG Plfaingti r-ftlitv-,1 1 o-te filA erri t ro 1,n DR C,04,n Wai ir) i ìi-fn 'irti Li) glízt Tiry Artz, ítflf eOW L1(3°°Lt°wrt ()Va, <frAjuiZto/Ji e 62,v rtptoti

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 21 luglio 2020, la Corte di assise di appello di Messina, in funzione di giudice dell'esecuzione, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento pronunciato, limitatamente alla pena dell'isolamento diurno, dalla Corte di cassazione con sentenza del n. 12756 del 19 dicembre 2019, dep. 2020, del precedente provvedimento di accoglimento parziale dell'istanza proposta da Salvatore Torre di applicazione della continuazione emesso dal giudice dell'esecuzione il 9 aprile 2019, ha fissato nel periodo di mesi sei la durata dell'isolamento diurno relativo all'ergastolo già irrogato con la precedente ordinanza applicativa della continuazione tra alcuni dei reati oggetto dell'istanza del condannato. 1.1.

Alla domanda iniziale di Torre aveva fatto seguito un primo provvedimento di rigetto emesso dalla Corte di assise di appello di Messina del 22 novembre 2017, provvedimento annullato con rinvio dalla sentenza della Corte di cassazione n. 4119 del 15/01/2019. 1.2. In sede di rinvio la Corte di assise di appello di Messina aveva reso la suddetta ordinanza del 9 aprile 2019 che aveva accolto parzialmente la domanda e aveva applicato la continuazione ai reati oggetto delle seguenti sentenze: - sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Messina il 28/11/2009, irrevocabile il 17/10/2011, limitatamente ai reati fine, fra cui i tentati omicidi in danno di Giuseppe Trifirò e gli omicidi di Giuseppe Trifirò e Giuseppe Micale, con l'irrogazione a Torre della pena complessiva di anni ventisei di reclusione; - sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Messina il 14/12/2004, irrevocabile il 4/10/2007, inerente al duplice omicidio di Luigi Sanò e Bartolo Milone, per i quali era stato irrogato a Torre l'ergastolo; - sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Messina il 27/10/2000, irrevocabile il 13/06/2001, attinente all'omicidio di Salvatore Caravello, per il quale era stata irrogata a Torre la pena di anni sedici, mesi sei di reclusione.

Il giudice dell'esecuzione aveva, in quella sede rescissoria, escluso la continuazione fra questi reati e un ulteriore reato di omicidio su cui aveva giudicato altra sentenza (quella emessa dalla Corte di assise di appello di Messina del 30 giugno 2001, irrevocabile il 24 giugno 2002, accertativa dell'omicidio di Salvatore Pimpo) e aveva determinato la pena complessiva per il reato continuato quella dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni tre, ponendo quale pena base quella dell'ergastolo, relativo al più grave reato costituito dall'omicidio di Sanò e Milone, e, dando espresso atto di applicare l'art. 72, primo comma, cod. pen., che disciplina il caso di concorso fra più reati puniti con l'ergastolo, quantificato nel periodo di anni tre la pena, in aumento, % dell'isolamento diurno in ordine ai reati satellite. 1.3.

La successiva sentenza di legittimità, già indicata in precedenza, aveva annullato questa ordinanza limitatamente alla pena dell'isolamento diurno, assorbite le altre questioni sollevate dal ricorrente in punto di pena della continuazione riconosciuta, rinviando al giudice dell'esecuzione per nuovo esame sul punto, e aveva dichiarato il ricorso di Torre inammissibile nel resto, considerando incensurabile il rigetto dell'istanza di applicazione della continuazione quanto al reato identificato dall'omicidio di Salvatore Pimpo, oggetto dell'ulteriore sentenza.

E' seguita l'ordinanza impugnata che ha stimato equa, per l'adeguata applicazione della continuazione, la complessiva misura dell'isolamento diurno che deve accedente all'irrogato ergastolo quella della durata di mesi sei.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Torre articolando un unico motivo con cui denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione per non avere - il giudice dell'esecuzione - esaminato la questione già posta e dichiarata assorbita in sede di legittimità dell'avvenuta esecuzione dell'isolamento diurno per la durata di mesi dieci. Sul punto la difesa osserva che l'ordinanza impugnata ha preso in esame la sua deduzione circa la necessità che fosse riconosciuto il giudicato costituito dai provvedimenti della Corte di assise di appello di Reggio Calabria del 2002 e della Corte di assise di appello di Messina del 2015, da cui era sortito l'isolamento diurno pari a mesi dieci, rispetto a cui nessun ulteriore aggravamento avrebbe dovuto essere applicato.

Sul tema, evidenzia il ricorrente, il giudice dell'esecuzione nell'ordinanza impugnata ha ritenuto erroneamente questo argomento estraneo alla materia oggetto del rinvio, laddove la sentenza rescindente non aveva rigettato la questione ma l'aveva ritenuta assorbita, lasciando impregiudicata la questione della fungibilità dell'isolamento già espiato dal condannato.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, in quanto il punto posto a base dello stesso non poteva ritenersi rimesso al giudice del rinvio non risultando in concreto assorbito ed essendo esso stato rimesso all'esame della Corte di assise di appello con l'istanza del 14 luglio 2020, successiva alla sentenza rescindente.

4. Con memoria successiva la difesa illustra ulteriormente le ragioni dell'impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'impugnazione è da ritenersi aspecifica in punto di enucleazione dell'interesse a ricorrere e va, di conseguenza, dichiarata inammissibile.

2. Il provvedimento oggetto di ricorso costituisce l'esito dell'ulteriore esame compiuto dal giudice dell'esecuzione dell'originaria istanza di applicazione della continuazione proposta da Salvatore Torre. La Corte di assise di appello, nell'ordinanza oggetto dell'attuale vaglio, ha considerato che la misura dell'aumento di pena costituito dalla sanzione dell'isolamento diurno andava fissata nel rispetto dell'art. 72, secondo comma, cod. pen., in quanto alla pena base dell'ergastolo si coniugavano pene detentive temporanee; valutando i reati sanzionati con tali pene, alla luce degli indici di cui all'art. 133 cod. pen., nonché valorizzando il comportamento successivo di Torre, incamminatosi sul percorso della risocializzazione, si è stimata equa la complessiva misura dell'isolamento diurno accedente all'ergastolo nella durata di mesi sei.

3. Così decidendo, il giudice dell'esecuzione dell'ultimo rescissorio ha applicato in modo retto il principio di diritto fissato nella sentenza rescindente, per il quale l'isolamento diurno previsto nell'art. 72 cod. pen. ha natura giuridica di sanzione penale, di inasprimento dell'ergastolo, in relazione alla condanna per i delitti in concorso le cui pene altrimenti non sarebbero applicabili ed eseguibili, sicché esso non costituisce una mera modalità della pena dell'ergastolo; principio affermato in connessione con la rilevazione dell'errore di diritto compiuto dal giudice dell'esecuzione in sede di primo giudizio di rinvio allorquando aveva fatto riferimento, nel procedimento di individuazione della sanzione dell'isolamento diurno da applicare in uno con l'ergastolo, all'art. 72, primo comma, cod. pen.: norma che, però, regola il caso in cui si deve determinare la condanna dell'imputato per più delitti ciascuno dei quali importa la pena dell'ergastolo, mentre il caso in esame si caratterizza per la situazione presa in considerazione dall'art. 72, secondo comma, cod. pen. inerente all'ipotesi di concorso di un delitto che importa la pena dell'ergastolo con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni, ipotesi nella quale l'isolamento diurno è previsto per un periodo da due a diciotto mesi.

Avendo quantificato, all'esito della ritenuta continuazione fra i succitati delitti oggetto delle tre indicate sentenze scaturite dai corrispondenti giudizi di cognizione, in mesi sei la durata dell'isolamento diurno accedente alla pena dell'ergastolo, costituente pena finale all'esito dell'applicazione in executivis della continuazione, il giudice dell'esecuzione ha individuato un'entità sanzionatoria, per un verso, oggetto di una determinazione congruamente motivata e, per altro verso, compatibile con la quantificazione della durata dell'isolamento diurno accedente all'ergastolo stabilito, prima, nel provvedimento esecutivo emesso dalla Corte di assise di appello di Reggio Calabria del 18 ottobre 2002 e, poi, nel cumulo configurato nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso nei confronti di Torre dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Genova in data 19 novembre 2011, nonché nell'esito costituto dall'ulteriore vaglio giurisdizionale compiuto dalla Corte di assise di appello di Messina con l'ordinanza esecutiva emessa 19 maggio 2015. 3.1.

Premesso che il primo profilo, inerente all'intrinseca quantificazione dell'isolamento diurno, non risulta attinto da critiche specifiche, per quanto concerne il secondo profilo, se è vero che il discorso giustificativo offerto nel provvedimento impugnato si profila sommario e in certa misura impreciso (nella parte in cui pare annettere allo spettro decisorio scaturito dallo iussum rescindente l'avvenuta definizione di tutte le questioni a sollevate dal ricorrente in tema di isolamento diurno), è del pari certo che la statuizione emessa nell'ordinanza impugnata - in relazione a quanto ha dedotto Torre - non collide in alcun modo con gli esiti tracciati nei provvedimenti addotti dal ricorrente.

Appare giusto rilevare (contrariamente a quanto ha prospettato l'Autorità requirente) che, all'esito del vaglio operato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 12756 del 19/12/2019, dep. 2020, cit., la questione dell'intangibilità (in peius) della durata dell'isolamento diurno - dedotto come determinato, per le pene cumulate irrogate per i reati considerati, in mesi dieci con il citato provvedimento del 2002, tenuto fermo con quello del 2015 - non appariva preclusa, giacché la pronuncia rescindente aveva ritenuto assorbiti i profili ulteriori afferenti all'isolamento diurno rispetto all'erronea applicazione dell'art.72 cod. pen.

Ferma tale puntualizzazione, tuttavia, emerge immediatamente che i provvedimenti citati dalla difesa non hanno fissato punti tali da incidere direttamente sulla legittimità della statuizione impugnata in questa sede, dal momento che (esclusa la rilevanza della quantificazione dell'isolamento diurno compiuta dalla Corte di assise di appello di Reggio Calabria con l'ordinanza del 18 ottobre 2002, dato che essa, già per epoca di emissione, non aveva riguardato le pene irrogate per gli stessi reati oggetto dell'attuale vaglio, ma una sola di esse, oltre che altre afferente a diverso titolo) risulta - effettivamente, ma esclusivamente - che l'ordinanza della Corte di assise di appello di Messina del 19 maggio 2015, in relazione alla richiesta del Procuratore generale distrettuale avente ad oggetto l'integrazione del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dallo stesso Procuratore il 19 novembre 2011, aveva disatteso tale richiesta nella parte in cui aveva prospettato di aggravare la durata dell'isolamento diurno accedente all'ergastolo: durata fissata in mesi dieci nel provvedimento del 19 novembre 2011, che aveva cumulato (anche) le pene irrogate per tutti i reati oggetto della continuazione applicata con le tre sentenze citate in premessa. 3.2.

Ora, in punto di principio, è corretto sostenere, come ha fatto la difesa, che quel limite - attinente al cumulo materiale delle pene, tenuto fermo anche all'esito dell'ordinanza, di (ovvia) natura giurisdizionale, in data 19 maggio 2015 - non avrebbe potuto essere valicato dall'esito del cumulo giuridico afferente alla continuazione applicata in executivis con l'ordinanza del 9 aprile 2019 e, poi, quoad poenam, con l'ordinanza impugnata in questa sede (giacché il provvedimento di cumulo, emesso a norma dell'art. 663 cod. proc. pen., ha natura amministrativa e non giurisdizionale e, pertanto, è suscettibile di essere revocato o rimosso, al fine di tenere costantemente aggiornata la posizione processuale del condannato, e non diventa mai definitivo: ciò, tuttavia, salvo che su di esso si sia pronunciato il giudice dell'esecuzione, il cui intervento può essere richiesto dal condannato senza limiti di tempo:

Sez. 1, n. 26321 del 27/05/2019, Pantellaro, Rv. 276488 - 01). Però, è ugualmente evidente che, a fronte del suddetto limite, il giudice dell'esecuzione nell'ordinanza impugnata ha determinato la pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di mesi sei, che è oggettivamente ricompresa nella più ampia pena stabilita con il provvedimento di cumulo del 2011 - confermato, quanto alla durata dell'isolamento diurno, dal vaglio giurisdizionale del 2015 -, provvedimento comprensivo di tutte le corrispondenti pene e anche di pena inerente all'ulteriore sentenza di condanna (ossia quella, pure indicata in precedenza, relativa al reato escluso dalla continuazione).

Il giudice dell'esecuzione ha, dunque, stimato adeguata quale pena complessiva relativa ai delitti commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso quella dell'ergastolo con l'isolamento diurno per la durata di mesi sei, pena non solo intrinsecamente congrua (oltre che rispettosa del canone fissato dall'art. 72, secondo comma, cod. pen., da osservarsi secondo il vincolo posto dallo iussum rescindente), ma anche inferiore rispetto a quella scaturente dal pregresso cumulo richiamato dal ricorrente e con essa pienamente compatibile. Sotto tale assorbente profilo, pertanto, Torre non aveva, né ha di che dolersi. 4.3.

Naturalmente, trattandosi di pena ricompresa nella pena quantificata con il cumulo, a sua volta comprensivo anche di ulteriore pena, quella stabilita in sede di continuazione va, per tale ragione, considerata come parte della pena già fissata nel cumulo stesso. E non è contestabile che Torre abbia diritto alla verifica che, nella corrispondente espiazione, non si dia luogo alla temuta duplicazione della sanzione penale dell'isolamento diurno, che resta complessivamente pari a mesi dieci per tutti i titoli inseriti nel provvedimento del 19 novembre 2011.

Ma ciò non costituisce, all'evidenza, una valida ragione per contestare in modo aprioristico la corretta determinazione della pena complessiva stabilita per il reato continuato dal giudice dell'esecuzione: determinazione che ha concretato, al di là di ogni superfetazione argomentativa, l'unica statuizione emessa nel provvedimento oggetto della presente disamina.

4. Le riflessioni svolte impongono di ritenere l'impugnazione, in relazione al suo spettro deduttivo, inammissibile. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost., sent. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della