Cassation court dismisses appeal against detention order for insufficient grounds and procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The lower court had rejected a request for review of the detention order based on the appellant's alleged marginal role in a mafia association and lack of recidivism risk. The Court found the appeal merely reargued merits arguments regarding the evidence and the appellant's subjective profile, which fall outside the scope of cassation review limited to checking the logical consistency and effectiveness of the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 309 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The Court of Cassation cannot substitute its own assessment of evidence or re-evaluate the merits of a detention order; it can only declare an appeal inadmissible if the lower court's reasoning lacks logical coherence, effectiveness, or congruity, or if the appeal merely reargues merits arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RANDISI ANTONINO nato a REGGIO CALABRIA il 23/01/1989 avverso l'ordinanza del 30/07/2020 del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY c.104, la. did,da(Ae.,buut. ci,' ;240444u4,',itar'z'122-delo'd~r
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza pronunciata in data 15.6.2020 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Antonino Randisi, indagato di partecipazione a sodalizio di stampo mafioso, denominato cosca De Stefano. Con ordinanza pronunciata in data 30 luglio - 11 settembre 2020 il Tribunale di Reggio Calabria, quale giudice ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame presentata da Antonino Randisi. La condotta associativa ascritta al Randisi concerne la collaborazione con soggetti posti al. comando della cosca (Luigi Molinetti, Giorgio De Stefano) e la partecipazione a riunioni di vertice del sodalizio.
La relativa gravità indiziaria viene fondata sui dati desumibili dalla attività captativa, che aveva consentito di accertare che, in data 22 giugno 2019, l'indagato, nipote di Luigi Molinetti e di fatto domiciliato in Milano, conversava con Alfonso Molinetti classe 1957 della vita privata di Giorgio De Stefano; in seguito, era stato incaricato di accompagnare un imprenditore da Giorgio De Stefano, aveva accompagnato quest'ultimo prima sino a Reggio Calabria e quindi ad un incontro, il 25 agosto 2019, con Alfonso Molinetti classe 1957 in Giugliano (Napoli).
La permanenza della partecipazione associativa dava contezza della attualità del pericolo di recidiva.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Antonino Randisi, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciato difetto di motivazione in ordine al giudizio sulla gravità indiziaria. Il Tribunale non si era confrontato con i rilievi critici esposti dalla difesa nella memoria depositata nel giudizio di riesame, relativi .alla occasionalità delle condotte operative riscontrate a carico del ricorrente e la marginalità della sua partecipazione all'incontro di Giugliano. La condotta relativa all'accoglienza in Lombardia di un imprenditore reggino era desunta solo da conversazioni tra terzi, che non erano state sottoposte a vaglio di attendibilità né verificate in relazione alla effettiva rilevanza probatoria dell'episodio.
La presenza di Randisi agli incontri .avvenuti il 24 e 25 agosto 2019 era stata considerata come indice di attiva partecipazione al sodalizio, ma senza indicare alcuna circostanza specifica che giustificasse tale valutazione. La scelta di lasciare a Napoli il telefono cellulare nel corso del viaggio da Milano a Reggio Calabria era stata, immotivatamente, considerata un accorgimento per eludere le investigazioni, senza confrontarsi con la deduzione della difesa, che aveva segnalato che gli apparati cellulari erano stati portati nel tragitto Milano-Napoli e ritorno.
La conoscenza da parte di Randisi dei rapporti tra i De Stefano e i Molinetti era stata fondata solo in via congetturale, senza indicazione di alcun dato effettivamente significativo. La menzione fatta da Randisi all'imprenditore Crucitti, al centro di un contrasto interno alla cosca, non era significativa nella prospettiva dell'accusa, dato che si trattava di un fatto noto al pubblico e oggetto anche di articoli di stampa. Infine, l'ulteriore passaggio motivazionale, relativo alla affermazione di giorgio De Stefano secondo la quale Randisi era "sempre stato a disposizione", doveva essere letto alla luce dell'assenza di dati oggettivi significativi di un ruolo associativo e della parentela che legava Randisi allo zio Gino Molinetti.
Con il secondo, motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio sul pericolo di recidiva. L'ordinanza non si era confrontata con i dati - incensuratezza, attività lavorativa, limitato periodo temporale della condotta associativa - valorizzati dalla difesa per superare la presunzione di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen.
3. Procedendo alla trattazione in forma scritta ai sensi dell'art. 23 decreto legge n: 137 del 2020, il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deduce motivi con contenuto di merito e quindi ne va dichiarata la inammissibilità.
1. Con riguardo al giudizio sulla gravità indiziaria, il primo motivo ha riproposto le valutazioni di merito già articolate nella memoria che era stata depositata dalla difesa nel procedimento di riesame, senza articolare alcuna specifica censura alla struttura della motivazione del provvedimento impugnato nei limiti del sindacato sulla motivazione consentito in sede di legittimità. A fronte della motivazione dei giudici del merito cautelare, che hanno riportato i più significativi passaggi della conversazione avuta nell'occasione dell'incontro tra Giorgio De Stefano e Alfonso Molinetti classe 1995 alla presenza di Antonino Randisi e quindi hanno evidenziato la rilevanza come prova della partecipazione associativa del Randisi sia della oggettiva presenza all'incontro, finalizzato a dirimere un pericoloso contrasto interno alla cosca, sia del ruolo del ricorrente, indicato come persona effettivamente a disposizione del sodalizio, il ricorso, senza contestare la fondatezza della ricostruzione del contesto nel quale quell'incontro era avvenuto, propone una lettura alternativa dei contenuti di quella conversazione finalizzata a ridimensionare il ruolo di Antonino Randisi nell'ambito di un rapporto solo parentale, ed estraneo ad un effettivo inserimento nella cosca.
Il primo motivo, dunque, sollecita il Collegio ad una nuova valutazione diretta delle prove, in una prospettiva che, anche nel giudizio cautelare, è consentita solo nella fase di merito, senza alcuna critica motivazionale nei limiti del sindacato che è consentito solo sotto i profili della effettività, coerenza e congruità logica della struttura della giustificazione data alla decisione.
2. Con riguardo al pericolo di recidiva, la censura motivazionale prospettata col secondo motivo si risolve nella riproposizione degli argomenti di merito relativi al profilo soggettivo del ricorrente - giovane, incensurato, dedito ad attività lavorativa - e alla oggettività della condotta accertata - limitata a un ristretto periodo e a sporadiche condotte - ritenuti idonei a fondare un giudizio di esclusione della sussistenza, nell'attualità, di pericolo di recidiva. Si tratta di argomenti che il Tribunale, che ha dato atto del deposito di memoria difensiva, ha valutato come insufficienti, a fronte della attualità delle condotte di partecipazione e dell'assenza di scelte di rescissione del legame associativo, a fondare un positivo giudizio di assenza del pericolo di recidiva. Anche su tale punto della decisione cautelare, dunque, il ricorso si è limitato a riproporre valutazioni di merito, al di là dei limiti entro i quali è consentito il sindacato sulla motivazione in sede di legittimità.
3. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. Trasmessa copia ex art. 23 n, 1 ter L. 8-8-95 n. 332
P.Q.M.
"ma' "—tettte2021-- Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.