Sentenza — n. 28115/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza pronunciata in data 30 luglio - 11 settembre 2020 il Tribunale di Reggio Calabria, quale giudice ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame, presentata dal difensore di Salvatore Laganà, avverso l'ordinanza, emessa in data 15 giugno 2020 con cui il giudice per le indagini preliminari aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confrontì di Salvatore Laganà, indagato per partecipazione a sodalizio di stampo mafioso, denominato cosca De Stefano, operante nel territorio della città di Reggio Calabria.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 309 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28115/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In particolare, se erano provati sia il rapporto di collaborazione lavorativa tra Laganà e De Carlo sia gli interessi economici tra De Carlo e Giovanni De Stefano, l'assunto secondo il quale Laganà era legato a Giovanni De Stefano costituiva mera congettura. Il collaboratore Liuzzo si era limitato a indicare la presenza di Laganà in un incontro tra De Carlo e personaggi malavitosi, episodio che era rimasto privo di riscontri. Con il secondo motivo viene denunciata l'assenza di motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LAGANA' SALVATORE nato a REGGIO CALABRIA il 03/03/1979 avverso l'ordinanza del 30/07/2020 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; sentite le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avv. GENOVESE Emanuele Maria conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza pronunciata in data 30 luglio - 11 settembre 2020 il Tribunale di Reggio Calabria, quale giudice ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame, presentata dal difensore di Salvatore Laganà, avverso l'ordinanza, emessa in data 15 giugno 2020 con cui il giudice per le indagini preliminari aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confrontì di Salvatore Laganà, indagato per partecipazione a sodalizio di stampo mafioso, denominato cosca De Stefano, operante nel territorio della città di Reggio Calabria.
Premessi ì riferimenti giudiziari che avevano accertato l'operatività delle cosche De Stefano e Tegano, come articolazioni della 'ndrangheta nel territorio di Archi, la gravità indiziaria nei confronti di Laganà Salvatore veniva individuata negli esiti dell'attività captativa, compiuta nell'agosto 2019, alla stregua della quale era emerso che Laganà, persona che lavorava con l'imprenditore Maurizio De Carlo, era stato convocato da De Stefano Carmine in ragione di un contrasto esistente tra il predetto De Stefano Carmine e De Carlo Maurizio, circostanza significativa dell'inserimento del Laganà nel sodalizio con il ruolo di persona vicina a De Carlo e gestore di impresa sottoposta al controllo della cosca.
Il medesimo dato era desumibile dalle, precedenti, diChiarazioni di alcuni collaboratori (Roberto Molo, Enrico De Rosa), che avevano trovato conferma nelle dichiarazioni, risalenti al gennaio 2020, di Giuseppe Liuzzo, il quale aveva riferito che Maurizio De Carlo e Salvatore Laganà erano personalmente intervenuti presso di lui in ragione di un contrasto con Giorgio De Stefano, fratello del capo cosca Carmine. La sussistenza dell'esigenza cautelare costituita dal pericolo di recidiva era desunta dall'attualità dell'inserimento del Laganà nella struttura della cosca.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Salvatore Laganà, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciato il difetto di motivazione in ordine alla gravità indiziaria, che era stata oggetto di rilievi critici esposti al Tribunale tramite una memoria difensiva. Con riguardo alla valutazione del principale dato probatorio, costituito dal contenuto di una conversazione intercorsa, il 25 agosto 2019, tra il ricorrente, Alfonso Molinetti classe 1995 e Marco D'Agostino, il Tribunale non aveva considerato che non si era trattato di incontro segreto da sodali, essendo avvenuta sulla spiaggia di una località turistica e con un soggetto, il D'Agostino, nemmeno indagato.
In realtà, il rapporto tra Laganà e De Carlo Maurizio era fondato su una risalente amicizia ed una consolidata collaborazione lavorativa, e in ragione di tale relazione Laganà si era confrontato con Carmine De Stefano, che era in contrasto con De Carlo, ed aveva anche assunto una posizione autonoma e non significativa di sottoposizione al De Stefano. La conversazione con Alfonso Molinetti classe 1995 era anche dimostrativa della ignoranza di Laganà rispetto alle ragioni del contrasto tra il capo cosca e De Carlo, Dalle intercettazioni, dunque, era desumibile solo la considerazione del ricorrente come persona di fiducia, ma non anche come soggetto partecipe al sodalizio con un ruolo funzionale alla operatività della cosca.
Le dichiarazioni dei collaboratori erano generiche e prive di riscontri. Roberto Moio aveva riferito un dato notorio, relativo al fatto che Laganà era stato dipendente di Finpredil, impresa gestita da Francesco Audino. Enrico De Rosa aveva indicato Laganà come soggetto gestore di un bar, ma tale fatto era stato oggetto di accertamento giudiziario, per il reato di interposizione fittizia, dal quale Laganà era stato assolto. Al ricorrente era stato attribuito il ruolo di persona di fiducia di Giovanni De Stefano, ma in termini solo generici e privi di riscontri.
In particolare, se erano provati sia il rapporto di collaborazione lavorativa tra Laganà e De Carlo sia gli interessi economici tra De Carlo e Giovanni De Stefano, l'assunto secondo il quale Laganà era legato a Giovanni De Stefano costituiva mera congettura. Il collaboratore Liuzzo si era limitato a indicare la presenza di Laganà in un incontro tra De Carlo e personaggi malavitosi, episodio che era rimasto privo di riscontri. Con il secondo motivo viene denunciata l'assenza di motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen.
3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deduce motivi, in parte, con contenuto di merito e, in parte, privi di interesse e quindi ne va dichiarata la inammissibilità, 1. Con riguardo al giudizio sulla gravità indiziaria, il primo motivo ha riproposto le valutazioni di merito già articolate nella memoria che era stata depositata dalla difesa nel procedimento di riesame, senza articolare alcuna specifica censura alla struttura della motivazione del provvedimento impugnato nei limiti del sindacato sulla motivazione consentito in sede di legittimità. A fronte del conforme giudizio dei giudici del merito cautelare - che hanno rilevato come le indicazioni provenienti dai collaboratori di giustizia, che avevano riferito, in tempi anche assai diversi, in ordine della permanente messa a disposizione di Laganà rispetto a persone ed attività riferibili alla cosca De Stefano, avessero trovato riscontro anche nelle recenti intercettazioni, dalle quali era emerso uno specificò ruolo di Laganà, quale fiduciario di Maurizio De Carlo, nei rapporti con i vertici della cosca - il ricorso ripropone una lettura alternativa delle emergenze probatorie, fondata, da una parte, sulla considerazione solo parcellizzata di ciascuna di esse e, dall'altra, su una sistematica svalorizzazione della rilevanza probatoria delle stesse.
Il primo motivo, dunque, sollecita il Collegio ad una nuova valutazione diretta delle prove, in una prospettiva che, anche nel giudizio cautelare, è consentita solo nella fase di merito, senza alcuna critica motivazionale nei limiti del sindacato che è consentito solo sotto i profili della effettività, coerenza e congruità logica della struttura della giustificazione data alla decisione.
2. Il secondo motivo denuncia assenza di motivazione del giudizio sulla aggravante speciale contestata, che sarebbe rilevante ai fini della determinazione dei termini di durata della misura cautelare. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse. E' consolidato l'orientamento secondo il quale non vi è interesse ad impugnare il riconoscimento o l'esclusione, da parte del giudice delle misure cautelari, di una determinata circostanza aggravante se da tale statuizione non derivino conseguenze in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari ovvero relativamente alla decorrenza dei termini di durata massima della misura; inoltre, il menzionato profilo di interesse deve presentare i caratteri della attualità e concretezza, e quindi non può essere finalizzato a incidere sull'ambito della cognizione di merito, che rimane definito dalla imputazione rispetto alla quale il pubblico ministero, alla conclusione delle indagini preliminari, riterrà di esercitare l'azione penale ( Sez. 1, 30/06/2010, Bonfitto, Rv. 248320;
Sez. 6, 08/03/2011, Bellavia, Rv. 250270; Sez. 6, 08/02/2013, Vuocolo, Rv. 254507). La circostanza aggravante di cui trattasi - anche senza considerare che è più grave la circostanza di cui al comma quarto della norma incriminatrice, pure contestata nell'imputazione - determina un significativo aggravamento (da un it terzo alla metà) del trattamento sanzionatorio rispetto al reato non aggravato, ma non anche dei termini di durata massima della custodia cautelare, ai sensi dell'art. 303, comma 1, lettera a, cod. proc. pen. Inoltre, il motivo, sul punto, non rappresenta alcun specifico e attuale interesse della parte in ordine alla esclusione, nel procedimento incidentale, della considerazione della menzionata aggravante.
Infine, si deve aggiungere che l'ordinanza genetica ha motivato l'aggravante (a pagina 392) e anche l'ordinanza impugnata ha dato atto dell'accertamento compiuto in ordine alla capacità della cosca De Stefano a infiltrarsi nella realtà economica del territorio.
3. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen,, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma