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Sentenza — n. 28114/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of merit regarding the referability of seized funds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 28114/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because it lacked substantive merit, as the lower court's order was properly motivated. The trial judge rejected the claim that seized cash belonged exclusively to the wife, citing the improbability of her mother transferring large sums five years prior and inconsistencies in the cash delivery method. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 324 cod. proc. pen.; Art. 125 cod. proc. pen.: A cassation appeal against an order confirming a preventive seizure is admissible only for violation of law; if the lower court adequately motivated its findings on the referability of funds based on factual inconsistencies, the appeal lacks merit and is inadmissible.

Parole chiave

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preventive seizure referability of funds inadmissibility of appeal lack of merit violation of law prelievo in contanti sequestro di conti bancari averi di previdenza

Disposizioni normative citate

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Art. 324 cod. proc. pen.
E' consentita la impugnazione con ricorso per cassazione avverso le ordinanze pronunciate ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. solo per violazione di legge, e dunque, con riguardo alle carenze motivazionali, per assenza di motivazione, ciò costituendo violazione dell'art.
Art. 125 cod. proc. pen.
solo per violazione di legge, e dunque, con riguardo alle carenze motivazionali, per assenza di motivazione, ciò costituendo violazione dell'art. 125 cod.
Art. 240-bis cod. pen.
Veniva quindi mantenuto il sequestro della indicata somma di denaro, ritenuta nella disponibilità dell'indagato e costituente profitto dei delitti ascritti, ovvero frutto di illecita accumulazione e quindi confiscabile, in caso di condanna, ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorso dunque propone motivo non consentito, e ne va perciò dichiarata la inammissibilità, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
art. 240-bis cod. pen
Veniva quindi mantenuto il sequestro della indicata somma di denaro, ritenuta nella disponibilità dell'indagato e costituente profitto dei delitti ascritti, ovvero frutto di illecita accumulazione e quindi confiscabile, in caso di condanna, ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen.
art. 324 cod. proc. pen
E' consentita la impugnazione con ricorso per cassazione avverso le ordinanze pronunciate ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen.
art. 125 cod. proc. pen
solo per violazione di legge, e dunque, con riguardo alle carenze motivazionali, per assenza di motivazione, ciò costituendo violazione dell'art. 125 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso dunque propone motivo non consentito, e ne va perciò dichiarata la inammissibilità, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GARUTI SILVIA nato a MILANO il 26/05/1958 avverso l'ordinanza del 17/09/2020 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza pronunciata in data 17 settembre - 27 ottobre 2020 il Tribunale di Napoli, quale giudice ai sensi dell'art. 324 cod, proc. pen., ha confermato il decreto di sequestro preventivo della somma di C 43.395 disposto con decreto in data 16.4.2020 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nel procedimento nei confronti Valentino Claudio, indagato per reati di corruzione commessi nella qualità di dirigente del settore lavori pubblici del comune di sant'Antimo, aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare sodalizio di stampo mafioso denominato clan Puca.

Il Tribunale - adito con richiesta di riesame presentata da Garuti Silvia che aveva contestato che la somma di C 43.395 rinvenuta, in contanti, nella abitazione dell'indagato fosse nella disponibilità dello stesso trattandosi, invece, di denaro nella esclusiva disponibilità della Garuti, coniuge dell'indagato, siccome frutto di donazioni ricevute dalla di lei madre nel corso degli anni - ha ritenuto che l'assunto proposto dalla difesa della ricorrente non era attendibile in quanto la madre della Garuti era deceduta nel settembre 2015, come era inverosimile che si fosse fatto ricorso a plurimi prelievi in contanti invece di accreditare con bonifico bancario e che la causale fosse quella del rimborso per spese di mantenimento della madre.

Veniva quindi mantenuto il sequestro della indicata somma di denaro, ritenuta nella disponibilità dell'indagato e costituente profitto dei delitti ascritti, ovvero frutto di illecita accumulazione e quindi confiscabile, in caso di condanna, ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Garuti Silvia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio in ordine alla riferibilità del denaro sequestrato all'indagato. Il Tribunale era giunto a negare che la ricorrente avesse ricevuto dalla madre il denaro di cui alla documentazione attestante i singoli prelievi compiuti nel corso degli anni, e che quindi il denaro sequestrato fosse di esclusiva riferibilità alla ricorrente, senza tener conto, da una parte, che la consegna brevi manu alla figlia rientrava nelle modalità proprie di una persona anziana e, dall'altra, che la ricorrente aveva conservato le ricevute dei prelievi effettuati dalla madre proprio perché si riferivano a denaro poi a lei consegnato.

3. Procedendo a trattazione scritta, il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso ha contenuto di merito e ne va perciò dichiarata la inammissibilità. E' consentita la impugnazione con ricorso per cassazione avverso le ordinanze pronunciate ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. solo per violazione di legge, e dunque, con riguardo alle carenze motivazionali, per assenza di motivazione, ciò costituendo violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. Il Tribunale, adito con richiesta di riesame presentata da terzo che sosteneva di essere esclusivo proprietario del bene oggetto del sequestro preventivo, ha esaminato quanto rappresentato dal terzo a sostegno della deduzione proposta ed ha motivato il relativo accertamento negativo.

Dunque, non solo la decisione impugnata è motivata, ma lo è anche in termini adeguati, avendo fondato la decisione sul rilievo della inverosimiglianza del fatto che sia stato sequestrato denaro contante oggetto di elargizione materna avvenuta quanto meno cinque anni prima. A tale decisiva considerazione si è aggiunto il rilievo delle ulteriori incongruenze riscontrabili nell'assunto della parte ricorrente, vuoi per la modalità della consegna per contanti di somme di volta in volta di una certa entità vuoi per la causale addotta - il mantenimento della madre - incompatibile col fatto che la somma dopo cinque anni sarebbe rimasta pressochè intatta.

A fronte di tali considerazioni il ricorso ha proposto una alternativa lettura dei dati disponibili, evidenziando, non tanto profili di mera apparenza della motivazione bensì, dati - la scarsa dimestichezza degli anziani con le operazioni bancarie, la conservazione da parte della ricorrente delle ricevute dei prelievi compiuti dalla madre - cui la difesa, con una personale valutazione, attribuisce rilievo decisivo a riscontro dell'assunto difensivo. Il ricorso dunque propone motivo non consentito, e ne va perciò dichiarata la inammissibilità, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 23 febbra