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Sentenza — n. 28113/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28113/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28113/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con istanza alla Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta l'applicazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., della disciplina della continuazione nell'interesse di Luigi Vigliotta, in ordine ai reati per i quali costui era stato giudicato con le sentenze divenute irrevocabili emesse da detta Corte il 9 gennaio 2019 e il 20 febbraio 2019.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, art. 666 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28113/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo di ricorso è fondato e, conseguentemente, il secondo è assorbito. 1.1. La giurisprudenza di legittimità, nel pronunciare in materia di procedimento di esecuzione - regolato dall'art. 666 cod. proc. pen. - ha chiarito che è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto l'omessa notifica, al difensore di fiducia, dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale (Sez. 1, n. 43095 del 11/11/2011, Mastrone, Rv. 250997-01). 1.2. Nel caso ora in esame, non risulta dagli atti che il decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, nella quale l'istanza venne trattata, sia stato notificato all'avv.

Parole chiave

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diritti della difesa omissione di soccorso difensore di fiducia assenza di persecuzione diritti della vittima procedimento in contumacia

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Con istanza alla Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta l'applicazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 666 cod. proc. pen
La giurisprudenza di legittimità, nel pronunciare in materia di procedimento di esecuzione - regolato dall'art. 666 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VIGLIOTTA LUIGI nato il 17/12/1952 avverso l'ordinanza del 03/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Giulio Romano, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con istanza alla Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta l'applicazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., della disciplina della continuazione nell'interesse di Luigi Vigliotta, in ordine ai reati per i quali costui era stato giudicato con le sentenze divenute irrevocabili emesse da detta Corte il 9 gennaio 2019 e il 20 febbraio 2019.

2. Con ordinanza del 3 giugno 2020, a scioglimento di riserva assunta a seguito di udienza in camera di consiglio, il giudice dell'esecuzione rilevava l'insussistenza di elementi sintomatici di un medesimo disegno criminoso e rigettava l'istanza.

3. Il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della citata ordinanza, sostenendo che sia stata emessa a seguito di udienza non preceduta da avviso al difensore di fiducia. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza in argomento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato e, conseguentemente, il secondo è assorbito. 1.1. La giurisprudenza di legittimità, nel pronunciare in materia di procedimento di esecuzione - regolato dall'art. 666 cod. proc. pen. - ha chiarito che è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto l'omessa notifica, al difensore di fiducia, dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale (Sez. 1, n. 43095 del 11/11/2011, Mastrone, Rv. 250997-01). 1.2. Nel caso ora in esame, non risulta dagli atti che il decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, nella quale l'istanza venne trattata, sia stato notificato all'avv.

Cristiano Mancuso Audifredi, che all'epoca era difensore dell'istante. Dall'esame degli atti emerge, infatti, che il provvedimento di fissazione di detta udienza venne notificato all'avv. Mario Iavicoli che, però, non svolgeva tale ruolo. 1.3. In detta situazione, risulta violato l'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., con la conseguente nullità assoluta dell'attività svolta e, quindi, dell'ordinanza in questione, ai sensi dell'art. 178, lett. c), e 179 cod. proc. pen.

2. Per le ragioni esposte, l'ordinanza menzionata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna, che deciderà in diversa composizione. Dovrà applicarsi, infatti, l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risulta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione e dell'art. 623, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna. Così deciso in Roma, 23 febbraio 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESI