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Sentenza — n. 28112/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28112/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28112/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca, adito quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta da Andrea De Berardinis, volta ad ottenere la sostituzione -con la sanzione accessoria della sospensione della patente- della più afflittiva misura della revoca, disposta con sentenza del 27 marzo 2018, irrevocabile il 3 maggio 2018, di applicazione della pena per il reato di cui all'art.589 bis cod. pen.. A ragione osservava che non era stata applicata nei confronti del ricorrente alcuna sanzione amministrativa accessoria, essendo assente qualunque statuizione al riguardo nel dispositivo della sentenza, e che, comunque, la materia delle sanzioni amministrative esula dalla competenza del giudice dell'esecuzione.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 28112/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Corrisponde al vero che la sentenza di patteggiamento, resa con motivazione contestuale, ha applicato la revoca della patente di guida, come emerge dalla combinata lettura della motivazione e del dispositivo, in cui è espressamente disposta la trasmissione, nel termine di quindici giorni dalla intervenuta irrevocabilità, di copia del provvedimento al Prefetto, cui l'art. 224 cod. strad. riserva l'esecuzione della misura ordinata dal giudice.Ma tanto posto, non può che rilevarsi l'infondatezza della richiesta.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente abbandono del procedimento per infrazione stradale sospensione di pena sanzione sostitutiva revoca dell'esecutore testamentario revisione della sentenza penale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DEBERNARDIS ANDREA nato a MILANO il 21/06/1963 avverso l'ordinanza del 26/09/2019 del GIP TRIBUNALE di LUCCAudita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO; lette/sentite le conclusioni del PG Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Tomaso Epidendio, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca, adito quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta da Andrea De Berardinis, volta ad ottenere la sostituzione -con la sanzione accessoria della sospensione della patente- della più afflittiva misura della revoca, disposta con sentenza del 27 marzo 2018, irrevocabile il 3 maggio 2018, di applicazione della pena per il reato di cui all'art.589 bis cod. pen.. A ragione osservava che non era stata applicata nei confronti del ricorrente alcuna sanzione amministrativa accessoria, essendo assente qualunque statuizione al riguardo nel dispositivo della sentenza, e che, comunque, la materia delle sanzioni amministrative esula dalla competenza del giudice dell'esecuzione.

2. Per l'annullamento di detto provvedimento ricorre per cassazione l'interessato, con rituale ministero difensivo, deducendo, violazione di legge in relazione all'art. 222 C.d.S. ed errore sul fatto, per avere il decidente fondato la declaratoria di inammissibilità sull'erroneo presupposto che la sentenza ex art.444 cod. proc. pen., pronunciata nei confronti del ricorrente, avesse omesso l'applicazione della sanzione amministrativa, di cui al contrario vi era espressa menzione, sicché il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto procedere alla valutazione nel merito della richiesta alla luce della pronunzia della Consulta del 20 febbraio 2019.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non merita accoglimento.

1. Corrisponde al vero che la sentenza di patteggiamento, resa con motivazione contestuale, ha applicato la revoca della patente di guida, come emerge dalla combinata lettura della motivazione e del dispositivo, in cui è espressamente disposta la trasmissione, nel termine di quindici giorni dalla intervenuta irrevocabilità, di copia del provvedimento al Prefetto, cui l'art. 224 cod. strad. riserva l'esecuzione della misura ordinata dal giudice.Ma tanto posto, non può che rilevarsi l'infondatezza della richiesta.

2. Questa Corte si è di recente occupata delle possibili ricadute di Corte cost. n. 88 del 2019 sulla revoca della patente disposta con sentenza di condanna o di pena patteggiata, divenuta irrevocabile prima della pubblicazione di tale decisione, ed ha escluso la possibilità di rivisitazione del giudicato giacché la natura formalmente e sostanzialmente amministrativa di tale sanzione comporta che essa, in quanto tale, esuli dall'ambito di operatività dell'art. 30, quarto comma, I. n. 87 del 1953, che circoscrive soltanto alle pene la retroattività degli effetti favorevoli delle sentenze di illegittimità costituzionale (Sez. 1, n. 1634 del 13/12/2019, dep. 2020, Coppola, Rv. 277911;

Sez. 1, n. 1804 del 14/11/2019, dep. 2020, Gentile, Rv. 27818). In particolare, la citata sentenza Gentile, anche in applicazione dei criteri elaborati dalla Corte di Strasburgo sulla natura della sanzione, che può essere definita penale, al di là del nomen attribuito dal legislatore interno, in rapporto all'analisi delle finalità perseguite e del grado di afflittività, ha ribadito la natura strettamente amministrativa della revoca della patente giacché, fermo restando l'effetto pregiudizievole intrinsecamente correlato alla inibizione di un'attività, si tratta di sanzione che risponde ad una finalità spiccatamente preventiva e non repressiva, concepita dal legislatore (anche quando venga applicata dall'autorità amministrativa quale sanzione accessoria a sanzioni amministrative pecuniarie) «come misura inibitoria correlata all'avvenuta manifestazione di pericolosità del soggetto autore dell'illecito penale» e, dunque, «essenzialmente quale misura di prevenzione, atteso che la inibizione alla guida assicura la collettività dalla possibile reiterazione del comportamento pericoloso, con estraneità funzionale agli aspetti meramente afflittivi della pena».

E la stessa Corte costituzionale, con la recente decisione, ha confermato la finalità primariamente preventiva della revoca, osservando che la sua applicazione obbligatoria è ragionevole a fronte di condotte di reato commesse in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (così come previsto anche dal previgente art. 222 cod. strada), in quanto comportamenti altamente pericolosi per la vita e l'incolumità delle persone giustificano l'applicazione «di una radicale misura preventiva per la sicurezza stradale»; mentre in presenza di condotte illecite diverse tra loro per manifestazione di pericolosità concreta, il giudice, tenendo conto degli artt. 218 e 219 cod. strada, potrà disporre sia la revoca della patente che la più blanda sanzione amministrativa della sospensione della stessa.

3. Dal pronunciamento del giudice delle leggi non discende, pertanto, nessuna attrazione in ambito penale della sanzione accessoria della revoca, ma soltanto -per ragioni analoghe al censurato automatismo applicativo della revoca della patente in via amministrativa di cui all'art. 120, comma 2, cod. strada (cfr. Corte cost. n. 22 del 2018 e n. 24 del 2020), l'attribuzione al giudice della cognizione di una facoltà di scelta tra revoca e sospensione, stante l'irragionevolezza intrinseca dell'applicazione indiscriminata della prima ad una varietà di fattispecie non sussumibili in termini di omogeneità poiché connotate da condotte diverse e dalla pericolosità più o meno grave del soggetto che ne è l'autore.

Da qui la necessità di una risposta individualizzata nella scelta della misura preventiva da applicare in concreto: la sospensione della patente con le modulazioni temporali determinate dal giudice in funzione delle specificità oggettive e soggettive del caso o la revoca del titolo di abilitazione alla guida che non conosce modulazioni temporali, il periodo di inibizione al conseguimento di una nuova patente essendo determinato con specifico provvedimento del prefetto secondo le differenti escursioni fissate dalle disposizioni di cui all'art. 222, commi 3 bis e 3 ter, C.d.S. che prevedono termini inibitori diversi rapportati alle varie ipotesi di omicidio stradale, con la sola equiparazione tra l'omicidio stradale basico e le lesioni personali stradali gravi o gravissime.

4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in R