Cassation court annuls criminal sentence for lack of motivation regarding weapon type and non-prosecution request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the first-instance judgment against Armando Nardi due to significant flaws in reasoning. The lower court inconsistently convicted Nardi of carrying weapons while failing to address his request for non-prosecution or clarify the specific weapon involved. Consequently, the conviction was overturned and the case remanded for retrial with a different panel.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: A criminal judgment is void if it fails to justify the rejection of a request for non-prosecution or contains contradictory factual findings regarding the nature of the alleged offense.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NARDI ARMANDO nato a PALESTRINA il 31/12/1973 avverso la sentenza del 24/01/2020 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 24 gennaio 2020 il Tribunale di Ascoli Piceno ha dichiarato Armando Nardi colpevole del reato di cui all'art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110, e concesse le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena, ridotta per la scelta del rito abbreviato e condizionalmente sospesa, di 2.000 euro di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali.
2. Armando Nardi propone, con l'assistenza dell'avv. Umberto Gramenzi, ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, con il primo dei quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale omesso di valutare la richiesta, ritualmente presentata, di declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale incongruamente ritenuto l'offensività della condotta in quanto riferita a due coltelli a serramanico, anziché all'ascia con manico in legno indicata nel verbale di sequestro e nello stesso corpo della motivazione della sentenza impugnata.
Con il terzo motivo, eccepisce violazione di legge sostanziale e processuale per avere il Tribunale omesso di applicare la prevista riduzione della pena per il rito abbreviato. Con il quarto ed ultimo motivo, deduce violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione, per avere il Tribunale omesso di precisare, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, la pena base e la misura della riduzione per le applicate attenuanti generiche.
3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria dell'i giugno 2021, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, mentre il ricorrente, con memoria del 3 giugno 2021, ha ribadito le censure già svolte con il libello introduttivo del presente giudizio, instando, conclusivamente, per l'annullamento senza — o, in subordine, con — rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento per le ragioni di seguito esposte.2. Il Tribunale, a fronte di una contestazione afferente al porto, senza giustificato motivo, fuori della propria abitazione, di un non meglio specificato «strumento atto ad offendere», ha, in prima battuta, spiegato, in motivazione, che Nardi è stato sorpreso mentre, a bordo della sua autovettura, trasportava, tra l'altro, un'ascia con manico in legno. Dato atto dell'assenza di giustificazione al porto e dell'atteggiamento, poco collaborativo, serbato nell'occasione da Nardi, il quale deteneva anche modesti residui di cocaina, il Tribunale ha, subito dopo, argomentato in ordine all'attitudine offensiva di due coltelli a serramanico, in tal modo, con ogni evidenza, introducendo un'informazione contrastante con le emergenze istruttorie, in forza, deve ragionevolmente presumersi, di un errore cagionato dall'utilizzo, nella redazione del provvedimento, dello strumento informatico. 2.1.
Tanto evidenzia un primo vizio di legittimità della decisione impugnata, affetta da un tangibile travisamento della prova che incide sull'apprezzamento della rilevanza penale della condotta, che — avuto riguardo alla generica formulazione del capo di imputazione — non si comprende se abbia avuto ad oggetto un'ascia, come dedotto dal ricorrente, ovvero due coltelli a serramanico. 2.2. Ma vi è di più, giacché, pur avendo la difesa di Nardi invocato, all'atto delle conclusioni e secondo quanto emerge dall'intestazione della sentenza, la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il Tribunale non ha articolato, sul punto, alcuna giustificazione all'implicito rigetto della richiesta.
La sentenza impugnata, invero, nulla dice sulla personalità e sui precedenti penali dell'imputato, cui vengono, comunque, concesse le circostanze attenuanti generiche; l'applicazione della sola pena dell'ammenda evoca, d'altro canto, la qualificazione della condotta come di lieve entità ai sensi dell'art. 4, terzo comma, secondo periodo, legge 18 aprile 1975, n. 110, mentre l'incerta ricostruzione del fatto osta alla compiuta delibazione della sua particolare tenuità. Ne discende che non è dato ravvisarsi, neanche ad una lettura complessiva della motivazione, una giustificazione atta a supportare la decisione e che deve, piuttosto, discorrersi di radicale carenza di motivazione. 2.3.
La sentenza impugnata si palesa ulteriormente viziata nella parte dedicata al trattamento sanzionatorio, giacché il Tribunale marchigiano è venuto meno al dovere di quantificare, innanzitutto, la pena base, di ridurla, in misura non superiore ad un terzo, ex art. 62-bis cod. pen. e, quindi, della metà per la scelta del rito.
3. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Ascoli Piceno, in diversa composizione personale, per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia emendato dai vizi sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Ascoli Piceno per nuovo giudizio. Così deciso il 18/06/2021. Il Consigliere estensore Il