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Sentenza — n. 28109/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28109/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28109/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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CASTALDO Antonio alla pena di anni 4 di reclusione per il reato di associazione mafiosa (capo A), esclusa l'aggravante di cui al quarto comma, limitatamente ai fatti commessi sino al mese di ottobre 2011, riconosciute le attenuanti generiche ed escluso l'aumento per la recidiva; DE CRESCENZO Eduardo alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione ed euro 5.000 di multa per il reato di estorsione aggravata (capo 01), esclusa l'aggravante di cui all'art. 628, secondo comma, n. 3, cod. pen.;

Regesto Legislator

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art. 416-bis cod. pen, art. 438 cod. proc. pen, art. 603 cod. proc. pen, art. 521 cod. proc. pen, art. 99 cod. pen, art. 474 cod. pen; Sentenza — n. 28109/2021 — snpen · Corte di Cassazione: TORTORA MARIO in anni 4 di reclusione per il reato di associazione mafiosa aggravata ex art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. (capo A);d) - confermato la confisca già disposta in primo grado; e) - confermato la condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili.

Parole chiave

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tentata estorsione concussione delitto contro l'ambiente prove acquisite illegalmente controinterrogatorio del ministero pubblico indagine penale suppletiva

Disposizioni normative citate

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art. 416-bis cod. pen
CASTALDO Antonio, personalmente, che denuncia la violazione di legge con riguardo alla responsabilità per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.
art. 438 cod. proc. pen
art. 603 cod. proc. pen
art. 521 cod. proc. pen
È, parimenti, inammissibile la questione della violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.
art. 99 cod. pen
e il vizio della motivazione con riguardo al riconoscimento della suddetta aggravante poiché non si è verificata, nel caso di specie, la simultanea presenza di una pluralità di soggetti; - la violazione di legge, in riferimento all'art. 99 cod. pen.
art. 474 cod. pen
Delehaye, per la parte che introduce una censura non sviluppata in appello (assorbimento del reato di cui all'art. 474 cod. pen.
articoli 125 cod. proc. pen
Caiazzo Giovanni, denuncia: - la violazione di legge, in relazione agli articoli 125 cod. proc. pen.
artt. 81 cod. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1) PROCURATORE GENERALE presso la CORTE D'APPELLO DI NAPOLI2) CARDAROPOLI ANTONIO nato a NAPOLI il 27/06/1983 3) CASTALDO ANTONIO nato a NAPOLI il 04/05/1974 4) CINQUE PATRIZIA nata a NAPOLI il 02/02/1958 5) DE CRESCENZO EDUARDO nato a NAPOLI il 04/09/1962 6) DRESDA ANNAMARIA nata a NAPOLI il 28/09/1956 7) ESPOSITO ANTONIO nato a NAPOLI il 12/05/1986 8) FESTA ANTONIO nato a NAPOLI il 20/07/1959 9) FRATTINI UMBERTO nato a BRUSCIANO il 04/03/1973 10) GAETANO LUISA nata a NAPOLI il 16/01/1967 11) MAGRELLI COSTANZO nato a NAPOLI il 24/06/1988 12) MARIANO FABIO nato a NAPOLI il 06/05/1981 13) MARIANO MARCO (CLASSE 1955) nato a NAPOLI 11 13/04/1955 14) MARIANO MARCO (CLASSE 1976) nato a NAPOLI il 30/08/1976 15) MARIANO RAFFAELE nato a NAPOLI il 05/07/1975 16) MARIANO SALVATORE nato a NAPOLI 11 17/04/1971 17) MASIELLO ANTONIO nato a POZZUOLI il 22/12/1964 18) OVERA MAURIZIO nato a NAPOLI il 04/07/1961 19) PERRELLA ARMANDO nato a NAPOLI il 06/02/1962 20) QUINZIO MARIA nata a NAPOLI il 18/03/1972 21) RICCI VINCENZO nato a SAN MARTINO VALLE CAUDINA il 10/01/1955 22) ROSSI FABIO nato a NAPOLI il 04/05/1964 23) STILE TOBIA nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 29/11/1968 24) TECCHIO ERNESTO nato a NAPOLI il 27/06/1956 25) TORTORA MARIO nato a NAPOLI il 04/01/1976 nel procedimento a carico di questi ultimi nonché nel procedimento a carico di FLAMINIO GIANCARLO nato a NAPOLI il 14/07/1980 - FRANCO PATRIZIO nato a POMIGLIANO D'ARCO il 18/06/1972 - MARIANO CIRO nato a NAPOLI il 21/11/1952 - ROMANO CIRO nato a NAPOLI il 05/01/1965 - SORIO EMANUELE nato a NAPOLI il 01/01/1992 Parti civili:

COMUNE DI NAPOLI A.L.I.L.A.C.C.O. - S.O.S. IMPRESA avverso la sentenza del 19/02/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIfissata la trattazione orale in presenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; Preliminarmente gli avvocati SPINA Rocco Maria, l'avv. INSERRA Gaetano, l'avv. PERONE Leopoldo e l'avv. VETRANO Massimo eccepiscono la omessa notifica del ricorso del PROCURATORE GENERALE presso la CORTE D'APPELLO DI NAPOLI. udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE MASELLIS, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi di DE CRESCENZO Eduardo, MARIANO Marco classe 1955, TECCHIO Ernesto, MARIANO Fabio e RICCI Vincenzo e l'inammissibilità per tutti gli altri ricorsi, incluso quello del pubblico ministero. uditi i difensori: - avv.

CAMEROTA DANIELE, in sostituzione dell'avv. MOTTA, per le parti civili COMUNE DI NAPOLI e A.L.I.L.A.C.C.O. - S.O.S. IMPRESA, si riporta alle conclusioni che deposita, unitamente alla nota delle spese; - avv. DELEHAYE ENRICO, per FESTA, che conclude chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; - avv. COLA ARTURO, sostituto processuale dell'avv. COLA SERGIO del foro di NOLA, in difesa di FESTA ANTONIO, che conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; - avv. PERONE LEOPOLDO, in difesa di ESPOSITO ANTONIO, che conclude riportandosi ai motivi di ricorso e insistendo per l'accoglimento; - avv.

DELLO IACONO DOMENICO, in difesa di FRATTINI UMBERTO, MAGRELLI COSTANZO, QUINZIO MARIA, che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso; - avv. DE GREGORIO GIUSEPPE, in difesa di DRESDA ANNAMARIA, GAETANO LUISA, MARIANO FABIO, MARIANO RAFFAELE, MASIELLO ANTONIO e RICCI VINCENZO, che si associa alla richiesta di inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale di NAPOLI chiesta dal PG e si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; - avv. VETRANO MASSIMO, in difesa di MARIANO CIRO e MARIANO RAFFAELE e come sostituto processuale dell'avv.

CAIAZZO GIOVANNI, difensore di CINQUE PATRIZIA e MARIANO MARCO (classe 1955) con nomina che deposita in udienza, che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento; - avv. INSERRA GAETANO, in difesa di CARDAROPOLI ANTONIO, DE CRESCENZO EDUARDO e TORTORA MARIO, che conclude insistendo per l'accoglimento dei ricorsi; - avv. SPINA ROCCO MARIA, in difesa di SORIO EMANUELE e TECCHIO ERNESTO, inoltre, come sostituto processuale dell'avv. MARZIALE LUCIO del foro di ROMA, in difesa di MARIANO MARCO (classe 1976) con delega orale, che si riporta ai motivi di ricorso; - avv.

SANSEVERINO GIUSIDA,GIUSIDA, sostituto processuale dell'avv. VANNETIELLO DARIO del foro di NAPOLI, in difesa di MARIANO FABIO con nomina che deposita in udienza, che si riporta ai motivi di ricorso; - avv. IMPERATO ANDREA, in difesa di FRANCO PATRIZIO e come sostituto processuale dell'avv. COLA SERGIO del foro di NOLA, difensore di TECCHIO ERNESTO, con delega orale; e sostituto processuale dell'Avv. CINQUEGRANA VINCENZO del foro di NAPOLI, in difesa di ROMANO CIRO, con delega orale; che si riportando ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento; - avv.

QUATRANO NICOLA, in difesa di TECCHIO ERNESTO, che si riporta ai motivi di ricorso e chiede l'annullamento della sentenza impugnata; - avv. IARACE CAMILLO, in difesa di ROSSI FABIO, che insiste per l'accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Napoli, giudicando sulle impugnazioni proposte dal pubblico ministero e dagli imputati avverso la sentenza pronunciata in data 30 ottobre 2016 all'esito del giudizio abbreviato dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, ha: a) - dichiarato inammissibile l'appello del pubblico ministero; b) - confermato la condanna di:

1. CASTALDO Antonio alla pena di anni 4 di reclusione per il reato di associazione mafiosa (capo A), esclusa l'aggravante di cui al quarto comma, limitatamente ai fatti commessi sino al mese di ottobre 2011, riconosciute le attenuanti generiche ed escluso l'aumento per la recidiva;

2. DE CRESCENZO Eduardo alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione ed euro 5.000 di multa per il reato di estorsione aggravata (capo 01), esclusa l'aggravante di cui all'art. 628, secondo comma, n. 3, cod. pen.;

3. FESTA Antonio alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 1.000 di multa per i reati ricettazione di prodotti contraffatti (capo Q), esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e riconosciuta la continuazione;

4. STILE Tobia alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 1.000 di multa per i reati ricettazione di prodotti contraffatti (capo P), esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e riconosciuta la continuazione;

5. QUINZIO Maria alla pena di anni 6 di reclusione per il reato di associazione mafiosa (capo A), esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen.; c) - confermato la condanna e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio nei confronti di:

6. CARDAROPOLI Antonio in anni 4 di reclusione per il reato di associazione mafiosa aggravata ex art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. (capo A);

7. CINQUE Patrizia in anni 4 di reclusione per il reato di associazione mafiosa aggravata ex art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. (capo A);

8. DRESDA Annamaria in anni 4 di reclusione per il reato di associazione mafiosa aggravata ex art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. (capo A);

9. ESPOSITO Antonio in anni 4 di reclusione per il reato di associazione mafiosa aggravata ex art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. (capo A);10. FRATTINI Umberto in anni 8 di reclusione, ritenute equivalenti alla contestata recidiva, per i reati di associazione mafiosa aggravata ex art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. (capo A), di ricettazione di prodotti contraffatti con l'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 (capo P; capo R, capo U, capo V), di ricettazione di prodotti contraffatti (capo Q), esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991, di truffa continuata con l'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 (capo F1) e di false attestazioni in atto destinato ad essere prodotto all'autorità giudiziaria con l'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 (capo Q1);

11. GAETANO Luisa in anni 4 di reclusione per il reato di associazione mafiosa aggravata ex art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. (capo A);

12. MAGRELLI Costanzo in anni 5 e mesi 4 di reclusione per i reati di associazione mafiosa aggravata ex art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. (capo A), di ricettazione di prodotti contraffatti con l'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 (capo R, capo U, capo V);

13. MARIANO Fabio in anni 4 di reclusione per il reato di associazione mafiosa aggravata ex art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. (capo A);

14. MARIANO Marco (cl. 1976) in anni 4 di reclusione per il reato di associazione mafiosa aggravata ex art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. (capo A);

15. MARIANO Marco (cl. 1955) in anni 18 di reclusione per i reati di associazione mafiosa aggravata ex art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., quale promotore ex art. 416-bis, secondo comma, cod. pen. (capo A), di concorso in ricettazione e detenzione di armi (capo B; capo C), di false attestazioni in atto destinato ad essere prodotto all'autorità giudiziaria con l'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 (capo G), di ricettazione di prodotti contraffatti con l'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 (capo P; capo R; capo S; capo U; capo V; capo Q1), di truffa continuata con l'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 (capo F1); con la già ritenuta continuazione con le seguenti sentenze:

Corte di appello di Napoli irrevocabile in data 10 marzo 1995; Corte di Assise di appello di Napoli irrevocabile in data 21 aprile 1997; Corte di appello di Napoli irrevocabile in data 10 luglio 1997;16. MARIANO Raffaele in anni 6 di reclusione, ritenute equivalenti alla contestata recidiva, per il reato di associazione mafiosa aggravata ex art. 416- bis, quarto comma, cod. pen. (capo A);

17. MARIANO Salvatore in anni 4 di reclusione per il reato di associazione mafiosa aggravata ex art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. (capo A);

18. MASTELLO Antonio in anni 4 e mesi 4 di reclusione per i reati di associazione mafiosa aggravata ex art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. (capo A), di truffa continuata con l'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 (capo F1);

19. OVERA Maurizio, ritenute equivalenti alla contestata recidiva, in anni 3 e mesi 8 di reclusione per i reati di associazione mafiosa aggravata ex art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. (capo A), di ricettazione di prodotti contraffatti con l'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 (capo O), di concorso in detenzione e porto di armi (capo D), già concessa l'attenuante di cui all'art. 8 I. n. 203 del 1991;

20. PERRELLA Armando in anni 4, mesi e giorni 20 di reclusione per i reati di associazione mafiosa aggravata ex art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. (capo A), di truffa continuata con l'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 (capo F1);

21. RICCI Vincenzo in anni 6 e mesi 8 di reclusione per i reati di associazione mafiosa aggravata ex art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. (capo A), di false attestazioni in atto destinato ad essere prodotto all'autorità giudiziaria con l'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 (capo G), di truffa continuata aggravata (capo G1);

22. ROMANO Ciro in anni 4 di reclusione per il reato di associazione mafiosa aggravata ex art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. (capo A);

23. ROSSI Fabio in anni 1 di reclusione ed euro 600,00 di multa (pena sospesa) per il reato ricettazione e di truffa continuata, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 (capo El; capo F1);

24. TECCHIO Ernesto, ritenute equivalenti alla contestata recidiva, in anni 6 di reclusione per il reato di associazione mafiosa aggravata ex art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. (capo A);

25. TORTORA MARIO in anni 4 di reclusione per il reato di associazione mafiosa aggravata ex art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. (capo A);d) - confermato la confisca già disposta in primo grado; e) - confermato la condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili.

2. Hanno presentato ricorso: 2.1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli con riguardo alle posizioni di CARDAROPOLI Antonio, ESPOSITO Antonio, FLAMINIO Giancarlo, FRANCO Patrizio, FRATTINI Umberto, MARIANO Ciro, MARIANO Marco (classe 1955), OVERA Maurizio, PERRELLA Armando, RICCI Vincenzo, ROMANO Ciro e SORIO Emanuele. Il pubblico ministero denuncia la violazione di legge con riguardo alla dichiarata inammissibilità dell'appello proposto avverso l'assoluzione dal reato di cui all'art. 74 TU Stup. (capo L) pronunciata dal primo giudice per gli imputati CARDAROPOLI Antonio, ESPOSITO Antonio, FLAMINI° Giancarlo, FRANCO Patrizio, FRATTINI Umberto, MARIANO Marco (classe 1955), OVERA Maurizio, PERRELLA Armando, RICCI Vincenzo, ROMANO Ciro e SORIO Emanuele, nonché avverso l'assoluzione degli imputati MARIANO Ciro e FRANCO Patrizio dal reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (capo A).

In particolare, Il pubblico ministero si duole della mancata escussione, già nel corso del giudizio di primo grado, di MARIANO Marco, divenuto collaboratore di giustizia nel corso del giudizio, fermo restando che l'atto di impugnazione aveva comunque evidenziato la sufficienza del materiale probatorio a disposizione del primo giudice per giungere úil'rifèren-tnriUt--ffi1ì i'í. 1=-15'4"111M, 2:2. Gli imputati:

1. CARDAROPOLI Antonio, con atto a firma dell'avv. Inserra Gaetano, che denuncia il vizio della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio;

2. CASTALDO Antonio, personalmente, che denuncia la violazione di legge con riguardo alla responsabilità per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;

3. CINQUE Patrizia, con atto a firma dell'avv. Caiazzo Giovanni, che denuncia la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio;

4. DE CRESCENZO Eduardo, con atto a firma dell'avv. Inserra Gaetano, sviluppa sette motivi di ricorso con i quali denuncia:- la violazione della legge processuale, in riferimento all'art. 268, comma 3, cod. proc. pen. e il vizio della motivazione per la dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali effettuate in assenza della motivazione relativa al compimento delle operazioni di registrazione mediante impianti in dotazione alla polizia giudiziaria, non sussistendo la eccezionale urgenza in considerazione delle tempistiche relative all'effettuazione delle registrazioni, in effetti, poste in essere a distanza di tempo rispetto al decreto autorizzativo e, dunque, non urgenti; - la violazione della legge processuale, con riferimento all'art. 438 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione con riguardo all'inutilizzabilità dell'integrazione probatoria effettuata dal pubblico ministero all'udienza del 25 ottobre 2016 dopo le conclusioni fatte dalla difesa, non trattandosi di documentazione necessaria a fronte delle produzioni difensive effettuate nella circostanza; - la violazione della legge processuale, in riferimento all'art. 603 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione con riguardo al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in grado di appello attraverso l'escussione di due testimoni, anche alla luce delle integrazioni probatorie fatte dal pubblico ministero nel corso del giudizio di primo grado; - la violazione della legge processuale, in riferimento all'art. 521 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione poiché nella sentenza impugnata vengono utilizzate una serie di circostanze estranee al periodo di riferimento dell'imputazione, essendosi perciò mutato l'addebito mosso all'imputato; - la violazione di legge, in riferimento all'art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen. e il vizio della motivazione con riguardo al riconoscimento della suddetta aggravante poiché non si è verificata, nel caso di specie, la simultanea presenza di una pluralità di soggetti; - la violazione di legge, in riferimento all'art. 99 cod. pen. e il vizio della motivazione con riguardo all'applicazione della circostanza aggravante della recidiva senza una specifica motivazione sul punto; - la violazione di legge, riferimento agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e il vizio della motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio;

5. DRESDA Annamaria e 6. GAETANO Luisa, con unico atto a firma dell'avv. De Gregorio Giuseppe, che denunciano il vizio della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio;4, 7. ESPOSITO Antonio, con atto a firma dell'avv. Perone Leopoldo, che denuncia il vizio della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo al mancato riconoscimento della continuazione con i fatti giudicati con la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 1° dicembre 2012;

8. FESTA Antonio, con atto a firma dell'avv. Ragozzini Ercole, denuncia: - la violazione della legge processuale, il vizio della motivazione, anche sotto il profilo dell'apparenza, l'omesso esame dei motivi di appello, il vizio della motivazione, anche per travisamento della prova con riguardo all'affermazione di responsabilità. Il giudice di secondo grado ha riportato pedissequamente la sentenza del primo giudice, errando nell'interpretazione delle conversazioni intercettate, che vengono pure travisate. Manca una specifica condotta addebitata all'imputato e la logicità del ragionamento probatorio (primo e secondo motivo); - la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (terzo motivo); 8.1.

I motivi nuovi, a firma dell'avv. Sergio Cola pervenuti tramite pec in data 19 maggio 2021, denunciano: - il vizio della motivazione con riguardo alla responsabilità per mancato esame delle doglianze sviluppate in appello in merito alla concludenza delle intercettazioni; - la prescrizione del reato di cui all'art. 474 cod. pen., maturata due giorni dopo la pronuncia della sentenza impugnata; 8.2. La memoria depositata in data 24 maggio 2021 dall'avv. Enrico Delehaye insiste per la carenza assoluta della motivazione sulla responsabilità e il vizio della motivazione sul trattamento sanzionatorio e, pur non condividendo le conclusioni giurisprudenza, rinuncia alla questione dell'assorbimento della condotta ex art. 474 cod. pen. in quella di ricettazione nonché per l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata.

9. FRATTINI Umberto e 10. MAGRELLI Costanzo, con unico atto a firma dell'avv. Dello Iacono Domenico, che denunciano il vizio della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo alla mancata esclusione della recidiva;11. MARIANO Fabio, con atto a firma dell'avv. De Gregorio Giuseppe, che denuncia il vizio della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio;

12. MARIANO Marco (classe 1955), con atto a firma dell'avv. Caiazzo Giovanni, denuncia: - la violazione di legge, in relazione agli articoli 125 cod. proc. pen. e 8 d.l. n. 152 del 1991 e il vizio della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento dell'attenuante della collaborazione nonostante il contributo fornito dall'imputato che risulta documentato dagli atti di interrogatorio acquisiti; manca l'esame del contributo offerto dal collaboratore ed è assertiva la motivazione nella parte in cui indica come inutili e generiche e non riscontrabili le sue dichiarazioni (primo motivo); - la violazione di legge, in riferimento agli artt. 81 cod. pen., 671 cod. proc. pen., 187 disp. att. cod. proc. pen. e il vizio della motivazione con riguardo alla determinazione della pena, essendo stato erroneamente individuato nel capo A) il reato più grave, mentre doveva essere individuato in quello giudicato con sentenza della Corte di Assise di appello di Napoli irrevocabile in data 21 aprile 1997 per il quale è stata inflitta la pena di anni 13 di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., non dovendosi fare applicazione del principio enunciato dalle Sezioni Unite; - la violazione di legge, in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla misura di sicurezza che è stata applicata senza alcun vaglio della pericolosità sociale.

13. MARIANO Marco (classe 1976), con atto a firma dell'avv. Marziale Lucio e dell'avv. Perfetto Giuseppe, che denuncia il vizio della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo al mancato riconoscimento della continuazione con i fatti giudicati con la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 14 maggio 2009;

14. MARIANO Raffaele, con atto a firma dell'avv. De Gregorio Giuseppe, che denuncia il vizio della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio;

15. PERRELLA Armando e 16. MARIANO Salvatore, con unico atto a firma dell'avv. Fusco Antonio, che denunciano il vizio della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio;

17. MASTELLO Antonio, con atto a firma dell'avv. De Gregorio Giuseppe, che denuncia il vizio della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio;18. OVERA Maurizio, con atto a firma dell'avv. Ferrone Luigi Agostino Maria, che denuncia la violazione di legge, in relazione agli articoli 99 e 62-bis cod. pen., 530 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità in relazione alla richiesta di assoluzione dell'imputato dai capi D) ed O) nonché con riguardo alla esclusione della recidiva e alla concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. Il giudice di secondo grado ha omesso di fornire risposta alle questioni specificamente poste dalla difesa con l'atto d'appello.

19. QUINZIO Maria, con atto a firma dell'avv. Dello Iacono Domenico, che denuncia: - la violazione di legge, in riferimento agli articoli 416-bis cod. pen. e 125, comma 2, cod. proc. pen. e il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta responsabilità dell'imputata, con il ruolo di cassiera del clan, in mancanza di elementi dimostrativi e senza avere preso in considerazione le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia MARIANO Marco (cl.

55) e OVERA Maurizio che, vertici dell'organizzazione, concordemente escludono la partecipazione dell'imputata, sicché è irrilevante l'argomentazione secondo la quale il ruolo della stessa non era noto a tutti gli associati perché recentemente entrata a far parte dell'organizzazione; l'unica concreta attività che alla stessa è addebitata consiste nell'avere organizzato la riffa dei «caroselli» («i carusielli»), attività lecita e del tutto estranea alle attività del clan, come emerge dalle dichiarazioni di OVERA (primo motivo); - la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero dovuto essere concesse in considerazione della limitatissima durata della partecipazione dell'imputata all'organizzazione mafiosa (secondo motivo); - l'apparenza della motivazione con riguardo alla disposta confisca dell'autovettura perché è stata ignorata la produzione difensiva relativa al pagamento delle quote mensili del finanziamento con i redditi lecitamente ottenuti dal coniuge dell'imputata quale socio di una famosa pizzeria di Napoli (terzo motivo);

20. RICCI Vincenzo, con atto a firma dell'avv. De Gregorio Giuseppe, che denuncia il vizio della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, con t particolare riguardo al mancato riconoscimento della continuazione con i fatti giudicati con la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 22 luglio 1994;

21. ROSSI Fabio, con due distinti atti rispettivamente a firma dell'avv. Irace Camillo e dell'avv. Zuccaro Maurizio, che denuncia: - il vizio della motivazione con riguardo alla responsabilità per la truffa poiché la persona offesa non indica l'imputato il quale invece è contraddittoriamente raggiunto dalle dichiarazioni di Maurizio OVERA e Marco MARIANO, senza che il giudice di merito abbia sciolto tale evidente contrasto che non consente di affermare la responsabilità dell'imputato; del resto, con riguardo alla ricettazione, non risulta che l'imputato abbia mai conseguito la detenzione della res, essendosi semmai unicamente interessato all'operazione commerciale, per altro in difetto dell'elemento soggettivo circa l'illiceità della provenienza, e comunque dovendosi piuttosto qualificare il fatto alla stregua del tentativo, fermo restando che andavano concesse le circostanze attenuanti generiche, l'attenuante di cui all'art. 61, primo comma, n.

7. cod. pen. e l'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen. avuto riguardo al modesto valore dei beni oggetto del reato; - la violazione di legge con riguardo alla mancata declaratoria di prescrizione per il reato di truffa (capo F1), essendosi già esclusa in appello l'aggravante di cui all'articolo 7 I. n. 203 del 1991, da cui discende l'applicazione di una pena inferiore sei anni di reclusione, con conseguente estinzione del reato prima della pronuncia della sentenza.

22. STILE Tobia, con atto a firma dell'avv. Ottobre Ciro, che denuncia il vizio della motivazione con riguardo alle circostanze attenuanti generiche, al giudizio di bilanciamento e al trattamento sanzionatorio;

23. TECCHIO Ernesto, con atto a firma dell'avv. Cola Sergio e dell'avv. Imperato Andrea, che denuncia: - la violazione della legge penale e processuale, in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, comma 1, 2 e 3, 533, comma 1, cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. per aver omesso di motivare in relazione alle specifiche e dettagliate argomentazioni difensive contenute nell'atto di appello; e, comunque, per aver illogicamente e contraddittoriamente motivato in relazione alle argomentazioni difensive contenute nell'atto di appello; vizi risultanti dal testo del provvedimento impugnato nonché dalla comparazione dello stesso con il contenuto dell'atto di appello, oltre che con i seguenti atti del procedimento:

1. ordinanza n. 4414 emessa nei confronti del TECCHIO Ernesto dal Tribunale del riesame di Napoli in data 25 settembre 2015 all'esito della procedura ex art. 309 cod. proc. pen.;

2. dichiarazioni rese da OVERA Maurizio in data 15 febbraio 2016;

3. dichiarazioni rese da MARIANO Marco in data 28 giugno 2016, 14 luglio 2016, 15 settembre 2016, e 10 ottobre 2016;

4. memoria difensiva depositata in data 14 febbraio 2019. Il Tribunale del Riesame riteneva che il materiale intercetttivo censito a carico dell'imputato:

a) non fosse chiaro, preciso e concordante rispetto all'ipotesi accusatoria, in quanto si rilevavano solo accenni brevi, allusivi e poco chiari all'imputato;

b) non restituisse la chiara e netta percezione degli interlocutori delle conversazioni della partecipazione al sodalizio di TECCHIO;

c) non consentisse di definire e delineare un ruolo determinato e preciso dell'imputato o, comunque, condotte, specifiche e puntualmente individuate, realizzate dallo stesso, sintomatiche della sua partecipazione al sodalizio;

d) evidenziasse, al contrario, una certa ostilità degli accoliti nei confronti di TECCHIO e la mancanza di fiducia nei suoi confronti da parte di MARIANO Marco;

e) e, quindi, non dimostrasse né l'adesione del TECCHIO al programma criminale, né condotte rafforzative dell'altrui proposito criminale. Il GUP, invece, interpretava le intercettazioni in modo diverso, senza dare adeguata risposta alle argomentazioni della difesa che erano fondate su quelle del tribunale del riesame; nell'atto di appello si censurava la sentenza del primo giudice nella parte in cui aveva proceduto alla libera interpretazione del contenuto delle conversazioni telefoniche e\o ambientali intercettate, senza tenere in minima considerazione il fatto che il tribunale del riesame avesse ritenuto quelle stesse conversazioni insufficienti per formulare un giudizio di gravità indiziaria: si denunciava il fatto che il G.U.P. avesse ritenuto legittimo poter semplicemente dare una interpretazione diversa (cfr. pag. 607 della sentenza di primo grado) delle conversazioni censite a carico di TECCHIO rispetto a quella cui era pervenuto il tribunale del riesame, quando, in realtà, il senso stesso della giurisprudenza di legittimità formatasi a seguito della modifica dell'art. 533 cod. proc. pen. (legge n. 46/2006) con l'introduzione del canone di giudizio dell—al di là di ogni ragionevole dubbio" era quello di dare coerenza allo sviluppo delle fasi processuali.

Ebbene, costituisce granitico orientamento di legittimità quello per il quale le conversazioni intercettate, soprattutto quando i interlocutore non sia il soggetto nei cui confronti le stesse vengono utilizzate, possono integrare prova della responsabilità dell'imputato del reato associativo solo laddove il contenuto delle stesse sia assolutamente chiaro e preciso, privo di ambiguità di sorta, tale da conferire certezza alle circostanze indizianti che si vogliono estrarre dai dialoghi: è chiaro che se le stesse conversazioni vengono da una autorità giudiziaria interpretate nel senso dell'estraneità del ricorrente alla compagine associativa, ovvero nel senso della loro intrinseca imprecisione, ambiguità e non chiarezza, e, da un'altra, nel senso della prova della sua colpevolezza, in ossequio al principio del favor rei e del canone di giudizio dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio", in assenza di motivazione che individui l'errore di giudizio caratterizzante la pronuncia favorevole, non può considerarsi legittima la relativa sentenza di condanna.

Si era, inoltre, messo in evidenza che il G.U.P. era incorso in un grave errore di giudizio nel momento in cui aveva omesso di assumere, come sollecitato dalla difesa, ad oggetto di valutazione i verbali integrali delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia OVERA Maurizio dai quali si evincevano circostanze ben diverse da quelle contenute nei verbali in forma riassuntiva, dove i fatti descritti dal collaboratore erano stati sintetizzati in modo non conforme a quanto concretamente dedotto dal dichiarante. Altro punto in relazione al quale si profila il vizio di omessa motivazione è quello relativo alla valutazione delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia MARIANO Marco (classe 1955); con riferimento a queste dichiarazioni, di cui la difesa veniva in possesso nelle more del giudizio di appello, i difensori chiedevano a mente dell'art. 603, commi 2 e 3, cod. proc. pen. la rinnovazione del dibattimento, affinché si procedesse alla escussione del collaboratore di giustizia, la Corte rigettava la richiesta, ma, con riferimento alla specifica posizione dell'attuale ricorrente che aveva prestato, unitamente al Procuratore generale, il consenso alla acquisizione, venivano dichiarate utilizzabili, dalle quali emergeva la totale estraneità del TECCHIO alla compagine associativa e come l'interpretazione delle conversazioni effettuata nel giudizio incidentale ex art. 309 cod. proc. pen. trovasse piena conferma proprio nelle dichiarazioni rese da tale collaboratore di giustizia.

Del resto, costituisce ius receptum il principio per il quale intanto può ritenersi la partecipazione di un soggetto a una determinata organizzazione criminale, in quanto costui prenda parte al fenomeno associativo mediante t l'assunzione di un ruolo che manifesti una relazione dinamico-funzionale rispetto al conseguimento degli interessi e degli scopi della organizzazione medesima; la semplice frequentazione per ragioni di parentela, affetto, amicizia, comune estrazione sociale, ovvero per rapporti di affari, non può essere di per sé considerata sintomatica della appartenenza del soggetto al sodalizio criminale.

È, del resto, irragionevole la decisione là dove si è ritenuto che il precedente giudiziario (il ricorrente è stato condannato con sentenza del 22 luglio 1994 per partecipazione al «clan MARIANO») costituisce elemento indiziante a carico di TECCHIO, perché la pregressa condanna di un soggetto per la partecipazione ad una associazione per delinquere di stampo mafioso costituisce elemento indiziante della prosecuzione del proprio contributo al sodalizio, soltanto quando non vi sia soluzione di continuità tra i fatti accertati con la sentenza definitiva e quelli oggetto del nuovo procedimento, con la conseguenza che, se tra i fatti sussiste, come nel caso di specie, una frattura temporale di circa vent'anni risulta irragionevole e illogico attribuire a quel dato processuale valenza indiziante in rapporto alla nuova contestazione; deve essere evidenziato che in relazione alla posizione del coimputato RICCI Antonio Vincenzo, la Corte di appello scrive:

«Non si ritiene che possa riconoscersi il vincolo della continuazione con la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 22 luglio 1994 ed irrevocabile l'8 marzo 1995: va rilevato che si tratta di condotte commesse in epoca di molto distante dall'attuale contestazione associativa (più di 15 anni) e dunque non si ravvisano gli estremi per la individuazione di una preordinata programmazione delle condotte contestate al RICCI nelle sentenze sopra citate». Sussiste, del resto, il travisamento delle dichiarazioni di MARIANO Fabio che, in disparte l'errore materiale relativo alla data dell'interrogatorio citato dai giudici di merito (si tratta dell'interrogatorio in data 14 gennaio 2016, anziché del 14 novembre 2016), non ha mai pronunciato la frase («Lo zio MARIANO Marco è uscito dal carcere lui lavora con lo zio TECCHIO Ernesto nel mercato ittico con una società in nero») utilizzata come chiave di lettura delle intercettazioni e prova della partecipazione all'associazione, mentre non soltanto la dichiarazione non risulta dal verbale, ma piuttosto il dichiarante esclude una partecipazione di MARIANO Marco (cl. 1955) alla attività di commercio di prodotti ittici svolta dal ricorrente, come aveva sinteticamente esposto il primo giudice (pag. 608).

Del resto, la già denunciata omessa valutazione dei verbali di interrogatorio resi da MARIANO Marco (cl. 1955) e OVERA Maurizio, ha ulteriormente contribuito alla illogica e contraddittoria motivazione perché i due dichiaranti hanno in modo convergente riferito che, pur avendo tentato Marco MARIANO cl. '55 di intromettersi nelle attività economiche di TECCHIO Ernesto, costui si era sempre opposto, impedendo che ciò si verificasse (verbale del 15 febbraio 2016 di OVERA Maurizio; verbali del 14 luglio 2016, 15 settembre 2016 e 10 ottobre 2016 di MARIANO Marco).

È, perciò, evidente che la conversazione n. 1026 del 12 aprile 2010, su cui ruota l'intera impalcatura argomentativa della motivazione della Corte d'appello, ha un significato se si dà per scontato che Marco MARIANO cl. '55 fosse socio di TECCHIO Ernesto; ne ha completamente un altro se, invece, si dà per dimostrato che TECCHIO Ernesto non ha fatto entrare costui nelle proprie imprese commerciali; la frase riportata in sentenza (pag. 124), relativa al contenuto della intercettazione n. 1026 («hai capito Ernesto che tiene in mano tiene tutta Napoli i migliori mercati... io posso ammettere, Ernesto deve dire o' zio mi metto paura ho creato un impero che ci vuole mettere una piccola quota mensile per lo zio») nell'ottica della Corte di appello assume rilevanza proprio perché si ritiene che il clan partecipi alle imprese commerciali di TECCHIO Ernesto; ma se, invece, il dato probatorio da cui si deve partire è quello opposto, e cioè che Marco MARIANO non aveva interessi nelle società di Ernesto TECCHIO, tale conversazione non può che essere letta nella prospettiva, già ampiamente illustrata, evidenziata dal Tribunale del Riesame, e cioè che il ricorrente si pone fuori dalla logica criminale della organizzazione oggetto di contestazione.

Sotto diverso aspetto, a riprova della decisività del travisamento della prova in cui è incorsa la Corte di appello, viene in rilievo il successivo passaggio motivazionale in cui tale infortunio di giudizio ridonda nuovamente: a pag. 124 la Corte di appello valorizza, ai fini del giudizio sulla responsabilità di TECCHIO Ernesto, un asserito coinvolgimento di MARIANO Ciro nelle attività di costui, ritenuto dimostrato proprio sulla scorta delle dichiarazioni rese da Fabio MARIANO nell'interrogatorio oggetto del già dedotto travisamento; la Corte afferma:

«Ciò conferma proprio il ruolo pregnante assunto dall'imputato nel corso del tempo ed anche nel periodo in contestazione ovvero grazie anche all'appoggio dello stesso MARIANO Ciro, il quale anche in stato di detenzione, chiaramente aveva investito nella gestione delle pescherie del TECCHIO inserendo tutti i figli ed aveva indotto il fratello MARIANO Marco cl. 55 ad accordarsi con l'imputato per formare una società (secondo il MARIANO Fabio "occulta") per il rifornimento di pesce proveniente dalla Grecia e ciò proprio per incrementare anche in tale settore (del tutto nuovo rispetto alle precedenti attività illecite) le fonti di redditività illecita per il clan omonimo ...

»; è proprio la premessa da cui prende le mosse l'argomento portato avanti dalla Corte che vuole MARIANO Ciro regista delle operazioni del clan e delle attività economiche riferibili a TECCHIO Ernesto ad essere frutto di un ragionamento assolutamente contraddittorio non solo con gli esiti del procedimento, ma anche con le stesse dichiarazioni rese da MARIANO Fabio e da MARIANO Marco cl. 55, oltre che frutto di una mera asserzione del giudicante priva di qualsivoglia aggancio a dati probatori. La Corte di appello ha poi erroneamente specificato che non risponde al vero l'affermazione secondo la quale il collaboratore MARIANO Marco cl. 55 avrebbe escluso che Ernesto TECCHIO facesse parte della organizzazione criminale; secondo i giudici territoriali, MARIANO Marco nei verbali del 19 luglio 2019 (rectius 14 luglio 2016) e del 15 settembre 2016, avendo indicato TECCHIO Ernesto come «soggetto facoltoso», non ne avrebbe però escluso «la partecipazione al clan».

Ciò è, però frutto di travisamento perché nel verbale del 14 luglio 2016, al contrario di quanto affermato in sentenza, MARIANO Marco cl. '55 afferma a chiare lettere che TECCHIO Ernesto non può essere considerato un affiliato alla nuova organizzazione criminale costituita propria da MARIANO all'indomani della sua scarcerazione; a pag. 56 di questo interrogatorio il collaboratore di giustizia, nel rispondere alle domande del pubblico ministero circa l'asserita intraneità di TECCHIO al sodalizio criminale, ha in modo pervicace, nonostante l'insistenza dell'Ufficio di Procura, escluso categoricamente che l'imputato potesse essere considerato un affiliato; dalla lettura del segmento dichiarativo, emerge come la dichiarazione di MARIANO sia plasticamente espressiva della lontananza di TECCHIO dal tessuto associativo, dando atto il dichiarante del fatto che il ricorrente se ne sarebbe addirittura «scappato».

D'altra parte, anche rispetto alla circostanza che MARIANO Marco cl. '55 avrebbe riferito che le imprese di TECCHIO erano collegate al fratello Ciro MARIANO, non corrisponde assolutamente all'effettiva portata del dichiarato del collaboratore; MARIANO Marco cl. '55 non ha mai affermato questa circostanza, anzi, ha detto l'esatto contrario: ha riferito di non essere a conoscenza di quote del fratello Ciro nelle attività economiche del cognato TECCHIO Ernesto e che se il fratello avesse avuto qualche interesse non glielo avrebbe nascosto, anche se lui poteva supporre che TECCHIO «riconoscesse qualcosa al cognato» (primo e secondo motivo); - la violazione di legge, in relazione agli artt. 59, secondo comma, e 416-bis, quarto comma, cod. pen. in relazione alla sussistenza della aggravante dell'associazione armata, nonché per mancanza di motivazione in ordine al profilo di colpa che giustifica l'estensione dell'aggravante oggettiva anche al compartecipe.

La Corte di appello ha ritenuto sussistente in capo a tutti i partecipi della associazione l'aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. in ragione del fatto che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia OVERA Maurizio e GAUDINO non lascerebbero dubbi circa la disponibilità di armi da parte dell'organizzazione; fatto che risulterebbe comprovato pure dalla contestazione nell'ambito del presente procedimento di alcuni delitti relativi alla violazione della legge sulle armi e da alcune conversazioni che testimonierebbero il possesso di armi da parte di alcuni partecipi.

In realtà, il percorso logico- deduttivo sviluppato dalla Corte di appello risulta meramente assertivo e privo di adeguati passaggi logici che spieghino le ragioni per le quali si ritiene sia che l'associazione abbia effettivamente e concretamente la disponibilità di armi, ovvero che la disponibilità di armi da parte di singoli associati sia collegata all'attività del sodalizio, sia che il ricorrente verta in condizioni di colpa (terzo motivo); - la violazione di legge, in relazione agli artt. 62-bis, 69, 99 e 133 cod. pen. e il vizio della motivazione, nel momento in cui, nonostante la Corte d'appello ha ritenuto la sussistenza delle attenuanti generiche e ha formulato un giudizio di equivalenza delle stesse, ha limitato l'effetto di tale giudizio solo all'aggravante della recidiva e non anche a quella di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., non essendo consentito un giudizio di «equivalenza parziale».

Sicché, una volta ritenute sussistenti le attenuanti generiche e la loro equivalenza con le aggravanti, il calcolo della pena avrebbe dovuto tenere conto di questo dato, e, in particolare, del fatto che il minimo della pena per il reato associativo ex art. 416-bis cod. pen., considerata l'operatività della normativa antecedente la novella del 2015, era pari ad anni 7 di reclusione e non ad anni 9; là dove la Corte si fosse voluta discostare dal minimo edittale (criterio applicato nel presente procedimento quasi a tutte le posizione processuali) avrebbe dovuto sviluppare adeguata motivazione che spiegasse le ragioni di un trattamento sanzionatorio più elevato del minimo di pena, tenuto conto sia del fatto che tutti gli imputati del presente procedimento hanno goduto di un trattamento sanzionatorio di favore, sia dell'eventuale ruolo, sia del riconoscimento delle attenuanti generiche.

Va, quindi, eliminata l'aggravante ex art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. per bilanciamento e rideterminata la pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione, muovendo dal minimo edittale (quarto motivo); - il vizio della motivazione in ordine all'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni 2, a fronte del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. e della durata minima di anni 1 (quinto motivo); 23.1. In data 25 maggio 2021 sono stati depositati motivi nuovi a firma dell'avv.

Nicola Quatrano con i quali si deduce: - inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza, in relazione agli artt. 111 Cost., 125, comma 3, 267 e 271 cod. proc. pen., per avere utilizzato esiti di intercettazioni ambientali e telefoniche non autorizzate, ai sensi dell'art. 267 cod. proc. pen. e/o, comunque, autorizzate con provvedimenti privi di motivazione (primo motivo nuovo); - contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché mancata assunzione di una prova decisiva richiesta dalla difesa a discarico, ex art. 602, 190 e 495, comma, 2, cod. proc. pen. in relazione al rigetto della richiesta di esame ex art. 210 cod. proc. pen. del collaboratore di giustizia Marco MARIANO, anche quale circostanza dimostrativa della intima contraddittorietà del giudizio conclusivamente formulato di una assenza nelle dichiarazioni di MARIANO Marco di "alcun elemento sintomatico di un concreto contributo" (secondo motivo nuovo);

24. TORTORA Mario, con atto a firma dell'avv. Inserra Gaetano, che denuncia il vizio della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio. 2.3. È pervenuta memoria a firma dell'avv. Andrea Imperato, nell'interesse di Patrizio FRANCO, che deduce l'inammissibilità del ricorso del pubblico ministero.2.4. In data 7 giugno 2021 è pervenuta una memoria depositata dal difensore presso il Tribunale di Napoli in data 26 maggio 2021, nell'interesse di RICCI con la quale si deduce l'inammissibilità del ricorso del pubblico ministero.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Per ragioni di economia espositiva saranno trattati prioritariamente i ricorsi propositi dal pubblico ministero e da CASTALDO Antonio, che sono entrambi inammissibili, nonché da TECCHIO Ernesto che è fondato con riguardo al trattamento sanzionatorio e che consentirà, altresì, di introdurre la questione dell'illegalità della pena con riguardo al giudizio di bilanciamento in quanto si tratta di una doglianza comune a vari ricorsi e comunque rilevabile d'ufficio. Si procederà poi all'esame dei ricorsi di: - DE CRESCENZO Eduardo, FESTA Antonio, STILE Tobia e ROSSI Fabio, che sono inammissibili; - QUINZIO Maria che è infondato; - RICCI Vincenzo, OVERA Maurizio, MARIANO Marco cl. 1955, CARDAROPOLI Antonio, CINQUE Patrizia, DRESDA Annamaria, GAETANO Luisa, ESPOSITO Antonio, FRATTINI Umberto, MAGRELLI Costanzo, MARIANO Fabio, MARIANO Raffaele, MARIANO Salvatore, MARIANO Marco cl. 1976, MASIELLO Antonio, PERRELLA Armando, TORTORA Mario che sono fondati con riguardo al trattamento sanzionatorio e infondati o inammissibili nel resto.

In ragione dell'effetto estensivo, la sentenza va annullata, sotto il medesimo profilo del trattamento sanzionatorio, anche nei confronti di ROMANO Ciro che non ha proposto ricorso.

2. Il ricorso del pubblico ministero è inammissibile. 2.1. È manifestamente infondata l'eccezione sviluppata da alcune difese in sede preliminare con riguardo alla presunta omessa notificazione dell'impugnazione proposta dal pubblico ministero. Costituisce autorevole e consolidato principio di diritto, cui è sufficiente rifarsi nel caso di specie per giudicare manifestamente infondata l'eccezione difensiva, quello secondo il quale «l'omessa notificazione alla parte privata dell'impugnazione proposta da altra parte non dà luogo all'inammissibilità del gravame, ma solo all'obbligo della cancelleria di provvedere alla notifica non eseguita, salvo che risulti altrimenti, in capo al destinatario di essa, la conoscenza dell'atto di impugnazione» (Sez.

U, n. 12878 del 29/01/2003, P.M. in proc. Innocenti, Rv. 223724), risultando, del resto, ben nota alle difese la proposizione del ricorso del Procuratore generale a cagione della notificazione dell'avviso di fissazione del giudizio di legittimità che ad essa impugnazione fa chiaro riferimento. 2.2. Il ricorso del pubblico ministero, che contesta la declaratoria di inammissibilità dell'appello avverso le pronunce assolutorie, è inammissibile perché versato in fatto e a contenuto ipotetico ed esplorativo circa il contributo conoscitivo che sarebbe potuto derivare dalla rinnovazione dell'esame di MARIANO Marco (cl. 1955).

Del resto, le doglianze sull'adeguatezza degli elementi di prova, che secondo il pubblico ministero sarebbero idonei a fondare la responsabilità degli imputati assolti in primo grado, sono apodittiche e volte a investire la Corte di legittimità di una diversa valutazione degli elementi di prova.

3. Il ricorso di CASTALDO Antonio è inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a nulla rilevando l'autenticazione della sottoscrizione operata dal difensore (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini, Rv. 277695). 3.1. Del resto, egli si limita a dedurre in modo generico la sussistenza della responsabilità per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e la mancata concessione, nella massima estensione, delle circostanze attenuanti generiche già riconosciute in primo grado.

4. Il ricorso di TECCHIO Ernesto è fondato con riguardo al giudizio di bilanciamento e al conseguente trattamento sanzionatorio, mentre risulta complessivamente infondato nel resto. 4.1. Sono inammissibili le questioni relative all'inutilizzabilità o nullità delle intercettazioni che sono state introdotte con i motivi nuovi. Secondo la difesa (che neppure aveva proposto gravame di merito sul punto), un generale connotato di incertezza sarebbe rinvenibile sia nei decreti autorizzativi originari, che nei successivi decreti di proroga o di convalida, risultando quei provvedimenti basati essenzialmente sul richiamo operato agli atti del pubblico ministero e della polizia giudiziaria cui il giudice si sarebbe acriticamente accostato.

Ne deriverebbe il divieto di utilizzazione dei risultati delle captazioni, a norma dell'art. 271, cod. proc. pen., per violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 267 stesso codice. 4.1.1. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che «in tema di intercettazioni, l'inutilizzabilità degli esiti delle operazioni captative derivante dalla mancanza di motivazione dei decreti di autorizzazione e di proroga può essere dedotta dalle parti, per la prima volta, nel giudizio di cassazione e rilevata d'ufficio anche dal giudice di legittimità ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen.»; in motivazione, la Corte ha precisato che l'inosservanza dell'obbligo di motivazione dei decreti autorizzativi integra un'inutilizzabilità del risultato delle intercettazioni di carattere assoluto, non sanabile in virtù della richiesta di accesso al rito abbreviato perché derivante dalla violazione dei diritti fondamentali della persona tutelati dalla Costituzione (Sez. 4, n. 47803 del 09/10/2018, B., Rv. 274034; si veda anche Sez. 3, n. 15828 del 26/11/2014 - dep. 2015, Solano, Rv. 263342).

In via generale è vero che in tema d'intercettazioni telefoniche, la motivazione dei decreti autorizzativi deve necessariamente dare conto delle ragioni che impongono l'intercettazione di una determinata utenza telefonica, facente capo a una specifica persona, indicando il collegamento tra l'indagine in corso e la medesima persona, affinché possa essere verificata, alla luce del complessivo contenuto informativo e argomentativo del provvedimento, la sua adeguatezza rispetto alla funzione di garanzia prescritta dall'art. 15, comma secondo, Cost. (Sez. 5, n. 1407 del 17/11/2016 - dep. 2017, Nascetti, Rv. 268900), ma va pure precisata l'incidenza del vizio sull'utilizzabilità del risultato delle intercettazioni, sulla scorta del consolidato principio, secondo cui la mancanza di motivazione dei decreti che autorizzano o prorogano le operazioni di intercettazioni telefoniche o tra presenti, di quelli che convalidano i decreti emessi in caso d'urgenza dal pubblico ministero, nonché di questi ultimi, comporta certamente l'inutilizzabilità dei risultati delle operazioni captative (Sez.

U., n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv.216665, ha avuto modo di precisare che si ha mancanza della motivazione non solo quando l'apparato giustificativo manchi in senso fisico-testuale, ma anche quando la motivazione sia apparente, semplicemente ripetitiva della formula normativa, del tutto incongrua rispetto al provvedimento che dovrebbe giustificare; mentre si ha difetto della motivazione - emendabile dal giudice cui la doglianza venga prospettata, sia esso il giudice del merito che deve utilizzare i risultati delle intercettazioni, sia esso quello dell'impugnazione nella fase di merito o in quella di legittimità - allorché quest'ultima sia incompleta, insufficiente, non perfettamente adeguata, affetta da vizi che non negano, né compromettono la giustificazione, ma la rendono non puntuale:

Sez. 1, n. 6146 del 26/10/2000, Pagano, Rv. 217608). 4.1.2. Ciò premesso, deve intanto rilevarsi la genericità di una doglianza che neppure distingue tra i vari provvedimenti censurati, considerando alla stessa stregua il provvedimento autorizzativo e quelli successivi di proroga delle operazioni di intercettazione. Al contrario, deve ribadirsi anche in questa sede, che la motivazione dei decreti di proroga può essere ispirata anche a criteri di minore specificità rispetto alle motivazioni del decreto di autorizzazione, potendosi risolvere nel dare atto della constatata plausibilità delle ragioni esposte nella richiesta del pubblico ministero (Sez. 4, n. 16430 del 19/03/2015, Caratozzolo, Rv. 263401;

Sez. 4, n. 32924 del 14/05/2004, Belforte e altri, Rv. 229105) e che l'eventuale difetto di motivazione del decreto emesso in via d'urgenza dal pubblico ministero è sanato con l'emissione del decreto di convalida da parte del Giudice per le indagini preliminari, che assorbe integralmente il provvedimento originario e rende utilizzabili i risultati delle operazioni di intercettazione, precludendo ogni discussione sulla sussistenza del requisito dell'urgenza (Sez. 6, n. 55748 del 14/09/2017, P.G. in proc. Macrì e altri, Rv. 271741; Sez. 5, n. 16285 del 16/03/2010, Baldissin, Rv. 247266). 4.1.3.

In ogni caso, dall'esame dei decreti allegati ai motivi nuovi, emerge l'assoluta genericità della deduzione circa il difetto di motivazione che la difesa ha opposto in questa sede, solo che si ponga mente ai richiami contenuti negli indicati atti autorizzativi e di proroga, alle precedenti autorizzazioni e alle risultanze investigative pure ampiamente richiamate. La difesa, cioè, si è limitata a dedurre l'assenza della motivazione sotto il profilo della mancata esplicitazione degli antecedenti fattuali e logici del ragionamento del giudice, senza specificamente illustrare perché tali argomenti non siano, come invece riferisce il provvedimento censurato, rinvenibili negli atti richiamati. 4.1.4.

Sono, del resto, francamente incomprensibili le doglianze sulla mancata indicazione della sufficienza indiziaria perché il giudice avrebbe fatto riferimento a una «consistente» situazione indiziaria, posto che tale seconda condizione è certamente più rilevante della prima. 4.1.5. È, poi, sfornita di qualsivoglia supporto logico argomentativo, oltre che documentale, l'affermazione secondo la quale un decreto d'urgenza non sarebbe stato convalidato perché il GIP non avrebbe indicato le attività oggetto della richiesta; è lo stesso ricorrente che premette come il GIP abbia fatto riferimento alla richiesta di convalida delle operazioni avanzata dal pubblico ministero, sicché non rileva che il giudicante abbia omesso di riportare pedissequamente l'elencazione delle attività in discorso. 4.1.6.

Le restanti doglianze sulle intercettazioni sono generiche e versate in fatto là dove sollecitano la Corte di legittimità a effettuare un sindacato di merito sulla effettiva sussistenza degli indizi di reato e sulla necessità di procedere alle intercettazioni, risultando, del resto, che le stesse sono state autorizzate per un delitto che rientra tra quelli di cui all'art. 13 DL n. 152 del 1991, per i quali tale ultimo requisito non è affatto richiesto. 4.2. È inammissibile il motivo relativo alla rinnovazione istruttoria. È opportuno ricordare che, dopo la proposizione dell'atto d'appello con il quale si richiedeva procedere alla rinnovazione dell'istruttoria per procedere all'esame del coimputato MARIANO Marco (cl. 1955), le parti hanno convenuto sull'acquisizione delle sue dichiarazioni.

Tanto premesso, il ricorso non esplicita le ragioni per le quali, essendosi proceduto con il rito abbreviato ed essendo state acquisite sull'accordo delle parti le sopravvenute dichiarazioni del co-imputato, la rinnovazione dell'istruttoria, che è rimessa alla valutazione del giudice di secondo grado soltanto quando essa è assolutamente necessaria, il giudice di appello avrebbe dovuto procedere all'indicato incombente; esso si limita, piuttosto, a prospettare l'utilità di una tale rinnovazione, sicché risulta inammissibile la doglianza in quanto la richiesta aveva finalità esplorativa.

Deve essere ricordato l'orientamento di legittimità secondo il quale «in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello» (Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014 dep. 2015, PR, Rv. 261799).

A tale proposito, in effetti, il motivo di ricorso appare del tutto inammissibile posto che non sono segnalate lacune o illogicità su punti decisivi della sentenza impugnata derivanti dalla mancata assunzione della prova orale richiesta, mentre le parti hanno concordato sull'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese dal soggetto di cui si chiedeva l'esame in appello. 4.3. Sono inammissibili le doglianze in tema di responsabilità perché, oltre ad essere fondate sulla non consentita rivalutazione degli elementi di prova posti a fondamento del doppio giudizio di responsabilità, ancorché introdotte sotto l'angolo visuale del travisamento della prova, non sono decisive giacché non contestano quella parte della motivazione del primo giudice, cui il secondo ha fatto specifico richiamo, che ha fondato la responsabilità dell'imputato sul compimento di attività specificamente dirette all'affermazione criminale del gruppo associativo, non illogicamente ritenute dimostrative della consapevole partecipazione. 4.3.1.

Le dichiarazioni rese da MARIANO Marco (cl. 55) — sulla attendibilità del quale risultano, peraltro, valutazioni non illogicamente altalenanti tanto è vero che non gli è stata riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 8 I. n. 203 del 1991 in ragione della assenza di verifiche sulla credibilità del dichiarate e sulla presenza dei riscontri — sono state correttamente giudicate sostanzialmente indifferenti rispetto alle accuse mosse al ricorrente; egli, del resto, si è limitato laconicamente a riferire al proprio fratello Ciro MARIANO, precedente vertice del clan e per tale causa detenuto all'epoca dei fatti, la genesi e la tenuta dei rapporti con l'imputato TECCHIO, così rendendo dichiarazioni generiche rispetto alla posizione del ricorrente, pur essendo costretto ad ammettere, in ragione della natura illecita dell'attività svolta dal fratello, che il ricorrente «riconoscesse qualcosa al cognato» Ciro MARIANO in ragione dell'esercizio dell'attività imprenditoriale da parte dell'imputato, così evocando l'esistenza di un consolidato rapporto di co-interessenza.n 4.3.2.

Non possono di certo essere valorizzate in favore del ricorrente, come pretenderebbe di fare la difesa, le dichiarazioni rese da MARIANO Fabio nella parte in cui questi avrebbe negato la partecipazione di MARIANO Marco cl. 55 alle attività di TECCHIO, perché, lungi da sussistere il dedotto travisamento, il giudice di secondo grado ha riportato, condividendole, le logiche conclusioni cui era pervenuto il GUP in merito ai suddetti rapporti che, oltre a trovare prova diretta nell'intercettazione n. 1026 («hai capito Ernesto che tiene in mano tiene tutta Napoli i migliori mercati... io posso ammettere, Ernesto deve dire o' zio mi metto paura ho creato un impero che ci vuole mettere una piccola quota mensile per lo zio»), sono state non illogicamente ritenute confortate dalle parziali ammissioni cui è stato costretto Fabio MARIANO in merito ai rapporti intrattenuti dalla famiglia con TECCHIO, che pure di essa fa parte per essere il cognato di Ciro MARIANO.

Del resto, Fabio MARIANO non ha mai ammesso le proprie responsabilità e giammai assunto un ruolo collaborativo, sicché è stato logicamente giudicato non attendibile, perché legato dai suddetti rapporti illeciti con il padre Ciro e lo zio Marco MARIANO cl. 55, quando, vistosi costretto ad ammettere l'interesse famigliare e proprio nell'impresa di TECCHIO (presso la quale venne assunto a seguito delle relazioni paterne), si è ostinato a negarne la natura associativa. 4.3.3. D'altra parte, non è controverso che l'imputato, già condannato per avere fatto parte del medesimo clan MARIANO negli anni '90, è da tutti considerato (come risulta dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia) un soggetto che, in ragione del rilevantissimo legame con MARIANO Ciro — precedente vertice associativo —, non solo ha incontestatamente «fruito del nome dei MARIANO» così affermandosi nel settore del commercio ittico, ma è «più di un affiliato» (come dichiara il collaboratore OVERA) tanto è vero che, come neppure il ricorso contesta, controlla tutto il mercato dei «quartieri spagnoli» e impiega nell'attività imprenditoriale vari associati, tra cui proprio Fabio MARIANO.

Se la condotta di partecipazione deve essere provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall'imputazione e l'esistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato per lo stesso delitto in relazione a un precedente periodo può rilevare solo quale elemento significativo di un più ampio compendio probatorio, da valutarsi nel nuovo procedimento unitamente ad altri elementi di prova dimostrativi della permanenza all'interno della associazione criminale (Sez. 2, n. 21460 del 19/03/2019, Buglisi, Rv. 275586), è rilevante il contesto camorristico a base familistica entro cui si sono sviluppate le condotte oggetto del giudizio, sicché ne esce utilmente rafforzata, come hanno correttamente ritenuto i giudici di merito, la convergenza dei vari elementi di accusa proprio alla luce delle strettissime interrelazioni parentali esistenti tra i componenti del clan.

D'altra parte, come correttamente affermato dai giudici di merito, se gli incontestati rapporti parentali che legano il ricorrente ai vertici del clan, sommandosi al vincolo associativo, lo rendono ancora più pericoloso (Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, lussi, Rv. 261426), la stretta interrelazione familiare, personale e affaristica esistente tra il ricorrente e i vertici del clan (vari sodali del quale sono stati impiegati nelle attività imprenditoriali dell'imputato), ha reso palese, come non illogicamente affermato dai giudici di merito, la esistenza del legame associativo, non solo all'interno dell'associazione, ma anche all'esterno, come risulta dalle parole del collaboratore OVERA, sulla cui attendibilità e credibilità il ricorso non sviluppa censure di sorta. 4.3.4.

Ebbene, se è manifestamente infondata la censura concernente i riflessi del procedimento cautelare sulla valutazione degli elementi di prova — poiché si è chiarito che «in tema di misure cautelari personali, l'efficacia della pronuncia adottata dal tribunale per il riesame in ordine alla carenza dei gravi indizi di colpevolezza resta circoscritta nell'ambito del procedimento incidentale de libertate ed è finalizzata alla caducazione della misura cautelare, mentre non vincola il giudice del merito quanto all'apprezzamento della responsabilità penale» (Sez. 2, n. 34453 del 13/11/2018 - dep. 2019, Osmani, Rv. 276738;

Sez. U, n. 20 del 12/10/1993, Durante, Rv. 195352) —, il ricorso si limita a reiterare gli argomenti concernenti la «diversa lettura», già ampiamente superati dai giudici di merito, e omette di sviluppare censure sul decisivo apporto prestato dall'imputato a favore dell'associazione in specifiche attività di interesse associativo e in delicati momenti di particolare fibrillazione del gruppo criminale. 4.3.4.1. I giudici di merito hanno, infatti, evidenziato il ruolo assunto dal ricorrente, per come risulta dalle intercettazioni telefoniche, il quale, all'indomani dell'arresto del capo clan, viene invocato quale soggetto in grado di intervenire a favore dell'organizzazione in relazione a un debito della stessa nei confronti del «clan Capitoni»; il ricorso non muove alcuna critica specifica a tale ruolo, non illogicamente giudicato espressivo del vincolo associativo poiché addirittura proiettato verso l'esterno con specifico riferimento ai rapporti con altre organizzazioni criminali, sicché si palesa inammissibile per mancanza di specificità e decisività delle censure. 4.3.4.2.

Di analogo tenore sono le conversazioni, citate dai giudici di merito e rispetto alle quali il ricorso sviluppa doglianze generiche, che riguardano l'attività di riscossione di una rilevante somma di denaro a favore dell'organizzazione che, inizialmente affidata al ricorrente quale esponente del gruppo, viene poi portata a termine da OVERA. Tale attività è stata non illogicamente giudicata espressiva del vincolo associativo e del concreto contributo offerto dall'imputato, mentre il ricorso si presenta generico nella parte in cui si limita a dedurre che la decisiva attività di pressione mafiosa è stata posta in essere da OVERA, dimenticando però il diretto coinvolgimento del ricorrente. 4.3.4.3.

Analogamente, i giudici di merito hanno evidenziato il ruolo di paciere svolto dall'imputato TECCHIO tra il capo clan Marco MARIANO cl. 55 e l'associato RICCI Vincenzo, con particolare riferimento a un grave momento di tensione tra gli affiliati verificatosi all'interno del gruppo, in occasione del quale, come documentato dalle intercettazioni cui fanno riferimento i giudici di merito e che il ricorso neppure considera, il ricorrente interviene varie volte per evitare che il contrasto sfoci in azioni violente e irreversibili, così palesando, come logicamente affermato dai giudici di merito, il proprio ruolo di «uomo di rispetto» al quale l'organizzazione si rivolge per mediare i contrasti interni.

Si tratta, nel caso in esame, di una condotta, che il ricorso omette del tutto di esaminare, paradigmaticamente ritenuta indicativa del vincolo associativo; del resto, la sentenza impugnata ha, sul punto, fatto corretta applicazione del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale «configura la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso l'attività di "paciere", svolta da parte di esponenti di primo piano di una cosca, in ordine alla composizione di contrasti interni per fatti attinenti all'attività ed al funzionamento dell'organizzazione, avendo essa la funzione di assicurare la stabilità e la tenuta di quest'ultima» (Sez. 3, n. 25994 del 22/07/2020, Gullo, Rv. 279825;

Sez. 2, n. 10366 del 06/03/2020, Muia', Rv. 278590).4.4. È inammissibile il terzo motivo di ricorso che riguarda l'aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. perché generica e meramente reiterativa di argomentazioni già sviluppate nel giudizio di merito alle quali è stata fornita ampia e logica risposta con la quale il ricorso non si confronta. Sono, in particolare, del tutto slegate da ogni riferimento all'apparato motivazionale le questioni concernenti la sussistenza dell'aggravante che risulta pacificamente dalle convergenti dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia nonché dall'effettivo impiego di esse nei reati scopo dell'associazione. 4.4.1.

È, del pari, generica la deduzione che attiene al profilo colposo dell'imputazione dell'aggravante in discorso. I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale «in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l'accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso» (Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010; in precedenza:

Sez. 1, n. 44704 del 05/05/2015, lana, Rv. 265254; Sez. 1, n. 13008 del 28/09/1998, Bruno, Rv. 211901), facendo riferimento alla notorietà della disponibilità delle armi da parte dell'associazione camorristica nonché, in particolare, all'omicidio del cittadino rumeno che aveva immediatamente scatenato una reazione di difesa in MARIANO Marco cl. 55 e nei suoi adepti che si dotarono di armi anche di notevole potenziale, ma anche per la predisposizione dell'attentato a Ricci Enrico che aveva allertato l'intero clan, elementi in forza dei quali è stata tratta la prova dell'elemento soggettivo, ma che il ricorso neppure esamina. 4.5.

È fondato il motivo sul bilanciamento delle circostanze e sul conseguente trattamento sanzionatorio. 4.5.1. Va premesso, perché si tratta di una questione comune a molti ricorrenti (salvo CASTALDO), che il giudice di primo grado, seguito in questo errore anche dalla Corte d'appello, ha individuato il trattamento sanzionatorio per le varie condotte e circostanze aggravanti dell'art. 416-bis cod. pen. in quello vigente a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 (primo comma: reclusione da sette a dodici anni; secondo comma: reclusione da nove a quattordici anni; quarto comma: reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma), senza considerare l'inasprimento del trattamento sanzionatorio determinatosi a seguito della legge 27 maggio 2015, n. 69 (primo comma: reclusione da dieci a quindici anni; secondo comma: reclusione da dodici a diciotto anni; quarto comma: reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma).

Che si tratti di un errore, non emendabile in mancanza dell'impugnazione del pubblico ministero perché compiuto in favor rei, risulta palesemente dalla cesura temporale compiuta dal primo giudice con riguardo alla contestazione associativa mossa all'imputato CASTALDO Antonio; la partecipazione all'associazione è stata, per costui, limitata all'ottobre 2011, così prendendosi atto della «formulazione aperta» della contestata permanenza del legame associativo che era stata enunciata dal pubblico ministero («in Napoli e provincia dal mese di settembre 2009 con condotta perdurante»).

Del resto, salvo il caso dell'imputato CASTALDO, i giudici di merito non hanno ritenuto di fissare una data di cessazione della contestata permanenza, né gli imputati hanno mosso contestazioni sul punto, sicché essa resta individuata nel giorno 31 ottobre 2016, data della pronuncia della sentenza di primo grado, come risulta dalla costante giurisprudenza (ex multis: Sez. 2, n. 2709 del 13/07/2018 - dep. 2019, Suarino, Rv. 274893; Sez. 6, n. 3054 del 14/12/2017 - dep. 2018, P.G. in proc. Olivieri, Rv. 272138), data alla quale avrebbe dovuto farsi riferimento per la individuazione del trattamento sanzionatorio.

Ciò premesso, e ribadito che a tale errore non può porsi rimedio in mancanza dell'impugnazione della sentenza di primo grado da parte del pubblico ministero, sicché risulta ferma la erronea cornice edittale individuata dal primo e dal secondo giudice, potrà trattarsi dell'ulteriore errore compiuto, come fondatamente denunciato da vari imputati, ma in modo più chiaro dal ricorrente TECCHIO, dalla Corte d'appello con riguardo al giudizio di bilanciamento. 4.5.2. Venendo ad esaminare la specifica censura del ricorso TECCHIO, va ricordato che il giudice di appello, parzialmente riformando la decisione di primo grado, ha concesso le circostanze attenuanti generiche, ma ha espresso un giudizio di «parziale» equivalenza con riguardo alla recidiva, senza effettuare il necessario «integrale» bilanciamento con l'altra circostanza aggravante dell'associazione armata di cui all'articolo 416-bis, quarto comma, cod. pen.

Ciò si pone in contrasto con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale «il giudizio di comparazione tra circostanze previsto dall'art. 69 cod. pen. ha carattere unitario e non è pertanto consentito operare il bilanciamento tra le attenuanti ed una sola delle aggravanti, dovendosi invece procedere alla simultanea comparazione di tutte le circostanze contestate e ritenute dal giudice» (Sez. 5, n. 12988 del 22/02/2012, P.G. in proc. Benatti, Rv. 252313, che si pone in continuità con Sez. 1, n. 1450 del 24/11/1986 - dep. 1987, Ricca, Rv. 175052, che bene esplicita il procedimento da seguire per il bilanciamento anche nel caso del delitto tentato; in precedenza:

Sez. 5, n. 4991 del 28/04/1981, Morandi, Rv. 149034). 4.5.3. La sentenza va, quindi, annullata con rinvio sul punto: il giudice di rinvio, fermi restando l'accertamento di responsabilità, la erronea cornice edittale individuata in favor e l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, procederà a nuovo giudizio di bilanciamento ricomprendendo in esso tutte le circostanze aggravanti ritenute sussistenti in relazione alle quali ogni questione risulta, del resto, preclusa; restano assorbiti i motivi sulla pena e sulla misura di sicurezza poiché dipendenti dal suddetto giudizio di bilanciamento.

Il giudice di rinvio, facendo applicazione del richiamato principio di diritto sul bilanciamento, nell'ambito dei poteri attribuitigli ex art. 133 cod. pen. e dando motivatamente conto dei parametri applicati per individuare il trattamento sanzionatorio, nonché nel rispetto del divieto di reformatio in peius che si applica anche rispetto alla pena finale determinata con la sentenza oggetto di annullamento (Sez. 5, n. 19366 del 08/06/2020, Finizio, Rv. 279107), procederà, dunque, a nuova determinazione della pena, purché l'entità della pena complessiva irrogata risulti diminuita e la decisione sia sorretta da un'adeguata motivazione sulla pena base e sugli altri elementi che concorrono, ove previsti, alla determinazione del trattamento sanzionatorio finale. 4.5.4.

Come si è detto, il ricorso è infondato per il resto.t 5. I ricorsi di CARDAROPOLI Antonio, CINQUE Patrizia, DRESDA Annamaria, GAETANO Luisa, ESPOSITO Antonio, FRATTINI Umberto, MAGRELLI Costanzo, MARIANO Fabio, MARIANO Raffaele, MARIANO Salvatore, MARIANO Marco cl. 1976, MASIELLO Antonio, PERRELLA Armando e TORTORA Mario, che hanno rinunciato in appello a tutti i motivi salvo quelli sul trattamento sanzionatorio, vanno accolti sul punto perché denunciano fondatamente la violazione di legge e la mancanza della motivazione su detto aspetto. L'annullamento, disposto con riguardo al giudizio di bilanciamento da cui discende una pena illegale, si estende ex art. 587 cod. proc. pen. anche all'imputato ROMANO Ciro, ancorché non sia ricorrente.

Il giudice di appello ha determinato la pena, dopo avere concesso le circostanze attenuanti generiche, muovendo dalla stessa pena base del primo grado (anni 9 di reclusione) che era stata, però, individuata nel minimo edittale con riguardo al delitto di partecipazione all'associazione mafiosa armata ex art. 416-bis, quarto comma cod. pen. (per il quale, secondo l'errata, ma non emendabile, valutazione dei giudici di merito, era all'epoca prevista la pena da 9 a 15 anni di reclusione), mentre, in ragione della applicazione delle circostanze attenuanti generiche e del conseguente bilanciamento, che avrebbe dovuto riguardare anche la detta aggravante, la pena base per l'ipotesi di cui all'art. 416-bis, primo comma, cod. pen. aveva un minimo di anni 7 di reclusione, sempre secondo l'errata, ma più favorevole, individuazione della legge applicabile operata dai giudici di merito.

Del resto, la pena base è stata fissata in anni 9 di reclusione, cioè in misura superiore al minimo edittale (7 anni di reclusione, all'epoca previsto secondo i giudici di merito), senza una specifica motivazione che, in questo caso, era doverosa perché è di fatto rimasto fermo il trattamento sanzionatorio base che era stato individuato per una fattispecie aggravata. Sussiste, come si è detto, la violazione di legge con riguardo al giudizio di bilanciamento che è stato effettuato in modo parziale, cioè senza avere riguardo a tutte le circostanze aggravanti contestate, ma unicamente alla recidiva, come già si è detto in proposito al ricorso di TECCHIO; tale motivo, non esclusivamente personale, si estende a tutti gli imputati che si trovano nell'analoga condizione, incluso ROMANO Ciro.5.2.

Ad analoghe conclusioni deve giungersi con riguardo al ricorso di RICCI Vincenzo per il quale, oltre alla già richiamata rinuncia ai motivi diversi dal trattamento sanzionatorio, in relazione ai quali il ricorso è inammissibile, la Corte d'appello ha negato la continuazione esterna invocata dal ricorrente con una motivazione che non è criticata in modo specifico, ma unicamente per mezzo della pedissequa ri-proposizione degli infondati argomenti già sviluppati in appello. Tuttavia, risulta fondata la doglianza sul trattamento sanzionatorio essendo il giudice di secondo grado incorso nello stesso vizio motivazionale e di diritto che si è sopra rilevato.

Per il resto il ricorso è inammissibile. 5.3. Il ricorso di Maurizio OVERA è fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio. 5.3.1. Va premesso che il ricorso non contesta l'affermazione, ripetutamente fatta dai giudici di secondo grado, secondo cui la quale l'imputato ha rinunciato ai motivi di ricorso diversi dal trattamento sanzionatorio, sicché deve ritenersi l'inammissibilità delle doglianze concernenti la responsabilità, in particolare per i capi D) ed O) in relazione ai quali, comunque, la sentenza impugnata, che fa diretto richiamo a quella di primo grado ed esamina dettagliatamente il contributo causale offerto dall'imputato alla commissione dei suddetti reati (si veda, in particolare, pag. 90 quanto al capo D), come pure risulta dalle ammissioni dello stesso imputato con specifico riguardo alle armi e allo stupefacente, affronta le argomentazioni difensive che, per come riportate a pag. 52, risultano del resto generiche, sicché non necessitanti di una specifica risposta. 5.3.2.

Se, per un verso, la questione sulla recidiva è generica e manifestamente infondata posto che a pag. 141 si ritrova una specifica motivazione su di esso, ciò non di meno il ricorso che denuncia il trattamento sanzionatorio è fondato, poiché il giudice di appello è incorso nel duplice vizio sopra già rilevato. Per il resto il ricorso è inammissibile. 5.4. I ricorsi di MARIANO Marco (cl. 1976) ed ESPOSITO Antonio, che pure hanno rinunciato ai motivi di appello diversi da quelli sul trattamento sanzionatorio, sono inammissibili con riguardo alla questione che concerne il mancato riconoscimento della «continuazione esterna», mentre devono essere accolti sul trattamento sanzionatorio. 5.4.1.

Il motivo sulla continuazione, come i ricorrenti sono costretti ad ammettere, rientra tra quelli per i quali è stata fatta espressa rinuncia all'udienza del 8 maggio 2018 e del 21 giugno 2018, a nulla rilevando che nel corso della discussione finale il difensore abbia avanzato la richiesta di continuazione con i reati giudicati, rispettivamente, con la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 14 maggio 2009 e con la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 1° dicembre 2012. La Corte d'appello non doveva, infatti, alcuna risposta sul punto, trattandosi di questione preclusa a seguito della rinuncia in precedenza espressa.

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che «in tema di ricorso in cassazione, non possono essere dedotti motivi attinenti al mancato riconoscimento della continuazione qualora, nel giudizio di appello, sia intervenuta rinuncia a tutti i motivi tranne quello relativo alla misura della pena, nel cui ambito non rientra la disciplina del reato continuato» (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019 - dep. 2020, Acampa, Rv. 278611). 5.4.2. Se, per un verso, la questione della continuazione esterna è inammissibile, ciò non di meno i ricorsi che denunciano il trattamento sanzionatorio sono, in tale parte, fondati, poiché il giudice di appello è incorso nel duplice vizio sopra già rilevato.

Per il resto i ricorsi sono inammissibili. 5.5. La sentenza va, dunque, annullata con rinvio in relazione alle posizioni di CARDAROPOLI Antonio, CINQUE Patrizia, DRESDA Annamaria, GAETANO Luisa, ESPOSITO Antonio, FRATTINI Umberto, MAGRELLI Costanzo, MARIANO Fabio, MARIANO Raffaele, MARIANO Salvatore, MARIANO Marco cl. 1976, MASIELLO Antonio, PERRELLA Armando, TORTORA Mario, OVERA Maurizio e RICCI Vincenzo perché si proceda a nuova determinazione del trattamento sanzionatorio, effettuando, ove previsto, il giudizio di bilanciamento tra tutte le circostanze e, comunque provvedendo a sanare il vizio motivazionale sulla determinazione della pena base.

6. Il ricorso di STILE Tobia è inammissibile.6.1. La censura che riguarda la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e il giudizio di bilanciamento è, in effetti, generica e in fatto e non si confronta con il complesso della motivazione dalla quale, in ogni caso, emergono motivate valutazioni negative in ordine alla personalità dell'imputato e alla gravità dei fatti. Del tutto inammissibili per genericità e a-specificità sono, perciò, le censure che riguardano il giudizio di bilanciamento. 6.2. È, in particolare, inammissibile perché risolventesi in censure su valutazioni di merito, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità, il motivo di ricorso concernente la misura della pena giacché la motivazione dell'impugnata sentenza si sottrae a ogni sindacato per avere adeguatamente valorizzato la gravità della condotta e dei precedenti penali e giudiziari - elementi sicuramente rilevanti ai sensi dell'art. 133 cod. pen. - nonché per le connotazioni di complessiva coerenza dei suoi contenuti nell'apprezzamento della gravità dei fatti.

7. Il ricorso di DE CRESCENZO Eduardo è inammissibile. 7.1. È manifestamente infondata la questione processuale di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali effettuate, presso una caserma dei Carabinieri ove erano state convocate le persone offese, in presunta assenza della motivazione relativa all'eccezionale urgenza del compimento delle operazioni di registrazione mediante impianti in dotazione alla polizia giudiziaria. Trattandosi d'intercettazioni da eseguirsi presso una caserma dei Carabinieri ove erano state convocate le persone offese, l'autorizzazione all'utilizzo di impianti esterni è connaturata al luogo e alle modalità di effettuazione dell'intercettazione.

La giurisprudenza di legittimità ha, in proposito, chiarito che la sussistenza delle eccezionali ragioni di urgenza, richieste dall'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., per l'esecuzione delle operazioni mediante l'impiego di apparecchiature diverse da quelle installate presso gli uffici della procura può desumersi, anche implicitamente, dal riferimento all'attività in corso, indicata non solo nel provvedimento del pubblico ministero, ma anche complessivamente ricavabile dagli atti del procedimento (Sez. 6, n. 30994 del 05/04/2018, Liverani, Rv. 273594) e, a maggior ragione, quando il luogo di captazione è individuato in modo estemporaneo.Si è, del resto, precisato che «in tema d'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, la motivazione sulle ragioni di eccezionale urgenza per l'uso di impianti in dotazione della polizia giudiziaria, a norma dell'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen., è assorbente rispetto ai profili tecnici di inidoneità funzionale degli impianti della Procura della Repubblica, sicché, in tal caso, l'omessa indicazione specifica dei precisati aspetti tecnici non è causa di nullità o inutilizzabilità del decreto di intercettazione» (Sez. 5, n. 22949 del 11/02/2015, Bevilacqua, Rv. 263987), sicché nessun vizio è rilevabile nel caso di specie. 7.1.1.

Non rileva, del resto, la circostanza che la convocazione delle persone offese sia stata, poi, differita a un momento successivo a quello originariamente previsto, poiché la dedotta mancanza dell'urgenza non può essere valutata ex post, ma all'atto dell'emissione del provvedimento e del relativo decreto di convalida del GIP che, in ogni caso, ha efficacia sanante di qualunque eventuale carenza del requisito d'urgenza (Sez. 6, n. 55748 del 14/09/2017, P.G., P.C. in proc. Macrì, Rv. 271741). 7.1.2. Conclusivamente, la giurisprudenza ha chiarito che «in tema di giudizio abbreviato, sono pienamente utilizzabili le intercettazioni eseguite con l'impiego di impianti diversi da quelli in dotazione della Procura della Repubblica benché disposte con decreto privo di motivazione, atteso che tale carenza non integra un'ipotesi di inutilizzabilità patologica» (Sez. 2, n. 10134 del 24/02/2016, Scarciglia, Rv. 266195; nello stesso senso Sez. 1, n. 472 del 03/11/2015 - dep. 2016, Marzoki, Rv. 265853;

Sez. 2, n. 3606 del 14/01/2014, Garzo, Rv. 258541), sicché la relativa questione non può trovare ingresso in questa sede. 7.2. È del pari manifestamente infondata e generica la questione dell'inutilizzabilità dell'integrazione probatoria effettuata dal pubblico ministero all'udienza del 25 ottobre 2016, poiché, come il ricorso non contesta, il deposito di tali atti era conseguente alla parziale (nel senso di incompleta) produzione documentale resa dalla difesa all'udienza di discussione e dunque si tratta di una mera, ma doverosa, integrazione degli atti già acquisiti al fascicolo e, comunque, avvenuta nel contraddittorio. 7.3.

È del pari manifestamente infondata e generica la questione del rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in grado di appello attraverso l'escussione delle persone offese, poiché, come il ricorso non contestata, entrambe sono state sentite nelle indagini preliminari e, dopo una iniziale reticenza, hanno riferito in merito alle accuse mosse all'imputato, sicché, per un verso, non emerge la «novità» del tema istruttorio (Sez. 3, Sentenza n. 11530 del 29/01/2013, A.E., Rv. 254991), sicché la richiesta era priva del requisito di ammissibilità, e, per altro verso, la Corte di appello ha escluso la indispensabilità dell'esame ai fini della decisione, in perfetta aderenza ai canoni interpretativi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, mentre il ricorso non dimostra l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014 - dep. 2015, PR, Rv. 261799). 7.4.

È, parimenti, inammissibile la questione della violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. poiché prospettata in modo scarsamente intellegibile e, comunque, manifestamente infondato. Non vale, infatti, a modificare la contestazione mossa all'imputato la ricostruzione del contesto in cui si sono svolti i fatti che si è estesa anche a un periodo successivo a quello cristallizzato nell'imputazione, non essendo stata dedotta l'attribuzione, al di là della contestazione, della responsabilità per tali diverse condotte eventualmente criminose, ma si è unicamente valorizzata la prova della condotta del 2011 sulla base di quanto riferito dalle persone offese in merito alla reiterazione anche nel corso del 2012 (periodo estraneo alla contestazione) della precedente condotta estorsiva. 7.5.

È, parimenti, inammissibile la questione dell'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen. poiché, come chiaramente indicato dai giudici di merito con una motivazione che non è criticata in modo specifico, la pluralità dei soggetti presenti all'estorsione risulta dalle dichiarazioni delle persone offese e dalle captazioni. 7.6. Sono infine inammissibili anche le doglianze in tema di recidiva, circostanze attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio perché meramente confutative, nonostante una specifica e puntuale motivazione che ha evidenziato la personalità dell'imputato, i precedenti penali specifici e la gravità del fatto, anche in considerazione dell'incontestata circostanza che il delitto veniva compiuto mentre il ricorrente godeva di un permesso premio.8.

Anche il ricorso di Antonio FESTA è inammissibile; ciò determina l'inammissibilità dei motivi nuovi dell'avv. Cola e della memoria dell'avv. Delehaye, per la parte che introduce una censura non sviluppata in appello (assorbimento del reato di cui all'art. 474 cod. pen. in quello di ricettazione). 8.1. I primi due motivi di ricorso sono formulati in modo caotico, intrinsecamente contraddittorio, meramente confutativo e sono, del resto, volti a introdurre censure inammissibili in sede di legittimità perché concernenti all'accertamento di fatto compiuto, con concorde valutazione, dai giudici di merito.

La caoticità dell'originario ricorso non può essere sanata dai motivi nuovi (ex multis Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv. 278387), anch'essi, del resto, riproduttivi di analoghe affastellate argomentazioni. La sentenza ricostruisce la vicenda del commercio di orologi contraffatti, facendo puntuale riferimento ai servizi di polizia giudiziaria, ai sequestri e alle intercettazioni elementi dai quali emerge il ruolo dell'imputato che il ricorso si limita a contestare, prospettando una assenza di convergenza del materiale probatorio e un generico travisamento della prova con riguardo al contenuto delle intercettazioni che, tuttavia, è inammissibile.

Sono inammissibili, perché non autosufficienti, le censure concernenti l'interpretazione delle conversazioni intercettate che non individuano le conversazioni che sarebbero travisate e neppure illustrano in cosa risiederebbe il travisamento. 8.2. La censura che riguarda la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è, in effetti, generica e in fatto e non si confronta con il complesso della motivazione dalla quale, in ogni caso, emergono motivate valutazioni negative in ordine alla personalità dell'imputato e alla gravità dei fatti.

9. Il ricorso di MARIANO Marco (cl. 1955), che presenta tratti di inammissibilità, è fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio. 9.1. È generica e manifestamente infondata la questione dell'attenuante della collaborazione, in quanto i giudici di merito, con una motivazione affatto assente e che, piuttosto, non viene specificamente criticata dal ricorso, hanno evidenziato che non sussistono i presupposti per l'applicazione della circostanza •n ad effetto speciale in quanto il contributo dato dalle dichiarazioni dell'imputato è gravemente limitato sia dalla parziale validità contra alios, che deriva dalla loro tardività rispetto al giudizio abbreviato già incardinato, sia dalla mancata attività di riscontro rispetto a quanto dallo stesso affermato, sicché esse non rilevano come fattivo contributo alla individuazione dei fatti oggetto del presente processo. 9.1.1.

I giudici di merito hanno evidenziato, senza ricevere alcuna smentita dal ricorso, che l'imputato, pur avendo già ammesso durante il giudizio di primo grado in modo generico le proprie responsabilità, ha poi manifestato atteggiamenti processuali non univoci: dapprima dando lettura in udienza di una propria missiva nella quale, confermando quanto già dichiarato nel corso dell'udienza preliminare, ammetteva gli addebiti aggiungendo però l'estraneità della moglie Patrizia CINQUE, riversando unicamente su se stesso le responsabilità per la gestione delle attività delinquenziali del clan, ciò in contrasto con quanto emerso dalle attività di indagine; facendo pervenire una rinuncia parziale ai motivi d'appello, poi revocata in modo confuso e contraddittorio.

Del resto, le tardive dichiarazioni sono state utilizzate soltanto nei confronti di alcuni imputati, che hanno specificamente prestato il consenso, ma che, in ogni caso, non è stato possibile riscontrare a causa della loro tardiva acquisizione. 9.1.2. Il giudice di appello ha, quindi, correttamente fatto richiamo alla costante giurisprudenza di legittimità secondo la quale «l'applicazione della circostanza attenuante della collaborazione, prevista dall'art. 8 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, non può essere legata ad un mero atteggiamento di resipiscenza, ad una confessione delle proprie responsabilità o alla descrizione di circostanze di secondaria importanza, ma richiede una concreta e fattiva attività di collaborazione dell'imputato, volta ad evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori e a coadiuvare gli organi inquirenti nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e la cattura degli autori dei delitti» (Sez. 1, n. 52513 del 14/06/2018, L., Rv. 274190), evenienze giudicate insussistenti da entrambi i giudici di merito.9.2.

È inammissibile il motivo sulla misura di sicurezza, poiché si tratta di una doglianza non sviluppata in appello, come risulta dalla non contestata sintesi dei motivi di impugnazione riportata nella sentenza impugnata. 9.3. È fondata la questione della determinazione della pena, denunciata con specifico riguardo alla minore gravità dei reati unificati per la continuazione «esterna», in quanto il giudice di secondo grado, errando nel giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la sola recidiva, così omettendo di ricomprendere le giudizio anche l'aggravante dell'associazione armata, ha individuato un trattamento sanzionatorio complessivo per i fatti giudicati nel presente giudizio che è stato illogicamente ritenuto più grave di quello irrogato con le sentenze già passate in giudicato, i cui fatti sono stati giudicati «satellite» di quelli oggetto del giudizio.

Va premesso che il giudice di secondo grado, accogliendo in parte i motivi di appello, ha applicato le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla recidiva, nonché ridotto ad anni 14 di reclusione la pena base per il reato di cui al capo A) che era stata individuata in anni 15 di reclusione dal primo giudice; ha lasciato invariati gli aumenti di pena individuati per i reati satellite oggetto del giudizio, nonché ridotto ad anni 1 e mesi 8 di reclusione l'incremento di pena per i reati giudicati da ciascuna delle tre sentenze irrevocabili, aumento che il primo giudice aveva determinato in anni 2 e mesi 6 di reclusione per ciascuna.

La pena finale è stata conseguentemente ridotta ad anni 18 di reclusione, a fronte di quella di anni 24 di reclusione irrogata dal primo giudice. Il giudice di secondo grado non ha fatto corretta applicazione del costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale «in tema di reato continuato, il giudice della cognizione, chiamato a pronunciarsi sulla continuazione tra reati sottoposti al suo giudizio ed altri già giudicati con sentenza irrevocabile, al fine di determinare il reato più grave, può fare riferimento al criterio della pena, rispettivamente da irrogarsi e già irrogata, previsto dagli artt. 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen. per il giudice dell'esecuzione, onde apprezzarne e compararne la gravità» (Sez. 6, n. 29404 del 06/06/2018, Assinnata, Rv. 273447;

Sez. 6, n. 36402 del 04/06/2015, Fragnoli, Rv. 264582; Sez. 2, n. 935 del 23/09/2015 - dep. 2016, Vella, Rv. 265733), individuando il reato più grave nel capo A) per il quale ha, del resto, stabilito una pena base che o • tiene conto dell'aggravante ex art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. che, invece, doveva essere oggetto di bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche. Sicché non risulta, allo stato, corretta l'affermazione secondo la quale tale pena sarebbe superiore a quella che era stata inflitta per i reati giudicati con sentenza della Corte di Assise di appello di Napoli irrevocabile in data 21 aprile 1997, rispetto ai quali veniva riconosciuta la continuazione «esterna».

Del resto, il giudice di merito non ha fatto applicazione del principio affermato in proposito dal massimo consesso della giurisprudenza di legittimità secondo il quale «in tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse» (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, P.G. in proc. Ciabotti, Rv. 255347). 9.3.1. Ciò determina la fondatezza del motivo di ricorso sul trattamento sanzionatorio, sicché — in disparte l'infondatezza della doglianza che richiede di considerare anche la riduzione per il rito abbreviato (Sez.

U, n. 45583 del 25/10/2007, P.G. in proc. Volpe, Rv. 237692), in quanto per stabilirsi quale sia il fatto più grave deve aversi riguardo, quando si confrontano le pene da irrogare o irrogate sulla base di riti diversi, alla pena stabilita o individuata per il reato più grave, essendo errato, come invece vorrebbe il ricorrente, individuare la pena tenendo conto anche della riduzione ex art. 442 cod. proc. pen. —, deve procedersi, tenendo conto dei richiamati principi di diritto, a nuova determinazione della pena, nell'assoluta libertà delle valutazioni di merito circa il giudizio di bilanciamento e di individuazione del trattamento sanzionatorio, ferma la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è, per il resto, complessivamente infondato.

10. Il ricorso di QUINZIO Maria, che presenta tratti di inammissibilità, è nel complesso infondato. 10.1. Il primo motivo di ricorso è in parte generico, perché non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che ha evidenziato il ruolo e il compito di «cassiera» in concreto affidati all'imputata da MARIANO Marco (cl. 55), indiscusso vertice associativo, anche in ragione del rapporto di parentela esistente tra la ricorrente e la coimputata CINQUE Patrizia, coniuge del capo clan, ma comunque complessivamente infondato per ciò che attiene alla affermazione di responsabilità nonostante l'assenza di dichiarazioni accusatorie da parte dei collaboratori. 10.1.1. I giudici di merito hanno, infatti, richiamato numerose conversazioni intercettate in cui, pur essendo l'imputata talvolta estranea al colloquio, alla stessa si fa ampio e chiaro riferimento proprio con riguardo alla gestione dei denari del clan; il ricorso è, in proposito, silente. MARIANO Marco (cl.

55) e CINQUE Patrizia citano QUINZIO Maria come colei che gestiva non solo i «carusielli», ovvero una tipologia di riffa (di per sé illecita sotto il profilo finanziario) effettuata nei quartieri spagnoli attraverso la quale il clan introita, contro corresponsione di un corrispettivo di circa il 10% per la gestione del patrimonio conferito, somme di danaro impiegate per finanziare il sodalizio e per fungere da «banca» per i depositanti, ma anche i soldi derivati da altre attività illecite del gruppo associativo e raccolti nell'interesse del clan per poi essere distribuiti anche quali stipendi per gli altri associati.

Come hanno specificamente sottolineato i giudici di merito, nella conversazione ambientale del 29 novembre 2010 tra MARIANO Marco cl. 55 e CINQUE Patrizia, che sono intenti a contare i soldi del clan, quest'ultima chiede al marito di far salire QUINZIO Maria per consegnarle delle somme di danaro, tanto che quest'ultima, entrando nella camera da letto della coppia, conterà nuovamente i soldi e le mazzette prima di prelevarle per la custodia. Si tratta di una circostanza con la quale il ricorso omette di confrontarsi e che, invece, è stata giudicata particolarmente dimostrativa della compartecipazione al clan. 10.1.2.

Il ricorso, del resto, omette di confrontarsi con quanto specificamente emerso nelle attività di polizia giudiziaria che hanno portato al sequestro presso l'abitazione della ricorrente QUINZIO di una consistente somma di danaro (9.800 euro, a fronte di assenza di redditi leciti), di un'agenda e tre quaderni contenenti appunti sui nominativi dei sodali con la indicazione specifica della data e della entità delle somme loro consegnate. Ciò, secondo la non contestata e logica valutazione compiuta dai giudici di merito, non solo smentisce l'assunto difensivo circa l'assenza di elementi di prova della partecipazione dell'imputata quale «cassiera» del clan — in disparte la palese infondatezza di quella concernente la liceità dei «carusielli», come peraltro chiarito proprio da OVERA nelle dichiarazioni allegate al ricorso che sono state però citate soltanto per la parte di ritenuto interesse difensivo, ma non anche quando chiariscono la funzione e lo scopo «camorristico» di detta illecita attività —, ma trova ulteriore conforto, con riguardo al ruolo affidato a QUINZIO Maria nell'ambito del sodalizio, dalla reazione di palese timore manifestata da MARIANO Marco e CINQUE Patrizia subito dopo il sequestro operato dai militari. 10.1.3.

Il rilievo specificamente attribuito a QUINZIO Maria risulta pure, secondo la non contestata ricostruzione operata dai giudici di merito, dalla conversazione intercettata fra l'imputato FRATTINI Umberto e Cinque Marianna nella quale emerge prorompente la preoccupazione, in ragione delle somme dell'imputata, che QUINZIO fosse divenuta un obiettivo investigativo e di possibile perquisizione, come poi accaduto con il rinvenimento del denaro e delle tracce materiali della contabilità associativa. 10.1.4. Del resto, la genericità e manifesta infondatezza del motivo di ricorso concernono, innanzitutto, le censure mosse al criterio probatorio seguito dai giudici di merito con riguardo alle intercettazioni di conversazioni intervenute tra soggetti diversi dall'imputata che riferiscono elementi accusatori a suo carico.

Il canone probatorio seguito dai giudici di merito è pienamente aderente ai principi espressi in sede di legittimità, ribaditi nella sentenza delle Sezioni Unite Sebbar nella quale si è affermato che «le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714, che richiama, peraltro, il costante orientamento di legittimità già affermato da Sez. 5, n. 13614 del 19/01/2001, Primerano, Rv. 218392 e da altre decisioni, tra cui Sez. 2, n. 4976 del 12/01/2012, Soriano, Rv. 25181).

In particolare, si è affermato che «il contenuto di un'intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno dell'imputato che non vi ha preso parte, indicato come autore di un reato, non è equiparabile alla chiamata in correità e, pertanto, se anch'esso deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, in tale valutazione, ai canoni di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.» (in questo senso, si veda Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015 dep. 2016, Ambroggio, Rv. 265747).

Con riguardo, poi, alle intercettazioni operate tra soggetti appartenenti a un'organizzazione criminale i quali riferiscano e discutano di fatti appresi nel contesto associativo, si è affermato che «gli indizi raccolti nel corso di conversazioni telefoniche intercettate, a cui non abbia partecipato l'imputato, possono costituire fonte diretta di prova, senza necessità di reperire riscontri esterni, a condizione che siano gravi, precisi e concordanti» (Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante, Rv. 266509). I giudici di merito, operando sulla scorta di tali principi, hanno, quindi, coerentemente concluso che, sulla base delle numerosissime conversazioni in cui QUINZIO Maria è diretta interlocutrice o semplice uditore, emerge un concreto ed effettivo ruolo associativo e la piena consapevolezza di agire per il sodalizio e de esserne parte. 10.1.5.

Non è, infatti, illogica l'affermazione secondo la quale, in presenza dei sopra citati elementi probatori univocamente indicativi del ruolo associativo ricoperto da QUINZIO, è recessiva la mancanza di dichiarazioni accusatorie dirette da parte dei collaboratori di giustizia. Sul punto, va chiarito che — in disparte l'irrilevanza del memoriale e delle dichiarazioni rese da MARIANO Marco (cl.

55) poiché si tratta di un soggetto cui non è stata riconosciuta attendibilità e credibilità nell'ambito del presente giudizio — il collaboratore OVERA ha riferito del ruolo di gestore dei «carusielli» attribuito a QUINZIO nonché di come tale forma di raccolta illecita di denaro sia considerata decisiva per l'approvvigionamento di risorse finanziarie per il clan. Sulla base di tali logici e coerenti presupposti, l'assenza di altre dichiarazioni accusatorie è stata giudicata non idonea a vincere le convergenti risultanze delle intercettazioni e dei sequestri. 10.2.

La censura che riguarda la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è, in effetti, generica e in fatto e non si confronta con il complesso della motivazione dalla quale, in ogni caso, emergono motivate valutazioni negative in ordine alla personalità dell'imputato e alla gravità dei fatti. 10.3. È, infine, generica la denunciata assenza della motivazione sulla confisca perché, invece, i giudici di merito si sono motivatamente rifatti alle indagini patrimoniali e all'assenza di giustificazione della provenienza dei redditi dell'imputata, elementi che impongono l'adozione della misura ablatoria.

11. È inammissibile il ricorso di Fabio ROSSI. 11.1. Sono inammissibili i motivi di ricorso sulla responsabilità perché non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato che ha dato evidenza delle intercettazioni, dei sequestri e delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Maurizio OVERA. In particolare, i giudici di merito hanno evidenziato che ROSSI, imputato dei reati di ricettazione per la successiva vendita di macchinette per il caffè sequestrate il 28 febbraio 2011 (capo E1) e di truffa aggravata (capo F1), è raggiunto da plurimi e concordanti elementi di prova. 11.1.1.

In merito alla ricettazione i giudici di merito hanno evidenziato, senza che il ricorso prospetti censure specifiche, le intercettazioni telefoniche intercorse, tra l'altro, fra MASIELLO e ROSSI Fabio dalle quali si desume la consuetudine di commerciare merce proveniente da fonti illecite. ROSSI coglieva al volo la proposta di acquisto di ben 400 macchinette da caffè, individuate e sequestrate poi dai Carabinieri il 28 febbraio 2011 presso un deposito in uso a MASIELLO, risultate provento di furto; in ordine alla cui consapevolezza viene evidenziato il prezzo irrisorio e la citata consuetudine ad affari illeciti: sul punto il ricorso è del tutto generico. 11.1.2.

Al capo F1) è contestato all'imputato di avere concorso nella truffa cd. del vino. La responsabilità è stata fondata sulle captazioni telefoniche che hanno documentato l'acquisto di una fornitura di vino per la somma di euro 199.379,82 pagato con assegni contraffatti; le conversazioni, che i ricorsi contestano in modo generico, danno conto delle attività preparatorie e di contatto, mentre il sequestro degli assegni contraffatti e di una parte della partita della merce, compiuti in danno dei due concorrenti dell'imputato, sono stati ritenuti decisivi per la ricostruzione dei fatti.

Il ruolo di ROSSI si esplica, come solo genericamente contestato dal ricorso, fin dai primi contatti con l'imprenditore truffato, a nulla rilevando che lo stesso non lo abbia riconosciuto, perché ciò invece risulta dalle captazioni che documentano l'incontro con la vittima al quale sono presenti MASIELLO e ROSSI(oltre a Cammarata Antonio e Gaudino Luigi), essendo piuttosto emerso, in modo non contestato dal ricorso, che ROSSI, per porre in essere la truffa, metteva a disposizione sia il denaro per l'iniziale acconto (come risulta anche dalle dichiarazioni di OVERA) sia il deposito per il successivo stoccaggio dell'intera partita. 11.2.

È stato, poi, escluso che la condotta potesse qualificarsi alla stregua del tentativo perché si è trattato di un accordo di acquisto pienamente concluso, come risulta dalla intercettazione in cui ROSSI chiede di poter avere in visione un campione da mostrare per la vendita a inconsapevoli terzi acquirenti, mentre il ricorso si ostina ad affermare che l'imputato voleva acquistare un solo pezzo. 11.3. La complessiva ricostruzione dei fatti ha portato ad escludere, senza che il ricorso muova specifiche critiche, l'ipotesi attenuata ex art. 648, cpv., cod. pen. e la circostanza attenuante di cui all'art. 61, primo comma, n. 7, cod. pen. avuto riguardo al valore della merce. 11.4.

Sono, del resto, generici i motivi sulle circostanze attenuanti generiche perché si limitano a richiederne l'applicazione senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato. 11.5. La questione concernente alla prescrizione del reato di truffa in data antecedente alla sentenza di condanna è inammissibile, perché sviluppata in modo generico e non autosufficiente nella parte in cui non tiene conto, come invece risulta dalla sentenza impugnata, delle disposte sospensioni del corso della prescrizione. 11.5.1. Nel merito, la questione è manifestamente infondata, come risulta da quanto riportato in sentenza (pag. 75 e segg.): - all'udienza del 4 luglio 2017 è stata pronunciata ordinanza ex art. 304 cod. proc. pen. con sospensione dei termini di custodia cautelare e di prescrizione per tutta la durata del giudizio; - all'udienza del 26 ottobre 2017 è stata pronunciata ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare e di prescrizione fino alla successiva udienza del 11 gennaio 2018; - all'udienza del 13 marzo 2018 è stata pronunciata ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare e di prescrizione fino alla successiva udienza del 5 aprile 2018;- all'udienza del 8 maggio 2018 è stata pronunciata ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare e di prescrizione fino alla successiva udienza del 21 giugno 2018; - all'udienza del 21 giugno 2018 è stata pronunciata ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare e di prescrizione fino alla successiva udienza del 20 settembre 2018; - all'udienza del 20 settembre 2018è stata pronunciata ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare e di prescrizione fino alla successiva udienza del 6 novembre 2018; - all'udienza del 6 novembre 2018 è stata pronunciata ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare e di prescrizione fino alla successiva udienza del 13 dicembre 2018; - all'udienza del 13 dicembre 2018 è stata pronunciata ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare e di prescrizione fino alla successiva udienza del 3 gennaio 2019; - all'udienza del 3 gennaio 2019 è stata pronunciata ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare e di prescrizione fino alla successiva udienza del 10 gennaio 2019; - all'udienza del 10 gennaio 2019 è stata pronunciata ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare e di prescrizione fino alla successiva udienza del 22 gennaio 2019; - all'udienza del 22 gennaio 2019 è stata pronunciata ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare e di prescrizione fino alla successiva udienza del 14 febbraio 2019.

Le disposte sospensioni, avverso le quali nessuna questione è stata sollevata durante il giudizio, hanno impedito il decorso del termine di prescrizione in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello in data 19 febbraio 2019. 11.5.2. La prescrizione, del resto, non decorre dopo tale data a causa dell'inammissibilità del ricorso (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266818).

13. All'inammissibilità dei ricorsi di CASTALDO Antonio, DE CRESCENZO Eduardo, FESTA Antonio, ROSSI Fabio, STILE Tobia consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese or processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. 13.1. Al rigetto del ricorso di QUINZIO consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 13.1.

Le spese di assistenza e difesa sostenute dalle parti civili COMUNE DI NAPOLI e ALILACCO - S.O.S. IMPRESA vanno liquidate, tenuto conto dello sforzo defensionale, come meglio indicato nel dispositivo, ponendole a carico dei soli ricorrenti che hanno sviluppato motivi sulla responsabilità, ad esclusione cioè di CARDAROPOLI Antonio, CINQUE Patrizia, DRESDA Annamaria, GAETANO Luisa, ESPOSITO Antonio, FRATTINI Umberto, MAGRELLI Costanzo, MARIANO Fabio, MARIANO Raffaele, MARIANO Salvatore, MARIANO Marco (cl. 76), MASIELLO Antonio, PERRELLA Armando, TORTORA Mario, poiché solo in relazione ai primi vi è l'interesse a partecipare al giudizio di legittimità da parte della parte civile (ex multis:

Sez. 6, n. 1671 del 20/12/2013 - dep. 2014, Spagnuolo, Rv. 258524).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Dichiara inammissibili i ricorsi di CASTALDO Antonio, DE CRESCENZO Eduardo, FESTA Antonio, STILE Tobia e ROSSI Fabio che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. R