Cassation appeal dismissed as inadmissible for raising new issues regarding preventive measures not examined by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant raised a new argument regarding the finality of preventive measures for the first time in the cassation stage. The appellant claimed the lower court failed to verify if the preventive measure was definitively applied, arguing this element was missing from the original facts. The court rejected this, ruling that such issues must be raised before the appellate court to avoid annulling a decision based on a presumed lack of motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 d.lgs. n. 159 del 2011; The cassation appeal is inadmissible if it raises new questions regarding the constitution of the crime or the validity of preventive measures that were not examined by the appellate court, as this violates the principle against omitting issues from the lower court's cognizione.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VOCI DANIELA nato a CATANZARO il 24/03/1978 avverso la sentenza del 13/02/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; lette le conclusioni scritte, depositate ex art.23, d.l. 28 ottobre 2020 n,137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia, in data 25 luglio 2016, del Tribunale della stessa sede giudiziaria, ha riqualificato il fatto originariamente ascritto a Voci Daniela nel solo reato di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011, escludendo la configurabilità della violazione di cui all'art. 75 d.lgs, cit. e, per l'effetto, ha rideterminato la pena in mesi 2 e giorni 20 di arresto. A ragione osservava che l'intervenuta depenalizzazione dell'art. 116 codice della strada non aveva fatto venir meno l'illiceità penale della condotta pacìficamente posta in essere dall'imputata, la quale, in costanza di applicazione della misura di prevenzione, disposta con decreto del Tribunale di Catanzaro del 3 marzo 2016 notificatole in data 1 aprile 2016, giusto verbale di sottoposizione agli obblighi, il giorno 25 aprile 2016 era stata sorpresa alla guida di un'autovettura, nonostante fosse priva di valida patente di guida, per esserle stata revocata con decreto del Prefetto in data 1 agosto 2005.
Siffatta condotta era, infatti; sanzionata dall'autonomo reato di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011.
2. Avverso la sentenza, la Voci, per tramite del difensore fiduciario, propone ricorso con cui promiscuamente denuncia, in unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione. Lamenta, in particolare, che la Corte distrettuale, nell'operare la riqualificazione, non aveva verificato lo stato in cui si trovava la vicenda procedimentale relativa alla misura di prevenzione, sicché rimaneva il dubbio che il reato di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 non fosse configurabile per difetto di uno dei suoi elementi costitutivi, non risultando provato che la misura di prevenzione personale fosse stata applicata con provvedimento divenuto definitivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'unico motivo di ricorso =122b, peraltro formulato in termini dubitativi ed ipotetici, non supera il vaglio di ammissibilità.
2. Il ricorrente, prospettando solo come possibile l'assenza di definitivìtà del provvedimento applicativo della misura di prevenzione, si duole che il giudice del merito non abbia eseguito gli accertamenti necessari a verificare la tesi difensiva proposta in via meramente esplorativa. Se è corretto l'assunto che il reato di guida di un autoveicolo o motoveicolo senza patente o dopo che la stessa sia stata negata, sospesa o revocata, originariamente previsto dall'art. 6 della I., 31.5.1965 n. 575 oggi dall'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011, è configurabile solo nei confronti di persona sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione ancora in atto (Sez. 6, n. 8910 del 06/12/2007, dep. 2008, Madeo, Rv. 239815), la censura avente ad oggetto il mancato accertamento di detto specifico elemento costitutivo risulta proposta fuori dai casi consentiti.
Nel caso in verifica, infatti, la sussistenza di tale presupposto è stata ritenuta dal Tribunale ("il fatto risulta commesso in costanza di efficacia della misura di prevenzione"), peraltro citando precisi dati anche cronologici (la data del provvedimento e della sua notifica) senza essere contestata dall'imPutato con l'atto di appello. Il difetto di definitività ed attuale efficacia del provvedimento impositivo della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è stato, pertanto, inammissibilmente dedotto per prima volta in sede di legittimità in violazione del consolidato principio per cui con il ricorso per cassazione non possono essere prospettate questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso, di pronunciarsi, perché non devolute alla sua cognizione, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (ex plurimis Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi Rv. 2703169).
3. Per le considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in relazione ai profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 6 maggio 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente rancesco