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Sentenza — n. 28104/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28104/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28104/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza dell'Il giugno 2018, il Tribunale di Trapani, assolveva, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., Ammora Mohammad, Ahmad Alì Ornai, Assiri Abdelrahman, Ibrahim Bach, Sabki Abullah, Hourani Alì, Tamin Adnan, Shikhli Salem, Ali Mannoun, Assadi Khaied, Fidda Fouad, Ammora Ahmad, Yousef Fheed, Fidda Qusai, Hassan Alì, Derbas Mohammad, Abu Madi Basem, Salem Mamoun, Turman Muhannad, Nasra Allah Assaf, Nasra Allah Ornai, Asfour Ghadi, Khaled Hanae, Choura Tarik, Houra Dussama, Kanbar Maysae, Haj Abboud Lina, Aldouri Baian, Alloush Khaldoun, Hawa Mosab, Kurd Betoul, Mohamed Zakariya Sabbagh Mansour, Al Barwari Vian, Al Barwari Ivin, Al Lami Souzane, Jcliaa Abdel Hamid, Racha Marian, Souda Yahya, Darwich Grofran e Wissan Chihabi, dal reato di cui all'art. 650 cod. pen. ("perché, dovendo essere sottoposti ai rilievi fotodattiloscopici e segnaletici previsti dall'art. 6, comma 4, D.

Regesto Legislator

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art. 650 cod. pen; Sentenza — n. 28104/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 45513 del 22/04/2014, Rv. 261674). La Corte territoriale ha, altresì, congruamente osservato che, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, "l'impossibilità di attribuire all'imputato le sue esatte generalità non pregiudica il compimento di alcun atto da parte dell'autorità procedente, quando sia certa l'identità fisica della persona" (Cass. Sez. 2, n. 29558 del 17/11/2005) e che costituisce principio consolidato quello secondo cui, in tema di verifica della identità personale dell'imputato, l'art. 66, comma 2, cod. proc. pen. esclude che l'incertezza sulle generalità dello stesso, anche quando essa derivi da false dichiarazioni che egli abbia reso alla competente autorità, possa far ritenere ignoto l'autore del reato, quando ne sia certa l'identità fisica.

Parole chiave

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documenti d'identità prova del rischio persecuzione esame e criteri di identificazione riconoscimento dello statuto di rifugiato uso di false generalità passaporto

Disposizioni normative citate

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art. 650 cod. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AMMORA MOHAMMAD nato il 01/01/1992 AHMAD ALI' ORNAI nato il 01/02/1994 ASSIRI ABDELRAHMAN nato a GHAZA( ISRAELE) il 06/06/1986 IBRAHIM BACH nato il 27/04/1968 SABKI ABDULLAH nato il 01/01/1983 HOURANI ALI' nato il 20/10/1971 TAMIM ADNAN nato il 24/06/1964 SHIKHLI SALEM nato il 01/05/1971 ALI MAMOUN nato il 28/05/1962 ASSADI KHAIED nato il 02/06/1966 FIDDA FOUAD nato il 01/02/1961 AMMORA AHMAD nato il 21/05/1981 YOUSEF FHEED nato il 10/04/1957 FIDDA QUSAI nato il 19/12/1994 HASSAN ALI nato il 01/03/1981 DERBAS MOHAMMAD nato il 17/01/1969 ABU MADI BASEM nato il 15/05/1983 SALEM MAMOUN nato il 22/05/1959 MAHMOOD AHMAD nato il 10/01/1968 TURMAN MUHANNAD nato il 05/07/1983 NASRA ALLAH ASSAF nato il 01/06/1989 NASRA ALLAH ORNAI nato il 20/10/1988 ASFOUR GHADI nato il 24/04/1982 KHALED HANAE nato il 01/05/1987 CHOURA TARIK nato il 17/04/1981 HOURA DUSSAMA nato il 08/05/1995 CHOURA ADNAN nato il 17/02/1964 KANBAR MAYSAE nato il 12/08/1972 HA) ABBOUD LINA nato il 15/08/1983 ALDOURI BAIAN nato il 09/01/1989 ALLOUSH KHALDOUN nato il 06/04/1983 HAWA MOSAB nato il 16/01/1977 KURD BETOUL nato il 12/08/1986 MOHAMED ZAKARIYA SABBAGH MANSOUR nato il 30/05/1977 AL BARWARI VIAN nato il 03/01/1990 AL BARWARI IVIN nato il 08/10/1998 AL LAMI SOUZANE nato il 25/02/1964 3DIAA ABDEL HAMID nato il 07/04/1973 RACHA MARIAN nato il 01/01/1973 SOUDA YAHYA nato il 10/10/1965 DARWICH GHOFRAN nato il 01/01/1980 WISSAN CHIHABI nato il 27/08/1982 avverso la sentenza del 24/09/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; .8° 01411Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO p-vt. , > ',...-5 $1--o „ 1 Init ha concit.Ateledendo --kA2- rZcgtil.c. ,..)15-2, C.,.(s:vv,.,0 .., à (aU..2,.° 1),Q5 Li uktik-( (- MA, c-Ai «A, J2- C“ IrtA'L‘j‘42' i nil..0 i th- ~-(23(.25+11 -t-)L QAk= <1--.3 , j2utt, i 9 A. tAk.

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RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell'Il giugno 2018, il Tribunale di Trapani, assolveva, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., Ammora Mohammad, Ahmad Alì Ornai, Assiri Abdelrahman, Ibrahim Bach, Sabki Abullah, Hourani Alì, Tamin Adnan, Shikhli Salem, Ali Mannoun, Assadi Khaied, Fidda Fouad, Ammora Ahmad, Yousef Fheed, Fidda Qusai, Hassan Alì, Derbas Mohammad, Abu Madi Basem, Salem Mamoun, Turman Muhannad, Nasra Allah Assaf, Nasra Allah Ornai, Asfour Ghadi, Khaled Hanae, Choura Tarik, Houra Dussama, Kanbar Maysae, Haj Abboud Lina, Aldouri Baian, Alloush Khaldoun, Hawa Mosab, Kurd Betoul, Mohamed Zakariya Sabbagh Mansour, Al Barwari Vian, Al Barwari Ivin, Al Lami Souzane, Jcliaa Abdel Hamid, Racha Marian, Souda Yahya, Darwich Grofran e Wissan Chihabi, dal reato di cui all'art. 650 cod. pen. ("perché, dovendo essere sottoposti ai rilievi fotodattiloscopici e segnaletici previsti dall'art. 6, comma 4, D.

Lgs. n. 286 del 1998, ai fini dell'identificazione dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, essendo giunti al porto di Trapani, a seguito di un intervento SAR avvenuto in acque internazionali, dopo essere stati accompagnati al CAS di Milo, non osservavano l'ordine di sottoporsi alle necessarie operazioni, legalmente dato per ragioni di sicurezza pubblica, rifiutandosi, senza giustificato motivo, di farsi fotosegnalare"), per non avere commesso il fatto. A ragione della decisione, il Triblinale evidenziava che i predetti migranti erano tutti "sedicenti" e la loro identità non risultava essere stata mai accertata con certezza dalle competenti ambasciate di riferimento; riteneva, quindi, che non essendovi prova certa in ordine alla loro reale identità, gli stessi dovevano essere assolti dal reato loro ascritto, quanto meno ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen..

2. La Corte di appello di Palermo, in accoglimento dell'impugnazione proposta dal Procuratore della Repubblica di Trapani, con pronuncia del 24 settembre 2019, dichiarava i suddetti imputati responsabili della contravvenzione loro contestata e, conseguentemente, li condannava, ciascuno, alla pena di €. 200,00 di ammenda. A sostegno della decisione, richiamata la giurisprudenza di legittimità in materia, riteneva che la formula assolutoria adottata dal giudice di primo grado riguardasse l'ipotesi in cui la persona chiamata a rispondere penalmente non corrispondesse certamente o probabilmente alla persona dell'autore del reato e non anche l'ipotesi in cui la persona fisica fosse stata identificata con certezza, come era avvenuto nel caso sottoposto al suo giudizio.

3. Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia degli imputati, avvocato Andrea Miceli, ha proposto ricorso per cassazione per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 66, comma 2, e 349 cod. proc.pen.. 1-1a, in proposito, evidenziato che i" migranti erano soggetti sedicenti e che, nel corso delle indagini, non erano stati effettuati ulteriori accertamenti presso le ambasciate di riferimento diretti a verificare le loro esatte generalità; e ha sostenuto che, seguendo il ragionamento della Corte territoriale si correrebbe il rischio di condannare soggetti diversi dagli autori materiali del fatto, in violazione delle norme di legge richiamate.

4. Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e successive proroghe. Il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa Assunta Cocomello, ha concluso, per iscritto, chiedendo il rigetto del ricorso. Il difensore degli imputati ha concluso, per iscritto, eccependo, in via preliminare la "nullità ex art. 178, lett.

b) e 180 cod. proc. pen., in ordine alla partecipazione al processo del Procuratore generale in relazione alle conclusioni pervenute via P.E.C., in data 22.4.2021" (perché il file, contenente dette conclusioni, è stato trasmesso con firma autografa del sostituto Procuratore generale in violazione della legge n. 176/2020); nel merito, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Manifestamente infondata è l'eccezione difensiva proposta dal difensore degli imputati nei termini in precedenza riportati, atteso che l'art. 23, comma 8, del D.L. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 prevede espressamente che "per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la Corte di cassazione procede in Camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale.

Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata [...]". Tale formalità è stata rispettata nel caso di specie, essendo state le conclusioni scritte del Procuratore generale trasmesse alla Cancelleria di questa Corte tramite posta 4. elettronica certificata dalla segreteria del suo Ufficio, come, rappresentato dallo stesso avvocato Andrea Miceli. Peraltro, in linea di principio, quand'anche non si potesse tenere conto delle conclusioni del Procuratore generale per qualsiasi causa, la decisione potrebbe essere assunta validamente da questa Corte.

2. Parimenti, manifestamente infondato è il ricorso proposto nell'interesse degli imputati, avendo la Corte territoriale correttamente applicato il principio di diritto più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, "l'incertezza circa le generalità dell'imputato, della cui identità fisica si abbia però certezza, non legittima né la pronuncia di assoluzione per non aver commesso il fatto, né la dichiarazione di non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato, trattandosi di formule che presuppongono un'assoluta incertezza sulla identità fisica dell'imputato e non una semplice incertezza circa le sue generalità" (Cass.

Sez. 5, n. 45513 del 22/04/2014, Rv. 261674). La Corte territoriale ha, altresì, congruamente osservato che, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, "l'impossibilità di attribuire all'imputato le sue esatte generalità non pregiudica il compimento di alcun atto da parte dell'autorità procedente, quando sia certa l'identità fisica della persona" (Cass. Sez. 2, n. 29558 del 17/11/2005) e che costituisce principio consolidato quello secondo cui, in tema di verifica della identità personale dell'imputato, l'art. 66, comma 2, cod. proc. pen. esclude che l'incertezza sulle generalità dello stesso, anche quando essa derivi da false dichiarazioni che egli abbia reso alla competente autorità, possa far ritenere ignoto l'autore del reato, quando ne sia certa l'identità fisica.

3. Tale valutazione è incensurabile in questa sede, essendo i ricorsi basati su prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di questa Corte.

4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché — non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila, ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle