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Sentenza — n. 28103/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28103/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28103/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Bergamo dichiarava Mohammed Alaoui Mhammedi responsabile del reato di cui all'art. 10- bis, d. lgs. n. 286 del 1998, per l'effetto condannandolo, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di euro seimila di ammenda.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 28103/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 10- bis, d. lgs. n. 286 del 1998, per l'effetto condannandolo, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di euro seimila di ammenda.

Parole chiave

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eccezione di illegalità alleggerimento della pena infrazioni alla legge sugli stranieri modalità di calcolo dell'ammenda spese di detenzione pena pecuniaria sospesa
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: MOHAMMED ALAOUI MHAMMEDI nato il 07/01/1977 avverso la sentenza del 28/03/2017 del GIUDICE DI PACE dì BERGAMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppina Casella, che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Bergamo dichiarava Mohammed Alaoui Mhammedi responsabile del reato di cui all'art. 10- bis, d. lgs. n. 286 del 1998, per l'effetto condannandolo, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di euro seimila di ammenda.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, lamentando mancanza di motivazione e violazione di legge in punto di riconoscimento delle attenuanti generiche, in quanto privo di motivazione essendosi fatto riferimento solo allo stato di incensuratezza e all'assenza di ragioni ostative alla concessione.

3. Alla stregua di quanto previsto dal comma terzo dell'art. 62 -bis, cod. pen., le circostanze attenuanti generiche non possono essere riconosciute all'imputato solo in ragione dell'assenza di precedenti condanne, dovendosi in tal caso considerare anche gli altri indicatori configurati dall'art. 133 cod. pe .l. Nondimeno, nella specie, come rilevato nella requisitoria depositata dal Procuratore generale presso questa Corte, il giudice di merito ha fatto riferimento anche all'assenza di ragioni ostative. Indicazione, questa, che laddove letta in rapporto con l'intero contenuto della motivazione della sentenza, non rimane una mera enunciazione priva di collegamento con il fatto e con la figura dell'imputato Tale combinata rappresentazione, infatti, consente di ricostruire il percorso seguito dal giudice di merito, in forza dell'implicito riconoscimento di una condizione soggettiva suscettibile di positivo apprezzamento, nell'ambito dell'ampio esercizio del potere discrezionale di adeguamento della pena alla gravità del fatto e alla personalità del suo autore, che può essere sufficientemente rappresentato anche dall'utilizzo di formule sintetiche (fra le altre Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Rv 256201).

4. Pertanto, non sussistendo i vizi denunciati, il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Così deciso il 7 aprile 2021. on