Sentenza — n. 28102/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 28/02/2018, all'esito di giudizio abbreviato, il G.u.p. del Tribunale di Palermo riteneva Salvatore Raccuglia e Salvatore La Barbera responsabili ex art. 416 bis cod. pen. di aver fatto parte di un'associazione di tipo mafioso e precisamente della famiglia mafiosa di Altofonte, il primo con funzioni apicali, fatto aggravato dall'essere l'associazione armata e dal reimpiego dei proventi illeciti in attività economiche (di cui rispettivamente ai capi 1 e 3), e di avere compiuto, in concorso tra loro un'estorsione continuata ed aggravata, anche ai sensi dell'art. 7 d.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416 bis cod. pen, artt. 192 cod. proc. pen, art. 192 cod. proc. pen, art. 234 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28102/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Osserva, altresì, la Corte territoriale che l'esistenza tra Raccuglia e La Barbera di rapporti leciti lavorativi e anche di rapporti personali (conversazione ambientale del 17.3.16 tra La Barbera e tale Mimmo all'indomani dell'arresto con la contestazione di associazione mafiosa di Andrea Di Matteo, Salvatore Terrasi e Giuseppe Serbino, nel quale Mimmo rivolto a La Barbera: "non è chiaro che tu cammini cu Salvino") non esclude l'esistenza di rapporti e di condotte riconducibili alla comune appartenenza dei due al sodalizio criminoso ex art. 416 bis cod. pen.; anzi proprio il rapporto personale di natura fiduciaria costituisce un elemento di elevato rilievo probatorio.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LA BARBERA SALVATORE nato a ALTOFONTE il 10/08/1971 RACCUGLIA SALVATORE nato a ALTOFONTE il 05/02/1969 avverso la sentenza del 19/07/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416 bis e il rigetto nel resto dei ricorsi udito il difensore L'avvocato BRUNELLI ILARIA sostituto processuale in difesa di ASS.
COMITATO ADDIOPIZZO e di SALA GIOVANNI conclude con la richiesta di inammissibilità dei ricorsi, confermare la sentenza e deposita conclusioni scritte per Ass. Comitato Addiopizzo e nota spese per le parti che oggi rappresenta L'avvocato LAURIA BALDASSARE difensore fiducia di RACCUGLIA SALVATORE insiste nei motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento L'avvocato CLEMENTI MARCO difensore fiducia di RACCUGLIA SALVATORE e sostituto processuale di LA BARBERA SALVATORE conclude con la richiesta di accoglimento del ricorso con conseguente annullamento della sentenza
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 28/02/2018, all'esito di giudizio abbreviato, il G.u.p. del Tribunale di Palermo riteneva Salvatore Raccuglia e Salvatore La Barbera responsabili ex art. 416 bis cod. pen. di aver fatto parte di un'associazione di tipo mafioso e precisamente della famiglia mafiosa di Altofonte, il primo con funzioni apicali, fatto aggravato dall'essere l'associazione armata e dal reimpiego dei proventi illeciti in attività economiche (di cui rispettivamente ai capi 1 e 3), e di avere compiuto, in concorso tra loro un'estorsione continuata ed aggravata, anche ai sensi dell'art. 7 d.
I. n. 152 del 1991, in danno di Giovanni Sala, amministratore unico della cava Sala s.r.l. (di cui al capo 2); e, pertanto, ritenuta la continuazione (considerato per Raccuglia più grave il delitto associativo e per La Barbera più grave l'estorsione), considerata per Raccuglia la recidiva contestata e tenuto conto per entrambi della diminuente per il rito, condannava Raccuglia alla pena di anni sedici di reclusione e La Barbera a quella di anni otto di reclusione ed euro ottomila di multa. La Corte di appello di Palermo, per quanto di interesse in questa sede, con la sentenza indicata in epigrafe, ha ridotto la pena inflitta a Raccuglia ad anni quindici, mesi sei e giorni venti di reclusione e quella inflitta a La Barbera, esclusa la ritenuta recidiva, ad anni cinque, mesi otto di reclusione ed euro seimila di multa. 1.1 La Corte territoriale, in sintonia col primo Giudice, ritiene, quindi, la responsabilità di entrambi gli imputati in ordine a entrambe le fattispecie come rispettivamente loro contestate, rigettando tutti i rilievi difensivi al riguardo, compresi quelli relativi alle circostanze aggravanti speciali del delitto associativo.
2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Salvatore La Barbera. 2.1 Con il primo motivo di impugnazione vengono denunciati vizio di motivazione e violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen. Rileva il difensore che: - l'ipotetico coinvolgimento di La Barbera nell'attività estorsiva contestata non presuppone comunque lo status di uomo d'onore, tant'è che la prima ordinanza custodiale emessa nei suoi confronti era relativa al solo reato di estorsione; - tale accusa non è i supportata neppure dalla conversazione del 17.3.16 tra il ricorrente e tale Mimmo, in relazione alla quale era disposta su richiesta difensiva ex art.603 cod. proc. pen. la trascrizione integrale attesa la rilevanza che le veniva attribuita dal primo Giudice; - neppure rileva la collocazione delle banconote sequestrate a La Barbera in tasche diverse, che in modo assolutamente congetturale viene ritenuta, oltre che con riguardo ad una delle somme di denaro rinvenute riscontro alle dichiarazioni accusatorie di Sala, prova della provenienza delle diverse somme da diversi episodi estorsivi; - neppure rileva, ai fini accusatori, l'annotazione di somme di denaro seguita dall'indicazione SG rinvenuta nell'agenda di La Barbera (dapprima riferita a somme riscosse da Sala Giovanni e poi alla famiglia di San Giuseppe Iato, rispetto alla quale la famiglia di Altofonte sarebbe gerarchicamente subordinata).
Osserva il difensore che i servizi di intercettazione, videoriprese e pedinamenti sviluppati per oltre due anni (aprile 2014 - dicembre 2016) e poi ripresi a marzo 2017, le sentenze prodotte in atti attinenti al mandamento di San Giuseppe Jato e alla famiglia di Altofonte e, infine, l'informativa dei carabinieri relativa alla verifica di eventuali ulteriori episodi estorsivi a carico del ricorrente escludono il coinvolgimento di La Barbera in altri episodi di tal tipo, i rapporti dello stesso con la famiglia mafiosa di San Giuseppe Jato e un suo ruolo nella famiglia mafiosa di Altofonte, risultando il rapporto con Raccuglia solo amicale e lavorativo.
Rileva la difesa che le ulteriori "ulteriori e qualificate evidenze" di cui alla sentenza impugnata si risolvono in travisamenti dei dati, a partire dalla partecipazione agli incontri, che nella prospettiva accusatoria sarebbe sintomatica della sua partecipazione associativa. Al riguardo il difensore rileva che: - quanto all'incontro del 19.4.14 la sentenza impugnata colloca il ricorrente, individuandone la presenza in loco, alla guida della autovettura VW Golf a lui intestata, mentre dalla sentenza di primo grado emerge che a bordo del veicolo (di cui La Barbera, dato il rapporto amicale con Raccuglia, potrebbe averne consentito l'uso) vi erano due soggetti non identificati in attesa di Raccuglia che poi saliva a bordo dello stesso; - quanto agli altri due incontri, del 19.1.16 e del 9.9.16, il dato inequivoco è l'assenza di La Barbera.
Il difensore sottolinea che la natura del rapporto di La Barbera con Raccuglia, esclusivamente amicale e lavorativo, emerge dalla trascrizione integrale della conversazione del 17.3.16, in cui tale Mimmo dice al ricorrente "tu ti vasi...non è che tu cammini con Salvino", distinguendo il piano lecito e il piano illecito del rapporto, conversazione che non costituisce affatto una confessione di appartenenza associativa. Osserva il difensore che anche le conversazioni tra fine luglio e inizio agosto 2015 tra La Barbera e Serbino, ove si fa riferimento alla consegna di due torte presso il bar Albicocco attengono all'attività lavorativa svolta dal ricorrente per la ditta riconducibile a Serbino.
Lamenta, infine, il difensore che la sentenza impugnata trascura la sentenza a carico di Agrigento Gregorio e altri, acquisita in appello, che esclude che Serbino avesse commesso danneggiamenti presso il cantiere di Albicocco ed evidenzia che proprio Serbino si occupava dei lavori edili per conto di quest'ultimo, connotando di liceità la consegna delle due torte ed il riferimento all'acconto. 2.2. Col secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 416 bis, comma 4, cod. pen. e vizio di motivazione. Lamenta il difensore che la Corte territoriale ricollega il riconoscimento dell'aggravante dell'associazione armata alla appartenenza degli imputati ad un determinato territorio, alla precedente condanna risalente nel tempo del coimputato Raccuglia e all'inserimento della famiglia mafiosa di Altofonte all'interno di Cosa nostra.
In assenza, quindi, di elementi probatori concreti da cui evincere che detta "famiglia" avesse disponibilità di armi in un deposito accessibile agli affiliati e che La Barbera ne fosse a conoscenza ovvero ignorasse per colpa detta circostanza (di natura oggettiva). 2.3 Col terzo motivo si denunciano vizio di motivazione e violazione dell'art. 416 bis, comma 6, cod. pen.. La difesa lamenta che la Corte territoriale afferma la sussistenza di detta 'aggravante facendo riferimento al fatto notorio e, quindi, al generale controllo da parte di Cosa nostra di tutte le attività economiche esistenti sul territorio, con specifico riferimento alle attività edili.
E ciò in contrasto con la giurisprudenza di legittimità al riguardo, che sottolinea come la natura oggettiva della circostanza aggravante non sottragga il giudicante all'obbligo di una approfondita disamina degli elementi idonei a suffragare la ricorrenza effettiva, o anche solo presunta, di attività economiche destinatarie del reimpiego, e come non sia sufficiente il riferimento alla categoria del fatto notorio. Rileva il difensore come al riguardo non possa ritenersi sufficiente il riferimento alla vicenda del "cassone" posizionato da Sala e alle conversazioni tra Inchiappa e Marchese.2.4.
Col quarto motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione. Ci si duole che la sentenza impugnata nel diniego delle circostanze attenuanti generiche e nella determinazione della pena (oltre che nell'applicazione della misura di sicurezza) non abbia proceduto ad alcuna valutazione in ordine all'incensuratezza dell'imputato, alla sua mancata partecipazione alle riunioni della famiglia mafiosa o ad altra qualsivoglia condotta illecita posta in essere dall'associazione. Il difensore insiste per l'annullamento della sentenza impugnata.
3. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione anche Salvatore Raccuglia, tramite i propri difensori. 3.1 Con il primo motivo di impugnazione si denunciano vizio di motivazione e violazione degli artt. 192, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen. in riferimento all'errata convergenza, ritenuta da entrambe le sentenze, degli elementi di prova utilizzati, e segnatamente delle intercettazioni ambientali dell'Il e del 15 aprile 2017 intercorse tra La Barbera e Sala con le dichiarazioni rese da quest'ultimo il 18 aprile e il 5 maggio 2017; e in riferimento ai criteri di valutazione probatoria di detti elementi.
Rileva la difesa che il Giudicante incorre in un errore metodologico, in quanto, da un lato, sostiene la sufficienza probatoria delle sole dichiarazioni della persona offesa e, dall'altro, ricorre ai riscontri offerti dai dialoghi intercettati. Premessa l'inattendibilità di Sala, da un lato inserito nelle liste della prefettura tra coloro che alzano il vessillo dell'antimafia e dall'altro, per sua stessa ammissione, amico e frequentatore di soggetti da lui stesso ritenuti appartenenti all'associazione, come Andrea Di Matteo, la difesa osserva che il fatto che Raccuglia nell'estate del 2016, a detta di Sala, dopo l'arresto di Giuseppe Serbino, si recò nella cava della persona offesa preannunciandole che al posto di Serbino come riscossore del denaro per le festività annuali (Natale e Pasqua) sarebbe andato La Barbera, non implica la sua qualità di mandante, emergendo, anzi, dalla conversazione la sua qualità di mero nuncius, tant'è che, a seguito di sollecitazione di Sala di esonero dal pagamento del pizzo, gli riferiva" che avrebbe "parlato con chi di dovere".
Rilevano i difensori che dall'intercettazione ambientale del 15 aprile 2017, tra Sala e La Barbera, emerge che quest'ultimo non si recò a Natale del 2016, chiedendo, invero, al primo chi fosse stato l'esattore di Natale. E ciò in contrasto con le dichiarazioni di Sala circa il pagamento nelle mani 4q di La Barbera, su mandato di Raccuglia, anche a Natale 2016. Sempre da detta intercettazione emerge, secondo la difesa, che Sala non avrebbe sollecitato Salvino all'esonero dal pizzo, ma alla sola sostituzione di detto pagamento con "viaggi di sabbia", come faceva precedentemente con gli altri esattori.
Rilevano, quindi, i difensori che tali elementi di contrasto inficiano l'attendibilità della persona offesa anche con riguardo all'episodio estorsivo della Pasqua 2107. 3.2 Col secondo motivo di ricorso si denunciano vizio di motivazione in relazione all'analisi delle due intercettazioni del 28.6.13 e del 22.7.13, violazione dell'art. 533 cod. proc. peri., vizio di motivazione in relazione alle intercettazioni riportate dalla difesa e riassunte dalla sentenza impugnata in termini distonici rispetto al loro effettivo contenuto, omessa considerazione della memoria difensiva al riguardo, violazione di legge in relazione alla decorrenza della qualifica direttiva in capo a Raccuglia dal 2002, vizio di motivazione e violazione di legge nella valutazione degli elementi di prova a fondamento di detta qualifica, omessa considerazione dei motivi di appello relativi alla spiegazione dei rapporti intrattenuti con i soggetti incontrati da Raccuglia e oggetto dei servizi di osservazione e delle intercettazioni.
Si censura la sentenza impugnata laddove pur riconoscendo che fino al 2008 la famiglia mafiosa di Altomonte fu capeggiata dal fratello del ricorrente, Domenico, e che al medesimo, dopo il suo arresto, sarebbero succeduti prima Giuseppe Marfia e poi Terrasi, Di Matteo e Serbino, attribuisce al suddetto la qualifica direttiva dal 2002 come da capo di imputazione, dando così vita ad una contraddizione motivazionale. Si rileva che: - detta sentenza per pervenire al giudizio di responsabilità qualificata muove dalle intercettazioni del 28.6.13 e del 22.7.13, tra Mario Marchese, storico reggente del mandamento di Villagrazia, e tale Inchiappa, condannato per associazione mafiosa; - tali intercettazioni sono tra loro in contrasto; - nella prima, secondo il dialogante Inchiappà, a tenere le redini ad Altofonte sarebbe il cognato di Mimmo Raccuglia, tale Totò; - nella seconda si discute di Marfia da poco deposto come capo, degli attuali vertici coinvolgendo ancora una volta il cognato di Raccuglia e ipotizzando che il reale capo della famiglia sia il fratello di Raccuglia, ossia il ricorrente; - quello che è un sospetto per Inchiappa diventa una certezza per la sentenza impugnata, in violazione del criterio di cui al secondo comma dell'art. 192 cod. proc. pen. e di quello dell'affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio di cui all'art. 533 stesso codice; - certezza affermata peraltro in contrasto con quella parte motivazionale della stessa sentenza, in cui, nel richiamare le intercettazioni intercorse tra Marchese, Inchiappa e Adelfio nell'estate-autunno 2013, si afferma che gli interlocutori citano come reggenti Di Matteo, Serbino e Terrasi, mai Raccuglia.
Lamentano i difensori che i Giudici del merito fanno discendere in modo automatico dalla vicenda estorsiva in danno di Sala la partecipazione ad un diverso reato, quale quello associativo, altresì in funzione apicale, trascurando che Di Matteo avrebbe preteso il pagamento del pizzo già dal 2001, senza riferire di essere venuto per conto di terze persone, e che comunque Raccuglia dinanzi alla richiesta di esonero proveniente da Sala gli avrebbe detto che si sarebbe rivolto a chi di dovere, a riprova della mancanza di potere decisionale. I difensori censurano, inoltre, la sentenza impugnata per l'omissione argomentativa in relazione alle intercettazioni richiamate nella memoria difensiva, successive a quelle integralmente riportate in sentenza, rilevanti proprio perché costituenti lo sviluppo logico - fattuale delle stesse.
Un'attenta lettura delle medesime avrebbe, secondo la difesa, consentito di accertare che quello espresso da Inchiappa in merito al ruolo di Raccuglia era solo un sospetto, non facendo nelle conversazioni successive gli interlocutori mai riferimento a possibili azioni concrete svolte da Raccuglia. Facendo, invero, riferimento la conversazione del 5 settembre 2013, sempre tra Inchiappa e Marchese, al trio di reggenti sopra indicato, quella del 6 ottobre 2013, tra Marchese e Adelfio, al cognato di Raccuglia (Terrasi), la cui designazione come reggente avrebbe determinato le ire sia del vecchio reggente, Marfia, sia degli affiliati, quella del 23 novembre 2013 al Terrasi, affiancato da Di Matteo e Serbino.
Lamenta la difesa che dette conversazioni, in uno con quelle del 22 agosto e del 15 ottobre 2013, non vengono considerate nella loro effettiva rilevanza dimostrativa, in grado di smentire il sospetto adombrato da Inchiappa nella conversazione del 22 luglio 2013, laddove per un'unica volta fa il nome di Salvino come reggente. Con conseguente vizio motivazionale sul punto della sentenza impugnata. I difensori si dolgono che la Corte territoriale abbia considerato di carattere neutro il decreto della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo, acquisito in sede di riapertura dell'istruttoria dibattimentale su richiesta dei suddetti, con cui è stato disposto il dissequestro dei beni appartenenti all'odierno ricorrente.
E ciò nonostante il primo Giudice tra gli elementi a carico di Raccuglia avesse annoverato anche il fatto che i beni gli fossero stati sequestrati perché ritenuti in realtà riconducibili al fratello Domenico Raccuglia. Con conseguente illogicità della motivazione sul punto. Osserva la difesa che nessuna rilevanza va riconosciuta agli incontri di Raccuglia, sporadici e distanziati nel tempo, con altri soggetti ritenuti affiliati e che la sentenza impugnata omette di considerare le spiegazioni causali alternative contenute nei motivi di appello.
Con conseguente vizio motivazionale. 3.3 Col terzo motivo di impugnazione vengono lamentati vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta rilevanza, probatoria della vicenda Pitti, nonché omessa considerazione dei motivi di appello al riguardo. Si rileva che in modo assolutamente singolare è confluita nell'ambito di detto processo un'intercettazione relativa ad un processo a carico di tale Bruno Roberto per usura ed estorsione commesse ai danni di tale Pitti Alessio, in quanto nella stessa i due interlocutori evocano il nome di Raccuglia Salvino come soggetto che avrebbe avallato la condotta criminosa posta in essere da Bruno.
I difensori evidenziano che nei motivi di appello si era osservato che nessuna valenza probatoria può essere assegnata a detto riferimento, anche considerato che Pitti non aveva alcun timore per Raccuglia, avendolo, invero, tratto in inganno consegnandogli nella propria qualità di intermediario assicurativo un tagliando poi rivelatosi falso; si era chiesto l'approfondimento dei rapporti di Raccuglia con Pitti anche mediante l'escussione della moglie del primo, previa riapertura dell'istruttoria dibattimentale che non veniva consentita. E ciò, nonostante, tale evocazione suggestiva, adottata d'iniziativa di Bruno, soggetto privo di rapporti con Raccuglia, sia stata ritenuta probatoriamente rilevante. 3.4.
Col quarto motivo di ricorso vengono dedotti violazione di legge e vizio di motivazione anche in riferimento all'art. 234 cod. proc. pen., in relazione all'erroneo riconoscimento della sussistenza delle circostanze aggravanti di cui al quarto e al sesto comma dell'art. 416 bis cod. pen.; nonché omessa considerazione dei motivi aggiunti al riguardo. Si svolgono le medesime considerazioni del secondo e del terzo motivo di ricorso di La Barbera, evidenziandosi, come già rilevato nei suddetti motivi aggiunti, che non sembrano rappresentare elementi sufficienti per ritenere configurabili in termini di attualità le suddette circostanze aggravanti a carico di Raccuglia:
a) il ritrovamento di armi, per effetto delle dichiarazioni rese da Giovanni Brusca risalenti al 1998, in relazione alle quali era stato possibile addivenire alla condanna del ricorrente per concorso esterno nel 2001, b) le intercettazioni intercorse tra Marchese e Inchiappa, che comprovano piuttosto l'inesistenza di risorse economiche da reimpiegare e quindi di attività economiche che ne costituiscano il reimpiego. I difensori si dolgono che la sentenza di appello entri in contraddizione con la sentenza emessa nell'ambito del processo nei confronti di Agrigento ed altri, della cui acquisizione dà atto la sentenza impugnata, non solo perché quest'ultima sentenza individua i reggenti nel trio di cui si è detto, ma perché a tutti quelli coinvolti in quel processo, tra cui Inchiappa e Marchese, interlocutori nelle suddette intercettazioni e appartenenti alla stessa famiglia mafiosa di Raccuglia, non era inflitta condanna per partecipazione associativa ex art. 416 bis cod. pen. nella forma aggravata del sesto comma.
I difensori, insistono, alla luce dei suddetti motivi, per l'annullamento della sentenza impugnata e per l'emissione di ogni provvedimento consequenziale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono nel complesso infondati e vanno, pertanto, rigettati. 1.1. Inammissibili sono il primo motivo del ricorso di La Barbera e il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso di Raccuglia, in quanto con essi, sotto le spoglie della violazione di legge e del vizio di motivazione, viene sollecitata una non consentita rivalutazione di elementi fattuali, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata - e ancor prima della sentenza di primo grado - non Manifestamente illogica e scevra da vizi giuridici sulla partecipazione associativa di entrambi gli imputati, Raccuglia con ruolo apicale, e sul coinvolgimento, notevolmente significativo in ordine a detta partecipazione, degli stessi nella vicenda estorsiva in danno di Giovanni La Sala.
La Corte territoriale rileva che il nucleo essenziale ed esaustivo di tutte le condotte illecite ascritte agli imputati risiede nelle due conversazioni captate in ambientale, 1'11 aprile e il 15 aprile 2017, contenendo le stesse elementi probatori pertinenti sia al reato-fine, che vede vittima Giovanni Sala, imprenditore di Altofonte, costretto a versare periodicamente il pizzo a Cosa nostra, sia al delitto associativo ascritto agli imputati. Evidenzia come: - l'elevata ed autosufficiente valenza probatoria di dette conversazioni sia arricchita dalle dichiarazioni rese dalla vittima della suddetta estorsione e dalle immagini estratte dagli impianti di videoripresa che furono collocati dalla P.g. investigante; - gli esiti di tale ultima attività tecnica si sovrappongano alle intercettazioni, mostrando le immagini acquisite il 15 aprile 2017 proprio la dazione di una somma di denaro da parte di Giovanni Sala, che aveva provveduto a contare le banconote, a Salvatore La Barbera, il quale aveva riposto detto denaro nella tasca posteriore sinistra del pantalone.
La Corte territoriale osserva che: - la conversazione tra presenti intercettata il 15 aprile 2017 è un dialogo ampio e articolato nel quale gli interlocutori discutono della vicenda in cui gli stessi ed altri sono coinvolti, richiamando e descrivendo rapporti attuali e passati, con quella chiarezza ed immediatezza che può promanare solo dalle parole dei soggetti direttamente coinvolti nei fatti oggetto della conversazione; - dal colloquio emerge che Sala consegna a La Barbera una somma di denaro già convenuta collegando la dazione a quanto accaduto a Natale del 2015, allorché "non aveva potuto consegnare i documenti a Pinuzzo" e a febbraio aveva trovato tre pneumatici della sua autovettura bucati; - risulta evidente che la dazione di denaro a La Barbera non ha una causa giuridica ed economica, è una dazione periodica e con cadenze prestabilite (le festività natalizie e pasquali) e che detti pagamenti sono risalenti nel tempo e non sono stati sempre effettuati nelle mani di La Barbera, poiché dalla conversazione risulta che a Natale del 2015 era andato da Sala "Pinuzzo" ossia Giuseppe Serbino e prima di lui "Andrea" (Andrea Di Matteo); - gli elementi fattuali evidenziati sono univocamente dimostrativi della natura estorsiva delle dazioni di denaro da parte di Giovanni Sala, non solo per l'inesistenza di qualsivoglia causa lecita, ma per il tenore della conversazione e per le sottostanti minacce implicite destinate ad estrinsecarsi in atti di violenza alle cose in caso di mancato pagamento, come era accaduto, secondo Sala, a febbraio 2016; - dall'entità della somma che Sala consegnò a La Barbera il 15 aprile 2017 si può dedurre che lo stesso pagava il "pizzo" a Natale e a .
Pasqua in misura pari a 500,00 euro alla volta; - il "pizzo" era riscosso da un'organizzazione criminale (La Barbera: "la cosa è più grande Giovà, è diversa la questione, queste sono cose che si organizzano persone molto più grandi di noi Giovà") alla quale apparteneva La Barbera come affermato da lui ("noi altri") e come risulta univocamente dal contenuto e dal contesto del discorso; - Giovanni Sala rispetto alla sottoposizione della sua attività imprenditoriale al pagamento del "pizzo" aveva una specifica difficoltà derivante dalla sua iscrizione ad un elenco tenuto dalla Prefettura delle imprese che dichiaravano di non avere ricevuto richieste estorsive e temeva, come comunicato a La Barbera, che, se la sua adesione alle richieste èstorsive fosse divenuta di dominio pubblico, egli ne avrebbe subito danni enormi ("io mi gioco tutta la vita"); - la persona offesa nella conversazione in esame chiede, infatti, a La Barbera di intercedere presso Salvino, affinché almeno qualche volta potesse pagare in natura ovvero cedendo gratuitamente camion di sabbia, come faceva talvolta ad "Andrea"; - La Barbera replica che il denaro non è destinato a lui né a Salvino, ma a soggetti che sono organizzati e stanno più in alto rispetto a loro e evidenzia che anche tra lui e Salvino vi è una differenza gerarchica, in quanto Salvino sta "alla fonte" del fiume mentre egli si trova alla "fine del fiume", quasi a mare; - è quindi lo stesso La Barbera ad indicare con precisione la propria posizione all'interno del sodalizio e quella di Raccuglia Salvatore (Salvino), che pure se in posizione apicale, è gerarchicamente subordinato ad altri soggetti, rappresentando così univocamente la struttura piramidale che costituisce caratteristica peculiare di Cosa nostra; - nella conversazione ambientale vi è un passaggio che dà ulteriormente conto del ruolo di Salvatore Raccuglia (Salvino) all'interno della famiglia mafiosa di Altofonte, riferendo invero Sala a La Barbera che il suddetto gli aveva intimato di rimuovere un cassone per la raccolta di materiale edile che aveva posizionato nei pressi di un edificio scolastico di Altofonte, per consentire a un altro soggetto di svolgere quel lavoro, mettendolo in difficoltà perché egli aveva ricevuto un incarico.
La sentenza impugnata evidenzia come all'oggettiva ed elevata valenza probatoria delle conversazioni appena riportate, corredate da immagini parimenti univoche, si accompagnino gli esiti dell'arresto in flagranza eseguito dalla P.g. all'uscita di Salvatore La Barbera dalla cava dell'imprenditore estorto, sita nel territorio del Comune di Altofonte. Rileva che: - la perquisizione personale immediatamente eseguita portò al rinvenimento nella tasca posteriore sinistra della somma di denaro che era stata appena consegnata da Sala, pari a 500,00 euro, nonché della somma di 500,00 euro riposta nella tasca posteriore destra del pantalone e dell'ulteriore somma di euro 430,00 collocata in altra tasca; - la collocazione delle banconote in tasche diverse è significativa della provenienza delle stesse da fonti diverse e della necessità di tenere distinte le somme perché non era denaro proprio, ma di altri ai quali era necessario rendere conto; - la perquisizione presso l'abitazione di La Barbera portò al rinvenimento nel cassetto del comodino della sua camera da letto dell'abitazione sita in Altofonte di un'agendina sulla quale vi erano annotazioni di somme di denaro con l'indicazione della sigla S.G..
La sentenza passa, poi, alla disamina delle dichiarazioni di cui alle s.i.t. rese da Giovanni Sala il 18 aprile e il 5 maggio 2017, in cui il suddetto identifica, altresì, i soggetti terzi menzionati nella conversazione captata il 15 aprile 2017 e descrive compiutamente i rapporti intercorsi nel tempo con loro. Rileva tale pronuncia come dette dichiarazioni appaiano attendibili per la chiarezza, logicità e coerenza che le contraddistingue e come la loro assoluta credibilità risieda nella conversazione captata il 15 aprile 2017, del cui contenuto le dichiarazioni costituiscono la compiuta esplicitazione dei fatti-reato già trattati in quella conversazione, in occasione della consegna di denaro a La Barbera da parte di Sala, vittima di condotte estorsive consistenti nel pagamento del "pizzo" a Natale e a Pasqua di ogni anno.
Confrontandosi con i rilievi svolti dalla difesa di Raccuglia, la sentenza in esame osserva che: - la lettura dell'ampia ed eloquente conversazione intercorsa il 15 aprile 2017 consente di apprendere dalla voce dei protagonisti non solo il ruolo di Salvatore Raccuglia, ma anche le condotte da lui tenute rispetto al pagamento del "pizzo" da parte dell'imprenditore Giovanni Sala, in particolare il fatto che si recò dall'imprenditore e chiese esplicitamente di corrispondere il "pizzo" e gli disse poi che non poteva essere corrisposto in natura, poiché i suoi superiori non lo acconsentivano; - chiara ed eloquente appare la metafora utilizzata da La Barbera del mare e del fiume, per indicare la posizione propria e di Raccuglia nella scala gerarchica 'dell'organizzazione mafiosa e per rispondere alle richieste di intercedere su Raccuglia per il pagamento del "pizzo" in natura; - la persona offesa ha, poi, descritto con precisione e indiscussa verosimiglianza l'incontro che diede inizio ai pagamenti in mano di La Barbera, riferendo che Raccuglia le disse che avrebbe dovuto pagare da quel momento nelle mani di La Barbera, suo "figghiozzo"; - gli esiti delle intercettazioni costituiscono un formidabile e indiscutibile elemento di riscontro alle dichiarazioni della persona offesa.La Corte territoriale evidenzia, inoltre, come nell'affrontare la responsabilità penale di Raccuglia nel reato associativo sia opportuno sgomberare il campo da elementi probatori non rilevanti, come invero la restituzione, nell'ambito del procedimento di prevenzione iscritto a carico di Domenico Raccuglia, fratello di Salvatore, dei beni sequestrati a quest'ultimo in quanto risultati non appartenere al fratello proposto; restituzione assolutamente neutra rispetto alla contestazione di associazione a sodalizio mafioso con ruolo apicale di Salvatore.
Evidenzia a tale riguardo la Corte territoriale che: - Domenico Raccuglia, fratello dell'imputato, con sentenze irrevocabili è stato riconosciuto capo della famiglia mafiosa di Altofonte fino almeno a maggio del 2008; - Salvatore Raccuglia è stato condannato con sentenza irrevocabile, nel 2002, per concorso esterno in associazione mafiosa, per avere dato un contributo alla vita del sodalizio Cosa nostra, nella sua articolazione del mandamento di San Giuseppe Jato, all'epoca capeggiato da Giovanni Brusca, prestandosi a nascondere le armi nella disponibilità di quest'ultimo in un locale sotterraneo esistente in un terreno di proprietà del padre e successivamente a spostarle per sottrarle a operazioni di polizia; - le emergenze investigative acquisite, confluite nell'ordinanza cautelare emessa nel presente processo, rendono conto delle vicende che negli anni hanno interessato la famiglia mafiosa di Altofonte, che dopo l'arresto di Giuseppe Marfia vide giungere al vertice Salvatore Terrasi (cognato di Domenico Raccuglia), Andrea Di Matteo e Giuseppe Serbino; - in tale quadro si inseriscono le due conversazioni, captate in ambientale il 28.6.13 e il 22.7.13, intercorse tra Mario Marchese, storico reggente del mandamento di Villagrazia di Palermo, e Giovan Battista Inchiappa, condannato per partecipazione ad associazione mafiosa, nelle quali si discorre, tra l'altro, del vertice della famiglia di Altofonte; - tali conversazioni contengono i riferimenti a due soggetti diversi, il cognato di Mimmo Raccuglia, da identificarsi in Salvatore Terrasi, e il fratello di Raccuglia che stava a Piana degli albanesi ovvero Salvino, da identificarsi in Salvatore Raccuglia, indicati il primo come reggente della famiglia di Altofonte e il secondo come soggetto alle sue spalle nel periodo successivo al novembre 2009, quindi all'arresto di Domenico Raccuglia, al quale i suddetti, rispettivamente cognato e fratello, continuavano a far capo; - le intercettazioni richiamate nella memoria difensiva datata 21.1.19 non valgono a smentire le considerazioni appena svolte, poiché le stesse, avvenute nel 2013, documentano il vuoto di potere determinatosi dopo la cattura di Giuseppe Marfia, la cooptazione della famiglia mafiosa di Altofonte nel mandamento di San Giuseppe e la designazione di Salvatore Terrasi quale reggente della suddetta famiglia mafiosa, mutamenti che erano stati decisi da Gregorio Agrigento, soggetto in quel momento al vertice della famiglia mafiosa di San Giuseppe Jato; - invero, dette conversazioni non presentazioni profili di contrasto con le indicazioni contenute nelle conversazioni intercorse tra Mario Marchese e Giovan Battista Inchiappa, poiché in tutte le conversazioni vi è l'indicazione di Salvatore Terrasi, quale reggente della famiglia di Altofonte, costituendo le ultime conversazioni una sorta di anticipazione, posto che i conversanti esprimono la convinzione che dietro a Terrasi ci fosse Salvatore Raccuglia, della situazione disvelata dalle intercettazioni effettuate nell'aprile 2017, in occasione della riscossione da parte di La Barbera del "pizzo" da Giovanni Sala; - in queste ultime La Barbera assegna chiaramente a Salvatore Raccuglia il ruolo apicale già a lui attribuito da Marchese e Inchiappa nelle conversazioni captate nel 2013; - tale indicazione è affidabile in quanto proveniente da soggetti intranei al contesto criminale nel quale la stessa indicazione si colloca.
La Corte territoriale rileva, poi, che a tale compendio probatorio si aggiungono a) il monitoraggio operato dalla P.g. dei numerosi incontri avuti da Salvatore Raccuglia con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata e con modalità intrinsecamente significative (il 19 aprile 2014 in Palermo nei pressi dell'abitazione di Sebastiano Vinciguerra, già esponente di spicco della famiglia mafiosa di San Lorenzo, con quest'ultimo, Giuseppe D'Anna, della famiglia mafiosa di San Giuseppe Jato, e Giuseppe Marcellino, al quale incontro Raccuglia si presentò accompagnato da La Barbera che rimase in auto; il 19 gennaio 2016, con Ignazio Bruno, esponente di spicco della famiglia mafiosa di San Giuseppe iato e Vincenzo Simonetti, incontro svoltosi alle ore 9.15 in un'area di servizio nei pressi dello svincolo di Altofonte con ripartenza alla volta di Palermo e spegnimento di tutti i cellulari riaccesi solo cinque ore dopo, e con il coinvolgimento di La Barbera, che il giorno prima e il giorno dell'incontro contattò più volte l'accompagnatore di Raccuglia in quell'occasione, Lo Nigro, per prendere accordi; il 9 settembre 2016, tra Raccuglia e Salvatore Lupo, con l'intermediazione di Panizzo, per vedere della "pietra"), b) la documentazione, attraverso video-riprese e intercettazioni, del rapporto di frequentazione quotidiana esistente tra Salvatore Raccuglia e Salvatore La Barbera (e tra il primo e Gianpaolo Arrigo, soggetto che spesso fungeva da tramite e che, alternandosi a La Barbera, accompagnava sovente Raccuglia in automobile) e, infine, c) la conversazione captata in ambientale il 16.6.15 (relativa alla vicenda dell'usura perpetrata da Roberto Bruno ai danni di Alessio Pitti, oggetto di diverso procedimento), intercorsa inizialmente tra Roberto Bruno e Pitti e poi tra Pitti e altri soggetti, nella quale è Roberto Bruno a evocare la "carta bianca", ossia l'autorizzazione ad agire come avrebbe ritenuto utile nei confronti di Pitti per recuperare il denaro, avuta da Salvatore Raccuglia (Salvino) quale capomafia di Altofonte, come dice lo stesso Pitti, che dimostra di avere compreso immediatamente chi è Salvino e il suo ruolo.
A tale ultimo riguardo la Corte territoriale osserva, a fronte dei rilievi difensivi sull'estraneità alla vicenda di Raccuglia, che se anche la spendita del nome di Raccuglia e della sua autorizzazione ad agire contro Pitti fossero state falsamente rappresentate da parte di Bruno, rimane il fatto che lo stesso ha efficacemente utilizzato il ruolo di Raccuglia, riconosciuto da Pitti, per convincere quest'ultimo a pagare. Conclude la Corte di appello di Catania che tali numerosi e convergenti elementi probatori sono idonei a dimostrare che Salvatore Raccuglia ha assunto la reggenza della famiglia mafiosa di Altofonte e consentono di confermare sul punto la sentenza di primo grado.
Aggiunge che egualmente va confermata la sentenza di primo grado con riguardo alla partecipazione alla famiglia mafiosa di Altofonte di Salvatore La Barbera, convergendo in tal senso il valore rappresentativo dell'intercettazione del 15 aprile 2017 e il rinvenimento sulla sua persona di tre mazzette di denaro in tre tasche del pantalone diverso, a riprova della loro diversa provenienza e della riscossione del "pizzo" da parte di La Barbera anche da altri soggetti. Attività, che come evidenziato dalla Corte territoriale, certamente costituisce una condotta partecipativa del suddetto al sodalizio criminoso in esame, costituito dalla famiglia mafiosa di Altofonte riconducibile al più vasto mandamento di San Giuseppe iato, riscontrata, altresì, dal rinvenimento dell'agendina con indicazione di somme di denaro accompagnate dalla sigla SG.
Osserva, altresì, la Corte di merito come a tale quadro probatorio si aggiungano ulteriori e qualificate evidenze che valgono a cementare la sussistenza, in fatto oltre che in diritto, della contestazione di partecipazione ad associazione mafiosa, quali il documentato ruolo di intermediario di La Barbera nell'organizzazione degli incontri tenuti da Raccuglia con esponenti di Cosa nostra appartenenti ad altre famiglie, la partecipazione agli stessi con la funzione di autista/guardaspalle del capomafia e la frequentazione quotidiana con quest'ultimo, di cui era "figghiozzo", appellativo che notoriamente indica anche un rapporto fiduciario.
Aggiunge che gravemente indizianti circa la partecipazione associativa sono anche i contatti di luglio-agosto 2015 tra Salvatore La Barbera e Giuseppe Serbino, nei quali quest'ultimo chiede al primo di recarsi a "prendere due torte", che sarebbero state regalate presso il bar Albicocco, non distante da Altofonte, e successivamente di andare a prendere insieme un caffè in quel locale; evidenziando, invero, omaggi in natura e dazioni di somme ("un acconto") privi di causa lecita, come desumibile dalla mancata indicazione di qualsivoglia ragione sottostante a dette dazioni, provenienti da un soggetto, il titolare dell'esercizio commerciale summenzionato, vittima di estorsione per cui si procede separatamente.
Osserva, altresì, la Corte territoriale che l'esistenza tra Raccuglia e La Barbera di rapporti leciti lavorativi e anche di rapporti personali (conversazione ambientale del 17.3.16 tra La Barbera e tale Mimmo all'indomani dell'arresto con la contestazione di associazione mafiosa di Andrea Di Matteo, Salvatore Terrasi e Giuseppe Serbino, nel quale Mimmo rivolto a La Barbera: "non è chiaro che tu cammini cu Salvino") non esclude l'esistenza di rapporti e di condotte riconducibili alla comune appartenenza dei due al sodalizio criminoso ex art. 416 bis cod. pen.; anzi proprio il rapporto personale di natura fiduciaria costituisce un elemento di elevato rilievo probatorio.
A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, anzi assolutamente coerenti con le risultanze probatorie sviscerate dalla Corte territoriale e ancor prima dal G.u.p., le difese di entrambi gli imputati insistono, nei motivi sopra indicati, sugli stessi rilievi con cui la Corte territoriale si è confrontata, sollecitando un'interpretazione alternativa del materiale probatorio già esclusa dai Giudici del merito. Laddove (primo motivo del ricorso di La Barbera) si insiste sul mero rapporto amicale e lavorativo di La Barbera con Raccuglia, sulla non comprovata presenza di La Barbera agli incontri tenuti da Raccuglia con altri esponenti mafiosi e su una diversa lettura degli esiti delle intercettazioni (anche quelle riguardanti il bar Albicocco) e comunque delle ulteriori evidenze investigative.
O ancora laddove (primo motivo del ricorso di Raccuglia) si insiste sull'inattendibilità di Sala, sulla qualità di Salvatore Raccuglia di mero nuncius, privo di ruolo direttivo, ovvero sul pagamento a Natale del 2016 nelle mani di persona diversa da La Barbera (quando il riferimento dei conversanti nella conversazione dell'aprile 2017 è, come logicamente evidenziato dalla Corte territoriale, al Natale del 2015) e su altre incertezze e/o contraddizioni con il dato intercettivo delle dichiarazioni di Sala, a riprova della sua inattendibilità. O ancora laddove (secondo motivo del ricorso di Raccuglia) si offre una diversa interpretazione delle conversazioni tra Marchese e Inchiappa del 2013 e ancora delle captazioni del 2017, a fronte, peraltro, di una motivazione che in modo non manifestamente illogico le pone in correlazione; ovvero ci si duole di un'inesistente omissione argomentativa circa le conversazioni richiamate nella memoria difensiva, a fronte delle analitiche considerazioni sopra riportate; o si ritorna sulla rilevanza probatoria del provvedimento di prevenzione a favore di Salvatore Raccuglia e sulla assoluta irrilevanza degli incontri di Raccuglia con altri esponenti mafiosi.
O infine laddove (terzo motivo del ricorso di Raccuglia) si insiste sull'irrilevanza probatoria della vicenda in danno di Alessio Pitti o comunque su una diversa interpretazione del riferimento fatto da Bruno al Raccuglia. 1.2. Infondati sono il secondo e il terzo motivo del ricorso di La Barbera e il quarto motivo del ricorso di Raccuglia. Con riguardo, invero, alla circostanza aggravante speciale di cui all'art. 416 bis, comma 4, cod. pen., la Corte territoriale osserva che: - le ormai decennali pronunce irrevocabili hanno acclarato che Cosa nostra è un associazione armata e tale condizione si fonda sul dato che la sua forza intimidatrice si è radicata nel territorio di riferimento anche per l'uso, ampio e spregiudicato, di armi utilizzate per compiere anche gravi attentati, oltre che atti di intimidazione; - la famiglia mafiosa di Altofonte è inserita a pieno titolo in Cosa nostra; - la sentenza irrevocabile emessa a carico di Salvatore Raccuglia conferma la disponibilità di armi in capo a Cosa nostra, in generale, e alla famiglia mafiosa di Altofonte in particolare, atteso che la condotta concorsuale ascritta all'imputato Raccuglia riguardava proprio il contributo materiale da lui fornito per la custodia di armi appartenenti alla famiglia mafiosa di San Giuseppe Jato nel cui mandamento era inserita la famiglia mafiosa di Altofonte negli anni '90 ed attualmente, secondo le emergenze investigative acquisite nel presente processo; - quindi, quanto al profilo dell'attribuzione soggettiva, essendo stato Raccuglia personalmente coinvolto nella detenzione di armi del sodalizio mafioso Cosa nostra, senza dubbio era consapevole del possesso delle stesse da parte della consorteria; - altrettanto dicasi per La Barbera, soggetto sempre vissuto in un'area geografica di atavico e potente radicamento mafioso e a conoscenza, perciò delle sue caratteristiche strutturali e operative, tra le quali certamente la detenzione e l'utilizzo di armi.
Rispetto alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis, comma 6, cod. pen., la Corte territoriale osserva che: - tale aggravante deve essere rapportata a Cosa nostra nel suo complesso e la famiglia mafiosa di Altofonte è inserita a pieno titolo in Cosa nostra; - gli ormai decennali accertamenti hanno acclarato che Cosa nostra ha una struttura verticistica ed organizzata e che il controllo di tutte le attività economiche operanti sul territorio è una sua caratteristica peculiare che connota la sua esistenza ed operatività; - il reimpiego in attività economiche dei proventi è il risvolto naturale e paradossalmente quasi necessario del controllo pervasivo e totalizzante delle attività economiche lecite; - la figura dell'imprenditore mafioso è una realtà purtroppo radicata nell'area geografica pervasa dalla mafia; - nel contesto così delineato è inserita a pieno titolo la famiglia mafiosa di Altofonte che manifesta il suo interesse per tutte le imprese, e soprattutto per quelle edili, che operano nel suo territorio di riferimento; - tanto emerge dalla vicenda del cassone posizionato da Giovanni Sala nei pressi di un cantiere e dalle conversazioni intercorse tra Marchese e Inchiappa, nelle quali i conversanti parlano appunto di lavori edili da eseguire nel territorio di Altofonte da parte di Inchiappa, che era un imprenditore edile, e di lavori già eseguiti da Giuseppe Marfia.
Tali argomentazioni risultano integrate in un unicum motivazionale da quelle della sentenza di primo grado. In cui si evidenzia che: - nel presente procedimento l'inserimento del sodalizio criminoso Cosa nostra nell'economia si è concretizzato nell'intenso interesse manifestato dagli imputati ed emergente dalle intercettazioni riguardanti i lavori e dalle varie sentenze passate in giudicato che individuano nei lavori edili, sia pubblici che privati, il perspicuo campo di interesse economico della famiglia mafiosa di Altofonte, dato peraltro in coerenza con le emergenze relative al reato-fine dell'estorsione a Giovanni Sala; - oltre al dato specifico riguardante il presente procedimento, dalla lettura delle sentenze passate in giudicato e comunque degli ulteriori provvedimenti giurisdizionali versati agli atti, emerge un'intensa attività di controllo della compagine mafiosa di riferimento nel tessuto economico del territorio di pertinenza, penetrazione attuata non solo attraverso le estorsioni, che costituiscono la punta dell'iceberg, ma anche attraverso il controllo dei lavori edili (procedimenti nn.6024/00 RGNR e 10708/08 RGNR, da cui si evince il ruolo di reggenza di Domenico Raccuglia, fratello dell'odierno imputato, e l'ingerenza del sodalizio nel settore edile, sia privato che pubblico; procedimento n.19347/11 RGNR, relativo ai rapporti tra Di Matteo e Serbino, nel quale i due predetti imputati, indicati quali membri e collaboratori al vertice della famiglia mafiosa di Altofonte, venivano accusati in concorso tra di loro per reati di estorsione e di intestazione fittizia della società Nu.Se.Co. s.r.l. ex art. 12 quinquies I. n. 356 del 1992); - vanno, poi, considerati i rapporti che legavano Salvatoré Raccuglia, anche per il tramite di Salvatore La Barbera, a diversi imprenditori nel settore edile nei territori di interesse, tra cui di particolare importanza la ditta in cui lavorava Francesco Puglisi, già condannato per il reato di estorsione aggravata dall'agire mafioso in concorso con Gaspare Di Maggio (nell'ambito del procedimento penale n.7635/2011 RGNR), a riprova dell'interesse della famiglia mafiosa al reinvestimento dei capitali illeciti in attività apparentemente lecite, quali appunto le attività edili; - deve ritenersi, pertanto, sussistente a livello generale e con meccanismo di comunicabilità ai compartecipi secondo lo schema delle aggravanti oggettive, anche l'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416 bis cod. pen.
A fronte di tale iter argomentativo logico e giuridicamente corretto, anzi conforme agli approdi giurisprudenziali in ordine alle circostanze aggravanti speciali in esame (si vedano: Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 276831, secondo cui in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'aggravante della disponibilità di armi, di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 5, cod. pen., è configurabile a carico dei partecipi che siano consapevoli del possesso delle stesse da parte della consorteria criminale o che, per colpa, lo ignorino;
Sez. 5, n. 24661 del 11/12/2013, depositata 1'11/06/2014, Adelfio e altri, Rv. 259863, secondo cui, ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416 bis, comma sesto, cod. pen., che ha natura oggettiva, è sufficiente che il prezzo, il profitto o il prodotto derivanti dai delitti posti in essere in esecuzione del programma criminoso dell'associazione a delinquere di stampo mafioso siano destinati a finanziare le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo, non essendo necessario che tale controllo sia effettivamente assunto o mantenuto, ma solo che il finanziamento alimentato dalle fonti di provenienza illecita sia idoneo a conseguire tale risultato), è evidente che le censure sulla sussistenza di dette aggravanti, di cui al secondo e al terzo motivo del ricorso di La Barbera e al quarto motivo del ricorso di Raccuglia, dimostrano la loro infondatezza. 1.3.
Inammissibile è, infine, il quarto motivo di ricorso di La Barbera, in cui la difesa lamenta che la Corte territoriale nel diniego delle circostanze attenuanti generiche e comunque nella determinazione della pena non ha valorizzato l'incensuratezza dell'imputato, la mancata partecipazione dello stesso alle riunioni della famiglia mafiosa o ad altra condotta illecita diversa da quella estorsiva. Invita in tal modo ad una non consentita riconsiderazione di elementi fattuali in punto di pena, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica che fa leva sulla gravità dei fatti per cui si procede e sulla capacità della associazione mafiosa in esame sia di condizionare totalmente e negativamente le popolazioni e il territorio nel quale opera sia di compiere atti di violenza feroce e assoluta.
E trascura che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art.133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione ovvero la valorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato.
2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di Raccuglia e La Barbera al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili, che si ritiene equo liq