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Sentenza — n. 28100/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28100/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28100/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino in composizione monocratica in data 16/09/2014, che dichiarava la penale responsabilità di Maurizio Castaldini in ordine al delitto di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n.159 del 2011, per avere violato la prescrizione inerente alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno relativa alla frequentazione di pregiudicati (dichiarando non doversi procedere, ex artt. 529 e 649 cod. proc. pen., nei confronti del suddetto, in relazione alla violazione della prescrizione di cui alla stessa misura - oggetto di imputazione - relativa alla ricerca di lavoro, per essere il medesimo già stato giudicato per tale fatto), e, tenuto conto della recidiva reiterata e infraquinquennale, lo condannava alla pena di un anno e otto mesi di reclusione.

Regesto Legislator

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art. 649 cod. proc. pen, art. 192 cod. proc. pen, art. 425 cod. proc. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28100/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Lamenta la difesa il riconoscimento della recidiva, nonostante il fatto non sia di particolare allarme sociale e i precedenti, soprattutto i più gravi, siano risalenti. 2.5. Col quinto motivo viene dedotta mancata applicazione dell'art.131 bis cod. pen. Si rileva che, proprio perché la richiesta di applicazione di detto articolo non era deducibile con l'appello, trattandosi di norma introdotta successivamente, la Corte di appello ben poteva procedere all'applicazione di detto articolo d'ufficio. La difesa sottolinea come sussistessero tutti i presupposti per l'applicazione della causa di esclusione della punibilità.

Parole chiave

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altri reati reati violenti inchiesta mascherata atto sessuale con un detenuto attività criminosa delitto

Disposizioni normative citate

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art. 649 cod. proc. pen
Con il primo motivo di impugnazione la difesa deduce violazione dell'art. 649 cod. proc. pen.
art. 192 cod. proc. pen
Col terzo motivo di impugnazione viene dedotto vizio di motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen.
art. 425 cod. proc. pen
art. 131-bis cod. pen
La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASTALDINI MAURIZIO nato a PIOSSASCO il 08/08/1968 avverso la sentenza del 19/02/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; u4e il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA Gke ha concluso esied~cy

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino in composizione monocratica in data 16/09/2014, che dichiarava la penale responsabilità di Maurizio Castaldini in ordine al delitto di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n.159 del 2011, per avere violato la prescrizione inerente alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno relativa alla frequentazione di pregiudicati (dichiarando non doversi procedere, ex artt. 529 e 649 cod. proc. pen., nei confronti del suddetto, in relazione alla violazione della prescrizione di cui alla stessa misura - oggetto di imputazione - relativa alla ricerca di lavoro, per essere il medesimo già stato giudicato per tale fatto), e, tenuto conto della recidiva reiterata e infraquinquennale, lo condannava alla pena di un anno e otto mesi di reclusione.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Maurizio Castaldini. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione la difesa deduce violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. nella parte disapplicata dai due Giudici di merito. Si duole il difensore che nella sentenza impugnata, come in quella di primo grado, il principio del ne bis in idem sia stato applicato solo a una parte dell'imputazione e non all'accusa di avere frequentato pregiudicati. Rileva al riguardo che la c.n.r. è la medesima e la constatazione di avere frequentato i bar Valentino, Orchidea e Fantasy, gli stessi cui ha fatto riferimento l'operante Monopoli testimoniando nel presente processo, non avrebbe senso se non riferendosi al divieto di frequentare pregiudicati, non risultando detta contestazione autonomamente indicata nel decreto applicativo. 2.2.

Col secondo motivo di ricorso viene dedotta violazione dell'art.649 cod. proc. pen. nella parte disapplicata dai due Giudici di merito relativamente al reato di cui all'art. 75 d. Igs. n. 159 del 2011. Ci si duole che la Corte di appello abbia confermato la penale responsabilità di Castaldini limitatamente alla presunta frequentazione di pregiudicati, nonostante il comportamento posto in essere dall'imputato e riferito dal Maresciallo Monopoli non risultasse riguardare una vera e propria frequentazione di soggetti pregiudicati, ma un semplice incontro di alcuni di essi, in casi sporadici presso i bar di cui sopra, mancando invero la prova di contatti reiterati (trattandosi di pochi episodi in un arco temporale di cinque mesi: sei nel mese di giugno 2012, tre nel mese di agosto 2012, due per maggio, settembre e ottobre 2012 e uno solo per luglio 2012; dei quali un solo incontro con alcuni pregiudicati, due con altri, tre con altri e sette con uno) e della conoscenza dei pregiudizi penali dei soggetti con i quali si intratteneva e, quindi, dell'elemento soggettivo del reato. 2.3.

Col terzo motivo di impugnazione viene dedotto vizio di motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione all'art. 75 d. Igs. n. 159 del 2011. Si duole la difesa del vizio di motivazione sia sulla abitualità della frequentazione dei pregiudicati sia sulla volontarietà di tale frequentazione. Lamenta, inoltre, che è illogica l'attribuzione all'imputato dell'onere di verificare anche le proprie frequentazioni, di cui a pagina 3 della sentenza impugnata.. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia violazione dell'art. 99, comma 4, cod. peri.

Lamenta la difesa il riconoscimento della recidiva, nonostante il fatto non sia di particolare allarme sociale e i precedenti, soprattutto i più gravi, siano risalenti. 2.5. Col quinto motivo viene dedotta mancata applicazione dell'art.131 bis cod. pen. Si rileva che, proprio perché la richiesta di applicazione di detto articolo non era deducibile con l'appello, trattandosi di norma introdotta successivamente, la Corte di appello ben poteva procedere all'applicazione di detto articolo d'ufficio. La difesa sottolinea come sussistessero tutti i presupposti per l'applicazione della causa di esclusione della punibilità.

Il difensore insiste, alla luce di tali motivi, per l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Giuseppina Casella, conclude, con requisitoria scritta, per il rigetto del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Inammissibile è il primo motivo di impugnazione, in quanto manifestamente infondato, oltre che reiterativo e aspecifico, a fronte della motivazione scevra da vizi logici e giuridici della Corte territoriale sulla richiesta di proscioglimento ex art. 649 cod. proc. pen. anche per il reato che residua.

Detta Corte, invero, osserva che: - trattasi di fatto diverso da quello oggetto della sentenza del G.u.p. di Pinerolo in data 19/07/2013, definitiva il 14/04/2014; - oltre che per il più ampio riferimento temporale (l'altro procedimento attiene a fatto commesso dal 18.6.12 al 17.10.12), l'imputazione del presente giudizio riguarda le violazioni di non aver mai cercato lavoro e di frequentare pregiudicati, mentre quella di cui alla sentenza del suddetto G.u.p. attiene alla violazione di non essersi attivato per cercare un'attività lavorativa "frequentando sempre, sia di mattina, sia di pomeriggio, i bar locali Orchidea, Fantasy e Valentino"; - è di tutta evidenza che la frequentazione di tali esercizi pubblici costituisse, in quel procedimento, un completamento descrittivo del capo d'imputazione e non un'autonoma violazione, peraltro non ricompresa nel decreto applicativo della misura di prevenzione applicata che, infatti, imponeva a Castaldini di non frequentare pregiudicati e non anche bar o altri locali pubblici; - la stessa motivazione della sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. conforta tale interpretazione laddove, richiamata la sola prescrizione di "darsi alla ricerca di un lavoro entro il termine di sei mesi", sottolinea che, essendo stata all'imputato notificato il provvedimento il 13.12.2011, il periodo temporale rilevante ai fini della verifica dell'eventuale violazione di tale prescrizione va sino al 12.6.2012, mentre il periodo oggetto di contestazione è successivo e non può nemmeno astrattamente rilevare, come non rilevante sarebbe il fatto che Castaldini sia stato frequentemente visto dai carabinieri presso i bar del paese di residenza, che non vale per concludere che non si sia attivato a ricercare un lavoro e non potrà, dunque, mai portare in giudizio ad una pronuncia di condanna del medesimo. 1.2.

Inammissibili sono anche il secondo e il terzo motivo di impugnazione, in quanto oltre ad essere costituiti da censure manifestamente infondate, sotto lo schermo della violazione di legge e del vizio di motivazione, con essi il difensore invita ad una mera rivalutazione di elementi fattuali a fronte di argomentazioni logiche e scevre da vizi giuridici, reiterando, peraltro, gli stessi rilievi svolti con l'appello e peccando, quindi, anche di aspecificità. Invero, il reato di cui all'art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale "di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza", prevista dall'art. 8, comma 4, del medesimo digs., implica un'abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati (Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942: fattispecie in cui questa Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza di condanna che aveva dedotto il carattere non occasionale dei plurimi contatti del ricorrente con pregiudicati - almeno quattro - considerando, oltre al numero degli incontri, il tempo relativamente concentrato della frequentazione, le modalità attuative, evocative di una precedente programmazione, e la caratura criminale "di non secondaria importanza" dei soggetti frequentati).

Inoltre, in tema di violazione del divieto, imposto al sorvegliato speciale, di associarsi abitualmente con persone che abbiano riportato condanne o che siano sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, è necessario accertare in concreto la conoscenza, da parte del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione, dei pregiudizi gravanti sulle persone frequentate, desunta da elementi fattuali concludenti, come quelli attinenti al contesto socio-ambientale in cui si collocano i rapporti con il soggetto pregiudicato, o ad altri fattori sintomatici della relativa conoscenza, a prescindere dalla circostanza che le sentenze di condanna a carico del terzo frequentato dal proposto siano o meno riportate nel certificato penale spedito a richiesta di privati, la cui conoscenza è normativamente preclusa a terzi (Sez. 1, n. 37163 del 19/07/2019, Giordano, Rv. 276945: in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto provata la conoscenza dei precedenti penali del soggetto accompagnatosi in auto al sorvegliato speciale sul presupposto che entrambi erano originari dello stesso paese ed avevano fatto parte della medesima aggregazione criminale operante nello spaccio degli stupefacenti).

Di tali principi la Corte territoriale ha fatto buon governo, senza incorrere in alcun vizio motivazionale. A fronte, invero, di ben venticinque incontri del sorvegliato speciale con pregiudicati in un arco temporale di circa cinque mesi, detta Corte ha escluso la connotazione di illiceità a quegli incontri, pur se numerosi, caratterizzati soltanto da uno o due contatti con pregiudicati ed ha fatto rientrare nel perimetro applicativo della norma, invece, le frequentazioni con Claudio Zuanassi (tre incontri) e con Daniele Grieco (sette incontri).

Trattasi di iter logico argomentativo che non solo tiene conto degli approdi giurisprudenziali più recenti (sopra riportati), ma appare, altresì, coerente con le risultanze fattuali del caso di specie, che hanno dimostrato che il ricorrente era solito frequentare, sia di mattina che di pomeriggio, i bar locali ed ivi intrattenersi, volontariamente, con gli indicati pregiudicati. Evidenzia al riguardo la Corte di appello di Torino come la natura stessa della misura di prevenzione imponga a chi vi sia sottoposto di comportarsi in modo conforme alla legge in generale e alle prescrizioni nello specifico imposte, sicché grava sul soggetto controllato l'onere di verificare anche le proprie frequentazioni, non potendo essere pertanto invocata (oltretutto genericamente dalla difesa e nel silenzio dell'interessato) la non conoscenza della "fedina penale" dei vari soggetti incontrati. 1.3.

Inammissibile è il quarto motivo di ricorso, in quanto manifestamente infondato, oltre che aspecifico e non consentito. Invero, la Corte di appello di Torino evidenzia che Castaldini ha riportato plurime condanne definitive per delitti contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, sia precedentemente che successivamente ai fatti per cui oggi si procede, e che, a fronte della recidiva (reiterata e infraquinquennale) contestata, il nuovo delitto è senz'altro espressione di più accentuata pericolosità, trattandosi di violazione di prescrizioni connesse ad una misura di prevenzione che trova il proprio fondamento anche nei precedenti penali riportati dal proposto, sicché la nuova violazione si pone in continuità con le precedenti condanne, divenendo indicativa di una personalità insofferente ai precetti normativi.

E conclude che basta ciò per respingere la richiesta di esclusione ai fini sanzionatori della recidiva, su cui aspecificamente il ricorrente ritorna in questa sede. 1.4. Inammissibile è, infine, il quinto motivo di impugnazione. La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah Ayoub, Rv. 275782).

Come, invero, nel caso in esame, in cui l'applicazione di detto articolo, non invocabile con l'appello in quanto proposto antecedentemente all'entrata in vigore della norma, non risulta essere stata richiesta in sede di conclusioni, limitandosi la difesa a riportarsi ai motivi di gravame.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e c