Italian Court dismisses appeal on gun functionality and provocation causation in criminal case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Filippo Barbagallo's appeal against his conviction for illegal possession of firearms and serious threats. The defense argued the revolver was non-functional due to age and lack of parts, and that the threat of death lacked a causal link to the victim's prior actions. The court ruled the gun was efficient despite missing components and found the threat was a direct, disproportionate reaction to the victim's conduct, thus denying the provocation mitigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 626 c.p.: The court holds that a firearm remains legally defined as functional even if temporarily inefficient due to missing parts, and that a threat of death constitutes a grave provocation only if there is a direct causal nexus between the prior unjust act and the retaliatory violence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BARBAGALLO FILIPPO nato a CATANIA il 19/11/1947 avverso la sentenza del 25/09/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore dott. MARIA FRANCESCA LOY che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avvocato Eugenio Lombardo, difensore dell'imputato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. A Barbagallo Filippo sono stati ascritti i reati di: - ricettazione (capo B) e detenzione di pistola calibro 22 clandestina (capo A) e detenzione illegale di sei cartucce (capo C), fatti accertati in Catania, contrada Colavolpe 1'8..8.2018; - di minaccia grave con arma comune da sparo in danno dell'automobilista Porto Daniele (capo E), porto illegale di pistola (capo D) e detenzione illegale di cartucce di vario calibro (capo I), fatti commessi in Catania, presso area di servizio Eni, 1'8.8.2018; - di detenzione di revolver a tamburo clandestino (capo F) e di detenzione illegale di fucile calibro 12 (capo G), fatti accertati in Catania, via Bianchi, 1'8.8.2018; - di ricettazione delle armi indicate ai capi D ed E (capo H), fatto accertato in Catania 1'8.8.2018.
Con sentenza pronunciata in data 8.1.2019 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania Barbagallo Filippo è stato riconosciuto colpevole dei reati e, ritenuto l'assorbimento del capo C nel capo A e qualificato il capo D come porto di arma clandestina, l'aveva condannato alla pena di anni tre, mesi quattro e giorni dieci di reclusione ed C 1.800 di multa. Con sentenza pronunciata in data 25 settembre 2019 la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha qualificato il capo F come detenzione illegale di arma comune da sparo e ridotto la pena inflitta ad anni tre, mesi due, giorni dieci di reclusione ed 4 1.740 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Barbagallo Filippo, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciato difetto di motivazione in ordine all'accertamento della funzionalità dell'arma di cui ai capo F. La Corte distrettuale non aveva considerato che si trattava di arma di costruzione antecedente al 1920, in pessimo stato di conservazione, priva dell'estrattore e priva di munizioni utilizzabili. Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione in ordine al diniego dell'attenuante della provocazione con riguardo al capo E. L'imputato aveva tenuto la condotta minatoria, esplodendo diversi colpi di arma da fuoco, in reazione alla condotta di altro automobilista che aveva fatto rifornimento di carburante utilizzando il denaro già inserito dal ricorrente.3. Procedendo alla trattazione in forma scritta ai sensi dell'art. 23 decreto legge n. 137 del 2020, il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deduce motivi, in parte, infondati e, in parte, generici e quindi va, complessivamente considerato, respinto.
1. Con riguardo all'accertamento della funzionalità dell'arma comune da sparo di cui al capo F, le sentenze di merito hanno concordemente -accertato, sulla base degli accertamenti effettuati dal RIS di Messina, che si tratta di revolver efficiente, dotato di grilletto che scatta. La difesa valorizza il dato relativo alla mancata prova di fuoco, che non era risultata possibile mancando la disponibilità di munizioni adeguate. Peraltro, l'assenza di munizioni non incide sulla funzionalità dell'arma, che dunque risulta essere in grado di funzionare. La giurisprudenza ha precisato che "È qualificabile come arma anche , quella temporaneamente inefficiente perché mancante di un pezzo essenziale, qualora, sebbene i componenti della stessa non siano più in commercio, detto pezzo possa essere riattato anche artigianalmente, con conseguente recupero delle potenzialità di tiro" (Sez. 1, 4/06/2018, Contalilo, Rv. 273297). Il primo motivo di ricorso, dunque, risulta infondato.
2. La sentenza di appello ha negato il riconoscimento, relativamente al capo E, dell'attenuante della provocazione sul rilievo della assenza di nesso causale tra la condotta ingiusta di Porto Daniele - che aveva fatto rifornimento con i dieci euro messi dal ricorrente - e la reazione dell'imputato - che aveva inseguito l'automobilista ed aveva sparato diversi colpi di arma da fuoco -, assenza di nesso causale desunto dalla sproporzione tra le condotte dei due soggetti, dato oggettivamente significativo della riconducibilità della condotta dell'imputato a fattori diversi dallo stato d'ira cagionato dalla condotta del Porto.
Il ricorso articola la censura motivazionale sul rilievo che la Corte di appello avrebbe valorizzato, per negare l'attenuante, "una minaccia verbale di morte inesistente". Ora, non v'è dubbio che la minaccia commessa mediante esplosione di colpi di arma da fuoco, non solo è minaccia aggravata dall'uso dell'arma, ma è minaccia grave perché minaccia di morte, avendo la condotta realizzata il significato dell'avvertimento che i colpi di arma da fuoco potrebbero essere diretti verso il soggetto passivo. Con riguardo, peraltro, all'invocata attenuante il secondo motiVo è articolato genericamente, in quanto non si confronta con la specifica motivazione data dalla sentenza impugnata.
Infatti, non vi è alcun rilievo critico in relazione alla ritenuta assenza di nesso causale tra la condotta ingiusta del Porto ("l'offesa precedente" la condotta dell'imputato) e la grave minaccia del ricorrente. Il secondo motivo di ricorso è dunque inammissibile.
3. Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23 febbraio 2021. Il Consig