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Sentenza — n. 28098/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28098/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28098/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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A Sabatino Cimmino, Roland Leshi, Antonio Di Matteo e Salvatore Mauriello sono stati ascritti i reati di detenzione e porto illegali di due armi da guerra (una mitraglietta Skorpion e una pistola semiautomatica Walther calibro 9x21), con proiettili (capo A) e di ricettazione di una pistola (pistola semiautomatica Walther calibro 9x21) di provenienza furtiva (capo B), fatti accertati in Giugliano il 12 ottobre 2018. Con sentenza pronunciata in data 29 gennaio 2019 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha ritenuto Sabatino Cimmino, Antonio Di Matteo, Salvatore Mauriello e Roland Leshi responsabili dei reati ascritti, qualificato il capo A, quanto alla pistola Walther, come detenzione e porto illegali di arma comune da sparo e detenzione illegale di munizioni per arma comune da sparo.

Regesto Legislator

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art. 110 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28098/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Procedendo alla trattazione in forma scritta ai sensi dell'art. 23 decreto legge n. 137 del 2020, il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.

Parole chiave

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scippo rapina indagine per furto furto di lieve entità furti connessi pirateria aerea

Disposizioni normative citate

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art. 110 cod. pen
Il ricorso presentato nell'interesse di Antonio Di Matteo ha denunciato, con il primo motivo, la violazione dell'art. 110 cod. pen., in quanto alcuna prova era stata acquisita in ordine alla consapevolezza in capo al ricorrente della presenza di armi a bordo del furgone Ducato.
art. 616 cod. proc. pen
Va dunque dichiarata la inammissibilità di tutti i ricorsi, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CIMMINO SABATINO nato a AVERSA il 07/11/1979 LESHI ROLAND nato a DURAZZO( ALBANIA) il 26/02/1981 DI MATTEO ANTONIO nato a VILLARICCA il 13/01/1995 MAURIELLO SALVATORE nato a VILLARICCA il 10/03/1995 avverso la sentenza del 19/09/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; wrifter il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO cizte 'ha concluso chiedendo ,i4.4.wil11141'4141- oft.; fri'eranikC

RITENUTO IN FATTO

1. A Sabatino Cimmino, Roland Leshi, Antonio Di Matteo e Salvatore Mauriello sono stati ascritti i reati di detenzione e porto illegali di due armi da guerra (una mitraglietta Skorpion e una pistola semiautomatica Walther calibro 9x21), con proiettili (capo A) e di ricettazione di una pistola (pistola semiautomatica Walther calibro 9x21) di provenienza furtiva (capo B), fatti accertati in Giugliano il 12 ottobre 2018. Con sentenza pronunciata in data 29 gennaio 2019 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha ritenuto Sabatino Cimmino, Antonio Di Matteo, Salvatore Mauriello e Roland Leshi responsabili dei reati ascritti, qualificato il capo A, quanto alla pistola Walther, come detenzione e porto illegali di arma comune da sparo e detenzione illegale di munizioni per arma comune da sparo.

Con sentenza pronunciata in data 19 settembre 2019 la Corte di appello di Napoli ha, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ritenuto l'assorbimento della condotta di detenzione illegale di armi in quella di porto illegale di armi, rideterminato la pena inflitta in anni quattro e mesi due di reclusione ed C 8.000 di multa, quanto a Sabatino Cimmino. e a Antonio Di Matteo, e in anni due, mesi quattro e giorni venti di reclusione ed C 4.600 di multa, quanto a Roland Leshi e Salvatore Mauriello. Nel corso di un servizio di osservazione e controllo i carabinieri della stazione di Giugliano avevano rinvenuto a bordo di auto Fiat Panda, sulla quale viaggiavano Sabatino Cimmino e Salvatore Mauriello, una mitraglietta Skorpion con caricatore, una pistola semiautomatica Walther calibro 9x21, di provenienza furtiva, con caricatore e 36 proiettili calibro 9x19.

Roland Leshi e Antonio Di Matteo venivano fermati a bordo di un furgone Fiat Ducato, che precedeva la Fiat Panda. La attività investigativa, immediatamente precedente, aveva accertato che il furgone Fiat Ducato e la Fiat Panda si erano mossi insieme da un parcheggio in Giugliano, dove gli occupanti dei veicoli, assieme ad altri soggetti, avevano prelevato da furgone una busta in plastica, che veniva collocata dietro il sedile anteriore destro della Fiat Panda. Tratti in arresto, Cimmino e Mauriello avevano ammesso gli addebiti, precisando che i coimputati non erano a conoscenza della presenza nell'auto delle armi.

Veniva, invece, ritenuta la responsabilità di tutti gli imputati sul rilievo della condotta coordinata di tutti, che insieme si erano portati nel medesimo parcheggio, si erano lì fermati mentre alcuni correi effettuavano giri ripetuti nella zona circostante e quindi insieme erano tutti ripartiti muovendo in colonna dietro al furgone Fiat Ducato.

2. Hanno proposto, con separati atti di impugnazione, ricorso per cassazione i difensori di Sabatino Cimmino, Roland Leshi, Antonio Di Matteo e Salvatore Mauriello, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2.1. Il ricorso presentato nell'interesse di Antonio Di Matteo ha denunciato, con il primo motivo, la violazione dell'art. 110 cod. pen., in quanto alcuna prova era stata acquisita in ordine alla consapevolezza in capo al ricorrente della presenza di armi a bordo del furgone Ducato. La attendibilità della dichiarazione liberatoria, verso i correi, fatta dai coimputati Cimmino e Mauriello era riscontrata dal fatto che i correi avevano in animo di compiere azione predatoria in danno di azienda vivaistica, o simile, come desumibile dalla attrezzatura rinvenuta a bordo dei veicoli (cesoie, guanti, forbici) e dal fatto che Cimmino aveva spostato le armi dal furgone proprio nell'auto dal medesimo occupata.

Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione del trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo agli aumenti di pena per i reati così detti satellite, maggiori rispetto a quanto operato per i coimputati. 2.2. Il ricorso presentato nell'interesse di Roland Leshi ha denunciato difetto di motivazione sia con riguardo all'affermazione di penale responsabilità sia in ordine al diniego delle attenuanti generiche. 2.3. Il ricorso presentato nell'interesse di Salvatore Mauriello ha denunciato difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo agli aumenti di pena per i reati così detti satellite, maggiori rispetto a quanto operato per i coimputati. 2.4.

Il ricorso presentato nell'interesse di Sabatino Cimmino ha denunciato, con il primo motivo, difetto di motivazione del trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo alla pena base del reato più grave, eccessiva, al diniego delle attenuanti generiche e all'applicazione della recidiva.

3. Procedendo alla trattazione in forma scritta ai sensi dell'art. 23 decreto legge n. 137 del 2020, il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono articolati genericamente e hanno contenuto di merito, e vanno perciò dichiarati inammissibili.

1. Quanto al giudizio di colpevolezza, solo i ricorsi presentati nell'interesse di Roland Leshi e Antonio Di Matteo hanno presentato motivi di impugnazione. 1.1. Sul punto, il ricorso del difensore di Roland Leshi è articolato genericamente in quanto la denunciata violazione della regolazione di giudizio dell'oltre il ragionevole dubbio e della regola probatoria che definisce la prova indiziaria è accompagnata solo da un giudizio censorio diretto alla motivazione della sentenza impugnata ("scarna motivazione, pervasa di proposizioni apodittiche e meramente assertorie, sprovviste peraltro di qualsivoglia sviluppo argomentativo a confermare la sentenza di primo grado"), privo di specificità.

Il motivo è quindi inammissibile. 1.2. Il ricorso presentato dal difensore di Antonio Di Matteo, relativo al giudizio sull'elemento soggettivo del reato, ha contenuto di merito, in quanto consiste nella argomentata deduzione di argomenti a sostegno dell'assunto circa la ignoranza in capo al ricorrente della presenza delle armi, prima, nel furgone Fiat Ducato e, poi, nella Fiat Panda, occupata dai correi Mauriello e Cimmino. Il ricorso non si confronta con la specifica motivazione data, sul punto, dalla sentenza di appello, che ha giustificato il giudizio sulla consapevolezza di tutti gli imputati, in ordine al fatto che le armi erano state spostate dal furgone all'autovettura, sul rilievo che, da una parte, la presenza di armi e di capi di abbigliamento funzionali al travisamento rendeva inverosimile che fosse stato progettato solo un furto all'interno di un'azienda agricola e, dall'altra, l'operazione materialmente compiuta da Cimmino era stata preceduta, prima, da una discussione tra i diversi soggetti convenuti nel parcheggio e, quindi, dalla convergenza di tutte le auto e di tutti i correi a fianco del furgone, condotta significativa di un previo accordo e di una diretta conoscenza da parte di tutti dello spostamento di un involucro sulla Fiat Panda.

Il ricorso, dunque, non ha proposto alcuna censura alla struttura della motivazione del provvedimento impugnato, ma ha censurato il merito della decisione, sulla base di una alternativa lettura delle prove che rimane nell'ambito di una, non consentita, valutazione di merito. Anche questo motivo dunque è inammissibile.

2. Tutti i ricorsi denunciano carenze motivazionali in relazione al trattamento sanzionatorio. Tutti i motivi risultano inammissibili. 2.1. Quanto all'applicazione della recidiva, il secondo giudice, la cui cognizione sul punto era stata devoluta dall'appellante Cimmino, ha condiviso il giudizio formulato dal primo giudice, fondato sulla considerazione che i reati, oggetto del presente procedimento, erano significativi di un consolidamento della capacità a delinquere manifestata dalle precedenti condanne. Il ricorrente Cimmino denuncia assenza di motivazione sul punto, senza considerare quanto espressamente argomentato, seppur in una considerazione congiunta di tutte le posizioni gravate da recidiva, dalla Corte di appello, che, sul punto, ha condiviso il già motivato giudizio formulato dalla sentenza di primo grado. 2.2.

La sentenza di appello ha motivato anche il diniego delle attenuanti generiche, sia per la gravità dei fatti desumibile dal carattere micidiale delle armi portate sia per la funzionalità dì quanto compiuto rispetto ad un progetto criminoso grave, sia per il negativo profilo soggettivo degli imputati Címmíno e Di Matteo, osservando, inoltre, che la incensuratezza di alcuni imputati e la confessione resa da Cimmino e Mauriello erano elementi inidonei a giustificare una diminuzione di pena, a fronte del già descritto contesto oggettivo e soggettivo dei fatti. 2.2.1.

Sul punto, il ricorso presentato dal difensore di Sabatino Cimmino ha riproposto la considerazione della confessione resa dall'imputato, senza alcuna censura della struttura della motivazione, laddove ha ritenuto la irrilevanza, ai fini della commisurazione della pena, di una confessione resa in presenza di prove di reità dirette e inconfutabili. Il ricorso di Cimmino, dunque, ha contenuto di merito. 2.2.2. Il ricorso presentato nell'interesse di Roland Leshi si limita, sul punto, a formulare una generica censura alla motivazione ("le motivazioni dei giudicanti sono del tutto carenti oltre che illogiche"), senza alcuna illustrazione né precisazione della doglianza.

Il motivo, dunque, risulta generico. 2.3. I ricorsi presentati nell'interesse degli imputati Cimmino, Di Matteo e Mauriello denunciano difetto di motivazione in relazione alla commisurazione della pena. 2.3.1. Con riguardo alla pena base per il più grave reato di porto illegale di arma da guerra, il difensore di Sabatino Cimmino deduce che sarebbe stata commisurata - anni tre e mesi tre di reclusione ed C 6.000 di multa - in misura sproporzionata, perché superiore al minimo edittale di anni due di reclusione, e senza adeguata motivazione. Il motivo è manifestamente infondato.

Le sentenze di merito hanno motivato la scelta della pena base in misura superiore al minimo edittale sul rilievo "dell'estrema gravità della condotta e della presenza di armi, anche da guerra, funzionali alla commissione di altri più gravi reati contro il patrimonio e contro l'incolumità delle persone", così dando ragione di una scelta che, comunque, era prossima al minimo edittale e lontana anche dal punto medio (anni sei di reclusione) tra minimo e massimo edittale. 2.3.2. Con riguardo agli aumenti di pena per i reati così detti satellite, i ricorsi presentati dal difensore di Mauriello e Di Matteo hanno censurato, da una parte, l'aumento disposto nei confronti di Di Matteo per il porto dell'arma comune da sparo ( mesi sette di reclusione ed C 1.500 di multa) e per la ricettazione (mesi tre di reclusione ed C 800 di multa) e, dall'altra, l'aumento disposto nei confronti di Mauriello per la ricettazione, limitatamente alla pena pecuniaria (C 800 di multa), siccome superiori a quanto praticato ad altri coimputati.

Ora, per quanto riguarda il ricorrente Mauriello, che denuncia assenza di motivazione in ordine alla commisurazione della multa per il capo B, il motivo è articolato genericamente in quanto non prende in considerazione la pena inflitta per il capo B, comprensiva anche della reclusione, e riguarda unicamente la pena pecuniaria, rispetto alla quale l'atto di appello non aveva formulato alcuna censura. Anche per quanto concerne la posizione Di Matteo il motivo è manifestamente infondato, dato che le sentenze di merito hanno dato contezza delle ragioni che giustificavano una più severa commisurazione della pena nei confronti del ricorrente, gravato da un negativo profilo soggettivo.

3. Va dunque dichiarata la inammissibilità di tutti i ricorsi, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di eur