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Sentenza — n. 28097/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28097/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28097/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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A Balice Rosalba sono stati ascritti i reati di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale, per aver, quale amministratrice, dal 10 luglio 2004 al 19 maggio 2006, di Viva Confezioni s.r.l. ricevuto da Villano Vito, di lei coniuge, beni strumentali facenti parte del complesso aziendale di Max moda s.r.I., società di cui Villano era amministratore di fatto e fallita con sentenza in data 18 gennaio 2006 (capo B) e di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale per aver ricevuto, nel periodo dal 1° agosto 2002 al 5 maggio 2003, la complessiva somma di € 107.100 da un conto corrente bancario intestato alla medesima Max moda s.r.l. (capo C).

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28097/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. La ricorrente è tenuta anche alla rifusione delle spese di assistenza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile, spese che si liquidano in C 3.500, oltre accessori di legge.

Parole chiave

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cattiva gestione trascuranza degli obblighi di mantenimento perdita di sostegno responsabilità dell'amministratore dell'eredità contributi di mantenimento familiare appropriazione indebita di fondi

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BALICE ROSALBA nato a MINERVINO MURGE il 16/06/1959 avverso la sentenza del 28/03/2019 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili e al giudice competente di grado di Appello. uditi i difensori: L'avvocato FLORIO ANTONIO del foro di TRANI patrono di parte civile di FALLIMENTO MAX MODA IN PERSONA DEL CURATORE P. MARTIRE chiede il rigetto del ricorso e si riporta come da conclusioni scritte che deposita all'udienza odierna unitamente alla nota spese. E' presente l'avvocato PAPEO VINCENZO del foro di TRANI in difesa di BALICE ROSALBA che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. A Balice Rosalba sono stati ascritti i reati di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale, per aver, quale amministratrice, dal 10 luglio 2004 al 19 maggio 2006, di Viva Confezioni s.r.l. ricevuto da Villano Vito, di lei coniuge, beni strumentali facenti parte del complesso aziendale di Max moda s.r.I., società di cui Villano era amministratore di fatto e fallita con sentenza in data 18 gennaio 2006 (capo B) e di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale per aver ricevuto, nel periodo dal 1° agosto 2002 al 5 maggio 2003, la complessiva somma di € 107.100 da un conto corrente bancario intestato alla medesima Max moda s.r.l. (capo C).

Con sentenza pronunciata in data 11.4.2011 il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani aveva dichiarato la penale responsabilità di Balice Rosalba in ordine ai reati ascritti, condannandola alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, oltre a pene accessorie e statuizioni civili. Sulla base della relazione del curatore fallimentare e di consulenza contabile era stato accertato Max moda s.r.I., sorta nell'anno 1997 rilevando beni strumentali e dipendenti da Ecos s.r.I., che aveva svolto la stessa attività e nella stessa sede, era stata gestita di fatto da Villano Vito, mentre soci erano i congiunti Balice Rosalba e Villano Giulio, sino alla messa in liquidazione avvenuta in data 7.4.2003.

Nel frattempo, nell'anno 2002, era stata costituita Viva confezioni s.r.I., con soci Tricarico Vania e Villano Vito, che presto aveva ceduto le sue quote alla moglie Balice Rosalba; la società nell'aprile 2003 aveva trasferito la sede nell'immobile già utilizzato da Max Moda s.r.I., rilevandone i beni strumentali. Inoltre, nel periodo dal 10 agosto 2002 al 5 maggio 2003 sul conto corrente intestato a Balice Rosalba erano giunti fondi provenienti da Max moda s.r.l. Con sentenza pronunciata in data 4 aprile 2017 la Corte di appello di Bari aveva confermato la sentenza di primo grado.

2. Con sentenza pronunciata in data 2 luglio 2018 la Corte di cassazione, sezione quinta, ha pronunciato annullamento, con rinvio, della sentenza di appello. In particolare, non risultava sorretto da adeguata motivazione l'accertamento in ordine alla identità tra i macchinari costituenti il complesso aziendale della società fallita e quelli utilizzati per la produzione da Viva confezioni s.r.I., né i giudizi in ordine alla condotta concorsuale dell'imputata e il relativo elemento soggettivo, che viene contestato come dolo dell'extraneus in reato proprio.

Con riguardo alla condotta di distrazione di somme di denaro, non era stato motivato il giudizio in ordine alla consapevolezza in capo all'imputata della natura distrattiva degli accrediti e dello stato di dissesto della società, e non aveva considerato che la difesa aveva allegato che il marito dell'imputata, amministratore di fatto della società fallita, era delegato ad operare sul conto corrente della moglie e quindi aveva prelevato da esso la medesima somma di C 107.100 e l'aveva impiegata per pagare le retribuzioni dei dipendenti.

3. Con sentenza pronunciata in data 28.3.2019 la Corte di appello di Bari, in sede di rinvio, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Balice Rosalba per essere i reati ascritti estinti per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili. Con particolare riguardo alle statuizioni civili, la Corte territoriale rileva che la perizia aveva accertato l'identità tra i beni strumentali di Viva confezioni s.r.l. e quelli che avevano costituito l'azienda della fallita, beni che erano stati sequestrati nel giugno 2007 e quindi restituiti alla curatela fallimentare. L'imputata era stata amministratrice di Viva confezioni s.r.l. proprio nel periodo nel quale la società aveva utilizzato i macchinari della fallita. Erano stati poi documentati gli accrediti di somme sul conto corrente bancario della imputata, denaro che era proveniente dalla fallita. La circostanza che Villano Vito avesse la delega ad operare sul conto dell'imputata non prova che lo stesso le avesse poi utilizzate per conto della fallita.

4. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Balice Rosalba, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio in ordine alla responsabilità dell'imputata. In particolare, il giudice del rinvio non aveva motivato il giudizio in ordine alla sussistenza della consapevolezza, in capo all'imputata, dell'utilizzo da parte di Viva Confezioni s.r.l. dei beni strumentali della fallita. Infatti, il riferimento al mero dato cronologico relativo all'utilizzo dei macchinari non era significativo a fronte del dato oggettivo del ruolo solo formale ricoperto dall'imputata all'interno di Vivà Confezioni s.r.I., invece di fatto gestita da Villano Vito. Con riguardo all'accertamento dell'ulteriore fattispecie distrattiva, il giudice del rinvio non aveva considerato che, pacificamente, Villano Vito era amministratore di fatto della fallita e titolare di delega ad operare sul conto della imputata.

5. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso ha contenuto di merito e ne va perciò dichiarata la inammissibilità. La sentenza rescindente aveva pronunciato annullamento della prima sentenza di appello per difetto di motivazione - quanto al capo B - in ordine alla identità tra i macchinari costituenti il complesso aziendale della società fallita e quelli utilizzati per la produzione da Viva confezioni s.r.I., e in ordine alla condotta concorsuale dell'imputata e il relativo elemento soggettivo, e - quanto al capo C - in ordine alla consapevolezza in capo all'imputata della natura distrattiva degli accrediti e dello stato di dissesto della società.

Con il ricorso viene denunciato il difetto di motivazione in ordine all'elemento soggettivo delle fattispecie ascritte, avendo il giudice del rinvio omesso di confrontarsi con il dato oggettivo della estraneità dell'imputata rispetto alla società fallita e del ruolo assunto dal marito Villano Vito, amministratore di fatto della fallita e di Viva Confezioni s.r.I., oltre ad essere delegato ad operare sul conto corrente bancario dell'imputata. Il ricorso ripropone un argomento di merito, senza alcuna censura diretta alla struttura della motivazione della sentenza impugnata.

Quanto alla distrazione dei macchinari, il giudice del rinvio ha rilevato che la deduzione secondo la quale l'imputata non avrebbe .di fatto gestito la società (Viva Confezioni s.r.I.) di cui era stata amministratrice di diritto non poteva fondare un accertamento di ignoranza dell'imputata, atteso che la distrazione aveva avuto ad oggetto proprio l'intero complesso di beni strumentali che aveva consentito l'attività produttiva a Viva Confezioni s.r.I., e ciò nel periodo, lungo circa 22 mesi, durante il- quale l'imputata era stata amministratrice di Viva Confezioni s.r.l.

Invero, l'accertamento in ordine al ruolo di amministratore di fatto svolto da Villano Vito non è incompatibile con una consapevolezza in capo all'amministratrice di diritto - l'imputata - della provenienza dei beni strumentali dalla precedente società che aveva operato nel medesimo immobile, e l'ampio arco temporale durante il quale la società, di cui l'imputata era amministratrice, aveva utilizzato quei macchinari è stato considerato come ulteriore dato sintomatico di una consapevolezza in capo all'imputata della provenienza di quei beni e dunque di concorso, essendo il soggetto titolare del potere di avvalersi o meno di quei beni, nella condotta distrattiva.

Anche con riguardo all'ulteriore condotta distrattiva l'argomento difensivo valorizza il ruolo predominante di Villano Vito, asseritamente anche dominus del conto corrente bancario intestato all'imputata. Anche da questo punto di vista il ricorso rimane nell'ambito del merito, senza proporre alcuna specifica censura alla giustificazione data dal giudice del rinvio, il quale ha evidenziato che la delega al marito Villano Vito non incideva sulla realtà dei fatti, laddove la imputata, 'con successivi accrediti nell'arco di dieci mesi, aveva ricevuto somme provenienti dalla fallita senza alcun titolo, senza mai assumere alcuna iniziativa compatibile con una volontà di non acquisire la disponibilità di quella provvista.

Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. La ricorrente è tenuta anche alla rifusione delle spese di assistenza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile, spese che si liquidano in C 3.500, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la rico. rrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile fallimento Max Moda srl che liquida in compl