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Sentenza — n. 28093/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28093/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28093/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la decisione in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza, 23 giugno 2016, del Tribunale di Brindisi che aveva condannato Giuseppe Milone alla pena di mesi dieci di arresto in quanto resosi responsabile del reato di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159/2011 perché, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di p.s. senza obbligo di soggiorno, si poneva alla guida di un motociclo Piaggio Vespa privo di patente in quanto revocata con provvedimento del Prefetto di Brindisi notificato in data 28/01/2011. Fatto accertato in Ostuni il 4/03/2015.

Regesto Legislator

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art. 73 d.lgs. n. 159/2011, art. 133 cod. pen, art. 62-bis cod. pen; Sentenza — n. 28093/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I primi due motivi sono manifestamente infondati. 1.1. La depenalizzazione del reato di guida senza patente di cui all'art. 116 cod. strada, a seguito del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, non si estende all'ipotesi in cui la guida senza patente venga posta in essere da persona sottoposta a misura di prevenzione personale, in relazione alla quale l'art. 73 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 prevede un autonomo reato, «disciplinato dalle norme antimafia, quando commesso da soggetto sottoposto a misura di prevenzione personale, nell'ottica che le prescrizioni imposte al soggetto raggiunto da detta misura, hanno lo scopo di rafforzare l'obbligo di osservare le norme idonee a contenerne la pericolosità» (tra le molte, Sez. 6, n. 8223 del 12/12/2017, dep. 2018, Cavallo, Rv. 272233). 1.2.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente infrazione alle norme della circolazione superamento del limite di velocità infrazione privilegiata altri reati incidente motociclistico

Disposizioni normative citate

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art. 73 d.lgs. n. 159/2011
Con la decisione in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza, 23 giugno 2016, del Tribunale di Brindisi che aveva condannato Giuseppe Milone alla pena di mesi dieci di arresto in quanto resosi responsabile del reato di cui all'art. 73 d.lgs.
art. 133 cod. pen
art. 62-bis cod. pen
e valutabili perciò anche ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen..

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n.186/2000
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n.186/2000), consegue la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in euro tremila, in favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MILONE GIUSEPPE nato a OSTUNI il 24/09/1975 avverso la sentenza del 24/01/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha concluso chiedendo udito il difensore Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Orsi, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza, 23 giugno 2016, del Tribunale di Brindisi che aveva condannato Giuseppe Milone alla pena di mesi dieci di arresto in quanto resosi responsabile del reato di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159/2011 perché, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di p.s. senza obbligo di soggiorno, si poneva alla guida di un motociclo Piaggio Vespa privo di patente in quanto revocata con provvedimento del Prefetto di Brindisi notificato in data 28/01/2011. Fatto accertato in Ostuni il 4/03/2015.

2. Avverso la precisata sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione, dolendosi in particolare: - del rinnovato giudizio di responsabilità, in quanto la norma incriminatrice applicata doveva ritenersi depenalizzata come la ordinaria guida senza patente, non trattandosi di fattispecie autonoma; - della mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159/2011: venuto meno il reato di guida senza patente e la relativa fattispecie penale di cui all'art. 73 del citato d.lgs., la condotta tenuta dall'imputato integrerebbe al più un'ordinaria violazione delle prescrizioni imposte con la misura di prevenzione; - del diniego delle attenuanti generiche e dell'eccessiva onerosità del trattamento sanzionatorio inflitto.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 D.L. n.137 del 2020, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. Luigi Orsi, ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso perché basato su motivi manifestamente infondati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenze di legge.

1. I primi due motivi sono manifestamente infondati. 1.1. La depenalizzazione del reato di guida senza patente di cui all'art. 116 cod. strada, a seguito del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, non si estende all'ipotesi in cui la guida senza patente venga posta in essere da persona sottoposta a misura di prevenzione personale, in relazione alla quale l'art. 73 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 prevede un autonomo reato, «disciplinato dalle norme antimafia, quando commesso da soggetto sottoposto a misura di prevenzione personale, nell'ottica che le prescrizioni imposte al soggetto raggiunto da detta misura, hanno lo scopo di rafforzare l'obbligo di osservare le norme idonee a contenerne la pericolosità» (tra le molte, Sez. 6, n. 8223 del 12/12/2017, dep. 2018, Cavallo, Rv. 272233). 1.2.

Quanto alla invocata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 sul presupposto, erroneo, della depenalizzazione del reato di cui all'art. 73, è appena il caso di rammentare che il fatto sussunto sotto l'art. 75, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 159 del 2011 non è configurabile come reato nel caso in cui oggetto di addebito non sia la violazione di una prescrizione specifica, ma della prescrizione generica di vivere onestamente e di rispettare le leggi mediante condotta, autonomamente sanzionata ai sensi dell'art. 116 cod. strada, consistita nella conduzione di un veicolo o motoveicolo senza patente perché revocata.

Sul tema sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione che, recependo le indicazioni interpretative della Corte sovranazionale (pronuncia ,) della Grande Camera del 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia) hanno affermato che l'inosservanza delle prescrizioni generiche di vivere onestamente e di rispettare le leggi da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con o senza obbligo o divieto di soggiorno non integra la norma incriminatrice di cui all'art. 75 del d.lgs. n. 159 del 2011, potendo tuttavia rilevare ai fini dell'aggravamento della misura di prevenzione personale.

E a completamento dell'operazione ermeneutica di adeguamento dell'ordinamento interno alla Convenzione EDU, condotta dalle Sezioni Unite, che hanno proposto una lettura tassativizzante della fattispecie penale come comprensiva soltanto della violazione di prescrizioni specifiche imposte con la sottoposizione a misura di prevenzione personale, la Corte costituzionale con la pronuncia n. 25 del 2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 75 nella parte in cui punisce come contravvenzione o come delitto l'inosservanza delle prescrizioni di vivere onestamente e di rispettare le leggi.

Ne discende la non configurabilità della fattispecie incriminatrice di cui il ricorrente invoca l'applicazione e la corretta riconduzione della condotta, come descritta nell'imputazione, alla fattispecie contravvenzionale contestata e ritenuta.

2. Inammissibili sono, infine, le censure relative al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.Quelle che, plausibilmente nella concorde motivazione dei giudici dei due gradi, sorreggono il diniego di dette circostanze attenuanti e il trattamento sanzionatorio irrogato, sono difatti valutazioni squisitamente di merito, correttamente riferite alla negativa personalità dell'imputato "portatore di plurimi e anche specifici precedenti penali" e al concreto disvalore del fatto, ovverosia ad elementi precisi, specificamente considerati dall'art. 133 cod. pen. e valutabili perciò anche ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen.. E sul punto il ricorso oltre ad essere attinente, come detto, a valutazioni di fatto, insindacabili in questa sede ove non affette da patente illogicità o da violazione di legge, si limita a svolgere un discorso del tutto teorico senza nemmeno evidenziare nessun significativo elemento di segno opposto non considerato.

3. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n.186/2000), consegue la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in euro tremila, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così