Cassation court dismisses appeals against murder charges, upholding conviction for aggravated damage and threats.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by three defendants inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated damage and threats. The defendants argued procedural violations and insufficient reasoning regarding the link between their actions and the intimidation, but the court found the evidence from multiple witnesses and objective forensic data sufficient to prove the crimes. The court ruled that the explosion of firearms was a direct instrument of the intimidation and that the defendants accepted the risk of injury, justifying the original sentence without merit for the appeals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192, 210 c.p.p.; Art. 586 c.p.: The court must reject appeals where the lower court's reasoning adequately establishes the instrumental link between damaging acts and intimidation, and where the subjective element of the crime is proven by the defendant's acceptance of the risk of injury.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SCAZZI PAOLO nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 03/11/1989 POSO FAUSTO VALERIANO nato a CAMPI SALENTINA il 22/11/1984 PALMA COSIMO EMILIANO nato a CAMPI SALENTINA il 18/03/1984 avverso la sentenza del 15/05/2019 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha concluso chiedendo udito il difensore Lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Luigi Orsi, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Lecce, con sentenza dell'Il febbraio 2016 resa all'esito di giudizio celebrato con il rito abbreviato, dichiarava: - Paolo Scazzi, Fausto Valeriano Poso e Cosimo Emiliano Palma, responsabili dei reati di minaccia aggravata e danneggiamento aggravato, così riqualificati i fatti originariamente ascritti al capo a) di rubrica di minaccia aggravata e tentato omicidio; - il solo Scazzi dei reati di cui ai capi b), c) e d), di detenzione e porto illegali di una pistola e di un fucile da caccia (artt. 2, 4 e 7 I. n. 895/1967), di lesioni aggravate in danno di Capraro Donato (artt. 582, 585 cod. pen), di lesioni aggravate in danno di Stefanizzi Cosimo (artt. 582, 585 cod. pen.) così riqualificato il fatto originariamente ascritto al capo d) di tentata estorsione aggravata.
Per l'effetto, irrogava a Scazzi Paolo, unificati i reati ascritti per la continuazione, la pena di anni due mesi sei di reclusione ed euro 5.000 di multa, a Poso Fausto Valeriano, con la ritenuta recidiva, la pena di anni uno mesi due di reclusione e a Palma Cosimo Emiliano la pena, condizionalmente sospesa, di anni uno di reclusione, disponendo la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica in sede con riguardo alla testimonianza resa dalla persona offesa, Barbetta Tomas, e in relazione alle posizioni degli imputati Poso e Palma per i reati sub b) e c) di rubrica.
2. Proposto appello dagli imputati, la Corte di appello di Lecce, con la decisione in epigrafe indicata, confermava la sentenza impugnata. A ragione, respinta l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Antonio Pierri, la cui espunzione non avrebbe comunque inficiato la fondatezza dell'accusa, osservava che la prova dei fatti riposava sulle prime dichiarazioni rese da Barbetta Tomas, sui molti riscontri obiettivi (certificazione medica e rinvenimento di materiale balistico), sulle dichiarazioni di Stefanizzi Cosimo, Enza Capraro (rispettivamente fratello e madre del Barbetta) e Salvatore Chetta, compagno convivente della Capraro.
2. Ricorrono gli imputati, con atto cumulativo a firma del comune difensore avv. Ladislao Massarí, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. 2.1. Con il primo motivo assumono la violazione degli artt. 192 e 210 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione perché Antonio Pierri, imputato di reato probatoriamente collegato, era stato di fatto sentito in primo grado senza difensore, tanto fondando la richiesta rinnovata con l'atto di appello di declaratoria di inutilizzabilità delle sue dichiarazioni. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 635 cod. pen., nella previgente formulazione, potendo la medesima configurarsi nella sola ipotesi di contestualità tra l'azione di danneggiamento e la condotta minacciosa o violenta.
Sarebbe stato, pertanto, necessario che la minaccia e gli spari, si fossero verificati contestualmente, laddove al contrario i due frammenti di condotta si erano consumati in tempi differenti. 2.3. Con il terzo motivo si denunzia violazione di legge, in relazione all'art.590 cod. pen., e vizio di motivazione per avere la Corte di appello confermato la natura dolosa delle lesioni cagionate a Capraro Domenico, di cui al capo c) di rubrica, che invece avrebbero dovuto essere attribuite a titolo di colpa secondo lo schema dell'art. 586 cod. pen., trattandosi di fatto non voluto rispetto al danneggiamento, reato voluto. 2.4.
Con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono dell'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell'omessa, specifica indicazione dei parametri direttivi applicati nella determinazione delle pene rispettivamente irrogate.
3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 D.L. n.137 del 2020, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. Luigi Orsi, ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi perché basati su motivi riproduttivi delle censure formulate con l'atto di appello e comunque manifestamente infondati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Osserva il Collegio che i ricorsi appaiono inammissibili.
1. Manifestamente infondato è innanzitutto il primo motivo di ricorso attraverso il quale si è dedotta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di Pierri Antonio, coindagato dello Scazzi nel procedimento c.d. "operazione Paco" per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. 1.1. Secondo consolidato e autorevole avviso di legittimità (Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, Lo Presti, Rv. 264479; Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584), il giudice, per potere applicare la norma di cui all'art. 210 cod. proc. pen., deve essere messo in condizione di conoscere la situazione di incapacità a testimoniare o di incompatibilità, le quali, quindi, se non risultano dagli atti inseriti nel fascicolo del dibattimento, devono essere dedotte dalla parte.
Le richiamate decisioni individuano la parte, su cui incombe l'onere di formulare la deduzione, nel soggetto esaminato o in chi ha chiesto l'audizione della persona imputata o indagata in procedimento connesso o collegato. Appare, perciò, ragionevole ritenere che la parte interessata ad opporsi alla assunzione della deposizione nelle forme della testimonianza abbia l'onere di formulare l'allegazione delle circostanze fattuali da cui risultano le situazioni di incompatibilità, anche quando queste derivano da motivi formali, quando non risultino dagli atti nella disponibilità del giudice e non sussistano i presupposti perché questi si attivi di ufficio. 1.2.
Tanto posto, per come emerge dallo stesso ricorso, il difensore degli imputati all'udienza del 10.7.2015 ha depositato il verbale delle dichiarazioni rese da Pierri Antonio nel diverso procedimento. Il G.u.p. ha proceduto all'audizione del collaboratore ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc, peni, all'udienza del 28.1.2016, in qualità di testimone e non ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., e ha, poi, motivato il rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità della prova dichiarativa, formulata dalla difesa solo alla successiva udienza dell'11/2/2016, osservando che era «evidente ed incontestata l'assoluta estraneità del Pierri rispetto allo specifico episodio delittuoso verificatosi nella notte tra il 28 e il 29 maggio 2012 ...»; che non erano ravvisabili elementi di connessione o di collegamento tra i due procedimenti, né erano stati «tempestivamente addotti dal pubblico ministero o dal difensore ...elementi o documenti che avrebbero suggerito un diverso regime di ascolto del Pierri» (p. 10 sentenza di primo grado).
La Corte di appello ha espresso adesione alla soluzione offerta dalla decisione avversata, escludendo la configurabilità di qualsivoglia collegamento probatorio tra i due procedimenti. E invero il collegamento probatorio di cui all'art. 371 cod. proc. pen., comma 2, lett. b), tale da determinare l'incompatibilità con l'ufficio di testimone, deve riferirsi ad elementi oggettivi di modo che l'accertamento di un reato o delle circostanze ad esso riferibili sia destinato ad influire su quello di altro reato, mentre -nel caso in esame- il difensore si è limitato ad affermare (peraltro senza nemmeno allegare che tale circostanza emergesse dall'incarto processuale) che lo Scazzi era stato raggiunto nell'altro procedimento da titolo custodíale perché gravemente indiziato di partecipazione alla medesima associazione di cui è accusato di far parte il Pierri.
Ma, in disparte l'assenza di qualsivoglia riferimento nei capi di imputazione a una probabile matrice mafiosa dei fatti per cui si procede, non è stato chiarito dai ricorrenti in quali termini e per quali ragioni in fatto e in diritto, il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. si porrebbe in rapporto di collegamento probatorio con i reati contestati nel presente procedimento. 1.3. Va poi precisato che l'inutilizzabilità che discende in via sistematica dal difetto denunziato comporta un difetto della motivazione che a quella prova dichiarativa abbia fatto riferimento, difetto escluso dalla sentenza impugnata, laddove ha osservato che "l'espunzione dalle emergenze processuali delle dichiarazioni rese dal Píerri, non varrebbe ad inficiare la prova a carico degli odierni imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti".
Come risulta, infatti, dalla decisione di primo grado, cui quella di appello ha fatto integrale rinvio, i giudici di merito hanno puntualmente ricostruito la vicenda sulla base delle prime dichiarazioni (poi parzialmente ritrattate) del Barbetta, riscontrate e corroborate da quanto riferito dal fratello, Stefanizzi Cosimo, da Enza Capraro, madre dei due, e da Salvatore Chetta (compagno della Capraro); hanno rimarcato la piena convergenza delle singole narrazioni "raccolte a così breve distanza dall'esplosione dei colpi di fucile che appare davvero impossibile ipotizzare che in quei brevissimi frangenti i quattro abbiano potuto concordare una falsa versione dei fatti così dettagliata e minuziosa" (p. 11 sentenza di primo grado); hanno rammentato che, nell'ipotesi di dichiarazioni accusatorie rese in sede di indagini preliminari dalla persona offesa e di successiva ritrattazione non inequivocamente idonea a svalutarle, il giudice, in sede di giudizio abbreviato, può legittimamente assegnare peso probatorio alle prime dichiarazioni e giungere a ritenere che la ritrattazione, inattendibile o mendace, sia ulteriore elemento di conferma delle accuse originarie; che, nel caso in esame, la ritrattazione non aveva investito la prima parte della vicenda (il violento diverbio verificatosi presso l'abitazione del Barbetta, di cui erano stati testimoni oculari Stefanizzi, Chetta e Capraro e nel cui contesto si era verificato il gesto intimidatorio consistito nell'estrazione della pistola da parte di Scazzi); che gli stessi imputati avevano ammesso di essere presentì in quel frangente presso l'abitazione della parte lesa; che, anche a volere ritenere plausibile la rettifica successivamente apportata da Barbetta alle prime dichiarazioni, ossia di non aver visto chi fosse l'autore dei colpi esplosi all'indirizzo di una delle finestre dell'abitazione, inizialmente indicato nell'imputato Scazzi, nondimeno l'intervenuta ritrattazione non indeboliva l'impianto accusatorio, giacché il violento diverbio, concordemente descritto nell'immediatezza dei fatti dalla persona offesa e dai testi oculari, forniva una convincente chiave di lettura dell'esplosione dei colpi di fucile verificatasi a distanza di qualche minuto, costituendo protrazione della stessa condotta intimidatoria, realizzata in stretta sequenza cronologica dagli stessi soggetti che, a distanza di circa un'ora dai fatti, «furono rinvenuti, del tutto significativamente, mentre erano ancora assieme, e tratti in arresto dalla polizia giudiziaria» (p. 13 della sentenza di primo grado).
2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, giacché alla luce della ricostruzione operata dai giudici di merito, l'esplosione di più colpi di fucile all'indirizzo dell'abitazione delle persone offese, ivi presenti, eseguita a distanza di pochi minuti dalla precedente incursione armata, costituisce modalità esecutiva attraverso la quale si è realizzata l'attività intimidatrice, sussistendo, pertanto, nella specie, un rapporto non già di mera contestualità, ma di vera e propria strumentalità tra la condotta di danneggiamento e la condotta minatoria (Sez. 5, n. 29578 del 09/05/2014, P.G. in proc. Latuga, Rv. 262597).
3. Non diversa sorte merita il terzo motivo di ricorso, in quanto, al di là della prospettazione oltre modo generica dello stesso, appare più che adeguata la risposta fornita anche riguardo al profilo dell'elemento soggettivo del reato contestato al capo c). Per la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 586 cod. pen. è necessario che l'evento lesivo, costituito dalla morte e dalle lesioni, non sia voluto neppure in via indiretta o con dolo eventuale dall'agente, poiché questi, se pone in essere la propria condotta pur rappresentandosi la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze di essa e ciononostante accettandone il rischio, risponde, in concorso di reati, del delitto inizialmente preso di mira e del delitto realizzato come conseguenza voluta.
Non meritano, pertanto, censura le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito che hanno ritenuto come gli imputati, concorrendo nella condotta di esplosione di plurimi colpi di arma da fuoco all'indirizzo di una delle finestre dell'abitazione della parte lesa, nella piena consapevolezza della presenza dei suoi occupanti, si sono rappresentati, accettandone il relativo rischio, la probabilità di ferire chi si fosse trovato casualmente dietro l'anzidetta finestra o nelle immediate adiacenze, come in effetti avvenuto.
4. Inammissibili sono, infine, le doglianze relative alle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, ineccepibilmente negate le prime e quantificato il secondo, nella prima sentenza, sulla base della gravità (e pluralità per lo Scazzi) delle condotte delittuose, delle modalità particolarmente allarmanti della loro realizzazione, della elevata intensità del dolo, cui si aggiungeva per il Poso la considerazione della recidiva, all'esito, dunque, di una valutazione squisitamente di merito, adeguatamente giustificata e aderente ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. utilizzabili anche ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen.; valutazione espressamente condivisa dalla Corte di appello che ha ritenuto congrua la pena irrogata e insussistenti elementi suscettibili di positivo apprezzamento ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche e di benefici di sorta.
6. Concludendo, i ricorsi vanno dichiarati nel complesso inammissibili. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità delle impugnazioni - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00 pro capite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento