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Sentenza — n. 27881/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against revocation of home detention for justice collaborator due to safety risks and non-compliance.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27881/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly revoked Luca Piraina's home detention. Piraina, a justice collaborator, had repeatedly refused to relocate to a safer area and was caught with two convicted individuals during a control. The court found the revocation justified by his persistent non-compliance with safety protocols and the objective danger revealed by his association with criminals.

Regesto Legislator

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Art. 16-nonies, comma 1, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8; The revocation of home detention for justice collaborators is justified by persistent non-compliance with safety protocols and objective risks, not merely isolated infractions.

Parole chiave

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home detention revocation justice collaborator safety risk assessment protection program procedural inadmissibility revoca del permesso di dimora rimpatrio in sicurezza allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 16-nonies, comma 1, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82
Muovendo dalla descrizione della cornice normativa di riferimento, va, innanzitutto, ricordato che l'art. 16-nonies, comma 1, d.l.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 21975 del 17/07/2020, Vizzini
Sez. 1, n. 3763 del 21/10/2015, dep. 2016, Galasso
Sez. 1, n. 3763 del 21/10/2015, dep. 2016, Galasso, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PIRAINA LUCA nato a LAMEZIA TERME il 19/10/1989 avverso l'ordinanza del 16/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 16 ottobre 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha revocato l'ammissione di Luca Piraina alla misura alternativa della detenzione domiciliare, disposta con precedente ordinanza dei 7 novembre 2018, in relazione all'esecuzione della pena risultante dal provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro 1'11 agosto 2020. Il Tribunale dì sorveglianza ha, in proposito, osservato che Piraina, collaboratore di giustizia ammesso al programma di protezione, ha reiteratamente rifiutato di trasferirsi .nella località ritenuta, dal Servizio Centrale di Protezione, più idonea a tutelare la sua sicurezza e, il 3 luglio 2020, è stato sorpreso, nel corso di un controllo amministrativo eseguito presso un bar posto nelle vicinanze della sua abitazione, in compagnia di due pregiudicati.

Ha, pertanto, ritenuto il venir meno delle condizioni per la prosecuzione della misura alternativa. 2, Luca Piraina propone, con l'assistenza dell'avv. Calogero Mafrici, ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza disposto la revoca in difetto dei presupposti di legge, travisando le acquisizioni istruttorie e svolgendo considerazioni manifestamente illogiche e contraddittorie. Con il secondo motivo, ha lamentato mancata assunzione di prova decisiva per avere il Tribunale di sorveglianza disatteso la richiesta di acquisire più dettagliate informazioni in ordine alla sicurezza della località di destinazione ed a quelle da lui indicate in via alternativa.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. 11 10 marzo 2021 il ricorrente ha depositato una memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, con la quale ha ribadito le censure svolte con il libello introduttivo del giudizio di legittimità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché vedente su censure manifestamente infondate.

2. Muovendo dalla descrizione della cornice normativa di riferimento, va, innanzitutto, ricordato che l'art. 16-nonies, comma 1, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, prevede che «Nei confronti delle persone condannate per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, che abbiano prestato, anche dopo la condanna, taluna delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali, la liberazione condizionale, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alla misura della detenzione domiciliare prevista dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono disposte su proposta ovvero sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo».

Il precedente art. 13-quater, comma 2, stabilisce, poi, che «Costituiscono fatti che comportano la revoca delle speciali misure di protezione l'inosservanza degli impegni assunti a norma dell'articolo 12, comma 2, lettere b) ed e), nonché la commissione di delitti indicativi del reinserimento del soggetto nel circuito criminale. Costituiscono fatti valutabili ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione l'inosservanza degli altri impegni assunti a norma dell'articolo 12, la commissione di reati indicativi del mutamento o della cessazione del pericolo conseguente alla collaborazione, la rinuncia espressa alle misure, il rifiuto di accettare l'offerta di adeguate opportunità di lavoro o di impresa, il ritorno non autorizzato nei luoghi dai quali si è stati trasferiti, nonché ogni azione che comporti la rivelazione o la divulgazione dell'identità assunta, del luogo di residenza e delle altre misure applicate.

Nella valutazione ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione, specie quando non applicate mediante la definizione di uno speciale programma, si tiene particolare conto del tempo trascorso dall'inizio della collaborazione oltre che della fase e del grado in cui si trovano i procedimenti penali nei quali le dichiarazioni sono state rese e delle situazioni di pericolo di cui al comma 6 dell'articolo 9». Va, quindi, richiamato l'art. 12, comma 2, lett. a), secondo cui «Le speciali misure di protezione sono sottoscritte 'dagli interessati, i quali si impegnano personalmente a: a osservare le norme di sicurezza prescritte e collaborare attivamente all'esecuzione delle misure [...]», sicché la violazione dell'obbligo di osservare le suddette norme di sicurezza può costituire causa di revoca della misura di protezione.

D'altra parte, a mente dell'art. 16-nonies, comma 7, terzo periodo, ai fini della modifica, della revoca o della sospensione cautelativa dei provvedimenti concernenti i benefici penitenziari, «assumono specifico rilievo quelle condotte tenute dal soggetto interessato che, a norma degli articoli 13- quater e 16- septies, possono comportare la modifica o la revoca delle speciali misure di protezione [...]», onde la condotta che può legittimare la revoca della misura di protezione, può a sua volta costituire causa di revoca del beneficio penitenziario e, quindi, della misura alternativa. 2.1 Alla luce del superiore excursus deve, allora, concludersi che la detenzione domiciliare, cui può essere ammesso il collaboratore di giustizia in deroga alle disposizioni ordinarie, a norma del citato art. 16-ponies, può essere revocata, oltre che nel caso — previsto in via generale dall'art. 47-ter, sesto comma, legge 26 luglio 1975, n. 354 — in cui il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della misura, anche in quelli specificamente previsti dallo stesso art. 16-nonfes, comma 7, ultimo periodo, che richiama gli articoli 13-quater e 16-septies del medesimo testo normativo, e, dunque, anche per inosservanza degli impegni assunti con la sottoscrizione delle speciali misure di protezione La relativa valutazione ricade nell'esclusiva competenza del Tribunale di sorveglianza, chiamato, in piena autonomia rispetto alle determinazioni eventualmente adottate dai competenti organi in merito alla misura di protezione adottata, a compiere una ponderata valutazione della gravità della condotta, soprattutto con riguardo al percorso intrapreso [Sez. 1, n. 3763 del 21/10/2015 deo. 2016, Galasso, Rv. 266001].

3. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha tratto argomento, in primo luogo, dal rifiuto frapposto da Piraina a trasferirsi nel luogo indicato dal Servizio Centrale di Protezione che, tuttavia, è l'organo esclusivamente deputato a tale scelta, funzionale alla migliore e più completa salvaguardia della sua peculiare e delicata posizione. Ha reputato, a tal fine, minusvalenti le esigenze rappresentate dal collaboratore il quale, pur essendosi mostrato, in linea generale, rispettoso delle prescrizioni impartitegli, ha manifestato forte resistenza a lasciare la località in cui è stato provvisoriamente collocato e che appare pacificamente non idonea a garantirne la sicurezza, così assumendo un atteggiamento di radicale, ma ingiustificato, dissenso rispetto alle determinazioni dell'amministrazione, che pregiudica le imprescindibili esigenze di tutela dell'incolumità personale e la conformità con le misure di protezione predisposte.

Ulteriormente, ha segnalato che lo spostamento cui Piraina si oppone fermamente è divenuto ancora più urgente in conseguenza del suo incontro con due pregiudicati, cui è conseguito il disvelamento, ancorché riservato, della sua presenza su quel territorio ed aggiunto che, in relazione a tale episodio, il collaboratore si è mostrato non del tutto sincero, deducendo, in contrasto con quanto visivamente notato dagli operanti, di non conoscere le persone insieme alle quali, pure, egli era seduto ad un unico tavolo. Ha conclusivamente rilevato che í comportamenti di Piraina sono «gravi ed ingiustificati poiché nonostante le autorizzazioni che hanno ampiamente allargato , le prescrizioni originariamente disposte dal Tribunale, venendo incontro alle rappresentate esigenze di reinserimento socio-lavorativo (sei ore di permessi esterni e possibilità di muoversi in due diversi Comuni), il detenuto non ha manifestato pari impegno e disponibilità rifiutando un movimento disposto a tutela dei suoi diritti, che avrebbe potuto agevolare le opportunità di reintegrazione considerato che nell'attuale domicilio non ha svolto alcuna attività, nemmeno a titolo di volontariato, o avviato altre iniziative risocializzanti quali corsi di studio o di formazione professionale».

Il Tribunale di sorveglianza, da ultimo, ha disatteso la richiesta difensiva di acquisizioni istruttorie, considerata l'esaustività delle informazioni offerte dal Servizio Centrale di Protezione e dalla Questura e dalle dichiarazioni del detenuto.

4. A fronte di un apparato argomentatívo completo, intrinsecamente coerente, scevro di profili di contraddizione o manifesta illogicità, nonché ossequioso del dettato normativo, il ricorrente articola contestazioni che mirano ad una rivalutazione del merito della vicenda non consentita nella sede di legittimità. Egli, per un verso, richiama il contenuto di atti istruttori che, tuttavia, non allega al ricorso che appare, per questa parte, privo di autosufficienza. Sotto altro aspetto, pone l'accento sul percorso di reinserimento già proficuamente compiuto nella località che, tardivamente, gli è stato rappresentato non rispondere ai prescritti requisiti di sicurezza; lamenta che l'amministrazione non ha mai risposto alle sollecitazioni rivolte al fine di comprendere le ragioni del disposto, ed a lui sgradito, trasferimento; rileva che la località nella quale egli dovrebbe, adesso, installarsi, è non meno insicura di quella in cui egli ha a lungo risieduto, in quanto sede di una cellula malavitosa a carico della quale egli ha reso dichiarazioni accusatorie; ricorda di avere, per tale ragione, indicato alcune destinazioni alternative, dal suo punto di vista più idonee, che l'amministrazione non ha inteso, tuttavia, prendere in considerazione.

Così facendo, egli, in buona sostanza, intende esercitare un inammissibile sindacato sulle scelte dell'amministrazione che, tuttavia, sono orientate, secondo quanto è dato evincersi dal provvedimento impugnato, dalla finalità di tutelare, nel modo più completo, l'interesse pubblico e quello dello stesso collaboratore a mantenere riservata la sua residenza e non esporsi a rischi per la propria incolumità personale. In questo quadro deve essere inserito l'episodio del 3 luglio 2020, da leggersi in linea con quanto esposto dal Tribunale di sorveglianza anziché nel senso indicato — ancora una volta senza il conforto di idoneo riscontro documentale — dal ricorrente.

La vicenda, da un canto, dà conto dell'atteggiamento, non del tutto cristallino, di Piraina e, dall'altro, e soprattutto, corrobora l'assunto, posto a fondamento della decisione alla cui attuazione il collaboratore si è strenuamente opposto, della sua esposizione a pericolo in caso di ulteriore permanenza in quel territorio, connessa a vicende, quale l'incontro al bar con i due pregiudicati, che non necessariamente chiamano in causa una sua responsabilità colpevole e rilevano, piuttosto, per la loro obiettiva portata, in questo caso di pubblico disvelamento del luogo di domicilio.

Considerato, allora, che la revoca, lungi dall'essere stata disposta in ragione di una singola trasgressione alle prescrizioni, è discesa dalla protratta e risoluta inottemperanza all'impegno di osservare le norme di sicurezza prescritte e collaborare attivamente all'esecuzione delle misure di protezione, condotta che appare senz'altro incompatibile con la prosecuzione della misura, non appare pertinente il richiamo, operato dal ricorrente, all'indirizzo ermeneutico secondo cui «La revoca della detenzione domiciliare in favore dei collaboratori di giustizia postula una valutazione della condotta, in ipotesi contraria alla legge o alle prescrizioni dettate, che non può limitarsi al singolo episodio contestato, eccettuato il caso in cui esso presenti un'intrinseca gravità talmente elevata da rendere superfluo il giudizio comparativo tra l'entità della deviazione accertata e il percorso rieducativo fino a quel momento compiuto» (Sez. 1, n. 21975 del 17/07/2020, Vizzini, Rv. 279341;

Sez. 1, n. 3763 del 21/10/2015, dep. 2016, Galasso, Rv. 266001). Incensurabile, del pari, è il giudizio, contestato dal ricorrente con il secondo ed ultimo motivo, espresso dal Tribunale di sorveglianza in merito alla completezza delle acquisizioni istruttorie ed all'esaustività delle informazioni acquisite sulla sicurezza della località di destinazione di Piraina, il quale pretende, more solito con asserzioni sfornite di qualsivoglia conforto obiettivo e sostituendosi, di fatto, all'amministrazione competente, l'esecuzione di un'indagine comparativa circa i pericoli cui egli sarebbe esposto in caso di collocazione, rispettivamente, nel luogo prescelto dal Servizio Centrale di Protezione ed in quelli da lui indicati in via alternativa.5.

Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc