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Sentenza — n. 27876/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming revocation of special surveillance should have retroactive effect.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27876/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Appeal rejected Luigi Tancredi's appeal against the revocation of his special surveillance measure, ruling the decision took effect from the date of issuance (ex nunc) rather than retroactively. Tancredi argued the lower court erred by ignoring prior favorable proceedings and failed to specify retroactive effect, while the Prosecutor General requested dismissal for manifestly unfounded grounds. The Supreme Court upheld the dismissal, finding Tancredi's arguments based on the principle of in dubio pro reo were legally unfounded and the original decision logically sound.

Regesto Legislator

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Art. 130 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The revocation of a preventive measure based on subsequent facts and positive assessment of effectiveness is presumed to have ex nunc effect; appeals claiming retroactive effect without specific grounds are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
revocation of preventive measure ex nunc effect ex tunc effect special surveillance inadmissible appeal in dubio pro reo material error correction revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 130 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Sentenza n. 291/2013 della Corte Costituzionale
Sentenza n. 186/2000 della Corte Costituzionale
art. 130 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 186/2000 della Corte Costituzionale
Generato dall'IA

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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TANCREDI LUIGI nato a POTENZA il 27/04/1965 avverso il decreto del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; sentite le conclusioni del PG, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 17 settembre 2020 la Corte di appello di Roma ha rigettato l'appello proposto da Luigi Tancredi avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Roma, Sezione Misure di Prevenzione, ha respinto l'istanza intesa alla correzione dell'errore materiale contenuto nel decreto del 14 marzo 2019 per avere il medesimo Tribunale, nel revocare la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, già applicata a Tancredi con decreto del 6 ottobre 2015, omesso di specificare che la revoca doveva intendersi con effetto retroattivo, cioè ex tunc.

2. La Corte di appello ha, in proposito, rilevato, in accordo con il primo giudice, che il provvedimento di revoca è stato posto in essere sulla base di circostanze di fatto successive all'applicazione della misura preventiva e positivamente apprezzate in termini di sua raggiunta efficacia, sicché è logico inferire che il Tribunale abbia adottato una decisione suscettibile di effetti ex nunc e, dunque, che non ricorrono le condizioni per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 130 cod. proc. pen..

3. Luigi Tancredi propone, tramite i difensori, avv.ti Dario Vannetiello e Giusida Sanseverino, ricorso per cassazione incentrato su un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge sostanziale e processuale sul rilievo che la motivazione del decreto impugnato poggia, diversamente da quanto dedotto dalla Corte di appello, sulla congiunta e concorrente valutazione sia della situazione esistente all'atto dell'originario apprezzamento della sua pericolosità sociale che delle sopravvenienze conseguenti all'effettiva sottoposizione, per oltre un biennio, alla sorveglianza speciale. Assume, quindi, che, al cospetto di condizioni che legittimerebbero, in assenza di più precise indicazioni, due opposte interpretazioni - ex tunc ovvero ex nunc - della portata della revoca, si imporrebbe, in ossequio al canone in dubio pro reo, l'opzione per quella più favorevole al proposto, che si dovrebbe tradurre nell'integrazione, nel senso da lui indicato e con le forme della correzione dell'errore materiale, della parte dispositiva del provvedimento di revoca.

4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.5. Il 12 febbraio 2021 il ricorrente ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, insistendo nelle considerazioni svolte con l'atto introduttivo del presente giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché vedente su censure manifestamente infondate.

2. Occorre, preliminarmente, rilevare che, per conforme indirizzo giurisprudenziale, «Il principio per cui l'atto che estrinseca la volontà del giudice è solo il dispositivo, che non può subire modifiche, integrazioni o sostituzioni con la motivazione, è valido solo quando il dispositivo è formato e pubblicato in udienza prima della redazione della motivazione e non, invece, quando dispositivo e motivazione sono formati e pubblicati contestualmente in un unico documento, con la conseguenza che, in tal caso, è pienamente legittimo interpretare o anche integrare il dispositivo sulla base della motivazione» (Sez. 4, n. 48766 del 24/10/2019, Pelusi, Rv. 277874;

Sez. 2, n. 938 del 23/09/2015, Pop, Rv. 265734). Nel caso di specie, posto che con il dispositivo del provvedimento emesso dal Tribunale di Roma il 14 marzo 2019 è stata revocata la misura della sorveglianza speciale già disposta nei confronti di Luigi Tancredi, ma non è stato precisato se tale revoca dovesse operare solo per il futuro ovvero, al contrario, con effetto retroattivo, è necessario esaminare la motivazione per determinare l'effettiva portata della decisione. In proposito, è pacifico che «In tema di misure di preveniione, l'annullamento o la revoca del decreto di sottoposizione alla misura opera "ex tunc" laddove dichiari la mancanza di pericolosità sociale all'epoca dell'adozione, mentre ha efficacia "ex nunc" quando consegua a situazioni sopraggiunte che facciano venir meno la pericolosità sociale del prevenuto» (Sez. 6, n. 20566 del 09/05/2019, Coppola, Rv. 275753;

Sez. 1, n. 35655 del 14/07/2004, dep. 2005, Alvaro, Rv. 232489; Sez. 1, n. 5978 del 13/03/2000, Sgobba, Rv. 216016). 2.1. Ora, la Corte di appello ha convenientemente spiegato, in replica alle obiezioni difensive ed in accordo, invece, con quanto statuito dal giudice di primo grado con il provvedimento del 19 maggio 2020, che il Tribunale ha disposto, senza ambiguità o possibilità di equivoci o fraintendimenti, la revoca ex nunc. Ha, in particolare, rilevato che la menzione della «evoluzione dei procedimenti penali che avevano dato vita all'applicazione della misura in atto» è riferita al contenuto dell'istanza difensiva e che l'accenno al parere, negativo, espresso dall'autorità di pubblica sicurezza in merito all'istanza di revoca è funzionale non già, come preteso da Tancredi, ad esaltare il rilievo delle sopravvenienze processuali, delle quali il Questore non aveva tenuto conto, ma, piuttosto, a porre in evidenza l'incompletezza del parere e la conseguente sua ridotta attitudine ad influire sul convincimento del giudice.

La Corte di appello, ancora, ha ricordato che il Tribunale non ha in alcun modo rivalutato gli elementi posti a base dell'originario decreto applicativo ed ha, invece, fondato la revoca su considerazioni, che ha testualmente riportato, che attengono esclusivamente a comportamenti tenuti dal prevenuto e ad accadimenti successivi alla sottoposizione alla misura di prevenzione, individuati: nel pedissequo rispetto delle prescrizioni impartitegli; nello svolgimento, debitamente autorizzato, di attività lavorativa; nel tempo decorso a far data dall'esecuzione della misura di prevenzione, vagliato in rapporto all'assenza di pregresse esperienze detentive.

Se a ciò si aggiunge che, nell'accogliere l'istanza di revoca, il Tribunale ha dichiaratamente applicato l'insegnamento della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 291 del 2013, ha richiamato l'attenzione degli operatori del diritto sulla necessità di tener conto, nella formulazione del giudizio di attuale pericolosità sociale, dei risultati del trattamento volto alla risocializzazione del soggetto che si è reso protagonista di condotte devianti, tangibile si palesa, in conclusione, la linearità dell'ordinanza impugnata, a fronte della quale il ricorrente introduce argomenti che non valgono ad incrinarne il rigore logico ed argomentativo.

3. Con il libello introduttivo della presente fase e, poi, con la memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale, Tancredi ha, invero, reiterato considerazioni del tutto ultronee, quale quella vertente sulla diversa composizione personale dei collegi che si sono occupati della vicenda, ovvero apodittiche, quale l'affermazione secondo cui sarebbe «indubbio che l'esito favorevole dei procedimenti che erano a carico del ricorrente — classico dato, questo, come è noto, legittimante la revoca ex tunc — risultava aver inciso positivamente sulla decisione».

Ha, sotto altro aspetto, ribadito l'interpretazione dei passaggi del provvedimento di revoca dedicati alle sopravvenienze processuali ed al parere del Questore, che la Corte di appello, per come già esposto, ha disatteso con motivazione priva di qualsivoglia deficit razionale ed ossequiosa della cornice normativa. Ha, di conseguenza, sollecitato la risposta ad un quesito che presuppone la sostanziale ambivalenza di un decreto che, invece, appare assolutamente univoco nell'attestare l'operatività pro futuro, e quindi ex nunc, della revoca ed ha, da ultimo, impropriamente invocato l'applicazione del principio in dubio pro reo.

Coglie, dunque, nel segno il Procuratore generale nel segnalare l'inammissibilità di una istanza, in apparenza finalizzata alla correzione di un errore materiale che si è detto essere insussistente ma diretta, in realtà, ad intaccare, al di fuori delle fisiologiche dinamiche processuali, l'adottata statuizione.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2021