Cassation court dismisses appeal against confiscation order, ruling arguments vague and legally unfounded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, citing manifestly unfounded legal objections. The appellant argued that the lower court's reasoning regarding the disproportion between his legal income and lifestyle was vague and failed to address temporal correlations with his crimes. The court rejected these claims, affirming the lower court's coherent and reasonable assessment of the evidence supporting the confiscation order.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423; Art. 3-ter, comma 3, legge 31 maggio 1965, n. 575: In proceedings for preventive measures, appeals to the Court of Cassation are admissible only for violations of law, and appeals based on vague or sterile arguments regarding the proportionality of lifestyle versus income are deemed manifestly unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARIU LUCA nato a BORGOMANERO il 13/11/1973 avverso il decreto del 18/06/2020 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; sentite le conclusioni del PG, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 18 giugno 2020 la Corte di appello di Milano ha confermato il provvedimento con cui, il 19 settembre 2019, il Tribunale di Varese ha disposto, nei confronti di Luca Ariu, la confisca di euro 363.370.
2. Il giudice della prevenzione ha qualificato Ariu come soggetto portatore di pericolosità sociale generica ai sensi dell'art. 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, dovendo ritenersi, per la condotta ed il tenore di vita e sulla base di elementi di fatto, che egli viva abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose. Dato atto del notevole curriculum criminale di Ariu, protagonista di numerose e gravi condotte, soprattutto in materia di narcotraffico, poste in essere tra il 2000 ed il 2017, la Corte di appello ha rilevato come egli, percettore, a partire dal 2012, di redditi di fonte lecita di importo trascurabile o nullo, abbia condotto, nel range temporale interessato dalla pericolosità sociale, un tenore di vita sproporzionato per eccesso, come desumibile dalla disponibilità di una motocicletta di grossa cilindrata e di un'autovettura di elevato valore (formalmente intestata alla compagna Manuela Chiaratti, a sua volta titolare di altri tre veicoli), oltre che della ingente somma di denaro sequestrata il 6 e l'8 novembre 2016, la cui derivazione il proposto non è stato in grado di dimostrare.
3. Luca Ariu propone, tramite il difensore, avv. Paolo Sevesi, ricorso per cassazione articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge sul rilievo che la sproporzione tra tenore di vita ed entrate di matrice lecita è stata ritenuta in esito ad un ragionamento fondato su argomentazioni vaghe ed elusive, assegnandosi rilevanza all'importo, in sé tutt'altro che esorbitante, delle effettuate ricariche telefoniche ed alla frequenza, indicata in termini di assoluta genericità, delle trasferte messicane. Lamenta, ulteriormente, che la Corte di appello non abbia offerto alcuna risposta alle obiezioni formulate con riferimento alla correlazione temporale tra la commissione dei reati accertati e l'arricchimento patrimoniale.
4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate.
2. In via preliminare, occorre ricordare come nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione sia ammesso soltanto per violazione di legge, giusta il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora, 10, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159). Ne consegue, ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez, 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365).
3. Il motivo di ricorso, concernente il formulato giudizio di attuale pericolosità sociale di Luca Ariu, involge la valutazione, da parte della Corte di appello, degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019. È utile, pertanto, dar conto, sia pure sinteticamente e per quanto qui di diretto interesse, del contenuto della pronunzia del giudice delle leggi che ha, tra l'altro, sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera c), del d.lgs, 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti dal capo II si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, lettera a), nonché dell'art. 16 del medesimo plesso normativo, nella parte in cui stabilisce che le misure di prevenzione del sequestro e della confisca, disciplinate dagli articoli 20 e 24, si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, comma 1, lettera a).
La Corte costituzionale ha ritenuto non conforme alla Carta Costituzionale la previsione della categoria di pericolosità di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), concernente «coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi», ed ha espunto la disposizione di legge dall'ordinamento vigente in virtù di un marcato deficit di tassatività descrittiva, con conseguente inapplicabilità della disposizione dichiarata incostituzionale, ai sensi dell'art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, del 1953, stando al quale «le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione».4.
La Corte costituzionale, nel sottoporre a complessivo scrutinio le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lett.
a) e b) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha, indi, ritenuto che quella sub b), che consacra la pericolosità di «coloro che per la condotta e il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» — per come interpretata negli arresti più recenti di questa Corte di legittimità, antecedenti e successivi alla nota decisione della Corte EDU, Grande Camera, 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, tesi ad estrarre dalla disposizione contenuti di maggiore tassatività descrittiva — non sia in contrasto con i principi costituzionali, mantenendone inalterata la vigenza.
La Corte costituzionale ha, in proposito, rilevato che: «...già in epoca immediatamente precedente alla sentenza De Tommaso, la giurisprudenza di legittimità aveva compiuto un commendevole sforzo di conferire, in via ermeneutica, maggiore precisione alle due fattispecie di "pericolosità generica" qui all'esame. Tale sforzo interpretativo è stato ripreso e potenziato successivamente alla pronuncia della Corte EDU, al dichiarato fine di porre rimedio al deficit di precisione in quella sede rilevato. Questa lettura convenzionalmente orientata, talora indicata come "tassativizzante", muove dal presupposto metodologico secondo cui la fase prognostica relativa alla probabilità che il soggetto delin qua in futuro è necessariamente preceduta da una fase diagnostico-constatativa, nella quale vengono accertati (con giudizio retrospettivo) gli elementi costitutivi delle cosiddette "fattispecie di pericolosità generica", attraverso un apprezzamento di «fatti», costituenti a loro volta «indicatori» della possibilità di iscrivere il soggetto proposto in una delle categorie criminologiche previste dalla legge (Corte di cassazione, sezione prima, sentenza 1 febbraio 2018-31 maggio 2018, n. 24707; sezione seconda, sentenza 4 giugno 2015-22 giugno 2015, n. 26235; sezione prima, sentenza 24 marzo 2015-17 luglio 2015, n. 31209; sezione prima, sentenza 11 febbraio 2014-5 giugno 2014, n. 23641).
Con riferimento, in particolare, alle "fattispecie di pericolosità generica" disciplinate dall'art. 1, numeri 1) e 2), della legge n. 1423 del 1956 e - oggi - dall'art. 1, lettere a) e b), del d.lgs. n. 159 del 2011 (disposizione, quest'ultima, alla quale P er comodità si farà prevalentemente riferimento nel prosieguo), i loro elementi costitutivi sono stati dalla Corte di cassazione precisati nei termini seguenti. L'aggettivo «delittuoso», che compare sia nella lettera a) che nella lettera b) della disposizione, viene letto nel senso che l'attività del proposto debba caratterizzarsi in termini di "delitto" e non di un qualsiasi illecito (Corte di cassazione, sezione prima, sentenza 19 aprile 2018- 3 ottobre 2018, n. 43826; sezione seconda, sentenza 23 marzo 2012-3 maggio 2012, n. 16348), sì da escludere, ad esempio, che «il mero status di evasore fiscale» sia sufficiente a fondare la misura, ben potendo l'evasione tributaria consistere anche in meri illeciti amministrativi (Corte di cassazione, sezione quinta, sentenza 6 dicembre 2016-9 febbraio 2017, n. 6067; sezione sesta, sentenza 21 settembre 2017-21 novembre 2017, n. 53003).
L'avverbio «abitualmente», che pure compare sia nella lettera a) che nella lettera b) della disposizione, viene letto nel senso di richiedere una «realizzazione di attività delittuose [...] non episodica, ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto» (Cass., n. 31209 del 2015), in modo che si possa «attribuire al soggetto proposto una pluralità di condotte passate» (Corte di cassazione, sezione prima, sentenza 15 giugno 2017-9 gennaio 2018, n. 349), talora richiedendosi che esse connotino «in modo significativo lo stile di vita del soggetto, che quindi si deve caratterizzare quale individuo che abbia consapevolmente scelto il crimine come pratica comune di vita per periodi adeguati o comunque significativi» (Corte di cassazione, sezione seconda, sentenza 19 gennaio 2018-15 marzo 2018, n. 11846) [...] Il riferimento ai «proventi» di attività delittuose, di cui alla lettera b) della disposizione censurata, viene poi interpretato nel senso di richiedere la «realizzazione di attività delittuose che [...] siano produttive di reddito illecito» e dalle quale sia scaturita un'effettiva derivazione di profitti illeciti (Cass., n. 31209 del 2015).
Nell'ambito di questa interpretazione "tassativizzante", la Corte di cassazione - in sede di interpretazione del requisito normativo, che compare tanto nella lettera a) quanto nella lettera b) dell'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011, degli «elementi di fatto» su cui l'applicazione della misura deve basarsi - fa infine confluire anche considerazioni attinenti alle modalità di accertamento in giudizio di tali elementi della fattispecie. Pur muovendo dal presupposto che «il giudice della misura di prevenzione può ricostruire in via totalmente autonoma gli episodi storici in questione - anche in assenza di procedimento penale correlato - in virtù della assenza di pregiudizialità e della possibilità di azione autonoma di prevenzione» (Cass., n. 43826 del 2018), si è precisato: che non sono sufficienti meri indizi, perché la locuzione utilizzata va considerata volutamente diversa e più rigoròsa di quella utilizzata' dall'art. 4 del d.lgs. n. 159 del 2011 per l'individuazione delle categorie di cosiddetta pericolosità qualificata, dove si parla di «indiziati» (Cass., n. 43826 del 2018 e n. 53003 del 2017); che l'esistenza di una sentenza di proscioglimento nel merito per un determinato fatto impedisce, alla luce anche del disposto dell'art. 28, comma 1, lett. b), che esso possa essere assunto a fondamento della misura, salvo alcune ipotesi eccezionali (Cass., n. 43826 del 2018); che occorre un pregresso accertamento in sede penale, che può discendere da una sentenza di condanna oppure da una sentenza di proscioglimento per prescrizione, amnistia o indulto che contenga in motivazione un accertamento della sussistenza del fatto e della sua commissione da parte di quel soggetto (Cass., n, 11846 del 2018, n. 53003 del 2017 e n. 31209 del 2015) [..]».
I richiamati parametri interpretativi hanno indotto la Corte costituzionale ad attestare la conformità della disposizione contenuta nell'art. 1, comma 1, lett. b), ai valori imposti dalle superiori norme regolatrici sul rilievo che «allorché si versi - come nelle questioni ora all'esame - al di fuori della materia penale, non può del tutto escludersi che l'esigenza di predeterminazione delle condizioni in presenza delle quali può legittimamente limitarsi un diritto costituzionalmente e convenzionalmente protetto possa essere soddisfatta anche sulla base dell'interpretazione, fornita da una giurisprudenza costante e uniforme, di disposizioni legislative pure caratterizzate dall'uso di clausole generali, o comunque da formule connotate in origine da un certo grado di imprecisione».
La Corte costituzionale ha, subito dopo, indicato la necessità, nell'ottica sia costituzionale che convenzionale, che «tale interpretazione giurisprudenziale sia in grado di porre la persona potenzialmente destinataria delle misure limitative del diritto in condizioni di poter ragionevolmente prevedere l'applicazione della misura stessa». Più avanti, ha affermato che «alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale successiva alla sentenza De Tommaso, risulti oggi possibile assicurare in via interpretativa contorni sufficientemente precisi alla fattispecie descritta dell'art. 1, numero 2), della legge n. 1423 del 1956, poi confluita nell'art. 1, lettera b), del d.lgs. n. 159 del 2011, sì da consentire ai consociati di prevedere ragionevolmente in anticipo in quali «casi» - oltre che in quali «modi» - essi potranno essere sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, nonché alle misure di prevenzione patrimoniali del sequestro e della confisca.
La locuzione «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» è oggi suscettibile, infatti, di essere interpretata come espressiva della necessità di predeterminazione non tanto di singoli "titoli" di reato, quanto di specifiche "categorie" di reato. Tale interpretazione della fattispecie permette di ritenere soddisfatta l'esigenza - sulla quale ha da ultimo giustamente insistito la Corte europea, ma sulla quale aveva già richiamato l'attenzione la sentenza n. 177 del 1980 di questa Corte - di individuazione dei «tipi di comportamento» («types of behaviour») assunti a presupposto della misura.
Le "categorie di delitto" che possono essere assunte a presupposto della misura sono in effetti suscettibili di trovare concretizzazione nel caso di specie esaminato dal giudice in virtù del triplice requisito - da provarsi sulla base di precisi «elementi di fatto», di cui il tribunale dovrà dare conto puntualmente nella motivazione (art. 13, secondo comma, Cost.) - per cui deve trattarsi di i a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, c) i quali a loro volta costituiscano - o abbiano costituito in una determinata epoca - l'unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito.
Ai fini dell'applicazione della misura personale della sorveglianza speciale, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, al riscontro processuale di tali requisiti dovrà naturalmente aggiungersi la valutazione dell'effettiva pericolosità del soggetto per la sicurezza pubblica, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011».
5. L'analisi del complessivo sviluppo delle argomentazioni espresse dalla Corte Costituzionale porta a ritenere che la tipologia di decisione emessa — quanto ai contenuti della previsione di legge superstite — sia quella di una c.d. «interpretativa di rigetto», che, nel comporre il denunziato contrasto tra la norma di legge ordinaria e il contenuto di quelle costituzionali, descrive il percorso interpretativo idoneo ad evitare la demolizione della prima, riconoscendolo, in larga misura, in quello già espresso in numerosi arresti da questa Corte di legittimità.
Già ad immediato ridosso della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, è stato, in particolare, chiarito (Sez. 1, n. 14629 del 05/03/2019, Calabretto, non massimata) che proprio la ricognizione del contenuto di tali arresti, citati in motivazione, ha consentito alla Corte Costituzionale di superare í dubbi sollevati in sede sovranazionale, e segnatamente nella già evocata sentenza resa dalla Corte EDU nel procedimento De Tommaso contro Italia, essendosi nel tempo stabilizzata una chiave di lettura della disposizione che, attraverso il recupero di connotati di tassatività, assicura la predeterminazione legale dei «tipi di comportamento» assunti a presupposto delle misure, sia personali che patrimoniali.
Sul tema del valore ermeneutico delle decisioni interpretative di rigetto si è, d'altro canto, di recente espressa questa Corte, ribadendo, a conferma dell'indicazione fornita, in passato, dalle Sezioni Unite (n. 25 del 16/12/1998, dep. 1999, Alagni, Rv. 212075), che «In tema di misure di prevenzione, la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della fattispecie di pericolosità generica prevista dall'art. 1, co. 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, assume, in rapporto alla fattispecie di cui all'art. 1, lett. b), del citato d.lgs., Che ha superato indenne il vaglio della Corte, la valenza di sentenza interpretativa di rigetto, con la conseguenza che, in sede di applicazione di tale ultima norma, deve prestarsi osservanza all'esegesi offertane dalla sentenza stessa, salvo che emergano validi motivi contrari, da illustrarsi compiutamente alla stregua di una puntuale e rafforzata motivazione» (Sez. 1, n. 27696 del 01/04/2019, Immobiliare Peonia s.r.I., Rv. 275888).
6. Nella cornice così delineata, deve attestarsi la conformità della valutazione operata dalla Corte di appello alle precise e puntuali indicazioni che promanano, a livello interpretativo, dal recente intervento della Consulta. La prova che Luca Ariu sia persona abitualmente dedita alla commissione di delitti è stata, invero, tratta, in primo luogo, dagli esiti dei procedimenti penali nei quali egli è stato coinvolto. La Corte di appello ha, in proposito, analiticamente esposto che Ariu ha riportato condanne definitive per reati in materia di narcotraffico commessi, anche in ambito internazionale, nel 2000 e nel 2008 e coinvolto in ulteriori procedimenti per reati di identica natura consumati nel 2005, nel 2006, nel 2008, anno in cui, il 7 dicembre, venne arrestato presso l'aeroporto di Malpensa mentre, proveniente dal Messico, deteneva oltre 2 kg di cocaina, nonché, ancora, nel 2017, epoca di un nuovo arresto, avvenuto in Spagna, ove è stato sorpreso, unitamente alla compagna Manuela Chiriatti, nella disponibilità di 9 kg di marijuana.
Se a ciò si aggiunge, da un canto, che Ariu, più volte controllato con soggetti noti alla polizia giudiziaria per il coinvolgimento in traffici di sostanze stupefacenti, è stato denunziato, nel 2016, anche per ricettazione ed introduzione nel territorio dello Stato di banconote contraffatte, e, dall'altro, che il sequestro, nel 2016 e in due distinte occasioni, di ingenti somme di denaro in contante (euro 314.380, in un caso, 49.210, nell'altro) e la disponibilità di veicoli di grossa cilindrata ed elevato valore si accompagna alla percezione, nell'arco temporale considerato, di redditi di fonte lecita pressoché inesistenti, si comprende come la prognosi di pericolosità sociale sia stata effettuata sulla scorta di un univoco quadro fattuale, attestante che egli, per oltre tre lustri, ha tratto le proprio fonti di sostentamento dal sistematico e professionale ricorso all'illecito.La Corte di appello ha, dunque, concluso nel senso che la commissione di una miriade di condotte di rilevanza penale, le modalità della loro consumazione, le frequentazioni con pregiudicati ed il prolungato squilibrio tra entrate lecite ed esborsi concorrono ad attestare che Ariu è persona che commette abitualmente delitti, specie di narcotraffico, vive, almeno in parte, con i profitti in tal modo conseguiti ed è, pertanto, socialmente pericolosa.
7. Al cospetto di un apparato argomentativo di assoluta linearità e coerenza, rispettoso dei principi e dei criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, il ricorrente oppone obiezioni di tangibile sterilità, del tutto inidonee a comprovare la dedotta violazione di legge. Ripropone, per . un verso, l'obiezione, disattesa dalla Corte di appello, incentrata sulla scarsa attitudine probatoria, quali indici di illecito arricchimento, degli importi delle ricariche telefoniche effettuate e della frequenza dei viaggi alla volta del Messico.
Trattasi, va subito notato, di argomento privo di pregio, posto che, come a chiare lettere specificato nella motivazione del provvedimento impugnato, i riferimenti a ricariche e trasferte in Centro America assumono rilevanza del tutto marginale nell'economia della decisione, che fonda la dimostrazione della provenienza illecita delle risorse finanziare ed economiche di Luca Ariu sulla tangibile, enorme sproporzione tra i redditi da lui lecitamente prodotti nell'arco di quasi un ventennio, costantemente nulli, con le sole eccezioni degli anni 2012, 2013 e 2014, in cui ammontano ad importi compresi tra 169,38 e 2.990,32 euro, ed il tenore di vita da lui condotto, tanto elevato da consentirgli di disporre di decine, o addirittura, centinaia di migliaia di euro in contanti e di veicoli di pregio.
Del tutto generica si palesa, poi, l'ulteriore doglianza, afferente alla correlazione temporale tra i reati accertati e l'arricchimento patrimoniale, costituito dalla somma di denaro sequestrata nel 2016, che la Corte di appello ha ritenuto, in forza di argomentazioni della cui ragionevolezza non vi è motivo di dubitare e che sono pienamente coerenti con le emergenze istruttorie, essere frutto di attività criminose poste in essere nel settore del traffico internazionale, di sostanze stupefacenti, nel quale l'odierno ricorrente è stato implicato tra il 2000 ed il 2017.
D'altro canto, hanno aggiunto i giudici di merito, pur prescindendo dalla intrinseca criminosità dell'acquisto del contante, qualificabile come riciclaggio o reato tributario, il fatto obiettivo della disponibilità della somma in capo ad Ariu e l'assenza di giustificazione di sorta circa la sua provenienza concorrono, comunque, ad imporne la confisca quale misura di prevenzione patrimoniale.n 8. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
D