Cassation court dismisses appeal for continuability of crimes due to lack of final judgment on sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the prerequisite of a final judgment was missing for the continuability of crimes. The appellant argued that partial finality on responsibility and minimum sentence allowed execution, but the court held that finality on the specific sentencing is required for continuability. Consequently, the request to the execution judge was rejected as legally unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624 c.p.p.; Art. 671 c.p.p.: The request for continuability of crimes is inadmissible if the judgment establishing the crime and the specific sentencing has not yet become final and irrevocable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO VINCENZO nato a NAPOLI il 15/02/1981 avverso l'ordinanza del 16/07/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG dott. Ferdinando Lignola che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza depositata in data 18.7.2020 la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato la inammissibilità della richiesta, proposta da Esposito Vincenzo, avente ad oggetto il riconoscimento della continuazione fra i reati giudicati dalle sentenze pronunciate, in data 24.5.2018 e 27.5.2015, dalla Corte di appello di Napoli. L'ordinanza ha rilevato che l'ultima condanna non era ancora definitiva, in quanto la sentenza di appello era stata annullata, con rinvio, limitatamente all'applicazione della recidiva, da sez. 6, 1.10.2019, e la sentenza pronunciata in sede di rinvio, in data 18.5.2020 dalla Corte di appello di Napoli, era stata impugnata.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Esposito Vincenzo, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Viene denunciata la violazione di legge, sul rilievo che, in ragione dell'annullamento disposto, era stata individuata la pena minima eseguibile ed era stato emesso il relativo ordine di esecuzione. Dato atto che era pendente avanti le Sezioni unite questione relativa alla interpretazione dell'art. 624 cod. proc. pen. e alla nozione di giudicato progressivo, veniva chiesta la rimessione alle Seíioni Unite anche del presente ricorso.
3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e ne va perciò dichiarata la inammissibilità. E' incontroverso che l'originaria istanza di riconoscimento della continuazione aveva ad oggetto i reati giudicati da due sentenze di condanna, una delle quali, però, non ancora divenuta irrevocabile, in quanto la sentenza di appello era stata oggetto di annullamento parziale con rinVio per nuovo giudizio sul punto concernente l'applicazione della recidiva. Ne segue che, difettando il presupposto del giudicato, non è ammissibile la richiesta presentata al giudice dell'esecuzione. v La difesa ha inteso valorizzare la circostanza secondo la quale, da una parte, la sentenza rescindente, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., aveva dichiarato irrevocabile l'accertamento sulla responsabilità e la pena minima di anni dodici di reclusione, ,e, dall'altra, era stato emesso l'ordine di esecuzione della pena.
Dunque, l'inizio dell'esecuzione comportava necessariamente l'individuazione del giudice dell'esecuzione e quindi l'ammissibilità della richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. Peraltro, il riconoscimento della continuazione in executivis presuppone necessariamente che il giudicato si sia formato sia sulla responsabilità che sul trattamento sanzionatorio, essendo quest'ultimo punto della decisione dirimente ai fini della individuazione del reato più grave e dei vincoli entro i quali opera la discrezionalità del giudice dell'esecuzione nella commisurazione della pena del reato continuato.
Dunque, esattamente l'ordinanza impugnata ha dichiarato la inammissibilità della richiesta della parte. Si deve, infine, rilevare che le questioni concernenti alla esecutività della condanna di cui alla sentenza pronunciata in data 24.9.2018 dalla Corte di appello di Napoli sono estranee all'oggetto della richiesta formulata, e dunque non possono essere esaminate. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 febbraio 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente