Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it challenges merits rather than motivation structure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant challenged the substantive merits of the lower court's decision rather than its motivation structure. The appellant argued that the judge failed to recognize the continuity of crimes due to identical operational methods, despite the lower court finding autonomous criminal deliberations based on time gaps and different corporate contexts. The court ruled that by proposing an alternative factual reading, the appellant exceeded the scope of legitimate motivation review and sought a new substantive judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds proposed concern the merits of the decision rather than the structure of the motivation, thereby requesting a new substantive judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIORGETTI GIUSEPPE nato a GENOVA il 02/12/1943 avverso l'ordinanza del 06/07/2020 del GIP TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG 'dott. Stefano Tocci che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza depositata in data 10.7.2020 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta, proposta da Giorgetti Giuseppe, avente ad oggetto il riconoscimento della continuazione fra i reati giudicati dalle sentenze pronunciate, in data 17.10.2013, dal Tribunale di Busto Arsizio e, in data 24.10.2016 e 6.3.2019, dalla Corte di appello di Genova. L'ordinanza, premesso che si trattava di due condanne per reati fallimentari e di una condanna per reati di falso, ha rilevato che in ragione della distanza cronologica tra i fatti e la diversità dei relativi contesti doveva essere esclusa la sussistenza di un comune momento deliberativo.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Giorgetti Giuseppe, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Viene denunciato il difetto di motivazione, non avendo il giudice dell'esecuzione considerato che si tratta di reati omogenei, commessi con le medesime modalità operative.
3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso ha contenuto di merito, e ne va perciò dichiarata la inammissibilità.
1. L'ordinanza impugnata ha escluso la sussistenza della continuazione tra i reati oggetto delle condanne indicate nella istanza della parte, sul rilievo che, a fronte del dato concernente la riconducibilità di tutti i reati alla gestione da parte del Giorgetti di società commerciali, costituivano indicatori di autonome deliberazioni criminose la distanza cronologica tra i reati, commessi negli anni 2004, 2009 e 2017, e i diversi contesti, trattandosi di diverse società, operative in tempi e luoghi diversi. Il ricorso ha articolato la censura motivazionale sul rilievo che il provvedimento impugnato non avrebbe considerato che i reati erano stati commessi con le medesime modalità operative, consistite nell'assumere, dietro compenso, la formale titolarità di società in stato di decozione.2.
Il motivo di ricorso, dunque, non propone una censura concernente la struttura della motivazione, bensì il merito della decisione, proponendo una lettura alternativa dei fatti che valorizza il dato relativo alle modalità esecutive dei reati. Dunque, il ricorrente si pone al di fuori dei limiti del sindacato sulla motivazione consentito in sede di legittimità, sollecitando il collegio ad una nuova decisione di merito. Si deve aggiungere che l'ordinanza valorizza l'ampia distanza cronologica tra ciascun reato, che lo stesso ricorso colloca in data prossima alle dichiarazioni di fallimento, che è il dato maggiormente significativo nell'accertamento se più reati, commessi successivamente, siano stati unitariamente deliberati.
3. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 febbraio 2021. Il Con