Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific grounds and failure to cite the relevant prior judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed without specific grounds and lacked the necessary citation of the prior judgment. The applicant argued that the execution judge failed to reduce the sentence for the abbreviated trial procedure, but the appeal was generic and did not properly reference the specific sentencing order. Consequently, the court ruled that the appeal could not be examined on the merits and ordered the applicant to pay the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, 671 cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible if it is articulated generically without specific grounds and fails to cite the relevant prior judgment required to substantiate the complaint regarding sentencing limits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GARGIULO SALVATORE nato a NAPOLI il 02/05/1979 avverso l'ordinanza del 18/07/2020 del GIP TRIBUNALE di MATERAudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG dott. Valentina Manuali che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
l.. Con ordinanza depositata in data 9 marzo 2020, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera, quale giudice dell'esecuzione, aveva, ai sensi dell'art. 669 cod. proc. pen., revocato la sentenza di condanna pronunciata, nei confronti di Gargiulo Salvatore, in data 22.1.2015, dalla Corte di appello di Milano, già unificata nella continuazione con altri reati, separatamente giudicati, con ordinanza pronunciata in data 21.12.2017 dal Tribunale di Lecco. Di conseguenza, con ordinanza depositata in data 27 aprile 2020 il giudice dell'esecuzione aveva, su richiesta del pubblico ministero, provveduto a rideterminare la pena del reato continuato, oggetto della ordinanza in data 21.12.2017 del Tribunale di Lecco, in anni sette di reclusione ed € 1.600 di multa.
2. Con istanza in data 8.6.2020 Gargiulo Salvatore ha chiesto la modifica della determinazione della pena disposta con l'ordinanza depositata in data 27 aprile 2020 dal giudice dell'esecuzione, osservando che per il reato giudicato dalla sentenza pronunciata in data 5.3.2014 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lodi era stato disposto un aumento di pena maggiore di quello disposto con ordinanza 22.12.17 del Tribunale di Lecco, e senza operare la diminuzione di pena per la scelta del rito abbreviato.
3. Con ordinanza depositata in data 18.7.2020 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta, sul rilievo che le censure poste a fondamento della istanza non erano sussistenti.
4. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Gargiulo Salvatore, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Viene denunciata violazione dell'art. 671 cod. proc. pen., con riguardo ai limiti nella commisurazione degli aumenti di pena, dato che in relazione al reato giudicato dalla sentenza pronunciata in data 11.7.2017 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Matera la pena doveva essere ridotta per la scelta del rito abbreviato e quindi essere determinata in mesi otto di reclusione ed € 267 di multa.
5. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.6. L'originaria istanza aveva proposto censure relative ad un precedente provvedimento del giudice dell'esecuzione, che dovevano essere fatte valere con l'impugnazione, e non mediante nuova richiesta al giudice dell'esecuzione. Comunque, il ricorso risulta articolato genericamente. Invero, la doglianza riguarda il quantum di pena relativo ai reati giudicati dalla sentenza pronunciata in data 11.7.2017 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Matera, che il giudice dell'esecuzione aveva indicato in anni uno di reclusione ed C 200 di multa, e dunque in misura superiore rispetto a quanto determinato dall'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva riconosciuto la continuazione tra i reati.
Sul punto, il ricorrente non allega il provvedimento cui si richiama, mentre dall'ordinanza depositata il 9.3.2020 risulta che la sentenza 11.7.2017 aveva commisurato, operata la diminuzione per il rito abbreviato, la pena di mesi otto di reclusione ed C 200 di multa solo con riferimento ad uno dei reati oggetto del giudizio.
7. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha ritenuto di dover integrare il precedente provvedimento, si ritiene non siano ravvisabili profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23 febbraio 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente