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Sentenza — n. 27864/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against GIP order rejecting request for continued crimes due to insufficient evidence of criminal intent.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27864/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Cosimo Saponaro's appeal against the Forlì GIP's order denying his request to apply the rule of continued crimes. Saponaro argued that his prior imprisonment did not break the continuity of his criminal plan, citing shared jurisprudence on the lack of automatic interruption by detention. The court held that merely stating the duration of imprisonment without specific arguments proving the persistence of criminal intent was insufficient to overcome the GIP's finding of distinct criminal designs.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: A cassation appeal alleging a defect in reasoning fails when the appellant merely cites general principles or the duration of prior detention without specifically refuting the court's concrete assessment of the lack of continuous criminal intent.

Parole chiave

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continued crimes procedural code defect in reasoning criminal intent imprisonment interruption GIP order cassation appeal criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Con ordinanza del 13 maggio 2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata da Cosimo Saponaro, volta a ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod.
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore di fiducia, l'interessato Saponaro, che ne chiede l'annullamento sulla base di unico motivo, con il quale denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
art. 671 cod. proc. pen
Con ordinanza del 13 maggio 2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata da Cosimo Saponaro, volta a ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 37382 del 05/04/2019, Okoronko
L'evocato principio è noto al Collegio (tra le altre, Sez. 1, n. 37382 del 05/04/2019, Okoronko, Rv.
Sez. 6, n. 49868 del 06/12/2013, Giordano
276842; Sez. 6, n. 49868 del 06/12/2013, Giordano, Rv.
Sez. 4, n. 20169 del 06/03/2007, Antonucci
258365; Sez. 4, n. 20169 del 06/03/2007, Antonucci, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Saponaro Cosimo nato a Francavilla Fontana il 03/11/1969 avverso l'ordinanza del 13/05/2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Angela Tardio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo annullarsi il provvedimento impugnato con rinvio al G.i.p. del Tribunale di Forlì.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 13 maggio 2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata da Cosimo Saponaro, volta a ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., fra: - i reati, già unificati per continuazione con ordinanza dello stesso Giudice del 23 gennaio 2013, giudicati con sentenze del 19 febbraio 2009 del G.i.p. del Tribunale di Firenze, del 24 febbraio 2009 del G.i.p. del Tribunale di Reggio Emilia, del 25 gennaio 2010 del G.i.p. del Tribunale di Ravenna e del 10 febbraio 2010 della Corte di appello di Bologna, tutte irrevocabili; - i reati giudicati con la sentenza emessa, a conferma di sentenza del G.i.p. del Tribunale di Ravenna, il 29 settembre 2008 dalla Corte di appello di Bologna, irrevocabile il 30 dicembre 2008.

Il Giudice, che premetteva il richiamo alla condivisa giurisprudenza di legittimità, escludeva la sussistenza dei presupposti necessari per l'accoglimento della richiesta per essere state le violazioni commesse a distanza di tempo le une dalle altre e in luoghi diversi. In particolare, i reati, cui era riferita la predetta ordinanza, erano stati commessi in Firenze il 4 e il 18 giugno 2008 (quelli di cui alla sentenza del 19 febbraio 2009), in Reggio Emila il 5 settembre 2008 (quello di cui alla sentenza del 24 febbraio 2009), in Ravenna e Faenza il 19 settembre e il 20 ottobre 2008 (quelli di cui alla sentenza del 25 gennaio 2010), e in Forlì il 4 luglio e il 6 ottobre 2008 (quelli di cui alla sentenza del 10 febbraio 2010), mentre i reati di cui alla sentenza del 29 settembre 2008 risultavano commessi in Faenza il 2 settembre 2006.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore di fiducia, l'interessato Saponaro, che ne chiede l'annullamento sulla base di unico motivo, con il quale denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio della motivazione perché apparente e comunque inidonea a sostenere la decisione, avendo omesso di confrontarsi con le allegazioni difensive. Il ricorrente, in particolare, rappresenta che: - l'ordinanza del 23 gennaio 2013 ha dichiarato unificate dal vincolo della continuazione quattro rapine e le connesse violazioni in materia di armi, commesse a Reggio Emilia, Firenze, Ravenna e Forlì nel periodo 4 giugno - 20 ottobre 2008 e ritenute (per la omogeneità delle violazioni, l'analogia del modus operandi e la stretta contiguità temporale) espressione di un programma delinquenziale predeterminato, volto al conseguimento di un illecito arricchimento mediante la commissione di rapine in danno di istituti di credito, a seguito di un «fallimento lavorativo»;- in occasione dei fatti del 2 settembre 2006 (rapina e porto d'arma impropria) egli è stato arrestato e poi sottoposto a misura cautelare detentiva, protrattasi fino al 28 maggio 2008, riavviando il progetto criminoso ideato nel 2006, che ha mantenuto fino al suo nuovo arresto avvenuto nell'ottobre 2008; - il Giudice, che ha valorizzato la mera distanza temporale dei fatti, non ha dato conto dell'allegazione difensiva secondo la quale la carcerazione sofferta ha sospeso, e non fatto venir meno, il preesistente proposito criminoso e ha omesso di considerare correttamente gli elementi indicati, in linea con consolidati principi; - la motivazione è, inoltre, contraddittoria laddove evidenzia la diversità dei luoghi di commissione dei fatti in contrasto con la pregressa ordinanza che aveva unificato fatti omogenei e analoghi per modus operandi commessi in luoghi geograficamente distanti, ed è manifestamente illogica nel riferimento a un dato del tutto inconferente per la decisione.

3. Il Sostituto Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato per la fondatezza delle doglianze stante il mancato adeguato confronto con i rilievi difensivi relativi alla carcerazione preventiva e alla sua incidenza sul diniego della continuazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, nel suo complesso infondato, deve essere rigettato.

2. I fatti, cui è riferita la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione, sono stati presi in esame dal Giudice dell'esecuzione che ha rigettato l'istanza, escludendo la riconducibilità dei comportamenti illeciti del condannato a un disegno criminoso unitario e originario. In tal senso il Giudice, illustrati i principi di diritto pertinenti al reclamato istituto, che affermano la necessità di un rapporto di interdipendenza funzionale tra i diversi reati, quali parti integranti di unico programma criminoso, preventivo e definito nei suoi dati essenziali, cui sia seguita, per ogni singola azione, una deliberazione specifica, in vista del conseguimento di un determinato fine, ha rimarcato, apprezzando i fatti assunti in continuazione, così come dedotti e documentati in atti, e gli indici esteriori significativi del dato progettuale sottostante alle condotte tenute, che: - la richiesta atteneva alla unificazione per continuazione, da una parte, dei reati commessi il 4 e 18 giugno, il 4 luglio, il 5 e il 19 settembre, il 6 e il 20 ottobre 2008, giudicati con quattro sentenze e già ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione con ordinanza del 23 gennaio 2013 resa in sede esecutiva, e, dall'altra parte, dei reati commessi il 2 settembre 2006; - ostavano alla configurabilità di una preordinazione di fondo, che cementasse le singole violazioni, la distanza temporale intercorrente tra le distinte condotte, ovvero tra le condotte già unificate, e quella del 2 settembre 2006, e il differente luogo di commissione dei reati; - i fatti, pertanto, alla stregua delle richiamate regulae iuris, si inserivano in un generico programma delinquenziale connotato da un rapporto di occasionalità tra i reati ovvero espressivo di abitualità o di un costume di vita.

La valutazione svolta è del tutto coerente con il dato normativo ed è in linea con la natura dell'istituto della continuazione, ripetutamente riaffermata, per cui rileva «l'esistenza del requisito soggettivo rappresentato dalla unicità del disegno criminoso, che [...] si identifica [...] con l'ideazione complessiva, con il piano criminoso generale, di cui ciascun reato è un momento attuativo» (Corte cost. n. 115 del 1987), e che deve trovare dimostrazione in specifici elementi atti a far fondatamente ritenere che tutti i fatti siano frutto realmente, sia pure nei dati essenziali, di una originaria ideazione e determinazione volitiva, cui segua, per ogni singola azione, una deliberazione specifica (tra le altre, Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottai, Rv. 267596; Sez. 1, del 26/02/2014, B., Rv. 260896; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Arigliano, Rv. 248862; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833), mentre il programma di attività delinquenziale, che sia meramente generico, ovvero la generica deliberazione di reiterare comportamenti penalmente illeciti rileva soltanto, in quanto espressiva di un'attitudine soggettiva a violare la legge, a fini del tutto diversi - e negativi per il reo - come la recidiva e l'abitualità criminosa (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950).

3. Le linee argomentative dell'ordinanza, congrue ed esenti da vizi logici e giuridici, resistono alle censure difensive. 3.1. Con le censure svolte, sviluppate in unico articolato motivo sotto il profilo del denunciato incorso vizio motivazionale, invero, il ricorrente oppone - assumendo l'omessa apprezzamento di quanto allegato per la dimostrazione della sussistenza della unicità del disegno criminoso - la carenza argomentativa del discorso giustificativo della decisione, che, valorizzando il dato della distanza temporale tra i fatti di porto d'arma impropria e di rapina commessi in data 2 settembre 2006 e tutti i fatti-reato commessi nel 2008, non ha dato conto della «pur verosimile e logica allegazione difensiva secondo cui la carcerazione sofferta [...] abbia cagionato la sospensione, ma non fatto venire meno il proposito criminoso già delineato fin dalla prima condotta criminosa».

Il ricorrente, che, richiamando l'istanza documentata ex art. 671 cod. proc. pen., indica la durata della sua carcerazione dal 2 settembre 2006, giorno del suo arresto in occasione della rapina commessa in pari data, al 28 maggio 2008, giorno della sua liberazione antecedente di pochi giorni la rapina del 4 giugno 2008, evoca, a sostegno della sua richiesta, la condivisa giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la detenzione in carcere o domiciliare o altra misura limitativa della libertà personale, intervallante, come nella specie, i fatti separatamente giudicati, non è di per sé idonea a escludere l'identità del disegno criminoso e a rendere superfluo l'esame, in concreto, sulla base degli accertamenti consacrati nelle sentenze di condanna, della ricorrenza o meno di elementi rivelatori della continuazione. 3.2.

L'evocato principio è noto al Collegio (tra le altre, Sez. 1, n. 37382 del 05/04/2019, Okoronko, Rv. 276842; Sez. 6, n. 49868 del 06/12/2013, Giordano, Rv. 258365; Sez. 4, n. 20169 del 06/03/2007, Antonucci, Rv. 236611), che lo condivide e riafferma. Ma il ricorrente - limitandosi a opporne la valenza e a enunciare la durata della subita limitazione della propria libertà per un tempo «praticamente coincidente» con l'intervallo temporale tra i fatti assunti in continuazione, senza dedurre ragioni di decisività della sua doglianza al fine di un esito a lui favorevole della decisione - omette il necessario confronto con le ragioni della decisione, compendiate nel discorso giustificativo svolto e nelle sue essenziali premesse, logiche e giuridiche, e articolate nella rappresentazione di circostanze concrete, giudicate dimostrative, sì come emerse, della carenza di elementi sintomatici della unicità del disegno criminoso, con valenza assorbente rispetto a ogni diversa deduzione.

Peraltro, lo stesso ricorrente, che ha allegato al ricorso l'ordinanza del 23 gennaio 2013, che ha unificato í reati commessi dal 4 giugno 2008 al 20 ottobre 2008, ne ha condiviso i contenuti volti a valorizzare, oltre alla omogeneità delle violazioni e all'analogia del modus operandì, la «stretta contiguità temporale» delle rapine consumate nell'arco di quattro mesi « in rapida successione temporale e nell'arco di un breve periodo», circostanza quest'ultima che l'ordinanza ha a sua volta richiamato, rimarcando la distanza temporale rispetto a dette condotte di quella tenuta il 2 settembre 2006 in diversa località.

Né introducono ragioni di riflessione le dedotte contraddittorietà e illogicità della motivazione per il riferimento fatto in ordinanza alla diversità del luogo di commissione dei fatti, laddove diversi sono anche i luoghi di commissione dei reati già unificati, poiché, mentre è un dato di fatto il fattore rappresentato, la sua sussistenza è, comunque, un indicatore complementare e non esclusivo.4. Al rigetto del ricorso, per le svolte considerazioni, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricor