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Sentenza — n. 27861/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against GIP order rejecting claim for criminal court costs allocation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27861/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared Silvio Ferri's cassation appeal inadmissible, rejecting his challenge to the GIP's order denying his request for criminal court costs. Ferri argued the GIP erred by attributing costs to him for a complex proceeding involving multiple crimes, including money laundering, rather than just the single offense for which he was convicted. The court ruled that the GIP correctly interpreted the enforceable title, noting that costs related to phone interceptions were necessary to uncover the connected corruption crimes underlying the money laundering charge, and thus the allocation was legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 168 D.P.R. n. 115/2002: The judge of execution must interpret the enforceable title in light of the substantive judgment's findings; objections regarding the calculation of costs or the attribution of expenses to specific crimes belong to the civil opposition proceeding, not the criminal execution phase.

Parole chiave

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criminal court costs judge of execution enforceable title money laundering phone interceptions corruption crimes cassation appeal spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 168 D.P.R. n. 115 del 2002
Il ricorso articola i seguenti motivi: (1) difetto assoluto di motivazione sulla dedotta nullità della cartella di pagamento emessa da Equitalia per mancanza e, comunque, omessa comunicazione alla parte dei singoli decreti di liquidazione delle spese ex art. 168 D.P.R.
Art. 129 c.p.p.
art. 129 cod. proc. pen
art. 535 cod. proc. pen
Giova ricordare che le spese processuali, al cui pagamento l'imputato, riconosciuto colpevole va condannato, continuano ad essere - pur dopo la modifica dell'art. 535 cod. proc. pen.
art. 12 cod. proc. pen
69 del 2009 - unicamente quelle relative all'accertamento dei reati cui si riferisce la condanna e di quelli con essi eventualmente connessi ex art. 12 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FERRI SILVIO FELICE nato a TREZZANO SUL NAVIGLIO il 09/01/1954 avverso l'ordinanza del 23/12/2019 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO; lette/sentite le conclusioni del PG RITENUTO IN FATTI) 1. Silvio Felice Ferri ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, avverso l'ordinanza emessa in data 23 dicembre 2019 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano che, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza dal medesimo proposta, volta alla determinazione delle spese processuali, derivanti dalla4condannallinflittagli con sentenza emessa dallo stesso giudice in data 14 ottobre 2013, per le quali era intervenuta l'iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella di pagamento recante l'importo di euro 48.173,25.

Ferri aveva, in origine, proposto opposizione ai sensi degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ., "per ritenuta nullità della cartella esattoriale, illegittimità del titolo, contraddittorietà e iniquità della pretesa alle spese processuali richieste". Il Giudice civile, rilevato che il debitore aveva mosso specifiche contestazioni anche in merito alla definizione del perimetro della statuizione penale di condanna alle spese processuali, evidenziando che la sentenza di patteggiamento era stata emessa nell'ambito di un procedimento soggettivamente complesso in cui l'attore rispondeva di un'unica fattispecie delittuosa, asseritamente priva "di nesso eziologico" in riferimento ,alle spese processuali contestate, osservava che la domanda afferiva in primis ai criteri regolatori della condanna alle spese e che competente a conoscerne era il giudice dell'esecuzione penale.

Il ricorso articola i seguenti motivi: (1) difetto assoluto di motivazione sulla dedotta nullità della cartella di pagamento emessa da Equitalia per mancanza e, comunque, omessa comunicazione alla parte dei singoli decreti di liquidazione delle spese ex art. 168 D.P.R. n. 115 del 2002; (2) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla suddivisione delle spese processuali, potendo essere imputate al ricorrente solo quelle relative all'unico reato ascrittogli e per il quale era intervenuta applicazione di pena concordata; (3) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento per avere il Tribunale, non cogliendo il senso delle obiezioni mosse, rimarcato l'esistenza, la validità e l'efficacia della statuizione di condanna alle spese, mai posta in dubbio dal ricorrente, e giustificato la debenza con argomentazioni prive di riscontro nella sentenza di merito, motivata con un richiamo generico agli atti di indagine e con l'affermata insussistenza delle condizioni per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.;(4) mancanza ed illogicità della motivazione per avere il giudice dell'esecuzione respinto l'eccepita nullità della cartella esattoriale per difetto di motivazione, atteso che, sebbene essa contenesse il riferimento "atti giudiziari 2013", numero di partita, estremi della sentenza, numero di partita di credito e del codice del tributo, nessun riferimento conteneva all'atto presupposto (singoli decreti di pagamento), né ai criteri sulle causali e sulla quantificazione dell'importo dovuto con precipuo riferimento all'unico reato ascritto e definito dal ricorrente.

2. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore generale, n persona del dott. Giovanni Di Leo, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso nella parte relativa alla contestazione del titolo esecutivo e l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha respinto questioni esulanti dalla propria competenza con rinvio al giudice civile competente in sede di esecuzione per la determinazione del quantum dovuto a titolo di spese processuali. 2.1. Con memoria in data 14.9.2020 il Ministero della Giustizia, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, ha insistito per la conferma dell'ordinanza impugnata. 2.2.

Con memoria in data 16.11.2020 Equitalia Giustizia s.p.a. ha insistito per la declaratoria di inammissibilità o comunque per il rigetto del ricorso. 2.3. Con memoria del 25.11.2020, il ricorrente ha replicato alle conclusioni del P.G. e alle deduzioni di Equitalia s.p.a., ulteriormente illustrando i motivi di ricorso (in particolare mancanza di prova dell'esistenza dei decreti di liquidazione delle spese e comunque omessa comunicazione degli stessi), e ha insistito per il suo accoglimento. CONSIDERATO IN DIRMO Osserva il Collegio che il ricorso appare inammissibile.

1. Giova ricordare che le spese processuali, al cui pagamento l'imputato, riconosciuto colpevole va condannato, continuano ad essere - pur dopo la modifica dell'art. 535 cod. proc. pen. ad opera della legge n. 69 del 2009 - unicamente quelle relative all'accertamento dei reati cui si riferisce la condanna e di quelli con essi eventualmente connessi ex art. 12 cod. proc. pen., ossia i reati tra i quali sussiste una connessione qualificata, non potendosi porre a carico del condannato conseguenze dovute all'unicità di processo per mera connessione soggettiva o probatoria o per altre ragioni di opportunità processuale (Sez. 1, n.17410 del 28/03/2019, Genna, Rv. 276399, Sez. 5, Sentenza n. 28081 del 22/03/2013, Spensierato,Rv. 255570).Il limite della medesimezza del reato o della connessione qualificata, rafforzato dalla rimarcata valenza di "sanzione accessoria alla pena, partecipe in qualche modo dello stesso regime giuridico di essa" della condanna al pagamento delle spese processuali (Sez.

U., n. 491 del 29/09/2011, Pislor, Rv.251265), non è affatto posto in discussione dalla novellata disposizione di cui all'art. 535 cod. proc. pen., come pacificamente interpretata da questa Corte regolatrice (Sez. 3, n. 39736 del 22/09/2010, Durizzotto, Rv. 248564): l'intervenuta soppressione delle parole "relative ai reati cui la condanna si riferisce", non è diretta, difetti, a porre a carico del condannato anche le spese processuali concernenti reati a lui non imputabili, o per i quali comunque non è intervenuta condanna, bensì rappresenta una conseguenza sul piano formale della soppressione dell'art. 535 cod. proc. pen., comma 2, che prevedeva, da un lato, che i condannati per lo stesso reato o per reati connessi fossero obbligati in solido al pagamento delle spese e, da altro lato, che i condannati in uno stesso giudizio per reati non connessi fossero obbligati in solido alle sole spese comuni relative ai reati per i quali era stata pronunciata condanna.

Ciò che è venuto meno è, dunque, sia la previsione della condanna in solido per le spese relative allo stesso reato o a reati connessi, sia la condanna in solido per le spese comuni relative a reati non connessi, restando però immutata la regola di imputazione delle suddette spese, in quanto l'éntità dell'obbligo, sia esso solidale o pro quota, non può comportare l'accollo all'imputato delle spese per reati per i quali non ha subito condanna né dipendere da mere ragioni dì opportunità processuale. 1.2. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza Pislor, hanno dato continuità al tradizionale orientamento interpretativo, secondo il quale al giudice dell'esecuzione penale restano devolute tutte le questioni attinenti alla esistenza o alla validità del titolo necessario per l'esercizio dell'azione di recupero, mentre per quelle riguardanti l'inclusione di singole spese negli atti predisposti dall'ufficio del campione penale, contestate come non dovute, l'interessato deve proporre opposizione all'esecuzione al giudice civile.

Il riparto normativo dei rispettivi ambiti di cognizione tra giudice penale e giudice civile nella materia dell'esecuzione riferita alle spese processuali riflette la distinzione tra la fase della formazione del titolo esecutivo, il cui contenuto e portata sono oggetto di interpretazione da parte del giudice penale e la fase cronologicamente distinta e successiva del calcolo del "quantum" da esigere nei confronti del condannato, sicché tutte le questioni che, senza coinvolgere la statuizione di condanna e la sua portata, pongano in discussione aspetti contabili o la pertinenza di determinati importi alla condanna inflitta, vanno prospettate al giudice civile.

2. Tanto posto, il ricorrente per contrastare il provvedimento impugnato solleva una serie di questioni incentrate da un lato sulla pretesa nullità della cartella esattoriale per violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168 a causa dell'omessa notificazione alla parte dei decreti di liquidazione delle spese per intercettazioni, nonché carente indicazione dei criteri di quantificazione dell'importo dovuto; dall'altro, sulla omessa individualizzazione delle spese a lui addebitabili avendo definito la sua posizione, con applicazione di pena concordata, nell'ambito di un processo complesso,. per una sola imputazione di riciclaggio, situazione non espressamente considerata dalla sentenza di merito che aveva condannato tutti gli imputati, ciascuno per la sua quota, al pagamento delle complessive spese del procedimento.

Il giudice dell'esecuzione, contrariamente a quanto si assume nel ricorso, ha correttamente chiarito la portata della statuizione di condanna alle spese con riferimento al reato per il quale Ferri ha riportato condanna, osservando che pertinenti al titolo di reato, ascritto al ricorrente, dovevano considerarsi anche le spese per le intercettazioni telefoniche, costituenti la maggiore voce oggetto di recupero, indistintamente sostenute nello stesso procedimento per l'accertamento di tutti i reati, avvinti da connessione qualificata, atteso che proprio l'accertamento dei reati presupposto (i plurimi episodi di corruzione contestati) aveva fondato l'accertamento del riciclaggio continuato ascritto all'imputato, il quale, nella consapevolezza della provenienza delle somme da fatti corruttivi, aveva realizzato articolate condotte di ripulitura, facendo transitare il denaro da Trezzano sul Naviglio a Lugano e nel Lichtenstein, con il contributo di un gruppo organizzato a livello transnazionale.

3. L'ordinanza impugnata, dunque, non ha affatto omesso la valutazione dei profili concernenti il titolo esecutivo, ma ha fornito puntuale risposta, con riferimento alle concrete emergenze del giudizio di merito, all'imputazione formulata e alla stessa sentenza di patteggiamento, che ha dato conto dell'origine del procedimento e del disvelamento dell'articolato sistema criminoso anche, e soprattutto, attraverso la capillare attività captativa telefonica e ambientale. Ne consegue che non hanno pregio le generiche censure, mosse con il secondo e terzo motivo, al discorso giustificativo della decisione, che ha dato effettivo riscontro circa l'attinenza delle spese, poste a carico del Ferri, al reato per il quale è stato tratto a giudizio , definito con sentenza irrevocabile.

Spese che sono state, poi, suddivise pro quota tra tutti i condannati. Sicché, una volta chiarita la portata della statuizione di condanna alle spese, nei sensi sopra precisati, le ulteriori questioni concernenti difetti formali nella procedura di liquidazione delle spese per intercettazioni o le contestazioni sull'operazione contabilmente determinativa del quantum, non sono inerenti alla portata del titolo posto a base del recupero, ma alla assunta erronea attuazione, da parte dell'ufficio addetto, di quanto recato dal titolo stesso, come precedentemente definito nella sua reale portata; questioni chiaramente esulanti, alla stregua dei principi sopra illustrati, dalle attribuzioni del giudice dell'esecuzione penale, demandate invece al giudice dell'opposizione all'esecuzione in sede civile e che potranno in quella sede essere riproposte a seguito di nuova eventuale iniziativa di parte.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma