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Sentenza — n. 27860/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming non-punibility for minor offense, ruling appellate court's reasoning was sufficient and consistent.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27860/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, finding the appellate court's reasoning sufficient to deny non-punibility for a minor offense. The appellant argued the lower court ignored statutory criteria for leniency and failed to properly weigh aggravating factors like the defendant's prior record. The court rejected these claims, noting that denying non-punibility while granting generic mitigating circumstances is legally consistent and that the appellate judge adequately addressed the specific circumstances of the case.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 133 c.p.: The appellate court satisfies its duty to motivate a denial of non-punibility by implicitly excluding the offense's particular triviality through its qualification of the defendant's conduct and culpability, provided the argumentation is not contradictory or illogical.

Parole chiave

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non-punibility for triviality appellate court reasoning generic mitigating circumstances particular triviality of offense inadmissibility of appeal criminal procedure costs objective evaluation criteria ripetute violazioni del diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Salvatore Maggio, ricorso per cassazione affidato a due motivi, con i quali 'deduce, in termini, rispettivamente, di vizio di motivazione e violazione di legge, che la Corte di appello ha disatteso la richiesta di dichiarare la non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha concluso, con requisitoria scritta del 26 febbraio 2021, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
art. 131-bis cod. pen
Salvatore Maggio, ricorso per cassazione affidato a due motivi, con i quali 'deduce, in termini, rispettivamente, di vizio di motivazione e violazione di legge, che la Corte di appello ha disatteso la richiesta di dichiarare la non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
— modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo — e, specificamente, indicando quelli ritenuti all'uopo rilevanti (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, Milone
266590; Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017
Sez. 5, n. 17246 del 19/02/2020, Pascucci
Sez. 5, n. 45533 del 22/07/2016, Bianchini
Sez. 5, n. 45533 del 22/07/2016, Bianchini, Rv.
Sez. 3, n. 35757 del 23/11/2016, dep. 2017, Sacco
268307; Sez. 3, n. 35757 del 23/11/2016, dep. 2017, Sacco, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TINELLA GIANPIERO nato a TARANTO il 27/02/1974 avverso la sentenza del 29/11/2019 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 29 novembre 2019 la Corte di appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, in parziale riforma di quella con cui il Tribunale di Taranto, il 27 novembre 2018, aveva affermato la penale responsabilità di Gianpiero Tinella per il reato sanzionato dall'art. 22, comma 12, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ha riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche e rideterminato la pena in quattro mesi di reclusione e 3.334,00 euro di multa, confermando, nel resto, la sentenza impugnata.

2. Gianpiero Tinella propone, con l'assistenza dell'avv. Salvatore Maggio, ricorso per cassazione affidato a due motivi, con i quali 'deduce, in termini, rispettivamente, di vizio di motivazione e violazione di legge, che la Corte di appello ha disatteso la richiesta di dichiarare la non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. all'esito di un percorso argomentativo illogico ed incongruo ed in spregio ai criteri che, per espressa statuizione normativa, devono orientare la valutazione del giudice.

3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. .23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha concluso, con requisitoria scritta del 26 febbraio 2021, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate.

2. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, nell'interpretazione dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, introdotto dall'art. 1, comma 2, d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, che il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi sulla relativa richiesta, è tenuto ,a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall'art. 133,. comma 1, cod. pen.

— modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo — e, specificamente, indicando quelli ritenuti all'uopo rilevanti (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647). In caso di diniego della causa di non punibilità, il prescritto onere motivazionale deve intendersi, peraltro, soddisfatto anche qualora il giudice, pur non dedicando alla questione apposite ed espresse considerazioni, abbia comunque qualificato la condotta dell'agente in termini tali da escludere impliciter che il fatto possa essere ritenuto particolarmente tenue (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 27003;

Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499). Nel caso di specie, la Corte di appello ha escluso che il fatto possa ritenersi particolarmente tenue perché commesso da soggetto già condannato per reato in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché in ragione della assenza di prova in ordine all'episodicità della condotta. Così facendo, il giudice di merito ha adempiuto al prescritto onere motivazionale, ancorando la decisione ad un apparato argomentativo non apparente né contraddittorio o manifestamente illogico e si è, dunque, mosso entro il perimetro delle valutazioni discrezionali non sindacabili in questa sede.

3. Il ricorrente, per contro, deduce, con il primo motivo, la contraddittorietà della decisione impugnata nella parte in cui attesta la modesta attitudine offensiva del comportamento illecito, in quanto riferito ad un unico lavoratore, e gli applica, di conseguenza, le circostanze attenuanti generiche. L'obiezione si palesa priva di pregio. In proposito, deve, infatti, richiamarsi il condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «Non vi è contraddizione tra il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il riconoscimento delle attenuanti generiche, atteso che i parametri di valutazione previsti dall'art. 131-bis, comma primo, cod. pen. hanno natura e struttura oggettive (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo» (Sez. 5, n. 17246 del 19/02/2020, Pascucci, Rv. 279112;

Sez. 5, n. 45533 del 22/07/2016, Bianchini, Rv. 268307; Sez. 3, n. 35757 del 23/11/2016, dep. 2017, Sacco, Rv. 270948). Del tutto legittimamente, dunque, la Corte di appello ha ritenuto la modesta offensività del fatto, commesso nei confronti di un solo migrante, e ne ha negato, al contempo, la particolare tenuità in considerazione delle modalità della condotta. Parimenti infondata è l'ulteriore doglianza del ricorrente, il quale adombra che la Corte di appello abbia escluso la particolare tenuità del fatto a cagione dell'abitualità della condotta illecita che, invece, non risulta essere stata evocata, avendo . piuttosto il giudice di merito tratto argomento, nella delibazione del complessivo coefficiente 'di gravità della vicenda, dalla colpevolezza dell'autore, dimostratosi, già in passato, insensibile al rispetto della normativa posta a tutela dei lavoratori.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/03/2021. Il Consigliere estensore Il Pr