Italian Supreme Court dismisses appeal due to lack of concrete interest as sentence remains unchanged.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant lacked a concrete interest in having the appeal accepted. Although the appellant argued the lower court erred in finding guilt for carrying a firearm without evidence, the court noted that the appellate court had already reduced the sentence to five months and 10 days of imprisonment. Consequently, even if the firearm charge were dropped, the final penalty would remain identical, rendering the appeal futile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 616-bis cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the appellant lacks a concrete, actual, and specific interest in its acceptance, as the modification of the contested decision must immediately eliminate any prejudicial effect for the appellant.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BONELLI VALTER nato a CASTELLO DELL'ACQUA il 13/09/1951 avverso la sentenza del 10/07/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 10 luglio 2019 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma di quella con cui il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Sondrio, il 22 giugno 2017, aveva affermato la penale responsabilità di Valter Bonelli per i reati di detenzione e porto illegale di arma da guerra e detenzione illegale di munizioni, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine alla contravvenzione perché estinta per intervenuta prescrizione e rideterminato la pena per i reati residui in cinque mesi e dieci giorni di reclusione e 1.333 euro di multa.
2. Valter Bonelli propone, con l'assistenza dell'avv. Giuseppe Romualdi, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta vizio di motivazione per avere la Corte di appello ritenuto, in accordo con il primo giudice, la sussistenza del reato di porto in luogo pubblico di arma da guerra in assenza di idoneo supporto probatorio ed all'esito di un percorso argomentativo illogico ed incongruo.
3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha concluso, con requisitoria scritta del 26 febbraio 2021, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza )1P\ impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché proposto in carenza di concreto interesse al suo accoglimento.
2. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «Per proporre impugnazione occorre, a pena di inammissibilità averci interesse: tale interesse deve essere attuale e concreto e può dirsi esistente solo quando dall'invocata modifica o eliminazione del provvedimento impugnato può derivare la immediata eliminazione di un qualsiasi effetto pregiudizievole per l'impugnante» (Sez. 3, n. 3959 del 31/01/1994, Gualdi, Rv. 197393). Nel caso di specie, il ricorrente eccepisce l'illegittimità della decisione in relazione ad un reato, quello di porto in luogo pubblico di arma da guerra, del quale i giudici di merito non hanno tenuto conto nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
Al capo A) dell'imputazione è stato, invero, contestato a Bonelli, unitamente al reato del quale si controverte, anche quello di detenzione non autorizzata di arma da guerra, in relazione al quale non viene sollevata contestazione di sorta. La sanzione è stata, al riguardo, fissata senza tener conto della continuazione interna tra le fattispecie regolate, rispettivamente dagli artt. 2 e 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, partendo dalla pena minima — un anno di reclusione e 3.000 euro di multa — prevista per la detenzione ed applicando, quindi, nella misura massima le diminuenti stabilite per la lieve entità del fatto ex art. 5 legge 2 ottobre 1967, n. 895, e per la scelta del rito abbreviato.
Ne discende che, qualora pure si ritenesse la fondatezza del ricorso e si escludesse, in questa sede o in quella di rinvio, il reato di porto in luogo pubblico, il trattamento sanzionatorio resterebbe, comunque, inalterato, ciò che evidenzia il difetto, in capo all'imputato, di specifico, concreto ed attuale interesse all'accoglimento dell'impugnazione.
3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000.,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/03/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Da )tle /