Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded claims regarding omitted reasoning and non-punishment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Kyrytsya Alla inadmissible because the grounds were manifestly unfounded. The appellant argued the lower court failed to explain its refusal to grant oblazione and its rejection of a non-punishment plea based on the crime's minor severity. The court rejected these claims, noting the refusal was legally required due to the lingering harmful effects of the crime, while the non-punishment plea was inapplicable to repeated harassment acts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 162-bis, comma 3, cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; The cassation appeal is inadmissible if based on manifestly unfounded censure regarding omitted reasoning or inapplicable statutory grounds for non-punishment.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KYRYTSYA ALLA nata il 13/03/1963 avverso la sentenza del 24/05/2019 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 24 marzo 2019 il Tribunale di Taranto ha, tra l'altro, dichiarato Alla Kyrytsya colpevole del reato di molestie e la ha condannata alla pena, diminuita di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di 200,00 euro di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali.
2. Alla Kyrytsya propone, con l'assistenza dell'avv. Daniele Galoppa, ricorso per cassazione — così qualificato, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. e con ordinanza dell'8 gennaio 2020, l'atto di appello presentato alla Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto — articolando due motivi, con i quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione, rispettivamente, per avere il Tribunale omesso di indicare le ragioni che, in esito al giudizio a cognizione piena, lo hanno indotto a non revocare l'ordinanza con la quale aveva respinto la richiesta di essere ammesso all'oblazione, nonché quelle sottese al rigetto della richiesta, avanzata in sede di discussione, di dichiarare la non punibilità per particolare tenuità del fatto.
3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha concluso, con requisitoria scritta del 10 febbraio 2021, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate.
2. Con il primo motivo, Alla Kyrytsya lamenta, in chiave di violazione di legge e vizio di motivazione, che il Tribunale abbia disatteso, con ordinanza, la richiesta di oblazione da lei formulata in relazione al contestato reato di molestie sull'esclusivo rilievo della gravità del fatto, apprezzata grazie alla sua connessione con l'addebito estorsivo dal quale, nondimeno, ella è stata successivamente assolta, con conseguente venir meno di qualsivoglia collegamento tra i due reati ed assenza di giustificazione del rigetto della richiesta di accesso alla causa di estinzione del reato, provvedimento che, a suo modo di vedere, avrebbe dovuto essere revocato.Deduce, in particolare, che il Tribunale avrebbe dovuto orientare la decisione alla ridottissima offensività del fatto ascrittole ed al suo buon comportamento in epoca precedente e successiva agli episodi per cui si procede.
L'obiezione si rivela, tuttavia, sterile in quanto imperniata su un postulato fallace: dal verbale dell'udienza del 24 marzo 2019 risulta, infatti, che la richiesta di oblazione fu respinta per carenza dei presupposti di legge, con particolare riferimento alla permanenza degli effetti dannosi o pericolosi del reato — che costituisce, ai sensi dell'art. 162-bis, terzo comma, cod. pen., causa di inammissibilità della domanda di oblazione — e non anche in ragione della gravità del fatto, che, secondo quanto previsto dal successivo quarto comma, può essere, invece, discrezionalmente apprezzata dal giudice.
3. Con il secondo ed ultimo motivo, la ricorrente si duole che il Tribunale non si sia pronunziato sulla richiesta, ritualmente formulata in sede di conclusioni, di dichiararla non punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., stante la particolare tenuità del fatto. La censura si rivela priva di pregio, giacché, discutendosi, nella fattispecie, di molestie arrecate con condotte reiterate, costituite dalle telefonate effettuate verso l'utenza installata presso l'abitazione di Emanuele Basile tra I 9 ed il 31 agosto 2016, la causa di non punibilità non può trovare applicazione (Sez. 1, n. 1523 del 05/11/2018, dep. 2019, Morreale, Rv. 274794; Sez. 7, n. 13379 del 12/01/2017, Boetti, Rv. 269406; Sez. 3, n. 48315 del 11/10/2016, Quaranta, Rv. 268498), onde non è necessario che il giudice spenda, sul punto, apposita motivazione (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 270033).
4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2021. Il Consigliere esten