Italian Court dismisses appeal claiming lack of reasoning regarding recidivism and mitigating circumstances equivalence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Rafai Cherkaoui's appeal inadmissible for manifestly unfounded criticism of the lower court's reasoning. The appellant argued the appellate court failed to explain why recidivism was equated with generic mitigating circumstances, while the court found the lower judges adequately reasoned by linking the defendant's criminal history to his current conduct. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: The Supreme Court holds that a lack of specific reasoning on recidivism is cured if the judgment briefly explains the conduct represents a significant continuation of prior criminal activity and that implicit reasoning is permissible when the record clearly shows the defendant's persistent criminal propensity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RAFAI CHERKAOUI nato il 06/04/1985 avverso la sentenza del 02/05/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 2 maggio 2019 la Corte di appello di Genova ha confermato quella con cui il Tribunale di Savona, il 18 ottobre 2018, aveva dichiarato Cherkaoui Rafai colpevole del reato di reingresso illegale nel territorio dello Stato e, applicate le circostanze attenuanti generiche in rapporto di equivalenza con la recidiva reiterata infraquinquennale, lo aveva condannato alla pena, diminuita di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di otto mesi di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali..
2. Cherkaoui Rafai propone, con l'assistenza dell'avv. Graziano Aschero, sostituto processuale dell'avv. Francesca Aschero, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta vizio di motivazione per avere la Corte di appello omesso di rispondere alla doglianza, sollevata con l'atto di impugnazione, relativa all'applicazione della recidiva ed alla sua equivalenza con le circostanze attenuanti generiche.
3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'ad. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha concluso, con requisitoria scritta del 10 febbraio 2021, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché vedente su censura manifestamente infondata.
2. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che, in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa (Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Nicotra, Rv.. 256183), ma che, tuttavia, tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (Sez. 6, n. 56792 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782) e che è ammessa, al riguardo, una motivazione implicita (Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, De Bellis, Rv. 272803).
Nel caso di specie, i giudici di merito, le cui concordi decisioni devono essere vagliate congiuntamente, hanno ritenuto che i precedenti di Rafai — il quale, diversamente da quanto dedotto in ricorso, risulta essere stato condannato due volte, secondo quanto si evince dal certificato penale in atti, per reati in materia di sostanze stupefacenti e, in una delle due occasioni, anche per resistenza a pubblico ufficiale — evidenziano la sua perdurante propensione a delinquere, sì da connotarne la pericolosità perché espressivi di professionalità criminale.
Hanno, inoltre, stimato che il corretto comportamento processuale dell'imputato giustifichi l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche che, sottoposte al giudizio di bilanciamento con la recidiva, sono state ritenùti equivalenti in ragione, specificamente, dell'essere intervenuta la confessione a fronte di un quadro probatorio già ben definito. La Corte di appello, in specie, ha posto in luce l'elevata offensività di uno dei reati compiuti dall'imputato, cui è stata irrogata una pena elevata, ciò che ne dimostra la contiguità con ambienti criminali, ed ha ravvisato un precipuo collegamento tra le precedenti condotte illecite e quella oggetto di più recente contestazione, tale da legittimare l'illazione che egli sia rientrato in Italia proprio allo scopo di commettere ulteriori reati.
Ha, quindi, condiviso con il Tribunale il giudizio di equivalenza tra la recidiva e le circostanze attenuanti generiche. Così facendo, i giudici di merito hanno senz'altro adempiuto al prescritto onere motivatorio in ordine all'applicazione della recidiva ed al suo bilanciamento con l'attenuante, onde non è dato in alcun modo ravvisarsi la dedotta carenza motivazionale.
3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativa mente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ende. Così deciso il 02/03