Cassation court dismisses appeal due to statute of limitations, despite procedural violations regarding pre-trial statements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the second-instance judgment because the crimes were extinguished by the statute of limitations. Although the lower court erred by utilizing unrequested pre-trial statements and failed to properly assess witness credibility, these procedural flaws were irrelevant. The court ruled that the time limits for prosecution had expired, necessitating the annulment without remittal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 606, cod. proc. pen.: Even if a judgment violates procedural rules regarding the admissibility of evidence or the assessment of witness credibility, the court must still verify the statute of limitations; if the crimes are extinguished by prescription, the judgment is annulled without remittal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'AGOSTINO TOMMASO nato a MESSINA il 13/02/1974 IDOTTA SALVATORE nato a MESSINA il 24/08/1977 NUNNARI MARIA nato a MESSINA il 26/05/1953 avverso la sentenza del 05/10/2018 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY e • vvil , ci n che ha concluso chiedendo e41 ttcorulz, - T
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 26 ottobre 2017, il Tribunale di Messina dichiarava D'Agostino Tommaso responsabile del reato, commesso il 3 aprile 2011, di danneggiamento seguìto da incendio, per avere appiccato il fuoco al mezzo del tipo "vespa" in uso a Carmelo Gugliotta; dichiarava inoltre lo stesso D'Agostino e Marabello Antonino, Bonasera Rosaria, Idotta Salvatore, Bonasera Vincenza e Nunnari Maria, responsabili del reato di minaccia grave commesso nella stessa occasione in danno del Gugliotta. Il Tribunale, riconosciuta la continuazione tra i reati contestati al D'Agostino, condannava costui alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, e Marabello Antonino, Bonasera Rosaria, Idotta Salvatore, Bonasera Vincenza e Nunnari Maria alla pena di sei mesi di reclusione.
In favore di Marabelio Antonino, di Bonasera Rosaria e di Bonasera Vincenza veniva concessa la sospensione condizionale della pena inflitta. L'affermazione di responsabilità era basata su dichiarazioni del personale di polizia e dei vigili del fuoco intervenuti e su dichiarazioni rese dal Gugliotta prima del dibattimento, riportate in un verbale acquisito.
2. Con sentenza del 5 ottobre 2018, la Corte di appello di Messina, adita dagli imputati, riformava parzialmente la sentenza di primo grado, concedendo a Marabello Antonino, a Bonasera Rosaria e a Bonasera Vincenza le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza sull'aggravante contestata.
3. L'avv. Antonio Salvatore Scordo, in difesa di D'Agostino Tommaso, Idotta Salvatore e Nunnari Maria, ha proposto ricorsi per cassazione, con atto unitario articolato in tre motivi. 3.1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono, richiamando l'art. 606, comma 1 lett.
c) ed e), cod. proc. pen., inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità e travisamento della prova in relazione all'art. 513 cod. proc. pen. Secondo i ricorrenti, ai sensi di tale norma è necessaria la richiesta di una delle parti affinché si possa procedere alla lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rilasciate da taluno prima del dibattimento. Nel caso in esame, nessuna parte aveva formulato in dibattimento la richiesta di acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese dal Gugliotta prima del dibattimento - come riscontrabile dal verbale dell'udienza 21 aprile 2016 - né il giudice aveva disposto la lettura e l'acquisizione di esse al fascicolo del dibattimento. 3.2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono, richiamando l'art. 606, comma 1 lett.
b) ed e), violazione di legge e mancanza della motivazione in relazione all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Secondo i ricorrenti, i giudici del merito, avendo fondato la decisione unicamente sulle dichiarazioni rese dal Gugliotta - testimone ex art. 210 cod. proc. pen. -, non ha rispettato le prescrizioni stabilite dall'art. 192, commi 3 e 4, in ordine al dovere di controllare la credibilità intrinseca ed estrinseca del dichiarante e di ricercare riscontri esterni individualizzanti. 3.3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono, richiamando l'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in loro favore ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso, volto a criticare l'utilizzazione - in mancanza di richiesta di acquisizione avanzata da alcuna delle parti - del verbale di dichiarazioni rese prima del dibattimento da Gugliotta Carmelo, non è manifestamente infondato, e non si può ravvisare inammissibilità delle impugnazioni, perché dagli atti emerge che il giudice del merito non ha rispettato la regola, precisata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale in ogni ipotesi in cui è astrattamente consentita l'utilizzazione di dichiarazioni rese prima del dibattimento da un soggetto che non può essere esaminato, è sempre necessaria, per l'utilizzabilità, la richiesta di parte (Sez. 3, Sentenza n. 32144 del 07/06/2002 Ud. (dep. 26/09/2002 ) Rv. 223247 - 01).
2. In presenza di ricorsi per cassazione non inammissibili, deve computarsi, ai fini della verifica della prescrizione dei reati contestati, anche il tempo decorso successivamente all'emissione della sentenza di appello, con la conseguenza che i reati contestati risultano estinti per prescrizione. Per tale ragione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, avuto riguardo all'epoca dei fatti e ai titcli dei reati, in mancanza di alcuna delle condizioni previste dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., per una pronuncia assolutoria. 7 I C, 1 P. Q. M. > -; Annulla senza rinvio la sentenza impugnata essendo i reati estinti per prescrizi