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Sentenza — n. 27855/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27855/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27855/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, emessa il 26 giugno 2019, la Corte di assise di appello di Firenze ha riformato parzialmente la decisione resa il 13 aprile 2016 dalla Corte di assise di Lucca che aveva giudicato Roberto Romanini in ordine ai seguenti reati: - concorso, quale mandante, nell'omicidio aggravato dalla premeditazione del cugino Stefano Romanini, ucciso da concorrente ignoto che lo aveva attinto con numerosi (almeno 9) colpi di pistola (capo A); - concorso nella detenzione e nel porto illegali dell'arma e delle munizioni calibro 9 Luger, con cui era stato commesso il suindicato omicidio (capo B); fatti entrambi avvenuti in Camaiore, in data 8 febbraio 2011; - detenzione illegale delle armi e delle parti di armi da guerra, elencate in rubrica (capo C); - detenzione della pistola semiautomatica cal. 45, descritta in rubrica, arma clandestina (capo D); - ricettazione del fucile mitragliatore Beretta M12, alterato per aumentarne la potenzialità offensiva, descritto in rubrica (capo E); - detenzione illegale del munizionamento per arma comune da sparo elencata in rubrica (capo F); fatti da C ad F accertati in Viareggio, il 21 settembre 2011. 1.1.

Regesto Legislator

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art. 112 cod. pen, art. 184 cod. proc. pen, art. 182 cod. proc. pen, art. 180 cod. proc. pen, art. 419 cod. proc. pen, art. 179 cod. proc. pen; Sentenza — n. 27855/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tale complessivo approdo determina l'inammissibilità dell'impugnazione. A questo esito consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in rapporto agli aspetti esaminati, si reputa equo fissare in euro tremila.

Parole chiave

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corretta notificazione notifica tardiva dei difetti violazioni delle norme procedurali inchiesta penale per omicidio corrispondenza con il difensore omissione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 112 cod. pen
La Corte di assise di Lucca, con la sentenza di primo grado, aveva dichiarato l'imputato responsabile dei reati ascrittigli, esclusa l'aggravante di cui all'art. 112 cod.
art. 184 cod. proc. pen
e la sanatoria regolata dall'art. 184 cod. proc. pen.
art. 182 cod. proc. pen
art. 180 cod. proc. pen
e la maturazione dei termini di rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc. pen.
art. 419 cod. proc. pen
A questo dato di fatto va coniugata la conseguente aspecificità dell'eccezione sollevata con il ricorso dalla difesa del ricorrente, la quale - per negare l'avvenuta notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare previsto dall'art. 419 cod. proc. pen.
art. 179 cod. proc. pen
pen., per gli effetti di cui all'art. 179, in relazione all'art.
art. 616 cod. proc. pen
A questo esito consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROMANINI ROBERTO nato a CAMAIORE il 20/12/1950 avverso la sentenza del 26/06/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA CESQUI che ha concluso chiedendo avA biro G-li Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. uditi 4difensoree L'avvocato CELLINI PARDO conclude chiedendo il rigetto o in subordine l'inammissibilità del ricorso e deposita conclusioni e nota spese. L'avvocato BONAIUTI PAMELA conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, emessa il 26 giugno 2019, la Corte di assise di appello di Firenze ha riformato parzialmente la decisione resa il 13 aprile 2016 dalla Corte di assise di Lucca che aveva giudicato Roberto Romanini in ordine ai seguenti reati: - concorso, quale mandante, nell'omicidio aggravato dalla premeditazione del cugino Stefano Romanini, ucciso da concorrente ignoto che lo aveva attinto con numerosi (almeno 9) colpi di pistola (capo A); - concorso nella detenzione e nel porto illegali dell'arma e delle munizioni calibro 9 Luger, con cui era stato commesso il suindicato omicidio (capo B); fatti entrambi avvenuti in Camaiore, in data 8 febbraio 2011; - detenzione illegale delle armi e delle parti di armi da guerra, elencate in rubrica (capo C); - detenzione della pistola semiautomatica cal. 45, descritta in rubrica, arma clandestina (capo D); - ricettazione del fucile mitragliatore Beretta M12, alterato per aumentarne la potenzialità offensiva, descritto in rubrica (capo E); - detenzione illegale del munizionamento per arma comune da sparo elencata in rubrica (capo F); fatti da C ad F accertati in Viareggio, il 21 settembre 2011. 1.1.

La Corte di assise di Lucca, con la sentenza di primo grado, aveva dichiarato l'imputato responsabile dei reati ascrittigli, esclusa l'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen., quanto all'omicidio, aveva unificato i reati in continuazione, lo aveva condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un anno e alle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena, aveva applicato all'imputato la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni quattro, aveva disposto la confisca delle armi e munizioni sequestrate e aveva condannato l'imputato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, da liquidarsi in separata sede, stabilendo la provvisionale di euro 300.000,00 ciascuno in favore di Serena Romanini, Stella Romanini e Giuliana Pellegrini, nonché di euro 80.000,00 ciascuno in favore di Simonetta Romanini, Marco Romanini e Giuseppe Romanini. 1.2.

La parziale riforma disposta dalla Corte di assise di appello di Firenze ha avuto ad oggetto la contravvenzione di cui al capo F, reato in ordine al quale la Corte territoriale ha dichiarato non doversi procedere per essersi estinto in seguito a sopravvenuta prescrizione, con conseguente rideterminazione della pena mediante la riduzione a mesi dieci della durata dell'isolamento diurno. Nel resto la sentenza di primo grado è stata confermata.

2. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso il difensore di Roberto Romanini chiedendone l'annullamento, con ogni conseguente statuizione, e affidando l'impugnazione a un unico motivo con cui lamenta la violazione degli artt. 418, 419 420 e 420-bis cod. proc. pen., per gli effetti di cui all'art. 179, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Il vizio che si denuncia riguarda l'omessa notificazione all'imputato del decreto di fissazione dell'udienza preliminare. La difesa evidenzia che non è stato mai notificato a Roberto Romanini il decreto di fissazione dell'udienza preliminare, tenutasi il 3 luglio 2015 innanzi al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lucca e che, in ogni caso, non sussiste alcuna prova del decreto in atti, come si evincerebbe dalla documentazione allegata al ricorso.

Tale vizio - si fa rilevare - configura una nullità assoluta insanabile e rilevabile in ogni stato e grado del processo. Il caso di specie, riconosce la difesa, si presenta più complesso, in quanto l'imputato era presente all'udienza preliminare: tuttavia, stante l'evidenziata insanabilità della nullità, ai sensi dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen., questa presenza non potrebbe essere considerata come fatto tale da neutralizzare il vizio denunciato. Al riguardo, fa notare il ricorrente, nessuna contraddizione sussiste tra la sanzione prevista dall'art. 179 cit. e la sanatoria regolata dall'art. 184 cod. proc. pen. giacché la sfera di applicabilità di quest'ultima disposizione non attinge le più gravi nullità, quale quella denunciata, caratterizzate dall'effetto della insanabilità: quando la notificazione della situazione risulti omessa, la sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. non può operare, mentre le altre nullità, che si siano risolte in meri vizi della notificazione, sono suscettibili di sanatoria.

In tal senso la difesa ricorda la relazione al progetto preliminare del vigente codice diritto penale che ha evidenziato l'insanabilità dell'omessa citazione sottolineando la differenza di tale radicale vizio e la sua estraneità al disposto dell'art. 184 cod. proc. pen.; analisi che viene corroborata anche in termini comparativi con le norme corrispondenti del codice di procedura penale del 1930, rispettivamente l'art. 185 e l'art. 188, che la legge n. 517 del 1955 aveva modificati contemplando la non sanabilità delle nullità previste dall'attuale art.178 cod. proc. pen., lasciando tuttavia inalterato il meccanismo di sanatoria determinato dalla comparizione della parte interessata stabilito dall'art. 188 di quel codice di rito.

Tanto premesso, il ricorrente ha accluso all'atto di impugnazione copia dell'indice degli atti redatto dalla cancelleria del Tribunale di Lucca, Ufficio del giudice dell'udienza preliminare, come inserito all'interno del fascicolo del dibattimento della Corte di assise di appello di Firenze. In tale indice - si evidenzia - non viene segnalato il decreto di fissazione dell'udienza preliminare, né si rinviene traccia della notificazione dello stesso all'imputato, giacché dall'affoliazione 409, relativa alla nomina a difensore, si passa all'affoliazione compresa tra 410 e 464, riguardante quattro costituzioni di parte civile, mentre l'affoliazione 465 indica il decreto che dispone il giudizio, con le relative notificazioni.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze ha depositato memoria con cui sostiene l'infondatezza e l'inammissibilità del ricorso proposto dall'imputato. Dall'esame degli atti del fascicolo del Pubblico ministero, in cui erano confluiti anche gli atti relativi all'udienza preliminare, può rilevarsi - segnala l'Autorità requirente territoriale - che non corrisponde al vero la deduzione secondo cui all'imputato non sarebbe stato notificato l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare. Fra le copie della relativa documentazione vengono esibiti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, con allegata richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Roberto Romanini, e la relata di notifica inviata dall'U.N.E.P. di Lucca al domicilio eletto dall'imputato, con raccomandata con avviso di ricevimento, e il relativo avviso di ricevimento che - si sottolinea - aveva documentato la consegna del plico al domicilio eletto, in data 11 luglio 2014, a mani di Massimo Lari, ossia dell'investigatore incaricato dall'imputato nelle indagini difensive, titolare del domicilio.

Poi, oltre all'istanza di rinvio dell'udienza preliminare formulata dalla difesa di Romanini, viene prodotto il verbale dell'udienza preliminare, celebratasi il 13 marzo 2015, alla presenza dell'imputato e conclusasi con l'emissione del decreto che dispone il giudizio davanti alla Corte di assise di Lucca, letto alla presenza dell'imputato. Sulla scorta dei documenti allegati, il Procuratore generale territoriale contesta che in alcun momento, tra la richiesta di rinvio a giudizio e il rinvio a giudizio, sia stato impedito all'imputato Romanini l'esercizio del diritto di difesa e aggiunge che ad analoga conclusione dovrebbe pervenirsi anche laddove si ritenesse che l'imputato non abbia avuto l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, trattandosi di caso - peraltro neppure ipotizzato dal difensore - tale da determinare un'eventuale nullità di ordine generale a regime intermedio, che dovrebbe ritenersi comunque sanata quando risulti provato, come è in questo caso, che essa non ha impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il suo diritto di difesa e quando comunque non risulti dedotta tempestivamente, con la sanatoria di cui all'art. 182 cod. proc. pen. e la maturazione dei termini di rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc. pen.

4. Il Procuratore generale in sede ha preliminarmente fatto proprie le deduzioni succitata e ha chiesto l'acquisizione degli atti depositati dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze, segnalando la possibilità della consultazione degli atti processuali, in ragione del motivo proposto, e ha prospettato la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, essendo avvenuta la formalità notificatoria contestata e dovendo, in ogni caso, affermarsi, nella fattispecie in esame connotata anche dalla diretta partecipazione dell'imputato all'udienza preliminare, la prevalenza del principio di effettività, non essendosi verificata alcuna limitazione del diritto di difesa.

5. La difesa delle parti civili ha depositato le conclusioni scritte e la nota specifica sollecitando il rigetto o l'inammissibilità dell'impugnazione, con l'adozione delle statuizioni consequenziali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso si rivela inammissibile nei sensi che seguono.

2. Il primo e dirimente rilievo che scaturisce dall'esame degli atti - consentito in ragione della natura della censura su cui si basa l'impugnazione - fa emergere l'esattezza della segnalazione (formulata anche nel corso della discussione orale dal Procuratore generale) del fatto che sussiste la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, perfezionata, a mezzo del servizio postale, in data 11 luglio 2014 presso il domicilio eletto, ossia presso il titolare dell'Agenzia Investigativa Lacryma di Viareggio, alla Via dei Mille, n. 10/3, incaricato delle indagini difensive, ove, come da epigrafe della sentenza di primo grado, l'imputato effettivamente domiciliava: e l'avviso di ricevimento risulta firmato da Massimo Lari, l'investigatore privato a cui si era rivolto Romanin i.

La difesa, del resto, non ha contrastato l'avvenuta elezione di domicilio, soltanto revocando in contestazione che tale elezione fosse stata riferita al titolare della suddetta Agenzia, riferendola soltanto all'indirizzo relativo a quella via, ma l'individuazione del domiciliatario elettivo risulta confermata nella richiamata sentenza di primo grado, senza che il titolare del rapporto di domiciliazione abbia opposto alcun rilievo. A questo dato di fatto va coniugata la conseguente aspecificità dell'eccezione sollevata con il ricorso dalla difesa del ricorrente, la quale - per negare l'avvenuta notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare previsto dall'art. 419 cod. proc. pen. - ha fatto riferimento all'indice degli atti dell'udienza preliminare inseriti nel fascicolo del dibattimento; indice evidentemente non esaustivo degli atti assunti e di quelli consultabili.

Nemmeno risulta considerato dalla difesa che Roberto Romanini, assente all'udienza preliminare del 29 ottobre 2014, ossia nella data fissata dal decreto del Giudice per l'udienza preliminare il cui avviso era stato a lui notificato come sopra, il suo difensore aveva chiesto rinvio per concomitante impegno professionale, rinvio concesso dal giudice procedente, con fissazione dell'udienza preliminare al 13 marzo 2015. A questa ulteriore data l'udienza preliminare si era poi svolta con la presenza dell'imputato e sempre alla presenza di Roberto Romanini era stato disposto in pari data il suo rinvio al giudizio della Corte di assise di Lucca per rispondere degli stessi reati di cui alla richiesta del Pubblico ministero, allegata all'atto.

Va altresì rilevato che, all'udienza preliminare del 13 marzo 2015, il difensore dell'imputato aveva sollevato la questione - non accolta di nullità dell'udienza preliminare, ma non certo per l'omessa notificazione dell'avviso dell'udienza preliminare all'imputato, bensì per tutt'altro (ossia per non essere stato consentito alla difesa di visionare le cartucce e i bossoli in sequestro tramite un proprio consulente). Inoltre, il giudizio di primo grado e il giudizio di secondo grado risultano essersi svolti con la presenza dell'imputato, come emerge dall'epigrafe delle due sentenze: la stessa difesa non ha dedotto che sia stata sollevata, nel corso dei gradi di merito, la questione dell'omessa notificazione a Roberto Romanini dell'avviso dell'udienza preliminare.

3. Posto ciò, si tiene in primario conto l'orientamento ermeneutico segnalato dal ricorrente, laddove ricorda che il massimo organo della nomofilachia ha avuto modo di chiarire che l'omessa notificazione all'imputato dell'avviso per l'udienza preliminare determina come effetto la nullità assoluta e insanabile, deducibile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, dell'udienza medesima e di tutti gli atti successivi (Sez. U, n. 35358 del 09/07/2003, Ferrara, Rv. 225361 - 01). Va sul tema rilevato che la solidità di tale orientamento è confermata dall'ulteriore pronuncia di legittimità, pure espressa dal consesso più autorevole, secondo cui l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare configura un'ipotesi di nullità assoluta e insanabile, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, da equipararsi all'omessa citazione dell'imputato; ciò, peraltro, con la specificazione che la sanzione processuale di cui all'art. 179 cod. proc. pen. deve essere riferita - non già alla sola citazione in giudizio in senso stretto, ma - anche a quell'insieme di adempimenti che consente all'imputato, all'indagato o al condannato di partecipare a una fase processuale che si conclude con una decisione (Sez.

U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269027 - 01). Deve aggiungersi, in tale ultimo senso, che la seconda delle decisioni richiamate, nel riaffermare il principio suindicato, ha specificato la necessità di utilizzare, nella decisione delle questioni di invalidità degli atti procedimentali, il criterio del pregiudizio effettivo, di guisa che, per valutare se un error in procedendo si sia effettivamente consumato, non è estranea alla verifica giudiziale l'applicazione del principio di offensività processuale, in forza del quale affinché si possa ritenere sussistente la nullità deve emergere che la difformità fra l'atto assunto e il tipo normativo si sia risolta nell'effettiva connpromissione delle garanzie che la sanzione di invalidità stabilita dalla norma è destinata a presidiare.

Ed è stato segnalato che tale criterio rileva anche per la valutazione del vizio del procedimento notificatorio da adottarsi al fine di stabilire se la dedotta nullità della notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare all'imputato abbia effettivamente inciso - pregiudicandola - sulla validità della vocatio in iudicium, così da trasmodare nell'omissione dell'atto.

4. Posto quanto precede, la rilevazione dell'avvenuta notificazione dell'avviso di cui all'art. 419 cod. proc. pen. presso il domicilio eletto - non risultante dall'indice degli atti citato dal ricorrente, ma - senza dubbio emersa mediante la consultazione degli atti processuale (che il giudice aveva titolo a effettuare, come ha ribadito Sez. U, n. 35358 del 09/07/2003, cit.) già destituisce in modo manifesto di ogni fondamento il motivo di impugnazione, risultato sotto questo aspetto anche generico. Per il resto, la rilevata consecutio degli atti - che ha contemplato la consapevole partecipazione dell'imputato all'udienza preliminare, dopo il rinvio della stessa richiesto e ottenuto dal difensore, il suo rinvio a giudizio con la piena e contestuale ostensione del contenuto dell'atto in thesi non notificato in modo rituale, la susseguente presenza dello stesso Roberto Romanini nel corso di entrambi i gradi del giudizio di cognizione, sempre senza alcun rilievo circa la notificazione del ricordato avviso di fissazione dell'udienza preliminare - fornisce una serie univoca di elementi dimostrativi del fatto che il (comunque non emerso) vizio del procedimento notificatorio non sarebbe, in ogni caso, trasmodato nell'omissione della notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e, quindi, non avrebbe inciso sulla validità della corrispondente vocatio, non avendo le relative modalità influito sull'effettiva conoscenza dello stesso da parte del destinatario.

5. Tale complessivo approdo determina l'inammissibilità dell'impugnazione. A questo esito consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in rapporto agli aspetti esaminati, si reputa equo fissare in euro tremila.

6. Questa conclusione determina l'ulteriore conseguenza che - quanto al regolamento delle spese del grado relativo alla posizione delle parti civili Giuliana Pellegrini, nonché Serena, Stella, Marco, Giuseppe e Simonetta Romanini, che hanno svolto attività processuale in questa sede - le stesse vanno poste a carico dell'imputato, anche qui soccombente rispetto all'azione civile proposta nei suoi confronti. Dette spese sono da liquidarsi nell'opportuna misura di complessivi euro 7.537,50: tale quantificazione viene adeguatamente effettuata, ex artt. 12 e 16 d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, tenuto conto - in relazione alle voci precisate nella nota depositata - del numero delle parti, dell'attività svolta e delle questioni trattate.

Fase di studio C 450,00 Fase introduttivo C 1.260,00 Fase decisionale C 1-305,00 Totale per una parte C 3.015,00 Incrementi per le cinque C 4.522,50 parti ulteriori Totale C 7.537,50 Ai suddetti compensi professionali non va aggiunto alcun ristoro di spese borsuali, non richiesto. Spettano alla difesa delle parti civili gli accessori di legge, ossia, ex art. 2 d.m. n. 55 del 2014, il rimborso delle spese forfettarie nella - giusta - misura del 15%, VIVA e il contributo per la Cassa Previdenziale, da computarsi sull'imponibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Pellegrini Giuliana, Romanini Ser