Cassation court dismisses appeal against reduced sentence for recidivist violating special surveillance obligations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the appellate court's reduction of the sentence for a recidivist who violated special surveillance obligations. The appellant argued that the court misinterpreted evidence regarding his associations with 'dangerous subjects' and ignored mitigating circumstances, but the court found these arguments lacked merit. The decision rests on the principle that appellate courts must not re-evaluate facts already assessed by lower courts and that the appellant failed to substantiate claims about new evidence or specific mitigating factors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellant attempts to re-evaluate facts already assessed by the appellate court or fails to substantiate claims regarding new evidence or specific mitigating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Di Stefano Roberto nato a Gela il 27/05/1968 avverso la sentenza del 25/06/2019 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Angela Tardio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso con ogni conseguente statuizione. "Yz-1
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 26 aprile 2017 il Tribunale di Gela ha dichiarato Roberto Di Stefano colpevole dei reati di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, ascrittigli ai capi 1) e 2) della imputazione, condannandolo, riconosciuta la continuazione e ritenuta la contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, alla pena di anni sei di reclusione, oltre alle pene accessorie, e ordinando l'applicazione, a pena espiata, della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre. La Corte di appello di Caltanissetta con sentenza del 25 giugno 2019, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che ha confermato nel resto, ha ridotto la pena ad anni tre e mesi tre di reclusione. 1.1.
All'imputato, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, disposta dal Tribunale di Caltanissetta con decreto del 18 luglio 2003 e aggravata con decreto del 30 maggio 2007, era contestato di avere contravvenuto agli obblighi e alle prescrizioni imposte, perché: - si era associato a soggetti pregiudicati, fra cui Pardo Davide, Pellegrino Gaetano, Palmieri Paolo, Terlati Emanuele e Vizzini Luca, in Gela dal 6 aprile 2012 al 13 novembre 2012 (capo 1); - non si era presentato all'Autorità di Pubblica sicurezza, come prescritto nel decreto, in Gela in data 8 dicembre 2012 (capo 2). 1.2.
La Corte di appello, che ripercorreva la ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza di primo grado e i motivi di appello, riteneva i reati pienamente integrati e, a ragione della decisione, rilevava che: - quanto al reato sub 1), era significativo l'incontro tra l'imputato e Pardo Davide del 16 ottobre 2012, in quanto entrambi, benché cognati, avevano cooperato e concorso in reati di criminalità organizzata ed erano stati sottoposti ai relativi procedimenti penali; gli altri incontri, anche se avvenuti a distanza di tempo, erano intercorsi con soggetti del contesto mafioso di Gela (Pardo Davide, Pellegrini Gaetano, Palmieri Paolo) o di altri luoghi (Di Grazia Gabriele Santi di Catania) ed erano dimostrativi della tendenza dell'imputato ad associarsi con "soggetti gravitanti nel mondo dei malavitosi"; anche gli incontri intrattenuti con pregiudicati prima della sua sottoposizione alla misura di prevenzione ovvero con soggetti con pendenze giudiziarie non definite con sentenze di condanna concorrevano a descrivere l'emerso "scenario di frequentazioni", nel complesso incompatibile con le prescrizioni imposte dalla sottoposizione a sorveglianza speciale; - quanto al reato sub 2), non erano provati l'affermato insuperabile impedimento alla presentazione al Commissariato di Gela in data 8 dicembre 2012 e l'affermata presentazione alle ore 20 dello stesso giorno, con comunicazione dell'incorso ritardo dovuto al ciclomotore a un operante che avrebbe dovuto annotare l'impedimento il giorno successivo senza farlo; - era invece fondata la doglianza relativa al trattamento sanzionatorio quanto alla entità della pena base, rideterminata in anni due di reclusione, all'aumento per la confermata recidiva fino a tre anni, alla esclusione della continuazione interna per il capo 1) e alla rideterminazione dell'aumento di pena per il capo 2).
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, l'imputato, che ne chiede l'annullamento sulla base di due motivi. 2.1. Con il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, difetto di motivazione e travisamento della prova. Secondo il ricorrente, la riprodotta motivazione della sentenza impugnata si è fondata su dati che hanno travisato il materiale probatorio acquisito, dallo stesso ricavandosi che i soggetti definiti pregiudicati, nel periodo in contestazione, non lo erano, e che gli altri incontri indicati in sentenza erano anche precedenti alla sua sottoposizione alla misura di prevenzione. In particolare dalle prove documentali acquisite in primo grado all'udienza del 18 ottobre 2016, e allegate al ricorso [documentazione relativa all'accesso allo SDI del 16 ottobre 2012, riguardante precedenti, pendenze, sottoposizione a misure di prevenzione a carico dei soggetti controllati in pari data (all. 1), e documentazione riportante le registrazioni del controllo del territorio, le date dei controlli e i soggetti controllati dal Commissariato di Gela dal 6 luglio 2004 al 13 novembre 2012], risulta che: - Pardo Davide alla data del 16 ottobre 2012 era incensurato e solo segnalato e denunciante, con evidente travisamento in sentenza di un dato ritenuto significativo e rilevante; - con Pellegrino Davide vi è stato un solo incontro il 16 ottobre 2012.
A carico del medesimo risultavano inoltre pendenze, misure cautelari, indagini e non sentenze definitive (all. 1 pagg. 49/60); - l'incontro con Palmeri Paolo è avvenuto il 6 luglio 2004, prima del periodo in contestazione e della sua stessa sottoposizione alla misura di prevenzione (all. 2, ultima pagina). 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen. e omessa motivazione, dolendosi della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la rappresentazione di specifiche evidenze comportamentali, e in particolare la collaborazione con la giustizia dal 2013 con ammissione alle correlate misure di protezione, la revoca con decreto del 19 aprile 2014 dei decreti applicativi della misura di prevenzione, il riconoscimento in suo favore della speciale attenuante di cui all'art. 8 legge n. 203 del 1991, il mantenimento della decisione di collaborare anche dopo la fuoriuscita nel 2015 dal programma di protezione.
Su tale motivo specifico la Corte di merito ha del tutto omesso di pronunciarsi.3. Il Procuratore generale ha formulato le sue conclusioni con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, dl. 28/10/2020, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18/12/2020, n. 176, chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso, e rilevando che il primo motivo in parte è meramente riproduttivo del motivo di appello e, con riferimento al travisamento della prova, non si considera la valutazione unitaria e complessiva fatta in sentenza, e rappresentando, quanto al secondo motivo, che le deduzioni sono di puro merito.
4. Il difensore ha trasmesso alla Cancelleria, a mezzo di posta elettronica certificata, memoria difensiva, con la quale, in replica alle conclusioni del Procuratore generale, reitera le deduzioni svolte, sottolineando che è provato l'incorso travisamento della prova e che vi è omessa motivazione a fronte di specifico motivo di gravame e delle allegazioni documentali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, che svolge censure non consentite ovvero generiche, deve essere dichiarato inammissibile.
2. Quanto al primo motivo, si premette in diritto che, per costante, e condivisa, giurisprudenza di legittimità, il reato di cui all'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che punisce la violazione della prescrizione prevista dall'art. 8, comma 4, dello stesso decreto - concernente il divieto, per la persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, di «associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza» -, implica un'abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati (tra le altre, Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942;
Sez. 1, n. 53403 del 10/10/2017, 'urlar°, Rv. 271902; Sez. 1, n. 27049 del 9/5/2017, Massimino, Rv. 270635), e dovendosi escludere che la sua violazione sia integrata da un fatto episodico unico (tra le altre, Sez. 1, n. 43858 del 01/10/2013, Valentino, Rv. 257806; Sez. 1, Sentenza n. 46915 del 10/11/2009, Linaris, Rv. 245687). Occorrono, dunque, plurime condotte idonee, per intrinseca caratteristica oggettiva, a fondare una frequentazione ripetuta che, fondando il carattere dell'abitualità, possa indurre a ritenere realizzata la trasgressione rilevante penalmente, per effetto della lesione concreta del bene protetto. 2.1.
Di detti principi si sono fatte corretta interpretazione e coerente applicazione.La Corte di appello, che ha richiamato la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale che aveva valorizzato gli esiti degli apporti dichiarativi degli operanti di polizia e delle verifiche documentali da essi svolte, ha evidenziato, in risposta ai rilievi difensivi, la significatività, ai fini dell'affermazione di responsabilità, dei dati fattuali pertinenti: - all'incontro, annotato dagli investigatori il 16 ottobre 2012, dell'imputato con Pardo Davide, con il quale, benché cognato, aveva cooperato e concorso in reati di criminalità organizzata ed era stato sottoposto a procedimento penale, e con altri soggetti pregiudicati; - agli altri incontri dell'imputato, segnalati dagli investigatori e annotati nella sentenza di primo grado, benché avvenuti a distanza di tempo, con soggetti dello stesso contesto mafioso del territorio di Gela; - alla individuazione di detti soggetti in Pardo Davide, Pellegrino Gaetano e Palmeri Paolo, e alla presenza agli incontri anche di soggetti provenienti da altri luoghi, come Di Grazia Gabriele Santi di Catania; - agli incontri intrattenuti dall'imputato con altri pregiudicati prima della sua sottoposizione a misura di prevenzione ovvero con soggetti gravati da procedimenti in corso e non ancora condannati.
Tale analisi ricostruttiva non è stata disgiunta dalla logica e ragionevole rappresentazione, in risposta ai rilievi difensivi - e in linea con la pluralità degli incontri emersi, la concorsuale commissione con il frequentato cognato Pardo di reati di criminalità organizzata, la caratura criminale degli altri soggetti frequentati legati allo stesso contesto mafioso o ad altro contesto criminale, l'antecedenza di alcune frequentazioni con soggetti pregiudicati e/o gravati da pendenze giudiziarie anche alla sottoposizione a misura di prevenzione -, della integrazione della frequentazione penalmente rilevante, della emersa tendenza del ricorrente ad associarsi con «soggetti gravitanti nel mondo dei malavitosi», delle ragioni della valenza complementare delle frequentazioni con soggetti non condannati o antecedenti al periodo considerato correlate alla univoca convergenza degli indicatori complessivi, unitariamente apprezzati, a «descrivere uno scenario di frequentazioni comunque complessivamente incompatibile con le prescrizioni imposte dalla sottoposizione a sorveglianza speciale». 2.2.
Nell'indicato contesto, esente da vizi logici e giuridici, non possono trovare accoglimento le censure difensive, che, dolendosi della operata interpretazione e della tenuta dei dati fattuali e opponendo la inadeguatezza delle ragioni giustificative della decisione impugnata, svolgono rilievi di carattere eminentemente confutativo e tendono, per tale via, a impegnare questa Corte in una diversa lettura e valutazione degli stessi dati. Esse, peraltro, assumendo un travisamento della prova affidato alla documentazione allegata, già acquisita in primo grado e valutata nelle conformi decisioni di merito, non considerano il decisivo rilievo della doppia conformità della decisione di condanna rispetto ai limiti della deducibilità in cassazione del detto vizio (tra le altre, Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155;
Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018), trascurando del tutto la conforme valutazione di entrambi i giudici di merito, né, comunque, ponendosi in atteggiamento critico con la stessa documentazione evocata, che richiamano genericamente senza indicare se come i dati assunti come travisati avrebbero inciso e incidano sull'intero iter argomentativo sviluppato in sentenza, dalla cui unitaria e complessiva valutazione hanno prescisso.
3. Prive di alcun pregio sono le doglianze, sviluppate con il secondo motivo, che attengono al contestato diniego delle circostanze attenuanti generiche. Se, invero, è stato omesso l'apprezzamento di merito riguardo ai pretesi fattori di attenuazione della pena, correlati a sopravvenute «evidenze comportamentali» del ricorrente, enunciate nel ricorso come rappresentate in appello, non risulta dal verbale di udienza allegato al ricorso che la documentazione indicata come giustificativa della richiesta sia stata prodotta ovvero acquisita in giudizio, né e soprattutto risulta dallo stesso contenuto del ricorso che il ricorrente, già con l'atto di appello, si sia correlato in termini specifici con le ragioni assorbenti dell'opposto diniego fondato sui gravi precedenti del ricorrente e sulla condotta in concreto dallo stesso tenuta, «palesante la sua incapacità di sottostare alle prescrizioni legittimamente impostegli dall'Autorità e, in generale, disprezzo delle regole», condivise dalla Corte che le ha confermate, in mancanza di contestazione, limitandosi a ridurre, sotto altro profilo, l'entità della pena.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di tremila euro alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ri