Cassation annuls appeal judgment on sentencing and civil rulings regarding fraud charges due to procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Milan Court of Appeal's judgment regarding sentencing and specific civil rulings. The appellant argued for acquittal on fraud charges, while the lower court acquitted him but imposed a reduced sentence and civil liability. The court found the appeal judgment procedurally flawed because it failed to address the overall sentencing treatment and civil liability for crimes where the appellant was definitively acquitted.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 530, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 600, cod. proc. pen.: When a lower court, after a cassation annulment, acquits the accused on specific charges but modifies the overall sentencing and civil liability, it must provide a coherent rationale addressing the totality of the case; otherwise, the judgment is annulled for lack of motivation and procedural defect.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da El Hokayem Roland nato in Libano il 04/05/1961 avverso la sentenza del 18/09/2019 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Angela Tardio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni trasmesse nell'interesse del ricorrente dal difensore di fiducia, avv. Ugo Lecis, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 12 dicembre 2016 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa in data 16 marzo 2011, all'esito di giudizio abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, che aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge e al risarcimento dei danni patrimoniali sofferti dalle costituite parti civili, Roland El Hokayem per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale commessi in relazione ai fallimenti delle società Pasticceria Taveggia s.r.l. (dichiarata fallita il 12 febbraio 2006), Oak Lounge Bar Milano s.r.l. (dichiarata fallita il 26 novembre 2006), Milano 1909 s.r.l. (dichiarata fallita in data 8 marzo 2007), Oak Italiana s.r.l. e Due Visconti di Modrone s.r.l. (dichiarate fallite il 16/10/2008).
2. A seguito del ricorso dell'imputato la Sezione quinta penale della Corte di cassazione, con sentenza del 26 aprile 2018, ha annullato la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Milano «limitatamente alla bancarotta fraudolenta patrimoniale [...] e, per l'effetto, anche in ordine al trattamento sanzionatorio e alle statuizioni civili», rigettando nel resto il ricorso.
3. La Corte di appello di Milano, decidendo in sede di rinvio, con sentenza del 18 settembre 2019, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che ha confermato nel resto, ha assolto l'appellante, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., in relazione capo B) di imputazione «perché il fatto non sussiste e perché l'imputato non lo ha commesso» e ha rideterminato la pena allo stesso inflitta in anni due e mesi otto di reclusione, confermando nel resto le statuizioni civili, ad eccezione di quelle concernenti il capo B) di imputazione, demandate alla valutazione del giudice civile, con condanna dell'imputato alla rifusione delle spese legali della parte civile costituita Fallimento Milano 1909 s.r.l.
La Corte ha rilevato, a ragione della decisione, previo richiamo ai contenuti della sentenza rescindente, che non sussistevano emergenze comprovanti le condotte distrattive contestate al capo B) e che, mentre la somma di lire 67.500.000 atteneva agli emolumenti percepiti dall'imputato negli anni 1998-2000 deliberati dall'assemblea ordinaria dei soci tra il 1998 e il 1999, con conseguente insussistenza del fatto, la somma di euro 40.128,00 era stata prelevata dai conti societari da altri gestori dell'azienda, Ungaro e Bestetti, e non dall'imputato, che pertanto non aveva commesso il fatto.
In dipendenza della disposta riforma parziale la pena inflitta era rideterminata detraendo dalla pena complessiva quella di mesi quattro applicata a titolo di continuazione per il reato di cui al capo B), già ridotta di un terzo per il rito. Infine, mentre restavano ferme le altre statuizioni civili, quelle relative al capo B) dovevano essere valutate nel giudizio civile «come stabilito nei gradi precedenti».4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, Roland El Hokayem che ne chiede l'annullamento sulla base di due motivi. 4.1.
Con il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e mancanza di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Secondo il ricorrente, la Corte di appello in sede di rinvio non si è curata delle indicazioni della sentenza rescindente che le aveva demandato di «riesaminare le ragioni poste a sostegno della pronuncia di responsabilità dell'imputato per il capo B) e, per l'effetto (nel caso di ribaltamento del giudizio di responsabilità, cosa che effettivamente è accaduta), rivalutare il "trattamento sanzionatorio complessivo" e le statuizioni civili nei confronti di Pasticceria Taveggia s.r.I.», poiché, mentre ha congruamente motivato la disposta assoluzione, non ha rivalutato il trattamento sanzionatorio, limitandosi a operare una semplice sottrazione aritmetica rispetto a una valutazione parziale già operata.
Il dictum della sentenza di annullamento era ancora più chiaro alla luce della omessa pronuncia in sede di legittimità sul terzo e sul quarto motivo, relativi rispettivamente al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, e della espressa statuizione che, all'esito della valutazione relativa al capo B), dovevano assumersi le opportune determinazioni in ordine al trattamento sanzionatorio complessivo, che implicava la valutazione dei profili di responsabilità dei capi residuati, l'apprezzamento dei criteri oggettivi e soggettivi indicati dall'art. 133 cod. pen. e la motivazione circa la meritevolezza della concessione delle circostanze attenuanti generiche. 4.2.
Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione dell'art. 541 cod. proc. pen. in ordine alla statuizione di condanna alle spese in favore della parte civile Fallimento Milano 1909 s.r.l. L'onere della rifusione delle spese del giudizio sostenute dalla parte civile, puntualizza il ricorrente, deve essere collegato al criterio della soccombenza, che presuppone l'accertamento della responsabilità, mentre nella specie egli è stato assolto, in accoglimento della sua domanda, dal reato di cui al capo B), unico oggetto di esame in sede di rinvio, e la domanda della parte civile, che ha chiesto la condanna, è stata respinta.
Inoltre, il capo B) è relativo alla contestata distrazione relativa al fallimento Pasticceria Taveggia s.r.I., non costituitosi parte civile, e la sentenza di annullamento, dichiarando inammissibili le doglianze concernenti le statuizioni civili riguardanti società diverse dalla Pasticceria Taveggia s.r.I., aveva rimesso al giudice del rinvio «le opportune determinazioni in ordine [...] alla responsabilità risarcitoria» nei confronti di detta società, con la conseguenza che il giudice del rinvio non doveva pronunciarsi in relazione alle statuizioni civili non riguardanti detto capo e non doveva ordinare la rifusione delle spese in favore del Fallimento Milano 1909 s.r.I., che non aveva interesse a concludere essendo le statuizioni in suo favore già passate in giudicato.
5. Il Procuratore generale ha formulato le sue conclusioni con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, dl. 28/10/2020, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18/12/2020, n. 176, chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso, e rilevando, quanto al primo motivo, che, anche per il giudicato interno già formatosi a seguito della pronuncia di annullamento con rinvio limitata al capo B), il giudice del rinvio, pronunciata l'assoluzione per detto capo, poteva solo procedere alla eliminazione del corrispondente operato aumento per la continuazione, e, quanto al secondo motivo, la corretta statuizione della condanna alla rifusione delle spese di parte civile.
6. Il difensore ha trasmesso alla Cancelleria, a mezzo di posta elettronica certificata, conclusioni scritte, insistendo per l'accoglimento dei motivi del ricorso, ulteriormente illustrati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Si rileva in diritto che, in caso di annullamento parziale disposto dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., la sentenza emessa dal giudice del rinvio è suscettibile di ricorso in cassazione, oltre che per inosservanza dell'obbligo di uniformarsi alla decisione di annullamento «per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa», anche in relazione ai 'punti' annullati, a quelli in rapporto di connessione essenziale con essi ed a quelli non decisi con la sentenza rescindente, in quanto ritenuti assorbiti nel motivo di ricorso accolto (tra le altre, Sez. 6, n. 11949 del 31/01/2017, Aquilone, Rv. 269383; Sez. 6, n. 25181 del 12/06/2012, S., Rv. 253120; Sez. 1, n. 4882 del 21/03/1996, Velotti, Rv. 204637).
3. La Sezione quinta penale con la sentenza del 26 aprile 2018 ha annullato parzialmente la sentenza della Corte di appello di Milano del 12 dicembre 2016, statuendo che l'annullamento era limitato alla bancarotta fraudolenta patrimoniale e disponendo il «rinvio per nuovo esame sul punto e, per l'effetto, anche in ordine al trattamento sanzionatorio e alle statuizioni civili». Nel percorso argomentativo svolto la sentenza ha esplicato che: - era incensurabile la decisione impugnata per le bancarotte documentali contestate al capo A), per quelle per distrazione contestate, in relazione alle diverse società, ai capi A), C), D) ed E), e per quelle di determinazione del dissesto, con manifesta infondatezza del primo motivo; - era fondato il secondo motivo concernente la distrazione di somme appartenenti alla Pasticceria Taveggia s.r.I., contestata al capo B); - erano inammissibili le doglianze concernenti le statuizioni civili, oggetto del quinto motivo, e le doglianze in rito relative alla dedotta nullità della sentenza per violazione della legge 11 agosto 2014, n. 118, dedotte con il sesto motivo.
In conseguenza di dette premesse la sentenza rescindente ha, quindi, ritenuto, assumendo i provvedimenti consequenziali, che andasse annullata la sentenza impugnata solo in ordine alla pronuncia di responsabilità per il capo B), che, solo, era stato investito da specifici motivi di ricorso, e che, all'esito della valutazione concernente le condotte distrattive ascritte al detto capo, il giudice del rinvio avrebbe assunto «le opportune determinazioni in ordine al trattamento sanzionatorio complessivo e alla responsabilità risarcitoria nei confronti di Pasticceria Taveggia srl».
4. In applicazione della previsione di cui all'art. 624 cod. proc. pen., alla cui stregua, se l'annullamento non ha ad oggetto tutte le statuizioni contenute in sentenza, quest'ultima acquista autorità di giudicato nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata, il giudice di appello, in sede di rinvio, doveva pronunciarsi, in linea con il mandato ricevuto, sulla responsabilità per le distrazioni contestate al capo B) e sulle parti della sentenza annullata non esaminate in sede rescindente, ma che erano connesse, in via essenziale, con quella oggetto di annullamento, in tali termini dovendo ritenersi apprezzate dalla Corte di cassazione le censure in ordine al trattamento sanzionatorio complessivo e al diniego delle attenuanti generiche, dedotte con il terzo e il quarto motivo, e quelle in ordine alle statuizioni civili riguardanti la società Pasticceria Taveggia, rimasta sub iudice per il solo capo B). 4.1.
La Corte del rinvio, ritenendo, invece, rilevante solo la censura, operata dalla sentenza di annullamento, in relazione al capo B) della imputazione, ha giudicato motivatamente insussistenti le condotte distrattive contestate accogliendo integralmente le censure prospettate dal giudice di legittimità, e, in esito alla riforma parziale a cui ha proceduto assolvendo l'imputato riguardo a detto capo, ha rideterminato la pena inflittagli, sottraendo dalla stessa quella di mesi quattro indicata, a titolo di continuazione con il capo B) e già ridotta per il rito, nel calcolo effettuato nella sentenza di primo grado.
La Corte, inoltre, confermando le statuizioni civili, salvo quelle concernenti il capo B) da valutarsi in sede civile «come stabilito nei gradi precedenti», ha condannato l'imputato alla rifusione delle spese legali della parte civile Fallimento Milano 1909 s.r.l. 4.2. Alla luce del mandato dato dalla Corte di Cassazione con la suindicata pronuncia di annullamento, come ricostruito secondo i suoi espressi contenuti (sub 4), colgono nel segno i rilievi opposti dal ricorrente alla sentenza rescissoria (sub 4.1.) con il ricorso e ripresi nelle conclusioni assunte, sotto il duplice profilo afferente, il primo, alla determinazione del trattamento sanzionatorio e, il secondo, alle statuizioni civili e alla condanna alle spese in favore della parte soccombente.
Ed invero, quanto al primo profilo, dedotto con il primo motivo, il Giudice del rinvio, mentre ha logicamente e congruamente motivato in relazione alla esclusa responsabilità del ricorrente per il reato di cui al capo B), assolvendolo per insussistenza del fatto da una condotta distrattiva e per non avere commesso il fatto dall'altra, non si è fatto carico di procedere alla valutazione del «trattamento sanzionatorio complessivo», compreso l'apprezzamento del chiesto riconoscimento delle attenuanti generiche, devoluti alla Corte di cassazione per tutti i reati con il terzo e il quarto motivo del ricorso, non esaminati nella sentenza di annullamento, non coperti dal giudicato progressivo e specificamente rimessi al giudizio di rinvio, il cui intervento non poteva pertanto risolversi, in contrasto con il mandato rimesso, alla mera detrazione dell'aumento di pena per continuazione relativo al reato per cui vi è stata assoluzione.
Quanto al secondo profilo, dedotto con il secondo motivo, il giudice del rinvio, senza offrire alcuna motivazione coerente e rispettosa dei limiti del suo intervento rescissorio, ha confermato «le statuizioni civili, ad eccezione di quelle concernenti il capo B) di imputazione, demandate alla valutazione del giudice civile», omettendo di considerare, e di argomentare al riguardo, circa la legittimità del suo intervento in ordine alle «statuizioni civili riguardanti società diverse da Pasticceria Taveggia srl», stante la inammissibilità delle opposte doglianze, già dichiarata dalla sentenza rescindente, e di esplicare le ragioni della rimessa valutazione al giudice civile delle statuizioni civili relative al capo B), pur nella disposta e rimarcata assoluzione del ricorrente per detto capo.
Né, a fronte dei principi sulla soccombenza nel carico delle spese giudiziali sostenute dalla parte civile (ex art. 541 cod. proc. pen.), della necessità dell'interesse della parte civile all'intervento nel giudizio di impugnazione e della non incidenza della definizione del giudizio inerente alla entità della pena sulla posizione della parte civile (tra le tante, Sez. 4, n. 22697 del 09/07/2020, L., Rv. 279514; Sez. 6, n. 8326 del 04/02/2015, Murgia, Rv. 262626), si è dato conto della disposta condanna a favore di una parte civile (Fallimento Milano 1909 s.r.I.), estranea al capo B) - relativo a condotte di distrazione riguardanti la società Pasticceria Taveggia, e dalle quali il ricorrente è stato assolto in via definitiva -, e il cui interesse andava dimostrato.5.
Conclusivamente, per le ragioni espresse e in coerenza con quanto rappresentato, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, compreso il riconoscimento delle attenuanti generiche, per tutti i reati per i quali il ricorrente è stato condannato, nonché con riguardo alle statuizioni civili relative al capo B) e alla disposta condanna alla rifusione delle spese alla parte civile Fallimento Milano 1909 s.r.I., stante la necessità di un nuovo giudizio su tali punti, che, esulando dai compiti di questa Corte, deve essere demandato ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio - compreso il riconoscimento delle attenuanti generiche - per tutti i reati per cui l'imputato è stato condannato, nonché alle statuizioni civili relative al capo B) e alla rifusione delle spese alla parte civile Fallimento Milano 1909 s.r.I., con rinvio per nuovo giudizio su ta