Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 27851/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court rejects appeal against murder conviction, upholding premeditation aggravating circumstance despite attempted intent defense.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27851/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by Egle Chiappin against the second-instance court's partial reform of her murder and robbery conviction. The lower court had excluded the cruelty aggravating circumstance but maintained the premeditation aggravating circumstance based on the defendant's prior planning and preparation. The court ruled that the appeal arguments regarding the nature of intent and the sufficiency of evidence were unfounded and lacked specific grounds for cassation review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.; Art. 57 c.p.: The existence of premeditation in intentional homicide is compatible with eventual intent, as long as the criminal purpose was formed prior to the act and the perpetrator prepared the necessary means over time.

Parole chiave

Generato dall'IA
intentional homicide premeditation aggravating circumstance eventual intent direct intent cassation appeal robbery conspiracy evidence evaluation indagine per omicidio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.
Art. 57 c.p.
pen., erronea applicazione della circostanza aggravante della premeditazione di cui all'art. 577, n.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CHIAPPIN EGLE nato a,TORINO il 19/06/1963 avverso la sentenza del 06/02/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA CESQUI che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla premeditazione. Rigetto nel resto. udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13 febbraio 2018, la Corte di assise di Torino dichiarava Egle Chiappin responsabile dei reati di omicidio volontario e di rapina, commessi in concorso con un soggetto non ancora identificato, ai danni di Giovanni Battista Boggio. La Corte di assise riconosceva per l'omicidio le contestate circostanze aggravanti del nesso teleologico, della premeditazione, della crudeltà e dell'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo e di età tali ostacolare la pubblica e privata difesa. Per la rapina, riconosceva le aggravanti speciali della commissione del delitto con armi, dell'aver agito in luogo di privata dimora e di aver commesso il fatto in danno di persona ultrasessantacinquenne.

Ravvisata la continuazione, la Corte di assise condannava Egle Chiappin alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per tre mesi. Secondo la ricostruzione dei fatti recepita dalla Corte di assise sulla base delle risultanze delle indagini e delle parziali ammissioni della stessa imputata, costei in ora notturna si recò a volto scoperto nell'appartamento sito in Torino in cui abitava la vittima, che le aprì la porta perché la conosceva da lungo tempo. Dopo essersi introdotta nell'abitazione, la Chiappin si impossessò di oggetti del Boggio.

In tale occasione, inoltre, il Boggio fu ucciso. Il suo corpo fu rinvenuto nell'appartamento il 16 ottobre 2015 dai Vigili del Fuoco, allertati dalla operatrice sanitaria che operava presso di lui e che dal giorno prima non era più riuscita ad avere contatti con lui. I Vigili del Fuoco dovettero forzare la porta che appariva chiusa regolarmente e priva di segni di effrazione e, una volta entrati, trovarono il cadavere a terra nel soggiorno. Gli accertamenti medico-legali confermarono che la morte del Boggio era stata provocata da numerose lesioni da corpo contundente, prevalentemente localizzate al capo e agli arti superiori.

In particolare, le lesioni presentavano delle caratteristiche costanti, essendo disposte in alcuni tratti in modo rettilineo e con distanza regolare l'una dall'altra. Tale circostanza induceva a ritenere che l'azione omicidiaria era avvenuta mediante l'uso di un corpo contundente privo di manico, come ad esempio un tirapugni.

2. Con sentenza del 6 febbraio 2019, la Corte di assise di appello di Torino, adita dall'imputata, riformava parzialmente la sentenza. In accoglimento di uno dei motivi di gravame, escludeva l'aggravante dell'aver agito con crudeltà, atteso che l'ipotizzato nesso tra il numero di colpi e l'intenzione di provocare maggiore sofferenza alla vittima era rimasto privo di supporto probatorio. Veniva inoltre esclusa la circostanza aggravante dell'aver commesso la rapina in più persone riunite. La Corte, inoltre, accoglieva il motivo di appello relativo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione del disagio psichico depressivo e di personalità patito dalla condannata, pur non ritenendole idonee a superare le circostanze aggravanti nel giudizio di bilanciamento. Rideterminava il trattamento sanzionatorio, diminuendo la pena complessiva a ventisette anni di reclusione.

3. L'avv. Antonio Foti, nell'interesse di Egle Chiappin, ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in sette motivi. 3.1. Con il primo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., il travisamento della circostanza relativa alla chiusura della serratura della porta d'ingresso dell'abitazione del Boggio, quale elemento di prova della responsabilità esclusiva della Chiappin in ordine all'omicidio. I giudici hanno escluso l'attribuibilità dell'omicidio a persona diversa dalla Chiappin in ragione della chiusura a chiave della porta da parte del Boggio dopo l'ingresso della ricorrente, sicché la stessa non sarebbe potuta uscire prima del complice senza utilizzare le chiavi, tolte alla vittima perché inerme.

Tuttavia, l'assunto di partenza è rimasto indimostrato, posto che l'asserita chiusura a chiave della porta poggia su una presunzione basata sulle dichiarazioni testimoniali di coloro che conoscevano il Boggio e le sue abitudini. La sentenza fonda su tale elemento la conclusione che la Chiappin abbia compiuto da sola l'azione omicidiaria, ma non si tratta di un dato incontrovertibile, ben potendo il soggetto rimasto sconosciuto essere entrato con la Chiappin ed essere uscito, successivamente alla stessa, chiudendo a chiave la porta. Tali ipotesi sono state escluse dai giudici di merito in modo solo generico e mediante un ragionamento induttivo basato su una mera ipotesi, con travisamento della prova. 3.2.

Con il secondo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla compresenza di tracce ematiche della vittima e della Chiappin sul guanto in lattice rinvenuto all'interno del sacco nero dell'immondizia, quale prova della responsabilità esclusiva della Chiappin. I giudici hanno fondato la responsabilità della Chiappin anche sulla compresenza, sul guanto in lattice, del suo sangue e di quello della vittima, riconducibile ad un ferimento della ricorrente al momento dell'azione omicidiaria; ma non è stata fornita alcuna risposta al rilievo difensivo, contenuto nell'atto di appello, secondo cui, allora, si sarebbero dovute trovare tracce biologiche della Chiappin anche sul cadavere.

Allo stesso modo, i giudici, pur avendo escluso che la stessa potesse essersi ferita nel tentativo di disarmare il complice che stava tagliuzzando il braccio della vittima, non hanno fornito alcuna motivazione in merito alle modalità del ferimento della ricorrente e alle ragioni per le quali non si siano state rinvenute sue tracce ematiche sul pavimento.3.3. Con il terzo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., manifesta illogicità della motivazione in relazione all'esclusione della presenza di un complice nell'abitazione della vittima.

È manifestamente illogica l'affermazione dei giudici di merito secondo cui la Chiappin avrebbe agito da sola perché sarebbe difficile ipotizzare un complice che, da un lato, elimina con attenzione tutte le sue tracce e, dall'altro, lascia quelle della Chiappin. Al contrario, tale argomento depone in favore della Chiappin, la quale, se avesse ucciso il Boggio, avrebbe rimosso ogni traccia a lei riconducibile. 3.4. Con il quarto motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., contraddittorietà della motivazione, risultante dal verbale di udienza del 23 novembre 2017, oltre che dal verbale di sommarie informazioni in data 11 luglio 2016, in relazione all'attendibilità del teste Antonino Cristofaro.

La motivazione risulta contraddittoria laddove sostiene che il Cristofaro non ha mai dichiarato su quale giornale abbia letto la notizia della morte della vittima: come si evince dai verbali, invece, il testimone ha sempre precisato il nome del quotidiano; inoltre, questi nutriva del malanimo nei confronti della ricorrente, essendo stato da lei denunciato per furto di gioielli dalla cassaforte di casa sua. Dubbia appare, pertanto, l'attendibilità del testimone, unica persona ad aver affermato che la Chiappin fosse in possesso in un tirapugni. 3.5.

Con il quinto motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., manifesta illogicità della motivazione in relazione all'utilizzo di un tirapugni quale arma del delitto e contraddittorietà della motivazione. I giudici ritengono che il tirapugni sia l'arma del delitto perché, prima del suo compimento, la Chiappin già ne possedeva uno. Tuttavia, ad essere meramente una ipotesi non è solo l'uso del tirapugni da parte della ricorrente, bensì, prima ancora, l'uso dello stesso quale arma del delitto; eppure, i giudici di merito, capovolgendo la prospettiva e rendendo una motivazione illogica, attribuiscono alla Chiappin la responsabilità dell'omicidio, osservando che, se non fosse stata lei, verrebbe meno l'ipotesi del tirapugni quale arma del delitto.

La Corte, dunque, rende una motivazione contraddittoria laddove prima asserisce che sia una mera ipotesi l'uso del tirapugni nella commissione del reato e, poi, si serve del dato relativo all'arma per argomentare in ordine alla responsabilità della Chiappin. 3.6. Con il sesto motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., travisamento della consulenza tecnica in relazione alla incompatibilità tra la struttura fisica della Chiappin e l'aggressione subita dal Boggio, e conseguente mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

I giudici di merito, affermando che la consulenza tecnica ha confermato che la Chiappin fosse capace di sfondare il cranio della vittima con un tirapugni, hanno travisato le parole del consulente, che ha, invece, osservato che la Chiappin non sarebbe stata in grado di vincere la resistenza del Boggio prima di metterlo a terra. 3.7. Con il sesto motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1 lett.

b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione della circostanza aggravante della premeditazione di cui all'art. 577, n. 3, cod. pen., e manifesta illogicità della motivazione. I giudici di merito hanno posto a sostegno dell'affermazione di sussistenza dell'aggravante della premeditazione il fatto che la Chiappin si fosse munita, prima di entrare nell'abitazione del Boggio, di guanti in lattice e di un'arma; inoltre, sarebbe stata animata da propositi vendicativi. Tuttavia, nel provvedimento non si considera l'ipotesi che gli oggetti in questione potessero trovarsi già in casa al momento del loro utilizzo; ed infatti, l'uso del tirapugni è una mera ipotesi, non potendosi escludere che l'omicidio sia stato commesso con un portacenere "dalla forma regolarmente frastagliata"; mentre, per quanto riguarda il presunto movente vendicativo - originato dalla mancata erogazione di un prestito alla Chiappin da parte del Boggio - esso sembra più compatibile con la commissione di una rapina che di un omicidio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La trattazione del caso rende opportuni alcuni riferimenti ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità sugli argomenti che qui rilevano. 1.1. È stato chiarito che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. doppia conforme quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado, sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 372'95 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 1.2.

In tema di elemento soggettivo del reato, è stato affermato che, per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta, aderendo psicologicamente ad essa; a tal fine, l'indagine giudiziaria, volta a ricostruire l'iter e l'esito del processo decisionale, può fondarsi su una serie di indicatori, quali:

a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa;

b) la personalità e le pregresse esperienze dell'agente;

c) la durata e la ripetizione dell'azione;

d) il comportamento successivo al fatto;

e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali;

f) la probabilità di verificazione dell'evento;

g) le conseguenze negative anche per l'autore, per il caso di verificazione dell'evento;

h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento (Sez. U., n. 38343 del 24/04/2014 Espenhahn, Rv. 261105; Sez. 4, n. 14663 del 08/03/2018, P.C., Rv. 273014). È stato inoltre precisato che, in tema di elemento soggettivo, sussiste il dolo eventuale e non la colpa cosciente, quando l'agente si sia rappresentato la significativa possibilità di verificazione dell'evento e si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di cagionarlo come sviluppo collaterale o accidentale, ma comunque preventivamente accettato, della propria azione, in modo tale che, sul piano del giudizio controfattuale, possa concludersi che egli non si sarebbe trattenuto dal porre in essere la condotta illecita, neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento medesimo (Sez. 1, Sentenza n. 18220 del 11/03/2015, Beti, Rv. 263856). 1.3.

Gli elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono: un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica); la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica). Deve escludersi la suddetta aggravante solo quando l'occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato (Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015, Procacci, Rv. 265149).

L'aggravante della premeditazione può essere dimostrata anche con il ricorso alla prova logica, sulla scorta degli indizi ricavabili dalle modalità del fatto, dalle circostanze di tempo e luogo, dal concorso di più persone con ripartizione dei ruoli e dalla natura del movente; non è necessario, invece, stabilire con assoluta precisione il momento in cui è sorto il proposito criminoso o quello in cui l'accordo è stato raggiunto, essendo sufficiente che gli elementi indiziari suddetti siano gravi, precisi e concordanti e che, globalmente valutati, consentano di risalire, in termini di certezza processuale, al requisito di natura cronologica e a quello di natura ideologica, in cui si sostanzia la premeditazione (Sez. 5, n. 3542 del 17.12.2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275415).

Spetta al giudice di merito, ai fini della configurabilità dell'aggravante in questione, cogliere ed apprezzare tutte le peculiarità della concreta fattispecie, accertando se i predetti requisiti sussistano o siano, invece, l'uno o l'altro da escludere, come nel caso di avvistamento casuale della vittima o, comunque, di un agguato frutto di iniziativa estemporanea, sicché la risoluzione omicida non sia maturata attraverso lunga riflessione, con possibilità di recesso prima dell'attentato (Sez. 5, Sentenza n. 26406 del 11/03/2014, Morfei, Rv. 260219).

In tema di omicidio, la mera preordinazione del delitto - intesa come apprestamento dei mezzi minimi necessari all'esecuzione, nella fase a questa ultima immediatamente precedente - non è sufficiente ad integrare l'aggravante della premeditazione, che postula invece il radicamento e la persistenza costante, per apprezzabile lasso di tempo, nella psiche del reo, del proposito omicida, del quale sono sintomi il previo studio delle occasioni ed opportunità per l'attuazione, un'adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive (Sez. 1, n. 5147 del 14/07/2015, dep. 2016, Scanni, Rv. 266205).

2. Posto in astratto quanto sopra, deve notarsi, con riferimento al caso concreto in esame, che nessuna delle doglianze può essere accolta. 2.1. Le censure formulate nei primi sei motivi di ricorso, con i quali si deduce vizio di motivazione in ordine all'attribuzione alla esclusiva responsabilità della ricorrente dei reati commessi in danno del Boggio, all'attendibilità del testimone Antonio Cristofaro, all'utilizzo di un tirapugni quale arma del delitto e al travisamento della consulenza tecnica, sono da trattare congiuntamente, perché, oltre ad essere in parte sovrapponibili e in parte strettamente connesse, espongono considerazioni critiche generiche e non puntuali della logica giustificativa delle sentenze di merito.

Ed infatti, indipendentemente dalla presenza di un complice al momento della commissione dei reati, costituisce dato esaustivamente dimostrato che la Chiappin si presentò alla casa del Boggio a volto scoperto e che la stessa era animata nei confronti della vittima da un antico rancore: dati significativi, che lasciano intendere come la Chiappin era già ben consapevole, come si desume proprio dal fatto che si presentò a volto scoperto, che l'unico modo per compiere la rapina e, al contempo, non essere denunciata da qualcuno che la conosceva - e che proprio per questo motivo le aveva aperto la porta - era quello di provocare la morte del Boggio.

Dal comportamento tenuto dalla ricorrente precedentemente alla realizzazione degli illeciti, dunque, i giudici di merito hanno dedotto che la stessa aveva contemplato sin dall'inizio, in modo cosciente, l'ipotesi della morte della vittima, e che non si sarebbe astenuta dal commettere la rapina se avesse saputo che ne sarebbe potuta derivare - anche solo come sviluppo ulteriore e collaterale - la morte. La ricostruzione dell'elemento soggettivo del delitto di omicidio nei termini del dolo (anche solo eventuale) è, pertanto, solida e congruamente motivata e le censure mosse al provvedimento impugnato, e riguardanti la presenza di un complice, non sono idonee a intaccare il giudizio di responsabilità penale a carico della Chiappin.

Le altre deduzioni, inerenti a pretesi vizi di motivazione, con le quali nel ricorso si denunciano in modo atomistico singoli errori di valutazione del giudice, difettano di specificità, perché non giungono a spiegare in che modo detti vizi potrebbero ripercuotersi sul ragionamento inferenziale che ha condotto, alla luce del complessivo convergente quadro probatorio, a ritenere provata la colpevolezza della Chiappin. In proposito, infatti, deve innanzitutto evidenziarsi che, indipendentemente da qualsiasi valutazione sull'attendibilità del teste Antonino Cristoforo, restano fermi gli elementi a carico della Chiappin desumibili dalle sue stesse dichiarazioni, con riguardo al comportamento tenuto.

Anche se si ritenesse di accogliere la tesi difensiva secondo cui non può escludersi che l'omicidio sia stato commesso con un oggetto diverso dal tirapugni, comunque, come già detto, la Chiappin non potrebbe essere sollevata dalle sue responsabilità, essendosi innegabilmente presentata a casa del Boggio al fine di dare esecuzione al suo proposito criminoso. Lo stesso dicasi in merito alla lamentata contraddittorietà della valutazione della consulenza tecnica, la quale lascerebbe comunque invariato il grave quadro indiziario a carico della ricorrente, composto dal rancore che la stessa Chiappin ha riferito nutrire da anni nei confronti del Boggio; dalle difficoltà economiche da lei sofferte; dalla presenza del sangue della ricorrente sulla scena del crimine e, in particolare, sul guanto sul quale è stato rinvenuto, nella parte interna, anche il sangue della vittima; dal ritrovamento, a casa della Chiappin, dei telefono del Boggio e di tre paia di guanti simili quello rinvenuto a casa del Boggio; dall'impronta, sul cuscino presente sulla scena del crimine, di una scarpa della taglia della ricorrente; dalla testimonianza, resa dalla esercente l'attività di compro- oro, riguardante il comportamento tenuto dalla Chiappin dopo la vicenda; dal tenore confusionario e denso di discrasie della versione resa dalla ricorrente.

Tutti questi elementi, oltre a ulteriori significativi indizi, hanno indotto i giudici a ritenere provata, sulla base di ragionamenti logicamente ineccepibili, la partecipazione all'aggressione della Chiappin, anche nella sua fase più concitata. Non si riscontrano, dunque, vizi motivazionali capaci di minare il costrutto logico essenziale della motivazione e le doglianze, riguardanti la valutazione del compendio probatorio posto a fondamento della sentenza impugnata - la cui motivazione, in applicazione dei principi sopra enunciati, si salda con quella fornita dal giudice di primo grado, sì da costituire un unico corpo decisionale -, non sono sorrette da concreta specificità censoria, risolvendosi in richieste di analisi critiche esulanti dai poteri di sindacato del giudice di legittimità.2.2.

Il settimo motivo di ricorso, inerente all'applicazione dell'aggravante della premeditazione e al denunciato vizio della connessa motivazione, è infondato. La circostanza che l'elemento soggettivo del reato di omicidio possa essere ricostruito nei termini del dolo eventuale e non del dolo diretto non si pone in termini di incompatibilità con l'aggravante della premeditazione. Ed infatti, la Chiappin si munì, comunque, di un'arma, seppure nell'ottica di un suo utilizzo meramente ipotetico; prima di salire a casa del Boggio - come da lei stessa riferito - verificò che le luci erano accese e che, quindi, la vittima era nell'appartamento; si presentò quindi al Boggio a volto scoperto.

Persino la Chiappin, nella sua disorganica ricostruzione dei fatti, ha ammesso di aver programmato sin dalla mattina di recarsi a casa del Boggio per dare esecuzione al suo intento criminoso, e di non averlo mai perdonato per una serie di comportamenti tenuti nel passato nei suoi confronti. Inoltre, come riportato dai testimoni ai quali chiedeva spesso prestiti di denaro, si comprende come la stessa versasse effettivamente in uno stato di bisogno economico. Sussistono, dunque, tutti gli elementi per ritenere che il proposito omicida fosse già radicato al momento della commissione del reato, e che la Chiappin ebbe lungo tempo per studiare e predisporre i mezzi necessari a punire chi l'aveva delusa.

Alla luce delle modalità del fatto, delle circostanze di luogo e di tempo e del movente, si ritiene corretta sul piano razionale la motivazione espressa dai giudici di merito per giustificare l'affermazione circa la sussistenza sia dell'elemento cronologico sia di quello ideologico delta premeditazione.

3. Per le suddette ragioni, il ricorso deve essere rigettato.