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Sentenza — n. 27849/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls military appeal sentence for prescription; civil effects remanded for new trial.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27849/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the military appeal judgment regarding the criminal liability of the accused, Francesco Ottaviano Marino, due to the expiration of the statute of limitations. While the prosecution argued for annulment citing prescription, the defense contended internal contradictions in the lower court's reasoning regarding witness testimony. The court ruled that the seven-year limitation period had fully expired by the time of the appeal, necessitating annulment without remittal for criminal proceedings, while civil damages were remanded for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 157 c.p.p.; Art. 129, comma 2 c.p.p.: The statute of limitations bars criminal prosecution; annulment without remittal is required when the limitation period expires after the judgment, whereas civil effects are remanded for a new trial.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations prescription period military justice annulment without remittal civil damages remand witness credibility procedural contradiction minaccia contro le autorità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 157 c.p.p.
Art. 129, comma 2 c.p.p.
L'annullamento con rinvio, al fine di colmare le evidenziate lacune e superare le riscontrate illogicità, è tuttavia reso impossibile, non sussistendo all'evidenza le condizioni per un proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARINO OTTAVIANO FRANCESCO nato a CASSANO ALLO IONIO il 25/11/1971 avverso la sentenza del 26/09/2019 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAL+4A--T-Ateltt£f) che ha concluso chiedendo udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Francesco Ottaviano Marino, maresciallo capo comandante della Stazione CC di Strongoli, è stato tratto a giudizio per rispondere del reato continuato di minaccia e ingiuria ad inferiore (artt. 196, commi 1 e 2, c.p.m.p. e 81 cpv. cod. pen.), commesso dall'aprile 2006 al febbraio 2013, contestatogli perché, in più riprese e occasioni, minacciava e offendeva il prestigio, l'onore e la dignità di numerosi militari inferiori in grado, alle sue dirette dipendenze, ponendo in essere comportamenti vessatori, consistiti nel sistematico utilizzo di espressioni ingiuriose e minatorie e nell'impartire disposizioni illegittime e umilianti, finalizzate a mantenere i suddetti militari in uno stato di soggezione psicologica. 1.1.

Con sentenza resa il 27 settembre 2018 il Tribunale militare di Napoli dichiarava non doversi procedere nei confronti del Marino, limitatamente alle condotte tenute fino al 27 gennaio 2011, per essere i reati estinti per prescrizione; dichiarava l'imputato responsabile dei reati ascrittigli in ordine alle condotte tenute dal 28 gennaio 2011 al febbraio 2013, mandandolo assolto per i periodi in cui era rimasto assente dal servizio. Per l'effetto, condannava il Marino alla pena di mesi nove di reclusione militare, nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile costituita, Alessandro Rizzi. 1.2.

Proposto appello dall'imputato, la Corte militare di appello, con sentenza emessa in data 26 settembre 2019, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava non doversi procedere per essere i reati estinti per prescrizione in ordine alle condotte consumatesi tra il 27 gennaio 2011 e il 27 novembre 2011; assolveva l'imputato per le condotte successive alla data del 27 novembre per insussistenza del fatto, ad eccezione di quelle tenute in danno di Rizzi Alessandro e, confermata la statuizione di reità per i fatti commessi nei confronti di detta persona offesa successivi alla data del 27 novembre 2011, riduceva la pena inflitta a mesi sette di reclusione militare, escludendo il beneficio della non menzione della condanna.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del difensore di fiducia Avv. Sabrina Apollinaro, chiedendone l'annullamento. Con i primi due motivi, di contenuto sovrapponibile, deduce la manifesta illogicità e contraddittorietà interna della motivazione con riferimento alla valutazione significativamente difforme e affatto immotivata della prova dichiarativa. La Corte di appello ha giustificato la statuizione assolutoria, ritenendo imprecise ed insufficienti le indicazioni provenienti dai testi di accusa, tra essi espressamente annoverando anche il Rizzi; viceversa, ha ritenuto detta fonte dichiarativa pienamente attendibile con riguardo alle presunte condotte vessatorie tenute in suo danno. Con il terzo motivo si duole dell'omessa declaratoria di estinzione dei residui reati per prescrizione maturata nel corso del giudizio di appello.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, le parti hanno rassegnato conclusioni scritte: - il P.G., dr. Luigi Maria Flamini, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione e agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello; - il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Osserva il Collegio che il ricorso appare solo in parte fondato, ma ciò è sufficiente per la rilevazione della prescrizione, maturata, in realtà, dopo la sentenza impugnata, ma prima del presente giudizio.

2. Come ha ben rilevato il Procuratore generale concludente, la Corte di appello ha motivato le statuizioni assolutorie, osservando che il materiale probatorio raccolto in primo grado delineava "un quadro poco nitido a causa di una lacunosa indicazione da parte dei testi di circostanze spazio-temporali specifiche" e per la presenza di dichiarazioni testimoniali (testi Lanzo, Bellitti, Cardia) di segno del tutto diverso ed opposto. Senonché la testimonianza del Rizzi, pure convalidata da convergenti e plurimi contributi dichiarativi, è stata ritenuta inidonea alla prova dei fatti oggetto delle statuizioni assolutorie perché imprecisa, lacunosa e contraddetta dalle deposizioni dei testi a discarico, e, viceversa, senza alcuna esplicitazione delle ragioni dell'opposta valutazione, idonea da sola a provare i fatti perpetrati in suo danno.

L'annullamento con rinvio, al fine di colmare le evidenziate lacune e superare le riscontrate illogicità, è tuttavia reso impossibile, non sussistendo all'evidenza le condizioni per un proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., dalla oramai intervenuta prescrizione del reato, contestato come commesso in danno della persona offesa Rizzi Alessandro sino al maggio 2012. Per esso, infatti, il termine massimo di prescrizione, di anni sette e mesi sei, calcolando le sospensioni intervenute per complessivi mesi quattro e giorni 22 nelle fasi di merito, risulta ad oggi interamente decorso.3.

La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata senza rinvio, limitatamente alla parte in cui ha confermato la responsabilità penale dell'imputato per i fatti commessi in danno di Rizzi Alessandro, perché il reato è estinto per prescrizione. Per ciò che riguarda invece gli effetti civili, all'annullamento della sentenza di appello per il rilevato vizio di motivazione deve seguire il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione. Annulla la medesima sentenza agli effetti civili con rinvio al giudic