Cassation court dismisses appeal against defamation conviction for military officers based on proven intent and factual accuracy.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction of a brigadier for defamation against two superior officers. The appellant argued that the court erred in evaluating evidence and ignored testimonies suggesting the allegations were true, but the court found the written communications contained objectively denigratory language and were based on false facts. Consequently, the court rejected the generic complaints and affirmed that the lower court correctly applied the law regarding the elements of the crime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 227, commi 1 e 2, e 47 n. 2 c.p.m.p.; Art. 81 cpv. cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The court of cassation cannot revise merit-based evaluations of evidence or facts; an appeal is inadmissible if it relies on generic complaints without substantiating specific errors in the lower court's finding of intent and falsity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROMAGNINO NINO nato a GIMIGLIANO il 01/05/1963 avverso la sentenza del 15/10/2019 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore 2i2141.4—TAL-E-P4C0 che ha concluso chiedendo udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa il 29 novembre 2017 il Tribunale militare di Napoli dichiarava Nino Romagníno -brigadiere dei Carabinieri addetto alla Sezione Impiego dell'ufficio personale del Comando Legione CC "Calabria"- responsabile del reato di diffamazione continuata pluriaggravata (art. 227, commi 1 e 2, e47 n. 2 c.p.m.p. e 81 cpv. cod. pen.) contestatogli perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, comunicando con più persone, offendeva la reputazione di Aloisio Mariggiò -comandante della Legione Carabinieri "Calabria", e di Giuseppe Arcidiacono -colonnello, capo di Stato Maggiore del predetto Comando Legione-, attribuendo loro fatti determinati e non rispondenti al vero.
Più in particolare con relazione di servizio dell'11.4.2014, indirizzata al Capo Ufficio S.P. del Comando Legione Calabria, al Comandante dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Interregionale Culquaber di Messina, al Cocer di Roma, al Coir di Messina e al Cobar di Catanzaro, accusava il colonnello Arcidiacono di comportamenti vessatori nei suoi confronti (e nei confronti di gran parte del personale) che gli avevano cagionato uno stato di malessere fisico e psicologico; con relazione di servizio del 15.4.2014, diretta ai medesimi destinatari e per conoscenza alla Procura della Repubblica militare di Napoli, accusava Arcidiacono e il generale Marìggiò di avere impiegato, in orario di servizio, una squadra di militari per lavori nei rispettivi alloggi, ricompensandoli con la corresponsione di sussidi o di altre utilità, di essere stato personalmente comandato durante l'orario di servizio a incombenze di natura personale in favore dei predetti ufficiali, di comportamenti vessatori nei confronti suoi e di diversi sottoposti; con nota del 20.8.2014, indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai già sopra indicati destinatari, ribadiva nei confronti dei due superiori le accuse di comportamenti vessatori in suo danno, di gestione strumentale del personale, di impiego giornaliero presso i due lidi dei carabinieri di personale Cobar, cui verosimilmente era stata riconosciuta anche l'indennità di missione, aggiungendo che il Mariggiò aveva affidato il comando dello Stato Maggiore al colonnello Arcidiacono nonostante il predetto avesse vari procedimenti penali a carico.
2. Proposto appello da parte dell'imputato, la Corte militare di appello, con sentenza emessa in data 15 ottobre 2019, in parziale riforma della decisione impugnata che confermava nel resto, concesse all'imputato le circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle contrapposte aggravanti, riduceva la pena inflitta a mesi otto di reclusione militare.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del difensore di fiducia Avv. Vito Tassone, chiedendone l'annullamento per i motivi di seguito esposti nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - (1) inosservanza o erronea applicazione della legge penale sostanziale in relazione agli artt. 227, 47, n. 2, c.p.m.p. e vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza degli elementi, oggettivo e soggettivo, del reato di diffamazione. La sentenza impugnata ha confermato il giudizio di responsabilità sulla base di una lettura travisante delle missive redatte dall'imputato, scevre da qualsivoglia esternazione di valutazioni in merito all'inaffidabilità o scarsa professionalità dei suoi superiori.
Nelle suddette relazioni il ricorrente si era limitato a riportare "in modo neutro, asettico e obiettivo i disagi subiti nell'ambiente lavorativo a causa degli inconsueti modi comportamentali nell'esercizio delle funzioni istituzionali" del colonnello Arcidiacono e del generale Mariggiò, senza trasmodare in espressioni gratuite, né ricorrere ad argumenta ad hominem o attaccare le presunte persone offese nella loro dimensione privata, formulando semplici interrogativi, ma astenendosi dal fornire risposte. Non risponde al vero, inoltre, che l'imputato abbia comunicato con più persone, essendo stati i suoi scritti indirizzati esclusivamente alle superiori gerarchie e agli organi di rappresentanza.
È mancato poi, sin dalla fase delle indagini preliminari, qualsivoglia approfondimento sulla effettiva verificazione dei fatti di cui alle relazioni di servizio e non certo per "l'incuria petitiva probatoria dell'odierno ricorrente"; non è stata adeguatamente considerata la deposizione del teste Binova (trascritta per ampi stralci nell'atto di impugnazione), da cui risulterebbe che gli organi di rappresentanza e la stessa gerarchia del Comando generale avevano effettuato verifiche sul contenuto delle missive, riscontrando la verità dei fatti narrati e, per l'effetto, disponendo il trasferimento ad altra sede di Arcidiacono e Mariggiò; - (2) inosservanza dell'art. 260, comma 2, c.p.m.p e illegittimo esercizio dell'azione penale per difetto della condizione di procedibilità della richiesta del comandante del corpo; - (3) inosservanza degli artt. 24, 111 Cost. e 6 CEDU per avere la Corte di appello, nel disattendere le doglianze mosse alle ordinanze istruttorie adottate dal Tribunale, espressamente impugnate, e negando la chiesta rinnovazione istruttoria, violato il diritto di difesa dell'imputato sull'infondato anteposto assunto che il Romagnino avesse realizzato una strategia diffamatoria volta a ledere l'immagine professionale dei due ufficiali. 34 Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, le parti hanno rassegnato conclusioni scritte:- il P.G., dr. Luigi Maria Flamini, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; - il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione; - le parti civili costituite, Aloisio Mariggiò e Giuseppe Arcidiacono, hanno chiesto la conferma della sentenza impugnata e la rifusione delle spese del grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Osserva il Collegio che il ricorso appare inammissibile in ogni sua deduzione.
1. Manifestamente infondato è il secondo motivo di impugnazione con il quale è stato dedotto il difetto della richiesta di procedimento del comandante di corpo e, dunque, l'illegittimo esercizio dell'azione penale, da scrutinarsi in via prioritaria rispetto agli altri per l'evidente carattere prevalente da attribuirsi all'eccezione sollevata dalla difesa. Giova rammentare al riguardo che questa Corte regolatrice ha già avuto modo di precisare che "Per riconoscere se è necessaria la richiesta di procedimento del comandante del corpo prevista dall'art. 260 cod. proc. mi. di pace come condizione di procedibilità per taluni reati militari punibili con pena non superiore a sei mesi, occorre aver riguardo al massimo della pena edittale stabilita per il reato.
Tuttavia, qualora concorrano circostanze aggravanti che determino la misura massima della pena in modo autonomo e predeterminato per legge (c. d. circostanze aggravanti ad effetto speciale) dovrà tenersi conto di tale pena ai fini di stabilire se sia necessaria o meno la richiesta di procedimento" (Sez. 1, n. 10815 del 16/06/1986, Mellace, Rv. 173940). L'individuazione della pena edittale stabilita per il reato considerato va, dunque, individuata in quella indicata dall'art. 227, comma 2, per l'aggravante ad effetto speciale dell'attribuzione del fatto determinato, espressamente contestata dal titolare dell'esercizio dell'azione penale.
2. Non diversa sorte spetta al primo e terzo motivo, congiuntamente esaminabili. 2.1. Deve essere in premessa rilevato che l'impugnazione in esame, che si sviluppa in circa cento pagine, con diffuse quanto parziali trascrizioni di verbali istruttori a sostegno delle censure proposte, risulta poco rispondente alla tipologia di un rituale ricorso per cassazione, "secondo il paradigma del codice di rito ed il pertinente modulo procedurale, funzionale al più efficace disimpegno del controllo di legittimità devoluto alla Corte di cassazione, nel pieno rispetto delle precipue finalità istituzionali del relativo sindacato" (Sez. 5, n. 32143 del 3/04/2013, in motivazione).
Non è compatibile con lo schema dell'impugnazione di legittimità un'esposizione prolissa che fuoriesca dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata e che riversi nel processo una quantità enorme di informazioni ed argomentazioni spesso ripetitive e ridondanti. Un'impugnazione così concepita e strutturata, "al di là del nominalistico richiamo all'art. 606 cod. proc. pen., si candida già di per sé all'inammissibilità, proprio per la genericità di formulazione, laddove per genericità deve intendersi non solo aspecificità delle doglianze, ma anche tenore confuso e scarsamente perspicuo, che renda particolarmente disagevole la lettura" (Sez. 5, n. 32143 del 3/04/2013, cit., in motivazione). 2.2.
Va, ancora, rammentato che:
a) la mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da essere percepibili ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);
b) che esonda dal perimetro di legittimità una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, come pure l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti;
c) che il vizio di contraddizione esterno al testo della sentenza impugnata, il c.d. travisamento della prova, per essere compatibile con il giudizio di legittimità, può essere soltanto l'errore revocatorio sul significante, nel duplice profilo dell'invenzione o omissione dell'informazione probatoria. Restano ad esso estranee le censure con le quali si prospetti in chiave di mera contrapposizione dialettica l'esistenza di argomenti che attengono alla plausibilità della valutazione compiuta dai giudici del merito e, parimenti, ogni discorso meramente confutativo sul significato della prova e sulla sua capacità dimostrativa;
d) che il principio di autosufficienza del ricorso non è rispettato dalla tecnica di redazione che riporta meri stralci di verbali probatori, selezionati in base alla ritenuta congruenza rispetto alle doglianze formulate. 2.3. Tanto posto, il ricorrente denunzia vizi di legittimità e omissioni o incongruenze motivazionali all'evidenza insussistenti, riproponendo tematiche fattuali che la sentenza impugnata ha già disatteso con ricchezza e plausibilità di argomenti esplicativi. In particolare, quanto alla ricostruzione probatoria delle condotte addebitate al Romagnino, i giudici di appello, ripercorso l'iter informativo e valutativo della decisione appellata e dopo ampio e dettagliato resoconto dei motivi di appello, hanno riesaminato le prove dichiarative e documentali acquisite, evidenziando come negli scritti a firma dell'imputato fossero esposti episodi e fatti non corrispondenti al vero: - così l'affermazione, del tutto infondata, dell'esistenza di precedenti penali e di procedimenti pendenti a carico del colonnello Arcidiacono, già esclusa dal primo giudice alla stregua delle risultanze del casellario giudiziale e di quello dei carichi pendenti e rimasta confermata dalla disposta acquisizione di copia conforme della scheda personale dell'ufficiale, da cui è risultato che i risalenti procedimenti penali erano stati tutti definiti con sentenze di assoluzione passate in giudicato; - così il riferito impiego di una squadra di militari per svolgere, in orario di servizio, lavori negli alloggi dei graduati, circostanza, smentita dalle parti lese e dai testi Fontanella e Giangregorio, logicamente ritenuta dai giudici di merito indicativa dell'intenzionalità dolosa della falsa rappresentazione, non potendo il Romagnino ignorare, come era chiaro e noto a qualunque appartenente all'Arma, che la squadra di minuto intervento è appositamente demandata alla manutenzione delle strutture di pertinenza del Comando, ivi compresi gli alloggi di servizio; - così l'affermato impiego di militari, in orario di ufficio, per la sistemazione dell'alloggio dei due ufficiali a seguito dei rispettivi traslochi, affermazione anch'essa smentita dai testi Napoli e Curcuruto che avevano escluso non solo il personale coinvolgimento nella ridetta attività, ma anche quello del Romagnino; - così le riferite condotte abusive poste in essere dal Mariggiò, consistite nell'apertura di una finestra nell'alloggio di servizio assegnatogli, essendo al contrario emerso (deposizioni Mariggiò e Curcuruto) che si trattava di riapertura di una finestra murata per ragioni igienico-sanitarie e che i costi del materiale erano stati sostenuti direttamente dal Mariggiò; - così l'utilizzo di militari per favori personali, quali l'allacciamento delle utenze, trattandosi viceversa di incarichi assegnati dal colonnello Cesare e dal maresciallo Margeri in un periodo antecedente l'arrivo dei due ufficiali (teste Napoli).
4. Ineccepibilmente la Corte di appello -che non ha mancato di fornire adeguata e puntuale risposta alle contestazioni mosse alle ordinanze del Tribunale reiettive delle numerose richieste di prova provenienti dalla difesa dell'imputato, condividendone la valutazione di superfluità ai fini della decisione (v. p. 26 e ss. della sentenza impugnata) e che per le medesime ragioni ha disposto una rinnovazione soltanto parziale dell'istruttoria dibattimentale (acquisizione della scheda personale di Arcidiacono ed esame del teste Piccinino Michele, la cui deposizione era stata ammessa ma non assunta dal Tribunale), ha, dunque, concluso, osservando che l'imputato aveva riferito fatti storicamente non verificatisi; che i suoi scritti avevano un evidente contenuto diffamatorio, esondando dal perimetro dell'esercizio del diritto di critica, tale potendosi ritenere solamente la formulazione di personali convincimenti su fatti storicamente veri o eventi realmente accaduti; che l'intenzionalità ed anzi la franca strategia diffamatoria emergeva anche dalla tecnica redazionale degli scritti che, lungi dal contenere un asettico resoconto di fatti, si connotavano per l'utilizzo di espressioni e locuzioni obiettivamente denigratorie della reputazione e dell'immagine professionale dei due graduati.
Nessun errore di diritto o profilo di contraddittorietà è, dunque, dato rinvenire nella valutazione dei dati probatori acquisiti, ritenuti, con apprezzamento congruamente motivato, univocamente indicativi della sussistenza degli estremi, oggettivo e soggettivo, del delitto ascritto al ricorrente.
5. A fronte, il ricorso muove rilievi affatto generici; omette di confrontarsi con le ragioni della decisione avversata, asseritamente fondata sul contributo dichiarativo di testi compiacenti; denunzia insussistenti omissioni valutative con particolare riferimento al dato probatorio costituito dalla deposizione del teste Binova, ampiamente riportata per stralci nell'impugnazione, ma che certamente non introduce elementi a sostegno della tesi propugnata dal ricorrente, né dimostra l'errore in cui sarebbero incorsi i giudici del merito, omettendo di considerare, in tesi, una decisiva informazione probatoria.
Bastando al riguardo evidenziare che l'affermazione contenuta in ricorso, secondo cui della detta testimonianza sarebbe emerso che gli accertamenti condotti sul contenuto delle missive del Romagnino avrebbero dimostrato la veridicità dei fatti esposti e determinato il trasferimento dei militari, non solo poggia sulla lettura travisante del significante e su una personale interpretazione del significato della prova, ma è smentita dalle risultanze della scheda tecnica del colonello Arcidiacono (allegata al ricorso), nella parte in cui, con riferimento alla presente vicenda, si legge "gli accertamenti effettuati non hanno avuto esiti", né risultano mossi rilievi né assunti provvedimenti disciplinari di sorta.
Le ulteriori doglianze postulano la rivisitazione di apprezzamenti di merito non consentita in questa sede e, comunque, si pongono in palese contrasto con i canoni che legittimano il ricorso per cassazione nei termini sopra esposti.
6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. Il ricorrente va, inoltre, condannato alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili Mariggiò Aloisio e Arcidiacono Giuseppe, spese che si liquidano in complessivi euro 4.000, per ciascuna parte, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Mari