Cassation court dismisses appeal for insubordination, rejecting claims of insufficient motivation and lack of criminal intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of the three grounds raised by the appellant. The appellant argued for vices in motivation regarding fact reconstruction, criminal intent, and the inapplicability of a non-punishment clause, while the prosecution contended the facts clearly established a punishable offense. The court rejected these arguments by affirming that the appellate court correctly identified the specific superior as the target of the insults and that the presence of witnesses and subsequent misconduct justified the denial of the non-punishment provision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the lower courts' reasoning on the existence of the crime and the application of non-punishment clauses is logically sound and sufficiently motivated, as the appellant's doubts regarding the target of insults or the gravity of the act are unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NAPOLI ANDREA nato a TRESCORE BALNEARIO il 12/06/1980 avverso la sentenza del 22/05/2019 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto ProcuratoretpALMA TALERICO i che ha concluso chiedendo ottc/Agp_e_4170)..t. luo_ 0,4_, • L t- c•ct,{ LL.0.9-0.0 ; 6glito-il-clitefrse re IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 6 novembre 2018 il GUP del Tribunale Militare di Verona, in rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità di Napoli Andrea per il reato di insubordinazione con ingiuria aggravata meglio descritto nella / epigrafe della sentenza (secondo la contestazione Napoli Andrea, carabiniere scelto in servizio presso la Stazione Forestale di Novara, rivolgeva frasi ingiuriose ad un superiore in riferimento ad attività di servizio) . 1.1 Quanto alla determinazione della pena, applicate le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, Il GUP determina la sanzione in quattro mesi di reclusione militare.
2. Con sentenza del 22 maggio 2019 la Corte Militare di Appello ha confermato integralmente la prima decisione. 2.1 Quanto allo svolgimento dei fatti, è stato accertato che nel corso di una attività di servizio - correlata alle iniziative da prendere posteriori al rinvenimento di un esemplare di Testudo Hermanni - Napoli Andrea, in presenza di più persone, rifiutava il compimento degli atti che erano stati a lui delegati e si rivolgeva con toni ingiuriosi al superiore, finendo anche con il prendere a calci il contenitore ove era alloggiato l'animale. 2.2 I punti trattati nel giudizio di appello sono i seguenti:
a) viene confermata la rilevanza penale della condotta e la sua qualificazione giuridica. Il reato di insubordinazione non richiede, a monte, uno specifico ordine ma esclusivamente che la condotta sia tenuta in riferimento ad attività di servizio e la condotta è stata chiaramente ricostruita, in virtù delle convergenti affermazioni dei testi (si analizza in particolare quella del M.Ilo Pivi) , in termini corrispondenti alla contestazione;
b) si conferma la ricorrenza della circostanza aggravante del grado rivestito, peraltro considerata subvalente;
c) si rileva che l'esclusione della speciale causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. è stata correttamente argomentata in primo grado, in riferimento alla oggettiva gravità della condotta (realizzata in presenza di più soggetti) cui è seguito un atto di insofferenza anch'esso grave (l'aver preso a calci la scatola contenente l'animale);
d) si ritiene congrua la pena-base inflitta pari a mesi nove di reclusione militare, proprio in riferimento alla complessiva gravità della condotta.3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Napoli Andrea. Il ricorso è affidato a tre motivi. 3.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla ricostruzione del fatto. La parziale valutazione dei contributi narrativi, secondo la difesa, ha determinato la permanenza del dubbio sul reale destinatario delle 'imprecazioni' del Napoli. Non può dirsi con certezza che tale soggetto fosse realmente il superiore Formichella.
La decisione manca, pertanto, della necessaria completezza. 3.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza del reato. Il dubbio circa l'identità del destinarario delle espressioni utilizzate dal Napoli si riflette sulla stessa possibilità di integrazione di una condotta punibile, sul piano oggettivo. Anche sul piano dell'elemento soggettivo la decisione sarebbe del tutto assertiva. 3.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego di applicazione dell'art.131 bis cod.pen. .
Il fatto era di particolare tenuità. Si ritengono non pertinenti, in rapporto al dato normativo, le considerazioni operate nei due gradi di giudizio, specie in rapporto alla condotta immediatamente posteriore, che non è stata ritenuta passibile di incriminazione.
4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 4.1 Ed invero, quanto al primo e al secondo motivo, gli stessi tendono a reiterare doglianze in fatto su cui la Corte di Appello ha fornito compiuta e logica risposta. In particolare, è stata chiaramente ricostruita - in sede di merito - la serie causale che ha determinato l'identificazione del 'bersaglio' - il superiore Formichella -delle dichiarazioni irriguardose e ingiuriose del Napoli. Ciò perché la condotta incriminata è immediatamente posteriore alla indicazione sulle attività di servizio da compiere date dal Formichella al Napoli, né a diversa conclusione può arrivarsi mediante l'esame delle dichiarazioni del teste Pivi.
Come è stato osservato dalla Corte di secondo grado (a pag.6 della decisione impugnata) quand'anche l'espressione utilizzata fosse stata apparentemente impersonale e 'collettiva', la stessa seguiva con immediatezza alla assegnazione dei compiti fatta dal Formichella e, pertanto, era in modo del tutto univoco da interpretarsi nei sensi descritti nel capo di imputazione. 4.2 Quanto al terzo motivo, lo stesso è manifestamente infondato.E' evidente, infatti, che l'apprezzamento della 'particolare tenuità' dell'offesa va rapportato alla tipologìa di incriminazione e al grado di lesività dei valori - nel loro complesso - protetti dalla disposizione incriminatrice.
Nel caso in esame, pertanto, le considerazioni espresse dai giudici del merito a sostegno della negazione della causa di non punibilità risultano del tutto pertinenti, sia in rapporto al contesto dell'azione (perché la presenza di più soggetti incrementa il disvalore dell'offesa) che in riferimento alla condotta immediatamente successiva, tale da denotare scarsa sensibilità alla cura delle esigenze di servizio. Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila .
P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2020 Il Consigliere estens