Cassation court dismisses appeal on military fraud, rejecting constitutional challenge to restitution-based extinction of crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated military fraud. The defendant argued that restitution of funds should have extinguished the crime under Article 162-ter of the Penal Code, but the court found this defense invalid because one restitution occurred after the trial began. Furthermore, the court rejected the claim for non-prosecution under Article 131-bis due to the specific gravity of the offense involving multiple victims and the breach of military trust.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 162 ter cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen. The court holds that restitution of illicit gains does not automatically extinguish a crime if performed after the trial opens, and that the specific gravity of military fraud justifies denying non-prosecution despite partial restitution.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALO MARCO nato a VILLARICCA il 09/08/1989 avverso la sentenza del 06/02/2019 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; )-( • 3-.C. 4114 I udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALMA TALERICO) che ha concluso chiedendo 1L. 5, col-t eC1y,i,tQ 'WL-1Am k 04 144 (i — «AL l Yt uditcrtl-ettfersore IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 13 dicembre 2017 il Tribunale Militare di Verona ha affermato la penale responsabilità di Alò Marco in riferimento al reato di truffa militare aggravata e continuata oggetto di contestazione.
Quanto al trattamento sanzionatorio, riconosciute - con giudizio di prevalenza - le circostanze attenuanti generiche nonchè quella del risarcimento del danno, la pena è stata determinata in mesi nove di reclusione militare (con pena sospesa e non menzione). 1.1 La Corte Militare di Appello, con sentenza emessa in data 6 febbraio 2019 ha confermato integralmente la prima decisione.
2. In fatto, secondo i contenuti delle predette decisioni, Alò Marco, approfittando della urgenza di alcuni commilitoni di conseguire - per la partecipazione a un concorso-, un particolare diploma di lingua inglese, prospettava loro di avere delle conoscenze in una scuola di Noia (sì da ridurre i tempi per la preparazione e per il riconoscimento del titolo) e si faceva consegnare (formalmente per la iscrizione al corso) circa cinquecento euro da ciascuno (per un totale pari a 4.805 euro). In realtà nessuna iscrizione veniva fatta presso l'istituto di lingue e nessun esame poteva pertanto essere sostenuto. Dopo l'inizio del procedimento, Alò ha restituito le somme di denaro ai dieci colleghi raggirati, in un caso (De Fano) oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento. 2.1 I punti esaminati in secondo grado sono i seguenti:
a) quanto alla questione relativa alla impossibilità di applicazione dell'art.162 ter cod.pen. (estinzione del reato per condotte riparatorie), con prospettazione di un dubbio di legittimità costituzionale, la Corte di secondo grado evidenzia che la disposizione di legge violata non consente l'applicazione della norma di favore in quanto configura un reato militare, procedibile di ufficio, con scelta legislativa che appare sorretta da piena ragionevolezza;
b) in punto di responsabilità e di qualificazione giuridica del fatto, si evidenziano i tratti tipici del raggiro e si pone l'accento sui tempi delle restituzioni, avvenute solo dopo l'inizio del procedimento; la truffa si è consumata con la ricezione del denaro e non può operarsi alcuna riqualificazione nel reato di appropriazione indebita;
c) quanto alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen., la stessa viene respinta. Si pone l'accento sulla particolare gravità del fatto, commesso ai danni di più soggetti, tradendo la fiducia dei commilitoni.3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Alò Marco. Il ricorso è affidato a sei motivi. 3.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla affermazione di penale responsabilità. La sentenza, secondo il ricorrente, non chiarisce un elemento essenziale, rappresentato dalla reale intenzione dell'Alò di appropriarsi del denaro dei commilitoni.
In realtà, si afferma, tale intenzione non vi era o comunque non è congruamente dimostrata. La intenzione dell'Alò era quella di agevolare i colleghi ma per questioni organizzative i tempi non vennero rispettati e ciò ha determinato la inutilità dll'accordo iniziale e la restituzione delle somme di denaro. 3.2 Al secondo motivo si propone dubbio di legittimità costituzionale in riferimento al limite contenuto nell'art.162 ter cod.pen., applicabile solo per i reati procedibili a querela. Una reale efficacia deflattiva, da attribuirsi al rilievo delle condotte riparatorie, imporrebbe, in tesi, l'estensione dell'ambito applicativo della speciale previsione di legge ai reati procedibili di ufficio.
Si ipotizza pertanto la violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art.3 Cost. . Peraltro nel caso in esame la procedibilità di ufficio è correlata al mero status soggettivo di militare, con ulteriore profilo di denunziata illegittimità costituzionale, essendo incriminata (o comunque derivando effetti sfavorevoli da) una 'condizione' e non un 'fatto' . 3.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego di applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. .
Non si è tenuto conto della condotta riparatoria, la cui spontaneità è stata posta in dubbio in modo apodittico. 3.4 Al quarto motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria ai sensi dell'art.53 I.n.689 del 1981. Sono state poste a base del diniego le medesime motivazioni che hanno portato a respingere la domanda di non punibilità per la particolare tenuitrà del fatto, in modo illegittimo. 3.5 Al quinto motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al mantenimento della qualificazione giuridica del fatto quale truffa militare.L'assenza dì prova della volontà di trarre in inganno i commilitoni avrebbe dovuto determinare, quantomeno, la diversa qualificazione giuridica del fatto, avendo il ricorrente solo 'trattenuto temporaneamente' i versamenti dei colleghi. 3.6 Al sesto motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al mantenimento del trattamento sanzionatorio commisurato in primo grado.
Non vi sarebbe alcuna motivazione su tale punto della decisione.
4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 4.1 Quanto al primo motivo, la doglianza tende a prospettare - in modo non consentito - una diversa lettura degli accadimenti, lì dove le argomentazioni espresse nelle decisioni di merito risultando aderenti ai contenuti dell'istruttoria e non manifestamente illogiche. Le concordi affermazioni rese dalle vittime hanno, infatti, rappresentato in modo esauriente gli elementi costitutivi della truffa, avendo Alò rappresentato circostanze di fatto risultate non veritiere.
Non vi è pertanto alcuna possibilità di rìvalutazione, in sede di legittimità, della base fattuale della decisione. Del tutto irrilevanti appaiono le considerazioni circa la scarsa possibilità per l'autore del fatto di non essere scoperto (come è puntualmente avvenuto), non soltanto perché tale circostanza non neutralizza il dolo ma anche perché il vantaggio patrimoniale è stato in ogni caso raggiunto con la fruizione immediata del denaro (che secondo i giudici del merito venne destinato al pagamento di debiti di gioco) derivante dalle rimesse dei commilitoni. 4.2 La questione di legittimità costituzionale di cui al secondo motivo difetta in primis di rilevanza, posto che - come evidenziato nella decisione di primo grado - una delle restituzioni è avvenuta oltre il termìne utile, rappresentato dalla dichiarazione di apertura del dibattimento.
Dunque anche l'effetto - ipotetico - di una estensione del confini della disposizione di legge dell'art.162 ter cod.pen. ai reati procedibili di ufficio non avrebbe l'effetto di escludere la rilevanza penale del fatto. In ogni caso, come rilevato nella requisitoria scritta del P.G., il ricorrente utilizza argomenti non persuasivi, essendo pienamente ragionevole la limitazione dell'effetto estintivo correlato a condotte riparatorie ai soli reati perseguibili a querela di parte, caratterizzati ontologicamente da minor disvalore della condotta. Inoltre, la specificità della truffa militare trova origine non soltanto nella qualità soggettiva dell'autore ma nella pluralità di beni giuridici offesi, che nel caso del militare vanno oltre il mero aspetto patrimoniale ma riguardano la disciplina militare e la fiducia tra appartenenti al medesimo corpo.
Oltre che irrilevante la questione è, per i detti motivi, anche manifestamente infondata. 4.3 Quanto al terzo motivo, non si apprezza alcun vizio logico nel diniego di applicazione della speciale causa di non punibilitrà di cui all'art.131 bis cod.pen., avendo la Corte di secondo grado posto in rilievo caratteri dell'azione specifici, rappresentati dal numero delle parti lese e dalla complessiva gravità della condotta, tali da sostenere, in quanto tali, il diniego. Le ulteriori considerazioni sulla assenza di spontaneità delle restituzioni si fondano sulla obiettiva tempistica delle medesime e non risultano, pertanto, apodittiche. 4.4 Quanto al quarto motivo, va rilevato che - in ogni caso - la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è preclusa ex lege in virtù della entità della pena detentiva inflitta, superiore a sei mesi di reclusione. 4.5 n quinto motivo, in tema di qualificazione giuridica del fatto, non si confronta realmente con i contenuti della decisione e pretende di neutralizzare gli argomenti utilizzati dai giudici del merito per sostenere la ricorrenza dei 'raggiri' attraverso una assertiva modificazione dell'elemento psicologico ed una impropria rilettura delle modalità del fatto. 4.6 Quanto al sesto motivo, le ragioni del mantenimento della entità della pena inflitta in primo grado si evincono dalle argomentazioni espresse dalla Corte di secondo grado in sede di apprezzamento della complessiva gravità del fatto, con particolare riguardo al punto rappresentato dal diniego della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. .
Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila . P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i