Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to late filing and lack of standing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Filippa Viviano inadmissible for tardiness and lack of standing. Although the appellant argued she had a legitimate interest in the case, the Court found the filing occurred over 180 days after the lower court's decision became final. Furthermore, the Court determined Viviano was incorrectly listed as a party in the original appeal documents, which she failed to correct within a reasonable time.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625-bis c.p.p.; Art. 36 c.p.p.: An appeal filed beyond the statutory time limit is inadmissible, and a party incorrectly listed in the original appeal without timely correction lacks standing to challenge the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VIVIANO FILIPPA nato a PALERMO il 06/04/1956 avverso il decreto del 29/03/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI; lette/sentite le conclusioni del PG FRANCA ZACCO thg,),4 ecA4(440. otvItateméhe t'k usi», ad oucoet4y Ritenuto in fatto 1.Con decreto in data 29 marzo 2019 la Corte di appello di Palermo, sezione misure di prevenzione, riformava parzialmente il decreto emesso dal Tribunale di Palermo in data 11 luglio 2018 e, per l'effetto, disponeva la revoca del sequestro e della confisca del saldo attivo del libretto di deposito a risparmio n. 48016343, acceso presso Poste Italiane s.p.a. a nome di Elisabetta Marino e Filippa Viviano e ne ordinava la restituzione agli aventi diritto, rigettando' nel resto l'appello proposto da Daniele Favata, Elisabetta Marino, Rosario Favata e Filippa Viviano.
Il provvedimento della Corte di appello era divenuto irrevocabile il 27 settembre 2019 a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, giusta sentenza della Corte di legittimità n.48255 del 2019. 1.1 Premesso che il Tribunale di Palermo con precedente decreto in data 17 luglio 2018 aveva applicato a Daniele Favata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni tre ed aveva inoltre disposto la confisca di alcuni beni immobili intestati alla moglie del proposto, Elisabetta Marino, ed ai di lui genitori, la Corte di appello osservava che il proposto era portatore di pericolosità sociale qualificata ed attuale, in quanto già condannato per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti aggravato ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 203 del 1991 e per numerosi reati fine, commessi tra il 2011 ed il 2013, sicché doveva ritenersi che egli fosse abitualmente dedito alla commissione di traffici illeciti, dai quali proventi aveva tratto i mezzi di sostentamento. 1.2 Successivamente la terza interessata Filippa Viviano proponeva incidente di esecuzione, volto ad ottenere la revoca della condanna della stessa al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende sul presupposto che la stessa non aveva impugnato mediante ricorso per cassazione il decreto emesso dalla Corte di appello il 29 marzo 2019.
La Corte territoriale adita, con ordinanza in data 10 dicembre 2020, ritenendo che l'istanza comportasse la revoca parziale della sentenza emessa dalla Corte Suprema, le disponeva trasmettersi gli atti per competenza. 1.3Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137/2020, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa Franca Zacco ha concluso, chiedendo il rigetto del ricorso Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile per una pluralità di ragioni concorrenti. 1.In primo luogo, occorre verificare a quale norma processuale è rapportabile l'istanza, qualificata dalla proponente come "incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 666 c.p.p.".
Invero, con l'atto introduttivo del presente procedimento la difesa, premesse la vicende del procedimento di prevenzione che aveva riguardato la persona di Daniele Favata quale proposto e Rosario Favata, Elisabetta Marino e la stessa Viviano, quali terzi interessati, assume che costei non aveva nessun interesse a contestare mediante il ricorso per cassazione il decreto emesso dalla Corte di appello di Palermo in data 29 marzo 2019, atteso che, alla stregua delle statuizioni adottate dai giudici di merito, ella aveva già ottenuto dal Tribunale il dissequestro del conto a deposito a risparmio indicato alla lettera F) e dalla Corte di appello anche il dissequestro del libretto di deposito a risparmio indicato alla lettera G), ossia dei beni a lei intestati.
Da tale presupposto deduce che la Corte di cassazione aveva per errore pronunciato anche nei suoi riguardi senza considerare che nell'intestazione del ricorso e della memoria difensiva il suo nominativo era riportato «soltanto per indicare che il sottoscritto è difensore e procuratore speciale della stessa, ma non anche perché il ricorso è stato presentato nel suo interesse [... ] atteso che la stessa non aveva alcun interesse a dolersi dei 2 provvedimenti di merito». Ha dunque chiesto, in origine alla Corte di appello, di voler revocare l'erronea condanna, emessa dalla Corte di legittimità nei suoi confronti, al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
2. Osserva il Collegio che, a ragione del tenore letterale dell'esposizione delle vicende fattuali e delle conclusioni rassegnate con l'istanza, la stessa non può qualificarsi in termini di incidente di esecuzione, atteso che la revoca di una sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione può conseguirsi soltanto mediante ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., da rivolgere allo stesso giudice di legittimità e non a quello di merito, competente per l'esecuzione. Tale conclusione è avvalorata dalla considerazione, propria di pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, per il quale, per ovviare ad errori di fatto' presenti nelle sentenze della Corte Suprema, non è dato fare ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen.; tali errori sono emendabili esclusivamente con il ricorso straordinario ex art 625-bis cod. proc. pen., che disciplina l'unico rimedio esperibile (Sez. 6, n. 8337 del 27/01/2021, Solfaroli, Rv. 280971;
Sez. 6, n. 40162 del 28/09/2015, P.o. in proc. Baruffaldo, Rv. 264806; Sez. U, n. 16102 del 27/03/2002, Chiatellino, rv. 221279). 2.1 Da tale premessa discende una prima conseguenza: a norma del citato art. 625-bis, comma 2, la richiesta di revoca della pronuncia emessa dalla Corte di cassazione deve essere presentata entro il termine di sei mesi, decorrente dal momento del deposito della motivazione della sentenza stessa. L'interpretazione dell'istituto operata da questa Suprema Corte assegna natura perentoria al termine di presentazione del ricorso straordinario e, facendo leva sulla formulazione letterale della norma e sulla natura eccezionale del rimedio, ne individua la decorrenza nel momento del deposito della sentenza e non già in quello posteriore di appresa conoscenza dalle parti del suo contenuto decisorio, individuabile nell'estrazione di copia della sentenza stessa, posto che non è prescritta la notificazione dell'avviso di deposito.
La deroga testuale alle disposizioni generali in materia di termini per la proposizione delle impugnazioni, contenuta nell'art. 585 cod. proc. pen., viene giustificata in considerazione della finalità del rimedio e dell'oggetto di contestazione, che è una sentenza del giudice di legittimità. Pertanto, si è rintracciato nella sua disciplina l'intento del legislatore di impedire che per un arco temporale molto protratto, o peggio potenzialmente indefinito, questa sentenza sia esposta ad una relativa instabilità in dipendenza del possibile esperimento della richiesta straordinaria in questione che, per ragioni di economia processuale, da contemperare con l'effettività dello strumento di difesa e la concreta conoscibilità della sentenza stessa, deve essere introdotta entro un termine fisso, maggiore di quello previsto in via ordinaria per le impugnazioni, ma perentorio, quindi non prorogabile e stabilito a pena di decadenza, entro il quale l'atto deve pervenire al giudice competente a riceverlo (Sez. 4, n. 15717 del 07/03/2008, Spagnuolo, rv. 239813;
Sez. 1, n. 3695 del 22/12/2010, dep. 02/02/2011, Vago, Rv. 249552 in motivazione; Sez. 2, n. 29050 del 27/06/2014, Parnasso, Rv. 260264). Nel caso specifico l'istanza è stata depositata in data 27 ottobre 2020, ossia ben oltre il centottantesimo giorno dal deposito della sentenza, avvenuto il 27 novembre 2019, il che impone la declaratoria di inammissibilità per tardività. 2.2 Oltre a tale rilievo, osserva il Collegio che la Quinta Sezione penale, nel respingere il ricorso proposto e condannare anche Filippa Viviano al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità non è incorsa in nessun errore materiale o percettivo.
Invero, come riconosciuto anche dalla difesa, il nominativo di Viviano è riportato nell'intestazione dell'unico ricorso cumulativo, presentato nell'interesse del marito, quale proposto, e degli altri terzi interessati ed è presente pure nella successiva memoria difensiva. Quindi in entrambi gli atti di parte, presentati dal difensore e suo procuratore speciale, vi è l'indicazione di Filippa Viviano quale ricorrente e tale emergenza non risulta essere mai stata contraddetta in seguito da un atto di rinuncia, oppure di segnalazione del preteso errore, nonostante il decorso di un congruo lasso di tempo tra presentazione dell'impugnazione e decisione.
Del resto non è comprensibile in base a quali indici esteriori e formali, oppure contenutistici, sarebbe stato possibile per il giudice di legittimità avvedersi dell'erroneo inserimento tra le parti proponenti il ricorso per cassazione del suo nominativo, tanto più che, quanto al profilo dell'interesse, la stessa è legata da vincolo di coniugio al proposto e vanta un interesse di fatto alla sua sottrazione a qualsiasi misura di prevenzione. Al contrario, la Corte di cassazione si è attenuta ai dati ed alle informazioni esposti nell'impugnazione ed in quelli successivi senza essere incorsa in nessuna forma di viziata percezione degli atti di parte. 2.3 In ogni caso, anche a voler ascrivere alla Quinta Sezione penale il non corretto apprezzamento in termini positivi dell'interesse ad impugnare una pronuncia giudiziale che nessun pregiudizio aveva arrecato ai diritti di Viviano, l'implicita statuizione sarebbe frutto di un errore di diritto, commesso nell'interpretazione ed applicazione delle condizioni di ammissibilità dell'impugnazione, errore che, in quanto tale, si colloca al di fuori del perimetro dei motivi deducibili ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., non trattandosi di errore percettivo, frutto di disattenzione o di equivoco.
Per le considerazioni svolte, il ricorso, sotto ogni profilo considerato, è inammissibile; ne discende la condanna della proponente al pagamento delle spese processuali e, in ragione in relazione ai profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, anche al versamento di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Riqualificata l'istanza come ricorso straordinario, dichiara lo stesso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e