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Sentenza — n. 27630/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27630/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27630/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CENSABELLA PAOLO nato a ACI CASTELLO il 26/03/1959 avverso l'ordinanza del 19/01/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUS PPE SANTALUCIA; letteKenlite le conclusioni del PG (2-\\nA\I r, 9 Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Catania ha decretato l'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione proposta da Paolo Censabella nei confronti del giudice dell'udienza preliminare, dott.ssa Simona Ragazzi, del procedimento in cui è imputato del reato di cui agli artt. 110, 575 e 577, nn. 2 e 4, cod. pen., commesso ai danni di Dario Chiappone in concorso con Agostino Tuccio e Salvatore Di Mauro, nei cui confronti si è proceduto separatamente.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 27630/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I 2.4. Con il quarto motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di dichiarazione di inammissibilità della istanza di ricusazione per omessa allegazione del verbale di udienza preliminare, dal momento che, al momento della proposizione dell'istanza, l'udienza preliminare doveva ancora essere tenuta. 2.5. Con il quinto motivo ha dedotto difetto di motivazione nella parte in cui è stata affermata l'inammissibilità della richiesta di ricusazione per l'omessa dimostrazione che l'imputazione a carico del ricorrente fosse rimasta invariata. Non si comprende a quale possibile variazione si sia fatto riferimento, una volta che è stata depositata la richiesta di rinvio a giudizio e l'udienza preliminare a quel momento era ancora da svolgersi. 2.6.

Parole chiave

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tempestività dell'istanza di ricusazione ritardo ingiustificato dell'azione penale facoltà di astenersi dal testimoniare allegazioni insufficientemente motivate allegazioni di persecuzione contraddittorie censura dell'accertamento dei fatti
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CENSABELLA PAOLO nato a ACI CASTELLO il 26/03/1959 avverso l'ordinanza del 19/01/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUS PPE SANTALUCIA; letteKenlite le conclusioni del PG (2-\\nA\I r, 9 Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Catania ha decretato l'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione proposta da Paolo Censabella nei confronti del giudice dell'udienza preliminare, dott.ssa Simona Ragazzi, del procedimento in cui è imputato del reato di cui agli artt. 110, 575 e 577, nn. 2 e 4, cod. pen., commesso ai danni di Dario Chiappone in concorso con Agostino Tuccio e Salvatore Di Mauro, nei cui confronti si è proceduto separatamente.

Secondo quanto prospettato nella dichiarazione di ricusazione, il giudice, dott.ssa Simona Ragazzi, con l'ordinanza cautelare emessa nei confronti dei coimputati Tuccio e Di Mauro, ha preso in esame anche la posizione di Paolo Censabella, valutando la sussistenza di alcuni elementi indiziari a suo carico. La Corte di appello ha però rilevato la mancata allegazione alla dichiarazione di ricusazione della copia della richiesta di rinvio a giudizio e del verbale di udienza preliminare, con conseguente impossibilità di verifica della sussistenza dei presupposti della ricusazione medesima e del rispetto dei termini per la proposizione della stessa.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Paolo Censabella, che ha articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione per la parte in cui è stata affermata la tardività della dichiarazione di ricusazione. A questa conclusione si è pervenuti in ragione di un errore materiale contenuto nella dichiarazione di ricusazione, consumato nell'indicazione, come prima udienza preliminare, quella del giorno 9 novembre 2020 quando invece la prima udienza preliminare è stata celebrata il 9 dicembre 2020. Nel momento in cui è stata proposta la ricusazione, l'udienza preliminare doveva ancora essere trattata. 2.2.

Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione nella parte in cui è stata censurata l'omessa allegazione all'istanza di ricusazione della copia della richiesta di rinvio a giudizio. La dichiarazione della mancanza del documento è invero contraria alle risultanze degli atti processuali. Infatti, la copia della richiesta di rinvio a giudizio è stata depositata unitamente alla istanza di ricusazione. 2.3. Con il terzo motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di dichiarazione di inammissibilità della istanza di ricusazione non essendo stata compiuta alcuna attività di riscontro circa le ragioni di tale affermazione, la mancanza, invero inesistente, della copia della richiesta di rinvio a giudizio, e circa la contraddittorietà tra la risultanza documentale e le conclusioni della Corte stessa.

I 2.4. Con il quarto motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di dichiarazione di inammissibilità della istanza di ricusazione per omessa allegazione del verbale di udienza preliminare, dal momento che, al momento della proposizione dell'istanza, l'udienza preliminare doveva ancora essere tenuta. 2.5. Con il quinto motivo ha dedotto difetto di motivazione nella parte in cui è stata affermata l'inammissibilità della richiesta di ricusazione per l'omessa dimostrazione che l'imputazione a carico del ricorrente fosse rimasta invariata. Non si comprende a quale possibile variazione si sia fatto riferimento, una volta che è stata depositata la richiesta di rinvio a giudizio e l'udienza preliminare a quel momento era ancora da svolgersi. 2.6.

Con il sesto motivo ha dedotto difetto di motivazione nella parte in cui è stata affermata l'inammissibilità della richiesta di ricusazione per omessa allegazione della procura speciale in capo al difensore, invero allegata alla istanza di ricusazione. 2.7. Con il settimo motivo ha dedotto difetto di motivazione nella parte in cui è stata affermata l'inammissibilità della richiesta di ricusazione per omessa allegazione della documentazione a sostegno dei motivi di ricusazioneg>e infatti è stata allegata copia dell'ordinanza cautelare con la quale il giudice dott.ssa Simona Ragazzi ha esaminato e valutato la posizione del ricorrente.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

2. Come osservato dal Procuratore generale, i primi due motivi sono fondati. Essi hanno invero forza assorbente, sicché la loro fondatezza esime dall'approfondimento sugli altri.

3. È stato dimostrato che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, l'udienza preliminare fu tenuta il 9 dicembre 2020 e quindi la dichiarazione di ricusazione è stata giudicata tardiva sull'errato presupposto che l'udienza si svolse il 9 novembre 2020. La dichiarazione di ricusazione è stata invero proposta quando l'udienza preliminare doveva ancora essere trattata. 3.1. Altra ragione della pronuncia di inammissibilità è stata l'asserita mancata allegazione alla dichiarazione di ricusazione della copia della richiesta di rinvio a giudizio. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, la copia della richiesta di rinvio a giudizio fu effettivamente allegata alla dichiarazione di ricusazione.

4. A causa di due errori di mero fatto si è dunque giunti alla dichiarazione di inammissibilità, che pertanto deve essere annullata. La Corte di appello dovrà pertanto procedere a nuova valutazione della dichiarazione, rinnovando la valutazione dei profili di formale ammissibilità e, ove risultasse l'assenza di cause ostative, dovrà esaminarne il merito.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania. Così