Cassation annuls appeal order for lack of motivation regarding defendant's knowledge of proceedings due to expulsion timing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Brescia Court of Appeal's order rejecting the defendant's request to rescind a final conviction. The defendant argued that his appointment of a defense lawyer and residence election occurred before his sudden expulsion, meaning he lacked genuine knowledge of the proceedings. The court held that while a defense lawyer usually proves knowledge, the specific circumstances of rapid expulsion required a deeper examination of the defendant's actual awareness, which the lower court failed to address.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 CEDU; Art. 111 c.p.p.: The presumption of knowledge arising from the appointment of a defense lawyer must be adapted to specific facts, particularly when sudden expulsion occurs shortly after the appointment, requiring a concrete assessment of the defendant's actual awareness rather than relying solely on procedural formalities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NDRECA TONIN nato il 03/07/1979 avverso l'ordinanza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; lette/4.41;4'11e le conclusioni del PG .9 Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Brescia ha rigettato la richiesta di Kameri Aleks alias Ndreca Tonin, attualmente detenuto, di rescissione del giudicato di condanna alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione relativo alla sentenza n. 1543 del 2 aprile 2014 del Tribunale di Brescia, divenuta irrevocabile I'l luglio 2014.
Dal fascicolo processuale si rileva che all'atto dell'arresto il richiedente nominò un difensore di fiducia, presso il quale elesse domicilio, ricevendo l'informazione che nei suoi confronti si stavano svolgendo indagini in relazione al reato di cui all'art. 13, comma 13, d. Igs. n. 286 del 1998, reato per il quale poi è intervenuta condanna. Da qui la conclusione che il richiedente ebbe piena conoscenza della contestazione e della pendenza del relativo procedimento per il quale aveva nominato un legale di fiducia presso il quale aveva eletto domicilio.
È pur vero che prima della definizione del processo il richiedente fu espulso, tuttavia, per le ragioni esposte, ebbe contezza del processo.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso con cui ha dedotto difetto di motivazione. Gli elementi addotti in ordinanza non sono sintomatici di una compiuta e certa conoscenza in capo al ricorrente del procedimento e della contestazione che ne formava oggetto, dovendosi tener conto: che il processo si svolse, non con le forme del rito direttissimo, dopo la sua espulsione dal territorio dello Stato; che il ricorrente, cittadino albanese, non conosceva la lingua italiana e che il verbale di identificazione non fu tradotto nella sua lingua; quindi, che la nomina del difensore di fiducia, fatta al momento dell'identificazione, ricadde sull'avvocato individuato d'ufficio nell'apposito elenco. La nomina fu fatta senza che il ricorrente e il difensore avessero avuto un anche minimo contatto, sia pure telefonico. Successivamente alla nomina non si instaurò alcun rapporto professionale e dunque la dichiarazione di assenza fu invalidamente pronunciata.
3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2. La Corte di appello ha motivato il rigetto in ragione del fatto che il ricorrente elesse domicilio presso il difensore di fiducia nominato al momento della I )5 redazione del verbale di identificazione. Null'altro ha argomentato, ritenendo sufficiente il riscontro di questo aspetto del giudizio di cognizione. Non ha così preso in considerazione che l'elezione di domicilio, ammesso che cadde su un difensore legato al ricorrente da mandato fiduciario - data la coincidenza, indicata in ricorso, del nominativo del difensore con quello dell'elenco dei difensori nominabili di ufficio -, fu effettuata nelle fasi iniziali del procedimento e che a distanza di appena un giorno il ricorrente fu espulso dal territorio dello Stato.
È pur vero che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che "in tema di processo in assenza, l'ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell'art. 6 della CEDU, è esclusa in tutti i casi in cui l'imputato, attraverso singoli atti della progressione processuale quali l'elezione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia oppure l'arresto, il fermo o la sottoposizione a misura cautelare, sia venuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, ancor più se nominato di fiducia" - Sez. 2, n. 34041 del 20/11/2020, Rv. 280305 -.
E però, le peculiarità del caso in esame, segnato della repentina espulsione a brevissimo tempo sia dall'elezione di domicilio che dalla nomina del difensore, intervenute in una fase anticipata del procedimento, avrebbero imposto un esame anche del profilo relativo alla stabilizzazione del rapporto difensivo.
3. Se la nomina di un difensore di fiducia, con elezione di domicilio presso lo stesso, è di regola elemento che fonda il convincimento della conoscenza effettiva del processo in capo all'imputato, le peculiarità dei fatti possono imporre, come nel caso in esame, un approfondimento di esame. Il principio della fondata presunzione di conoscenza a fronte della nomina di un difensore di fiducia domiciliatario, la cui validità non è revocata in dubbio, va adattato alle singole vicende, perché è in gioco una valutazione di aspetti concreti, quale quello della conoscenza del processo e della eventuale colpevole ignoranza circa il suo svolgimento, che non può essere integralmente sostituita da una pur ragionevole presunzione.
4. In ragione della carenza di motivazione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Brescia.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Brescia. Così deciso in Roma, 24 giugno 2021. Il cosi le e es »nsore Il presidente