Sentenza — n. 27628/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Avellino, decidendo in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava la sospensione condizionale della pena concessa a Sarnelli Grazio con sentenza del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale irrevocabile il 24 settembre 2013.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 666 comma 3 cod. proc. pen, art. 674 cod. proc. pen, art. 666 cod. proc. pen; Sentenza — n. 27628/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione Sarnelli Grazio tramite il difensore, svolgendo doglianze affidate a tre motivi. 2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge, sul rilievo che la decisione è stata adottata contravvenendo al disposto di cui all'art. 666 comma 3 cod. proc. pen., non avendo il giudice dell'esecuzione celebrato, prima di disporre la revoca, l'udienza in camera di consiglio con la partecipazione del difensore. 2.2. Il secondo motivo lamenta vizi della motivazione poiché il provvedimento non illustra in alcun modo le ragioni della revoca del beneficio. 2.3.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SARNELLI GRAZIO nato a AVELLINO il 05/02/1977 avverso l'ordinanza del 27/11/2020 del TRIBUNALE di AVELLINOudita la relazione svolta dal Consigliere Roberto Binenti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Avellino, decidendo in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava la sospensione condizionale della pena concessa a Sarnelli Grazio con sentenza del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale irrevocabile il 24 settembre 2013.
2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione Sarnelli Grazio tramite il difensore, svolgendo doglianze affidate a tre motivi. 2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge, sul rilievo che la decisione è stata adottata contravvenendo al disposto di cui all'art. 666 comma 3 cod. proc. pen., non avendo il giudice dell'esecuzione celebrato, prima di disporre la revoca, l'udienza in camera di consiglio con la partecipazione del difensore. 2.2. Il secondo motivo lamenta vizi della motivazione poiché il provvedimento non illustra in alcun modo le ragioni della revoca del beneficio. 2.3.
Il terzo motivo deduce violazione di legge, rilevando che ove la decisione fosse stata riferita alla concessione del beneficio per la terza volta, il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto omettere di acquisire il fascicolo per verificare se la condizione ostativa fosse o meno conoscibile da parte del giudice della cognizione; se invece la revoca fosse derivata dal superamento dei limiti stabiliti dall'art. 163 cod. peri., non potrebbero ravvisarsene i presupposti, in ragione del riconoscimento della continuazione intervenuto in relazione ai reati giudicati con due delle sentenze di condanna che avevano concesso il beneficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va accolto, essendo fondato il primo assorbente motivo.
2. Il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione abbia deciso sulla revoca della sospensione condizionale della pena ex art. 674 cod. proc. pen. senza fissare udienza in camera di consiglio, alla stregua di quanto previsto, per tutti i procedimenti di esecuzione, dall'art. 666 cod. proc. pen., è affetto da una nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto determinante l'omessa citazione del condannato e l'assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza (fra le altre, Sez. 1, n. 54869 del 05/06/2018, Cusinatti, Rv. 274556).
3. Come emerge dalla lettura del provvedimento impugnato e dall'esame degli atti trasmessi, nella specie il giudice dell'esecuzione ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena omettendo di fissare e celebrare l'udienza in camera di consiglio, sicché, essendosi verificata la nullità assoluta sopra descritta, detto provvedimento va annullato con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Avellino. Così deciso il 24 giugno 2021. Il Consig ere estensore Il Presidente Ro Bin