Cassation Court allows revocation of suspended sentence for new crime regardless of its nature compared to the original offense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore della Repubblica successfully appealed a lower court's refusal to revoke a conditional suspension of sentence based on a new fraud crime. The defense argued that because the new crime was not of the same nature as the original traffic offense, revocation was unjustified. The Court rejected this, establishing that for new crimes committed during the suspension period, revocation applies regardless of whether the new offense is a misdemeanor or a felony.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 168, primo comma, n. 1, cod. pen.; The identity of the nature of the new crime is required only for contraventions; for felonies, any new crime committed during the suspension period constitutes grounds for revocation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL V~TRIBUNALE DI ROMA ... • nel procedimento a carico di: BERTERO MASSIMO nato a ARONA il 19/10/1981 avverso l'ordinanza del 18/11/2020 del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere Roberto Binenti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impuggiata
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma, decidendo in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata dal Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale, volta a ottenere la revoca della sospensione condizionale concessa a Massimo Bertero con sentenza del Tribunale di Asti in data 27 giugno 2016, divenuta irrevocabile, con la quale il predetto era stato condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza.
2. A ragione, rilevava che a supporto della richiesta era stata indicata la commissione in data 27 novembre 2017 del reato di bancarotta fraudolenta giudicato con sentenza del Tribunale di Roma del 18 dicembre 2019, reato che però, non essendo della stessa indole della contravvenzione di cui sopra, in relazione alla quale era stata concessa la sospensione condizionale, non poteva consentire la revoca di tale beneficio ex art. 168, primo comma n. 1, cod. pen.
3. Avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, lamentando violazione dell'art. 168, primo comma, cod. pen., sul rilievo che tale disposizione, nel caso in cui il nuovo reato commesso nel quinquennio sia un delitto, come nella specie, non richiede la medesima indole del precedente.
4. Con memoria in data 26 aprile 2021, il difensore di Massimo Bertero ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che la commissione della bancarotta fraudolenta, ossia del nuovo reato nel biennio che avrebbe dovuto giustificare la revoca del beneficio, non si è avverata nella data della relativa dichiarazione del fallimento, risalendo invece a quella in cui erano state poste in essere le condotte integranti i fatti di bancarotta, precedenti alla data del reato di guida in stato di ebbrezza in relazione al quale è stata disposta la sospensione della pena. Sicché, in considerazione dei tratti concreti delle condotte giudicate, nonché delle ragioni per cui esse furono commesse, vanno esclusi i presupposti per la revoca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
2. La motivazione in forza della quale è stata rigettata l'istanza, come rilevaTo dal ricorrente, non si ~al principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, primo comma n. 1, cod. pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solamente con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura (fra • le altre, Sez. 6, n. 19507 del 23/03/2018, Rv. 273383; Sez. 6, n. 10349 del 06/02/2013, Rv. 254688; Sez. 1, n. 31365 del 02/07/2008, Rv. 240679).
3. Si impone pertanto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Le questioni poste nella memoria difensiva invocano scrutini di merito, riletture e inquadramenti della domanda (a fini dell'individuazione delle condizioni della revoca ai sensi dell'art. 168, comma primo, cod. pen. a seconda che il nuovo reato sia commesso anteriormente o posteriomente alla concessione del beneficio), il cui esame, nel contradditorio, afferisce alla decisione del giudice dell'esecuzione che dovrà essere adottata in sede di giudizio di rinvio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudiz